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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2024 promossa da:
AR CA (CF [...]), difesa dall'Avv. CAROSI MAURIZIO
ATTRICE contro
OR MA (CF [...]), FÈ ANGELA, FÈ CARLO, FÈ CO (O
SC), FÈ GEROLAMO, FÈ RO, FÈ SI (O SI), FÈ EF, IA
RO (USUFRUTTUARIA PARZIALE), RI AR (O AR), cui il presente atto verrà notificato nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. come da istanza in calce al presente atto, nonché ai signori MA AN, MA ER e DE RL
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice
nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attrice signora AR CA, nata a [...] il [...], cod. fis. [...], proprietaria per intervenuta usucapione dei beni immobili come descritti in narrativa e segnatamente: beni immobili in Comune di Casale Litta, via San Rocco, così in censo identificati:
- Catasto dei Fabbricati
Foglio 3 – particella 55 sub. 1 cat. A/6 cl. 2 vani 4 RC € 117,75
Foglio 3 – particella 55 sub. 2 cat. A/6 cl. 2 vani 3 RC € 88,31
Foglio 3 – particella 55 sub. 3 cat. A/6 cl. 2 vani 3,5 RC € 103,03
- Catasto Terreni
pagina 1 di 3 Foglio 3 – particella 54 di mq. 80 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, cumulato con quello della di lei madre MA VA, esercitato dalla stessa attrice.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nei confronti di Fè AN, Fè AR, Fè AN (o SC), Fè ER, Fè RO, Fè LV (o LV), Fè EF, LI RO
(usufruttuaria parziale), IZ LE (o Leonarda) e, nei modi ordinari, nei confronti di MA ES,
MA ER, DO LA e MA RE, l'attrice SA MA conveniva in giudizio i predetti chiedendo che venisse dichiarato l'acquisto della proprietà, per usucapione, dei beni immobili meglio descritti in atto, deducendone il possesso ininterrotto, uti dominus, per oltre un ventennio.
Tutti i convenuti, benchè ritualmente evocati in giudizio, restavano contumaci.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e giungeva quindi in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta.
L'attrice ha dedotto di essere comproprietaria dell'immobile per la quota di 2/144 e di avere posseduto in via esclusiva l'immobile da oltre vent'anni, unendo al possesso proprio quello dei propri danti causa iure successionis, il padre SA AR SQ e la madre MA VA.
Va ricordato che, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017).
Nel caso di specie è raggiunta la prova dell'esclusività del possesso.
Le deposizioni testimoniali assunte permettono di accertare il possesso come proprietaria dell'intero immobile in via esclusiva dell'attrice e, prima di lei, della de cuius, la quale risulta avere, in particolare, locato l'intero immobile nel 1998 riscuotendo in via esclusiva il canone di locazione e così compiendo un tipico atto di godimento dominicale.
Risultano agli atti anche i pagamenti delle imposte gravanti sull'immobile, risalenti ai primi anni novanta e protrattisi successivamente, dai quali emerge un'ulteriore condotta riconducibile all'esercizio delle potestà dominicali sull'immobile.
Infine, risulta che la sola attrice (e sua madre prima di lei) aveva la disponibilità delle chiavi dell'immobile, poi consegnate al conduttore.
Può dirsi, pertanto, ragionevolmente certa l'avvenuta usucapione della piena proprietà dell'immobile ai sensi dell'art. 1158 c.c., avendo l'attrice, già comproprietaria dell'immobile, esteso il possesso all'intero immobile con esclusione dal godimento degli altri comproprietari.
Nulla per le spese stante la natura necessaria del presente giudizio e la mancata resistenza dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara l'attrice l'acquisto per usucapione, da parte dell'attrice AR CA, nata a [...] il [...], cod. fis. [...], dei beni immobili di seguito descritti: in Comune di Casale Litta, via San Rocco, Catasto dei Fabbricati
Foglio 3 – particella 55 sub. 1 cat. A/6 cl. 2 vani 4 RC € 117,75
Foglio 3 – particella 55 sub. 2 cat. A/6 cl. 2 vani 3 RC € 88,31
Foglio 3 – particella 55 sub. 3 cat. A/6 cl. 2 vani 3,5 RC € 103,03
- Catasto Terreni
Foglio 3 – particella 54 di mq. 80.
Busto Arsizio, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2024 promossa da:
AR CA (CF [...]), difesa dall'Avv. CAROSI MAURIZIO
ATTRICE contro
OR MA (CF [...]), FÈ ANGELA, FÈ CARLO, FÈ CO (O
SC), FÈ GEROLAMO, FÈ RO, FÈ SI (O SI), FÈ EF, IA
RO (USUFRUTTUARIA PARZIALE), RI AR (O AR), cui il presente atto verrà notificato nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. come da istanza in calce al presente atto, nonché ai signori MA AN, MA ER e DE RL
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice
nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attrice signora AR CA, nata a [...] il [...], cod. fis. [...], proprietaria per intervenuta usucapione dei beni immobili come descritti in narrativa e segnatamente: beni immobili in Comune di Casale Litta, via San Rocco, così in censo identificati:
- Catasto dei Fabbricati
Foglio 3 – particella 55 sub. 1 cat. A/6 cl. 2 vani 4 RC € 117,75
Foglio 3 – particella 55 sub. 2 cat. A/6 cl. 2 vani 3 RC € 88,31
Foglio 3 – particella 55 sub. 3 cat. A/6 cl. 2 vani 3,5 RC € 103,03
- Catasto Terreni
pagina 1 di 3 Foglio 3 – particella 54 di mq. 80 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, cumulato con quello della di lei madre MA VA, esercitato dalla stessa attrice.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nei confronti di Fè AN, Fè AR, Fè AN (o SC), Fè ER, Fè RO, Fè LV (o LV), Fè EF, LI RO
(usufruttuaria parziale), IZ LE (o Leonarda) e, nei modi ordinari, nei confronti di MA ES,
MA ER, DO LA e MA RE, l'attrice SA MA conveniva in giudizio i predetti chiedendo che venisse dichiarato l'acquisto della proprietà, per usucapione, dei beni immobili meglio descritti in atto, deducendone il possesso ininterrotto, uti dominus, per oltre un ventennio.
Tutti i convenuti, benchè ritualmente evocati in giudizio, restavano contumaci.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e giungeva quindi in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta.
L'attrice ha dedotto di essere comproprietaria dell'immobile per la quota di 2/144 e di avere posseduto in via esclusiva l'immobile da oltre vent'anni, unendo al possesso proprio quello dei propri danti causa iure successionis, il padre SA AR SQ e la madre MA VA.
Va ricordato che, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017).
Nel caso di specie è raggiunta la prova dell'esclusività del possesso.
Le deposizioni testimoniali assunte permettono di accertare il possesso come proprietaria dell'intero immobile in via esclusiva dell'attrice e, prima di lei, della de cuius, la quale risulta avere, in particolare, locato l'intero immobile nel 1998 riscuotendo in via esclusiva il canone di locazione e così compiendo un tipico atto di godimento dominicale.
Risultano agli atti anche i pagamenti delle imposte gravanti sull'immobile, risalenti ai primi anni novanta e protrattisi successivamente, dai quali emerge un'ulteriore condotta riconducibile all'esercizio delle potestà dominicali sull'immobile.
Infine, risulta che la sola attrice (e sua madre prima di lei) aveva la disponibilità delle chiavi dell'immobile, poi consegnate al conduttore.
Può dirsi, pertanto, ragionevolmente certa l'avvenuta usucapione della piena proprietà dell'immobile ai sensi dell'art. 1158 c.c., avendo l'attrice, già comproprietaria dell'immobile, esteso il possesso all'intero immobile con esclusione dal godimento degli altri comproprietari.
Nulla per le spese stante la natura necessaria del presente giudizio e la mancata resistenza dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara l'attrice l'acquisto per usucapione, da parte dell'attrice AR CA, nata a [...] il [...], cod. fis. [...], dei beni immobili di seguito descritti: in Comune di Casale Litta, via San Rocco, Catasto dei Fabbricati
Foglio 3 – particella 55 sub. 1 cat. A/6 cl. 2 vani 4 RC € 117,75
Foglio 3 – particella 55 sub. 2 cat. A/6 cl. 2 vani 3 RC € 88,31
Foglio 3 – particella 55 sub. 3 cat. A/6 cl. 2 vani 3,5 RC € 103,03
- Catasto Terreni
Foglio 3 – particella 54 di mq. 80.
Busto Arsizio, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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