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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
6300 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nelle cause riunite n. 6300/2017 R.G. e n. 12132/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore in data 30 maggio Parte_1
2015 mentre era a cena con amici presso l'abitazione del signor sita CP_1
in Ponte di Legno nel condominio “Villa Sorriso”, usciva all'aperto per fumare una sigaretta e si appoggiava alla balaustra di legno che circondava l'intero giardino condominiale, posta a protezione del dislivello tra il piano cortile e le vie sottostanti, quando precipitava rovinosamente a terra per circa tre metri sulla via
Dubini a causa del distacco dei legni della staccionata dai paletti di supporto;
1 rilevato che a seguito dell'evento lesivo l'attore veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Edolo ove gli veniva diagnosticata una “frattura osso
temporale sx, mastoide, sfemnoide e etmoide con pneumoencefalo”, motivo per cui veniva trasferito presso gli Spedali Civili di Brescia ove alle dimissioni gli veniva riscontrata la “frattura plurilineare metafiso- diafisaria prossimale ginocchio dx –
frattura costale scomposta 6° sn + reazione pleuro parenchimale + ftatt. composta 4°-
5°-7° costa sn” (cfr. doc. 3 – 4 di parte attrice);
rilevato che a causa delle lesioni riportate a seguito della caduta il decideva Pt_1
di sottoporsi a visita medico legale dalla dott.ssa , che riscontrava Persona_1
un “un trauma da precipitazione con fratture costali multiple (4°-5°-6°- 7° sin),
frattura meta-diafisaria prossimale perone destro, fratture II, III e verosimilmente
IV MT piede dx, trauma cranico con frattura base cranica, osso temporale sinistro,
rocca petrosa, grandi ali dello sfenoide, etmoide con emoseno macellare dx, etmoidale e
sfenoidale bilat, focolaio emorragico ponto-mesencefalico, frattura mastoide e pareti
anteriore e posteriore del condotto uditivo esterno e cavità glenoidea con emotimpano” e valutava i postumi subiti dall'attore in “invalidità temporanea assoluta di circa trenta giorni seguito da un periodo di invalidità temporanea relativa di circa due mesi.
I postumi permanenti sono valutabili nella misura del 25% (venticinque)come danno
biologico” (cfr. doc. 9 di parte attrice);
2 rilevato che l'attore nei giorni immediatamente successivi alla caduta incaricava un tecnico affinché procedesse alla valutazione dello stato di consistenza e conservazione della recinzione posta a protezione del dislivello tra il giardino condominiale e la strada comunale via Dubini, il quale evidenziava che la
“barriera di protezione visionata, nel tratto a nord oggetto di cedimento nell'evento del
30/05/2015, non risulta idonea alla funzione di protezione verso il vuoto e richiede
urgenti interventi sia di manutenzione che di rifacimento” (cfr. doc. 11 di parte attrice);
rilevato che l'attore per il tramite del suo legale si rivolgeva a Parte_1
mezzo raccomandata del 9 giugno 2015 al condominio “Villa Sorriso”, in persona dell'amministratore, segnalando l'infortunio e chiedendo che venisse inoltrata la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa presso cui era assicurato il condominio stesso al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti;
rilevato che la compagnia assicurativa provvedeva ad aprire la Controparte_2
pratica relativa all'evento lesivo e, nonostante le testimonianze dei signori CP_1
e in qualità di persone presenti al momento del fatto,
[...] Parte_2
che confermavano quanto avvenuto e il cattivo stato di manutenzione della staccionata, la compagnia assicurativa non provvedeva ad Controparte_2
avanzare alcuna offerta di risarcimento dei danni;
3 rilevato che l'attore procedeva quindi all'esperimento della mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 presso la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di
Brescia che però aveva esito negativo in quanto la compagnia assicurativa comunicava via e-mail la propria mancata adesione, mentre il Controparte_2
Condominio non compariva;
rilevato che l'attore citava quindi in giudizio il condominio “Villa Sorriso” sito a
Ponte di Legno in via IV Novembre 52, in persona del suo amministratore pro
tempore, affinché, accertata la responsabilità ex art 2051 e 2043 cc del condominio nella causazione dell'infortunio per cui è causa, esso fosse condannato al risarcimento del danno biologico pari ad euro 140.000,00 o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia (causa n. 6300/2017 R.G.);
rilevato che si costituiva in giudizio il condominio “Villa Sorriso” contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dall'attore e chiedendo in via preliminare che fossero dichiarate inammissibili le domande attoree per la carenza di legittimazione passiva del stesso, nel merito che fossero respinte le CP_3
domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto ed infine, nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, previa riunione a questo procedimento di quello promuovendo dallo stesso Condominio nei confronti della propria assicurazione, che la compagnia , in persona del Controparte_2
suo rappresentante legale pro tempore, fosse condannata a tenere indenne e
4 manlevare da ogni esborso per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali il condominio, oltre al rimborso delle spese legali;
rilevato che avanti questo Tribunale veniva quindi instaurato il giudizio promosso dal nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_4
(causa n. 12132/2017 R.G.), ove il Condominio, disposta Controparte_2
preliminarmente la riunione di questa causa a quella già pendente tra il ed Pt_1
il Condominio stesso (causa n. 6300/2017 R.G.), chiedeva nel caso di accoglimento totale e/o parziale delle domande formulate da che la compagnia Parte_1
assicuratrice fosse condannata a tenerlo indenne da ogni Controparte_2
esborso per capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese, oltre al rimborso delle spese di lite;
rilevato che in questa causa (n. 12132/2017 R.G.) si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice non contestando l'operatività della Controparte_2
garanzia assicurativa per la responsabilità civile del contestando però CP_3
l'addebito del fatto al Condominio e chiedendo a riguardo in via pregiudiziale la chiamata in causa dell'amministratore del condominio “Villa Sorriso”, nella persona di e quindi, disposta la riunione di questa causa a Persona_2
quella già pendente tra il ed il Condominio, chiedeva in via principale che Pt_1
fosse respinta ogni pretesa risarcitoria del nei confronti del condominio Pt_1
“Villa Sorriso” e per l'effetto che fosse mandata assolta anche la compagnia
5 assicuratrice ed in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda di manleva a favore del Condominio che, ritenuto preponderante il concorso colposo di nella verificazione del sinistro e quindi delle conseguenze che ne Parte_1
erano derivate, che i danni fossero liquidati proporzionalmente alla colpa accertata, oltre alla condanna a titolo di rivalsa, regresso, surroga e/o manleva dell'amministratore del condominio “Villa Sorriso” nella persona di Persona_2
dato che l'amministratore non aveva dato seguito alla delibera
[...]
condominiale che aveva disposto il ripristino della palizzata per cui doveva ritenersi personalmente responsabile dell'inadempimento;
rilevato che il giudice accoglieva la richiesta della chiamata in causa del terzo (cfr.
ordinanza del 28 novembre 2017) e quindi si costituiva in giudizio l'amministratore del condominio nella persona di che Persona_2
chiedeva a sua volta in via preliminare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice quale sua assicuratrice personale per la sua Controparte_2
attività professionale nonché del , chiedendo in via Controparte_4
principale che fosse accertato e dichiarato che non era ravvisabile alcuna responsabilità in capo ad essa riguardo al sinistro occorso al e pertanto che Pt_1
fosse respinta la domanda di manleva svolta dalla compagnia assicuratrice nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto ed in Controparte_2
via subordinata che nel caso fosse stata ravvisata una qualsiasi forma di
6 responsabilità in capo ad essa convenuta che fosse accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di nella causazione del sinistro in Parte_1
oggetto e con susseguente diminuzione ai sensi dell'art 1227 cc del risarcimento richiesto, secondo la gravità della colpa dello stesso, oltre alla responsabilità del condominio “Villa Sorriso” con la conseguente condanna di quest'ultimo a tenerla comunque indenne e manlevarla da qualsiasi importo cui la stessa avrebbe potuto essere condannata a corrispondere in relazione al sinistro occorso al ed Pt_1
infine che la compagnia assicuratrice fosse comunque Controparte_2
condannata a tenerla indenne e manlevarla da qualsiasi importo che avrebbe potuto essere condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno e/o a qualsiasi altro titolo ai sensi dell'art.1917 cc;
rilevato che il giudice (nel giudizio n.12132/2017 R.G.) autorizzava quindi la chiamata in causa della compagnia assicuratrice la quale si Controparte_2
costituiva chiedendo che, disposta la riunione delle due cause connesse pendenti innanzi questo Tribunale, in via principale fosse comunque respinta ogni pretesa risarcitoria di nel confronti del illa Sorriso” e per Parte_1 CP_3
l'effetto che fosse assolta la compagnia assicuratrice da ogni richiesta nei suoi confronti ed in via subordinata nel caso di accoglimento della domanda, che fosse comunque ritenuto preponderante il concorso colposo di nella Parte_1
verificazione del sinistro, liquidando il danno proporzionalmente in base al giusto
7 e provato, eccependo altresì la non operatività della polizza n. 361150397 invocata da ed insistendo perché in caso di condanna della compagnia Persona_2
assicuratrice a tenere manlevato il l'amministratrice fosse CP_3
condannata personalmente a titolo di rivalsa, regresso, surroga e/o manleva personalmente a tenere indenne in toto o pro quota la compagnia assicuratrice dalle conseguenze del giudizio;
rilevato che si costituiva infine in giudizio il , in Controparte_4
persona del curatore speciale nominato ex art.78 cpc dott.ssa Persona_3
chiedendo che, disposta la riunione della causa n.12132/2017 R.G. a
[...]
quella n. 6300/2017 R.G. per evidenti ragioni di connessione, fossero respinte tutte le domande avanzate nei suoi confronti sia da che da Parte_1 Persona_2
e in subordine, nel caso di accoglimento totale e/o parziale delle domande,
[...]
la compagnia assicuratrice , quale compagnia assicuratrice del Controparte_2
per la responsabilità civile terzi e/o in ragione CP_3 Persona_2
della sua personale responsabilità (contrattuale), fossero comunque condannati a tenere il Condominio indenne e/o manlevato da ogni esborso per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;
rilevato che il Presidente del Tribunale disponeva con decreto in data 21 febbraio
2019 che anche la causa n. 12132/2017 R.G. fosse chiamata avanti a questo giudice, il quale disponeva successivamente la riunione delle due cause;
8 rilevato quindi che il giudice istruttore procedeva all'istruzione delle due cause, ammettendo la prova per testi e disponendo la CTU medico-legale sulla persona di e successivamente, ritenute le cause mature per la decisione Parte_1
invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che il fatto storico è molto semplice ed è stato confermato in modo chiaro ed inequivoco da tutti i testimoni presenti al fatto e cioè che il si era appoggiato, di schiena, alla staccionata, si era acceso una Pt_1
sigaretta e stava guardando il cellulare quando la staccionata ha ceduto ed è precipitato al di sotto, per cui non è ravvisabile alcun uso improprio della cosa da parte dell'attore, né elementi di colpa a suo carico;
ritenuto per il resto che le tante questioni dedotte dalle controparti, in particolare le disquisizioni fisico-matematiche sul peso dell'attore, sulla sua altezza, sull'ora notturna ecc. devono considerarsi all'evidenza suggestive ma irrilevanti a fronte di quanto riferito con precisione dai testimoni;
ritenuto ugualmente che il fatto che al pronto soccorso, al momento del ricovero,
fosse stato riscontrato all'attore un alito alcoolico non rileva ai fini di causa dato che non è dato riscontrare alcun rapporto tra il fatto che l'attore avesse assunto alcool (birra secondo i testimoni) e la successiva caduta dato che tutti i testi, ripetesi, hanno confermato che il si era solo appoggiato alla staccionata, Pt_1
9 per cui avesse bevuto o meno, non si capisce quale rilevanza possa avere questo fatto in causa;
rilevato che a seguito della caduta, come riscontrato dal CTU dr. Persona_4
alla cui relazione si rimanda (cfr. relazione datata 29.9.2021) il a riportato Pt_3
un “politrauma con frattura scomposta arco anteriore 6° costa sinistra frattura
scomposta arco anteriore 4°5°6°7° costa sinistra, trauma cranico con frattura composta
osso temporale sinistro esteso alla rocca petrosa, frattura composta della gande ala dello
sfenoide bilaterale, frattura composta dell'etmoide….ecc.” con un periodo di invalidità totale di 6 giorni, un periodo di invalidità parziale al 75% di 24 giorni,
un periodo di invalidità parziale al 50% di 30 giorni ed un periodo di invalidità
parziale al 25% di 30 giorni con postumi permanenti incidenti sul solo danno biologico al 21% e spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU per euro 480,15;
rilevato perciò che, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.),
opportunatamente adeguati al caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi risultati accertati come l'età, il tipo di danno subito, ecc. che il risarcimento può
essere determinato ad oggi, nella somma complessiva di euro 100.000,00, senza alcuna specifica personalizzazione rispetto agli importi tabellari non emergendo a riguardo alcun elemento specifico tale da giustificarla, oltre alle spese mediche
10 documentate e ritenute congrue dal CTU che, rivalutate ad oggi con gli interessi, ammontano ad euro 642,00;
ritenuto quanto al soggetto responsabile che, all'evidenza, il risponde CP_3
ai sensi dell'art.2051 cc dato che l'incidente è avvenuto in area condominiale e la staccionata risulta appunto di proprietà condominiale;
rilevato altresì che dal verbale della delibera condominiale del 13 agosto 2014 (cfr. doc.7 di parte convenuta) risulta che nove mesi prima del fatto per cui è causa l'assemblea del Condominio, a fronte dei preventivi presentati per il rifacimento della staccionata, aveva disposto di “ripristinare momentaneamente la palizzata esistente mettendola in sicurezza” incaricando l'amministratore di contattare nel frattempo altre ditte per avere dei preventivi più contenuti da poter esaminare nell'esercizio successivo;
rilevato che da ciò risulta chiaramente che il era ben consapevole CP_3
della pericolosità della staccionata tant'è che era previsto il rifacimento, rinviato all'anno successivo per avere dei preventivi inferiori ritenendo in quel momento la spesa prevista eccessiva;
rilevato che è altresì provato che l'amministratore del aveva quindi CP_3
dato precisa esecuzione alla delibera facendo intervenire un artigiano il quale,
11 qualche mese prima del sinistro aveva sistemato la staccionata (cfr. teste evidentemente in modo non sufficiente;
Tes_1
ritenuto perciò che è provato che la staccionata andava rifatta ed il CP_3
aveva deciso per il momento solo di “metterla in sicurezza” rinviando all'anno successivo il rifacimento per valutare preventivi più contenuti;
ritenuto che da ciò deriva evidente la responsabilità del Condominio per il sinistro occorso al mentre va esclusa la responsabilità personale Pt_1
dell'amministratore che si è limitata a dare esecuzione Persona_2
all'intervento limitato secondo quanto deliberato, appunto, dall'assemblea condominiale;
ritenuto perciò che il , in persona dell'amministratore Controparte_4
protempore, va condannato a pagare a a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni la somma complessiva di euro 100.642,00 con gli interessi legali sulla somma così liquidata da oggi sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese di causa che si liquidano come in dispositivo, escluse altre spese non espressamente richieste o indicate;
rilevato altresì che in accoglimento della domanda di manleva formulata dal
, la compagnia assicuratrice va Controparte_4 Controparte_2
12 condanna a tenere indenne e a manlevare il per quanto dovrà pagare CP_3
a in forza di quanto sopra disposto;
Parte_1
rilevato infine quanto all'amministratore del condominio Persona_2
chiamata personalmente in causa dalla compagnia assicuratrice Controparte_2
che, per il principio della soccombenza, la suddetta compagnia assicuratrice va condannata a rimborsarle le spese di causa che si liquidano Controparte_2
come in dispositivo, mentre sono compensate le spese per il Condominio
rappresentato dal curatore speciale chiamato in causa nel giudizio n.12132/2017
R.G.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità del , condanna il Controparte_4
predetto in persona dell'amministratore Controparte_4
protempore a pagare a a titolo di risarcimento dei danni la Parte_1
somma complessiva di euro di euro 100.642,00 con gli interessi legali sulla somma così liquidata da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna il in persona dell'amministratore Controparte_4
protempore a rimborsare a le spese di causa che si liquidano Parte_1
13 in euro 13.000,00 per compensi professionali ed euro 786,00 per spese e anticipazioni oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne e a Controparte_2
manlevare il per quanto dovrà pagare a Controparte_4 Pt_1
in forza di quanto sopra disposto sub a) e b);
[...]
d) condanna la compagnia assicuratrice a rimborsare a Controparte_2
le spese di causa che si liquidano in euro 10.000,00 per Persona_2
compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
e) spese compensate per il per il rappresentato dal Controparte_4
curatore speciale chiamato in causa nel giudizio n.12132/2017 R.G..
Così deciso in Brescia il 4 aprile 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nelle cause riunite n. 6300/2017 R.G. e n. 12132/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore in data 30 maggio Parte_1
2015 mentre era a cena con amici presso l'abitazione del signor sita CP_1
in Ponte di Legno nel condominio “Villa Sorriso”, usciva all'aperto per fumare una sigaretta e si appoggiava alla balaustra di legno che circondava l'intero giardino condominiale, posta a protezione del dislivello tra il piano cortile e le vie sottostanti, quando precipitava rovinosamente a terra per circa tre metri sulla via
Dubini a causa del distacco dei legni della staccionata dai paletti di supporto;
1 rilevato che a seguito dell'evento lesivo l'attore veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Edolo ove gli veniva diagnosticata una “frattura osso
temporale sx, mastoide, sfemnoide e etmoide con pneumoencefalo”, motivo per cui veniva trasferito presso gli Spedali Civili di Brescia ove alle dimissioni gli veniva riscontrata la “frattura plurilineare metafiso- diafisaria prossimale ginocchio dx –
frattura costale scomposta 6° sn + reazione pleuro parenchimale + ftatt. composta 4°-
5°-7° costa sn” (cfr. doc. 3 – 4 di parte attrice);
rilevato che a causa delle lesioni riportate a seguito della caduta il decideva Pt_1
di sottoporsi a visita medico legale dalla dott.ssa , che riscontrava Persona_1
un “un trauma da precipitazione con fratture costali multiple (4°-5°-6°- 7° sin),
frattura meta-diafisaria prossimale perone destro, fratture II, III e verosimilmente
IV MT piede dx, trauma cranico con frattura base cranica, osso temporale sinistro,
rocca petrosa, grandi ali dello sfenoide, etmoide con emoseno macellare dx, etmoidale e
sfenoidale bilat, focolaio emorragico ponto-mesencefalico, frattura mastoide e pareti
anteriore e posteriore del condotto uditivo esterno e cavità glenoidea con emotimpano” e valutava i postumi subiti dall'attore in “invalidità temporanea assoluta di circa trenta giorni seguito da un periodo di invalidità temporanea relativa di circa due mesi.
I postumi permanenti sono valutabili nella misura del 25% (venticinque)come danno
biologico” (cfr. doc. 9 di parte attrice);
2 rilevato che l'attore nei giorni immediatamente successivi alla caduta incaricava un tecnico affinché procedesse alla valutazione dello stato di consistenza e conservazione della recinzione posta a protezione del dislivello tra il giardino condominiale e la strada comunale via Dubini, il quale evidenziava che la
“barriera di protezione visionata, nel tratto a nord oggetto di cedimento nell'evento del
30/05/2015, non risulta idonea alla funzione di protezione verso il vuoto e richiede
urgenti interventi sia di manutenzione che di rifacimento” (cfr. doc. 11 di parte attrice);
rilevato che l'attore per il tramite del suo legale si rivolgeva a Parte_1
mezzo raccomandata del 9 giugno 2015 al condominio “Villa Sorriso”, in persona dell'amministratore, segnalando l'infortunio e chiedendo che venisse inoltrata la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa presso cui era assicurato il condominio stesso al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti;
rilevato che la compagnia assicurativa provvedeva ad aprire la Controparte_2
pratica relativa all'evento lesivo e, nonostante le testimonianze dei signori CP_1
e in qualità di persone presenti al momento del fatto,
[...] Parte_2
che confermavano quanto avvenuto e il cattivo stato di manutenzione della staccionata, la compagnia assicurativa non provvedeva ad Controparte_2
avanzare alcuna offerta di risarcimento dei danni;
3 rilevato che l'attore procedeva quindi all'esperimento della mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 presso la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di
Brescia che però aveva esito negativo in quanto la compagnia assicurativa comunicava via e-mail la propria mancata adesione, mentre il Controparte_2
Condominio non compariva;
rilevato che l'attore citava quindi in giudizio il condominio “Villa Sorriso” sito a
Ponte di Legno in via IV Novembre 52, in persona del suo amministratore pro
tempore, affinché, accertata la responsabilità ex art 2051 e 2043 cc del condominio nella causazione dell'infortunio per cui è causa, esso fosse condannato al risarcimento del danno biologico pari ad euro 140.000,00 o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia (causa n. 6300/2017 R.G.);
rilevato che si costituiva in giudizio il condominio “Villa Sorriso” contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dall'attore e chiedendo in via preliminare che fossero dichiarate inammissibili le domande attoree per la carenza di legittimazione passiva del stesso, nel merito che fossero respinte le CP_3
domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto ed infine, nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, previa riunione a questo procedimento di quello promuovendo dallo stesso Condominio nei confronti della propria assicurazione, che la compagnia , in persona del Controparte_2
suo rappresentante legale pro tempore, fosse condannata a tenere indenne e
4 manlevare da ogni esborso per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali il condominio, oltre al rimborso delle spese legali;
rilevato che avanti questo Tribunale veniva quindi instaurato il giudizio promosso dal nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_4
(causa n. 12132/2017 R.G.), ove il Condominio, disposta Controparte_2
preliminarmente la riunione di questa causa a quella già pendente tra il ed Pt_1
il Condominio stesso (causa n. 6300/2017 R.G.), chiedeva nel caso di accoglimento totale e/o parziale delle domande formulate da che la compagnia Parte_1
assicuratrice fosse condannata a tenerlo indenne da ogni Controparte_2
esborso per capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese, oltre al rimborso delle spese di lite;
rilevato che in questa causa (n. 12132/2017 R.G.) si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice non contestando l'operatività della Controparte_2
garanzia assicurativa per la responsabilità civile del contestando però CP_3
l'addebito del fatto al Condominio e chiedendo a riguardo in via pregiudiziale la chiamata in causa dell'amministratore del condominio “Villa Sorriso”, nella persona di e quindi, disposta la riunione di questa causa a Persona_2
quella già pendente tra il ed il Condominio, chiedeva in via principale che Pt_1
fosse respinta ogni pretesa risarcitoria del nei confronti del condominio Pt_1
“Villa Sorriso” e per l'effetto che fosse mandata assolta anche la compagnia
5 assicuratrice ed in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda di manleva a favore del Condominio che, ritenuto preponderante il concorso colposo di nella verificazione del sinistro e quindi delle conseguenze che ne Parte_1
erano derivate, che i danni fossero liquidati proporzionalmente alla colpa accertata, oltre alla condanna a titolo di rivalsa, regresso, surroga e/o manleva dell'amministratore del condominio “Villa Sorriso” nella persona di Persona_2
dato che l'amministratore non aveva dato seguito alla delibera
[...]
condominiale che aveva disposto il ripristino della palizzata per cui doveva ritenersi personalmente responsabile dell'inadempimento;
rilevato che il giudice accoglieva la richiesta della chiamata in causa del terzo (cfr.
ordinanza del 28 novembre 2017) e quindi si costituiva in giudizio l'amministratore del condominio nella persona di che Persona_2
chiedeva a sua volta in via preliminare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice quale sua assicuratrice personale per la sua Controparte_2
attività professionale nonché del , chiedendo in via Controparte_4
principale che fosse accertato e dichiarato che non era ravvisabile alcuna responsabilità in capo ad essa riguardo al sinistro occorso al e pertanto che Pt_1
fosse respinta la domanda di manleva svolta dalla compagnia assicuratrice nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto ed in Controparte_2
via subordinata che nel caso fosse stata ravvisata una qualsiasi forma di
6 responsabilità in capo ad essa convenuta che fosse accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di nella causazione del sinistro in Parte_1
oggetto e con susseguente diminuzione ai sensi dell'art 1227 cc del risarcimento richiesto, secondo la gravità della colpa dello stesso, oltre alla responsabilità del condominio “Villa Sorriso” con la conseguente condanna di quest'ultimo a tenerla comunque indenne e manlevarla da qualsiasi importo cui la stessa avrebbe potuto essere condannata a corrispondere in relazione al sinistro occorso al ed Pt_1
infine che la compagnia assicuratrice fosse comunque Controparte_2
condannata a tenerla indenne e manlevarla da qualsiasi importo che avrebbe potuto essere condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno e/o a qualsiasi altro titolo ai sensi dell'art.1917 cc;
rilevato che il giudice (nel giudizio n.12132/2017 R.G.) autorizzava quindi la chiamata in causa della compagnia assicuratrice la quale si Controparte_2
costituiva chiedendo che, disposta la riunione delle due cause connesse pendenti innanzi questo Tribunale, in via principale fosse comunque respinta ogni pretesa risarcitoria di nel confronti del illa Sorriso” e per Parte_1 CP_3
l'effetto che fosse assolta la compagnia assicuratrice da ogni richiesta nei suoi confronti ed in via subordinata nel caso di accoglimento della domanda, che fosse comunque ritenuto preponderante il concorso colposo di nella Parte_1
verificazione del sinistro, liquidando il danno proporzionalmente in base al giusto
7 e provato, eccependo altresì la non operatività della polizza n. 361150397 invocata da ed insistendo perché in caso di condanna della compagnia Persona_2
assicuratrice a tenere manlevato il l'amministratrice fosse CP_3
condannata personalmente a titolo di rivalsa, regresso, surroga e/o manleva personalmente a tenere indenne in toto o pro quota la compagnia assicuratrice dalle conseguenze del giudizio;
rilevato che si costituiva infine in giudizio il , in Controparte_4
persona del curatore speciale nominato ex art.78 cpc dott.ssa Persona_3
chiedendo che, disposta la riunione della causa n.12132/2017 R.G. a
[...]
quella n. 6300/2017 R.G. per evidenti ragioni di connessione, fossero respinte tutte le domande avanzate nei suoi confronti sia da che da Parte_1 Persona_2
e in subordine, nel caso di accoglimento totale e/o parziale delle domande,
[...]
la compagnia assicuratrice , quale compagnia assicuratrice del Controparte_2
per la responsabilità civile terzi e/o in ragione CP_3 Persona_2
della sua personale responsabilità (contrattuale), fossero comunque condannati a tenere il Condominio indenne e/o manlevato da ogni esborso per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;
rilevato che il Presidente del Tribunale disponeva con decreto in data 21 febbraio
2019 che anche la causa n. 12132/2017 R.G. fosse chiamata avanti a questo giudice, il quale disponeva successivamente la riunione delle due cause;
8 rilevato quindi che il giudice istruttore procedeva all'istruzione delle due cause, ammettendo la prova per testi e disponendo la CTU medico-legale sulla persona di e successivamente, ritenute le cause mature per la decisione Parte_1
invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che il fatto storico è molto semplice ed è stato confermato in modo chiaro ed inequivoco da tutti i testimoni presenti al fatto e cioè che il si era appoggiato, di schiena, alla staccionata, si era acceso una Pt_1
sigaretta e stava guardando il cellulare quando la staccionata ha ceduto ed è precipitato al di sotto, per cui non è ravvisabile alcun uso improprio della cosa da parte dell'attore, né elementi di colpa a suo carico;
ritenuto per il resto che le tante questioni dedotte dalle controparti, in particolare le disquisizioni fisico-matematiche sul peso dell'attore, sulla sua altezza, sull'ora notturna ecc. devono considerarsi all'evidenza suggestive ma irrilevanti a fronte di quanto riferito con precisione dai testimoni;
ritenuto ugualmente che il fatto che al pronto soccorso, al momento del ricovero,
fosse stato riscontrato all'attore un alito alcoolico non rileva ai fini di causa dato che non è dato riscontrare alcun rapporto tra il fatto che l'attore avesse assunto alcool (birra secondo i testimoni) e la successiva caduta dato che tutti i testi, ripetesi, hanno confermato che il si era solo appoggiato alla staccionata, Pt_1
9 per cui avesse bevuto o meno, non si capisce quale rilevanza possa avere questo fatto in causa;
rilevato che a seguito della caduta, come riscontrato dal CTU dr. Persona_4
alla cui relazione si rimanda (cfr. relazione datata 29.9.2021) il a riportato Pt_3
un “politrauma con frattura scomposta arco anteriore 6° costa sinistra frattura
scomposta arco anteriore 4°5°6°7° costa sinistra, trauma cranico con frattura composta
osso temporale sinistro esteso alla rocca petrosa, frattura composta della gande ala dello
sfenoide bilaterale, frattura composta dell'etmoide….ecc.” con un periodo di invalidità totale di 6 giorni, un periodo di invalidità parziale al 75% di 24 giorni,
un periodo di invalidità parziale al 50% di 30 giorni ed un periodo di invalidità
parziale al 25% di 30 giorni con postumi permanenti incidenti sul solo danno biologico al 21% e spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU per euro 480,15;
rilevato perciò che, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.),
opportunatamente adeguati al caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi risultati accertati come l'età, il tipo di danno subito, ecc. che il risarcimento può
essere determinato ad oggi, nella somma complessiva di euro 100.000,00, senza alcuna specifica personalizzazione rispetto agli importi tabellari non emergendo a riguardo alcun elemento specifico tale da giustificarla, oltre alle spese mediche
10 documentate e ritenute congrue dal CTU che, rivalutate ad oggi con gli interessi, ammontano ad euro 642,00;
ritenuto quanto al soggetto responsabile che, all'evidenza, il risponde CP_3
ai sensi dell'art.2051 cc dato che l'incidente è avvenuto in area condominiale e la staccionata risulta appunto di proprietà condominiale;
rilevato altresì che dal verbale della delibera condominiale del 13 agosto 2014 (cfr. doc.7 di parte convenuta) risulta che nove mesi prima del fatto per cui è causa l'assemblea del Condominio, a fronte dei preventivi presentati per il rifacimento della staccionata, aveva disposto di “ripristinare momentaneamente la palizzata esistente mettendola in sicurezza” incaricando l'amministratore di contattare nel frattempo altre ditte per avere dei preventivi più contenuti da poter esaminare nell'esercizio successivo;
rilevato che da ciò risulta chiaramente che il era ben consapevole CP_3
della pericolosità della staccionata tant'è che era previsto il rifacimento, rinviato all'anno successivo per avere dei preventivi inferiori ritenendo in quel momento la spesa prevista eccessiva;
rilevato che è altresì provato che l'amministratore del aveva quindi CP_3
dato precisa esecuzione alla delibera facendo intervenire un artigiano il quale,
11 qualche mese prima del sinistro aveva sistemato la staccionata (cfr. teste evidentemente in modo non sufficiente;
Tes_1
ritenuto perciò che è provato che la staccionata andava rifatta ed il CP_3
aveva deciso per il momento solo di “metterla in sicurezza” rinviando all'anno successivo il rifacimento per valutare preventivi più contenuti;
ritenuto che da ciò deriva evidente la responsabilità del Condominio per il sinistro occorso al mentre va esclusa la responsabilità personale Pt_1
dell'amministratore che si è limitata a dare esecuzione Persona_2
all'intervento limitato secondo quanto deliberato, appunto, dall'assemblea condominiale;
ritenuto perciò che il , in persona dell'amministratore Controparte_4
protempore, va condannato a pagare a a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni la somma complessiva di euro 100.642,00 con gli interessi legali sulla somma così liquidata da oggi sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese di causa che si liquidano come in dispositivo, escluse altre spese non espressamente richieste o indicate;
rilevato altresì che in accoglimento della domanda di manleva formulata dal
, la compagnia assicuratrice va Controparte_4 Controparte_2
12 condanna a tenere indenne e a manlevare il per quanto dovrà pagare CP_3
a in forza di quanto sopra disposto;
Parte_1
rilevato infine quanto all'amministratore del condominio Persona_2
chiamata personalmente in causa dalla compagnia assicuratrice Controparte_2
che, per il principio della soccombenza, la suddetta compagnia assicuratrice va condannata a rimborsarle le spese di causa che si liquidano Controparte_2
come in dispositivo, mentre sono compensate le spese per il Condominio
rappresentato dal curatore speciale chiamato in causa nel giudizio n.12132/2017
R.G.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità del , condanna il Controparte_4
predetto in persona dell'amministratore Controparte_4
protempore a pagare a a titolo di risarcimento dei danni la Parte_1
somma complessiva di euro di euro 100.642,00 con gli interessi legali sulla somma così liquidata da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna il in persona dell'amministratore Controparte_4
protempore a rimborsare a le spese di causa che si liquidano Parte_1
13 in euro 13.000,00 per compensi professionali ed euro 786,00 per spese e anticipazioni oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne e a Controparte_2
manlevare il per quanto dovrà pagare a Controparte_4 Pt_1
in forza di quanto sopra disposto sub a) e b);
[...]
d) condanna la compagnia assicuratrice a rimborsare a Controparte_2
le spese di causa che si liquidano in euro 10.000,00 per Persona_2
compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
e) spese compensate per il per il rappresentato dal Controparte_4
curatore speciale chiamato in causa nel giudizio n.12132/2017 R.G..
Così deciso in Brescia il 4 aprile 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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