Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3112/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
DOTT.SSA LICIA TOMAY PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO GIUDICE REL. EST.
DOTT. GENEROSO VALITUTTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3112/2013 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Sandro CAFORIO, del Foro di Brindisi, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Elisabetta LIOI;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Michele DE BONIS, nel cui studio è elett.te dom.ta, nonché dall'Avv. Ludovico LAVIANI;
CONVENUTA
e rappresentati e difesi, giusta procura a Controparte_2 Controparte_3 margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Enzo FAGGELLA, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI avente ad oggetto: simulazione ed azione di riduzione
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, i germani Parte_1 CP_
e , chiedendo di essere reintegrata nella quota di Controparte_2 CP_1 legittima che le spettava nell'eredità del padre Persona_1
Ella risultava pretermessa, e chiedeva che si accertasse, al fine di accertare quale fosse il patrimonio da dividere, la natura di donazioni (o di negozi misti con donazione) nelle
CP_ attribuzioni patrimoniali compiute dal padre in favore dei figli , e , CP_2 CP_1 apparentemente a titolo diverso da quello, appunto, di liberalità.
2. Resistevano sia sia e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
questi ultimi due costituendosi mediante un unico difensore.
[...]
3. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 730/2020, statuiva quanto indicato nel dispositivo, di seguito riprodotto:
Per la descrizione dello svolgimento del processo, sino all'emanazione della menzionata sentenza non definitiva, e dei motivi di quella decisione, si rinvia al testo del medesimo provvedimento.
Il Tribunale emetteva, altresì, simultaneamente, ordinanza, ex art. 279 c.p.c., mediante cui disponeva una c.t.u., col seguente incarico:
2 N. 3112/2013 R.G.A.C.
4. Acquisita la relazione del consulente dell'ufficio, si perveniva all'udienza di rimessione degli atti al Collegio, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni affrontate e risolte dalla sentenza non definitiva, com'è noto, non possono più essere discusse entro il medesimo processo.
2. Non essendo emerso un relictum, l'attrice dev'essere qualificata come totalmente pretermessa, sicché non doveva (perché non poteva), contrariamente a quanto eccepito contro di lei, accettare l'eredità col beneficio dell'inventario, al fine di agire in riduzione (art. 564, co.
1, c.c.).
3. Non risulta che abbia ricevuto somme di denaro, od altre utilità Parte_1 rilevanti ai fini dell'accertamento della lesione della quota di riserva: le prove, a tal proposito ex adverso articolate, appaiono esplorative o generiche, e, dunque, correttamente non sono state ammesse in corso di causa.
4. Il c.t.u. ha compiuto la propria opera senza incorrere in censure di natura giuridica,
logica o tecnica, e senza che le parti presentassero osservazioni.
Egli, innanzitutto, individuava i beni appartenenti alla massa, formata dal donatum (in assenza, si ripete, di relictum), come segue, conformemente alle statuizioni della ricordata sentenza non definitiva:
1) dall'Atto di compravendita per notaio del 22.11.2006, repertorio n. 19253, Persona_2 raccolta n. 13226 (in favore di ): Controparte_2
a) Fabbricato sito in Avigliano alla Contrada San Nicola, piano terra e primo, in catasto F.
75 p.lla 579/2, vani 18,5;
b) Terreno di Ha 00.72.47, in parte ricadente in zona E2 Agricola Interesse ambientale ed in parte ricadente in zona B2 Completamento Frazioni, in catasto al:
3 N. 3112/2013 R.G.A.C.
F. 75 p.lla 452 Ha 00.01.44 (zona agricola Interesse ambientale);
F. 75 p.lla 721 Ha 00.26.80 (zona agricola Interesse ambientale);
F. 75 p.lla 769 Ha 00.17.30 (zona agricola Interesse ambientale);
F. 75 p.lla 770 Ha 00.00.21 (zona agricola Interesse ambientale);
F. 75 p.lla 771 Ha 00.08.90 (per circa 1/3 (circa 300,00 mq.) in zona di completamento e per
la restante parte 2/3 in zona agricola Interesse ambientale);
F. 75 p.lla 773 Ha 00.05.00 (per circa 70,00 mq. in zona di completamento e per la restante parte in zona agricola Interesse ambientale);
F. 75 p.lla 996 Ha 00.11.60 (zona agricola Interesse ambientale);
F. 75 p.lla 1316 Ha 00.00.62 (zona di completamento);
F. 75 p.lla 1317 Ha 00.00.28 (zona di completamento);
F. 75 p.lla 1318 Ha 00.00.32 (zona di completamento).
[…]
2) dall'Atto di compravendita per notaio del 25.05.2009, repertorio n. 19921, Persona_2 raccolta n. 13834 (in favore di ): Controparte_3
a) Casa di abitazione sita in Avigliano alla Contrada San Nicola, tratturo della Marina, piano
primo, in catasto F. 75 p.lla 435/2, vani 5,5;
b) Locale garage sito in Avigliano alla Contrada San Nicola, tratturo della Marina, piano terra, in catasto F. 75 p.lla 435/1, mq. 68,00;
c) Terreno di Ha 00.02.45, ricadente in zona C3 Espansione frazioni, in catasto al:
F. 75 p.lla 772 Ha 00.02.45 (zona di espansione frazioni);
d) Appartamento sito in Capaccio (SA) alla località Paestum, Via Laura, piano terra e primo, con annessa area scoperta pertinenziale, in catasto F. 30 p.lla 370, vani 6,5.
L'ausiliario descriveva, in maniera particolareggiata, quegli immobili (si rinvia, in proposito, alla relazione) e, quindi, stimava, all'epoca di apertura della successione (ossia alla data del 9 Ottobre 2010; cfr. gli artt. 556 e 747 c.c.) in euro 390.611,71 il valore complessivo di quelli trasferiti a in euro 98.067,31 il valore di quelli trasferiti a Controparte_2
di cui alle lettere 'a', 'b' e 'c' del numero 2 dell'elencazione di cui Controparte_3 innanzi;
in euro 184.134,11 il valore di quelli trasferiti a di cui alla lettera Controparte_3
'd' del medesimo numero 2: il valore complessivo dei beni donati a Controparte_3 corrispondeva, dunque, ad euro 282.201,42.
Il valore totale dei beni menzionati ammontava ad euro 672.813,13.
Il valore della quota disponibile, considerando la presenza di più figli (art. 537 c.c.), quali unici legittimari, e, dunque, fissando l'ampiezza della quota medesima nel terzo del patrimonio, ammontava ad euro 224.271,04.
Il valore complessivo della quota di riserva era pari ad euro 448.542,15.
In presenza di quattro figli, la quota che ciascuno dei legittimari doveva ricevere valeva euro 112.135,54.
4 N. 3112/2013 R.G.A.C.
5. Ai sensi dell'art. 559 c.c., le donazioni si riducono iniziando dall'ultima poiché il donante, inizialmente, si avvale della disponibile, e solo una volta esaurita questa inizia ad intaccare, o addirittura può esaurire, la riserva.
Nella specie, la donazione più recente trasferiva beni del valore di euro 282.201,42, e quindi è ancora capiente, ai fini della reintegrazione della quota del legittimario, senza necessità
di aggressione della donazione antecedente.
L'ausiliario prevedeva, in proposito, l'assegnazione a o a Parte_1
dell'appartamento ubicato in Capaccio (SA), alla località Paestum, Via Controparte_1
Laura, piano terra e primo, con annessa area scoperta pertinenziale, in catasto al fol. 30, p.lla
370, vani 6,5, del valore complessivo di euro 184.134,11, con l'onere del pagamento di un conguaglio di euro 71.998,59, per compensare il maggiore valore ricevuto rispetto alla quota spettante, pari ad euro 112.135,52: in realtà, il calcolo aritmetico condotto dal Tribunale
individua in euro 71.998,57 il valore del conguaglio, con una differenza irrisoria.
tuttavia, nel costituirsi non chiedeva affatto di percepire la Controparte_1 propria quota di riserva, né di partecipare ad un eventuale scioglimento di comunione: sicché una simile domanda, solo successivamente avanzata (e cfr. l'articolazione formulata nella comparsa conclusionale, nella quale si chiedeva una somma di denaro, oppure l'attribuzione del cespite, individuato dal c.t.u., col correlativo obbligo di conguaglio), è tardiva.
Non rimane, allora, che assegnare quel bene a sia per l'assenza Parte_1 di osservazioni rispetto alla relazione di c.t.u., sia per la conformità all'art. 560, co. 3, c.c., secondo cui «Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.».
Nella specie, considerando che la disponibile era stata già assorbita della precedente donazione, il valore dell'immobile eccede quello della quota che a spetta Controparte_3 come legittimaria: e ciò legittima l'assegnazione a pur col conguaglio. Parte_1
Ritiene il Tribunale che non si tratti di una forma di scioglimento di comunione, e che, anzi, neppure si crei una comunione ereditaria, allorché manchi, come nella specie, ogni relictum e debbano unicamente, invece, regolarsi le conseguenze della lesione della legittima: non si tratta (sotto l'aspetto civilistico) di trasferimento di beni, ma della mera individuazione, attraverso il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, del titolare specifico di un bene determinato: ne deriva l'irrilevanza dell'analisi della sussistenza dei titoli ad edificare e della conformità catastale oggettiva.
Il conguaglio dovuto da in assenza di deduzione di elementi che Parte_1 lascino ritenere che il valore dell'immobile si sia modificato tra il momento dell'apertura della successione e quello della presente decisione, deve ritenersi corrispondente, tuttora, alla differenza tra l'entità della lesione patita ed il possibile corrispettivo di mercato del bene all'epoca della morte del de cujus: sicché ella dovrà versare a gli interessi Controparte_3 legali decorrenti dalla data di oggi al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ascrivibile a tutti i convenuti, che si contrapponevano ciascuno all'accoglimento della domanda, e sono liquidate nel dispositivo,
5 N. 3112/2013 R.G.A.C.
sullo scaglione entro cui è compreso il valore della legittima riconosciuta all'attrice, con la solidarietà ex art. 97 c.p.c., attesa la comunanza di interesse tra i convenuti medesimi.
L'istanza di distrazione, inizialmente avanzata, non è presente nelle conclusioni da ultimo rassegnate, pur espresse, precise e complete, sicché deve reputarsi abbandonata.
Le spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, rimarranno a carico dei convenuti, in parti eguali tra loro, essendosi rivelato necessario tale mezzo istruttorio ai fini dell'accertamento delle ragioni dell'attrice.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3112/2013 R.G.A.C., promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: Controparte_3
1. attribuisce a nata a [...], il [...], l'appartamento Parte_1 ubicato in Capaccio (SA), alla località Paestum, Via Laura, piano terra e primo, con annessa area scoperta pertinenziale, in catasto al fol. 30, p.lla 370, vani 6,5, oggetto della donazione dissimulata dalla compravendita, di cui all'atto rogato dal notaio Dott. Per_2 in data 25.5.2009, rep. n. 19921, racc. n. 13226;
[...]
2. condanna a pagare a a titolo di conguaglio, Parte_1 Controparte_3 la somma di euro 71.998,57, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
3. ordina la trascrizione della presente sentenza;
4. condanna i convenuti, in solido, a rifondere a le spese di lite, Parte_1 liquidate in euro 12.000,00 per compensi ed in euro 486,99 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
5. onera, nel rapporto fra le parti, i convenuti, in pari misura tra loro, dell'onere delle spese di c.t.u.
Potenza, deciso in camera di consiglio, il 26 Maggio 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LICIA TOMAY
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