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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 17130 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LUNA ALESSANDRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. ROMANO Controparte_1
RAMON)
Resistente
All'udienza del 10.06.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
854,90 per compenso del difensore oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha
Tribunale di Palermo sez. Lavoro fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.11.2024, il ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_2
chiedendo che l' fosse condannato al pagamento dei ratei arretrati CP_1
dell'indennità di accompagnamento già riconosciuti giudizialmente con decreto del 12.07.2024 reso nell'ambito del procedimento n. di R.G.L. 12858/2023
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità essendo cessata la materia del contendere, rappresentando che gli arretrati oggetto del giudizio erano stati messi in pagamento con valuta 7 agosto 2024, tuttavia per un problema contabile non erano stati accreditati;
in data 23 dicembre 2024 ne era stato disposto nuovamente il pagamento.
All'udienza odierna anche il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed insisteva nella vittoria delle spese atteso che la resistente aveva provveduto a disporre il pagamento solo dopo la notifica del ricorso (20.12.2024 cfr. notifica pec in atti)
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/06/2025.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 3 -
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 17130 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LUNA ALESSANDRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. ROMANO Controparte_1
RAMON)
Resistente
All'udienza del 10.06.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
854,90 per compenso del difensore oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha
Tribunale di Palermo sez. Lavoro fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.11.2024, il ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_2
chiedendo che l' fosse condannato al pagamento dei ratei arretrati CP_1
dell'indennità di accompagnamento già riconosciuti giudizialmente con decreto del 12.07.2024 reso nell'ambito del procedimento n. di R.G.L. 12858/2023
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità essendo cessata la materia del contendere, rappresentando che gli arretrati oggetto del giudizio erano stati messi in pagamento con valuta 7 agosto 2024, tuttavia per un problema contabile non erano stati accreditati;
in data 23 dicembre 2024 ne era stato disposto nuovamente il pagamento.
All'udienza odierna anche il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed insisteva nella vittoria delle spese atteso che la resistente aveva provveduto a disporre il pagamento solo dopo la notifica del ricorso (20.12.2024 cfr. notifica pec in atti)
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/06/2025.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 3 -
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro