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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliano Giuliana Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 716/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3044/2024, pubblicata l'11.06.2024 tra
, assistito e difeso dall'Avv. NZ LL Parte_1
Appellante
e
, , , assistite e CP_1 Controparte_2 CP_3 difese dall'Avv. Mario Cinitiempo
Appellate nonché
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, assistiti e difesi dall'Avv. Controparte_7 CP_8
NZ LL
Appellanti adesivi
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ed CP_1 CP_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, CP_3 Pt_1
, al fine di far dichiarare la nullità del contratto di compravendita
[...] con riserva di usufrutto, a rogito del notaio (rep. 49235, Persona_1 racc. 8502 del 19.09.2025), stipulato dalla loro madre, , CP_9 deceduta il 10.09.2013, e , avente ad oggetto un Parte_1 immobile sito in Pellezzano, loc. Cologna, alla via Martin Luter King, n. 8, già via Stella, poiché dissimulante una donazione , con eventuale riduzione della stessa per lesione della quota di legittima loro spettante e/o declaratoria di nullità di tale negozio dissimulato in quanto non avvenuto nelle forme di legge.
Quindi, la parte attrice concludeva chiedendo che, all'esito delle predette declaratorie, venisse ricostituito l'asse ereditario, con conseguente divisione dello stesso secondo i diritti spettanti ai legittimari.
Al riguardo, le attrici esponevano che il 10.09.2013 era deceduta
, madre delle istanti e di e In tali CP_9 CP_8 Per_2 circostanze, le stesse apprendevano che la defunta, all'insaputa degli altri figli, aveva venduto, riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà del proprio immobile sito in Pellezzano a favore del nipote, , Parte_1 pattuendo un prezzo pari ad 35.000,00 Euro, di cui 11.000,00 Euro erano già stati versati dall'acquirente prima della compravendita, mentre la quota rimanente di 24.000,00 Euro sarebbe stata pagata tramite tre titoli cambiari del valore di 8.000 Euro cadauno con scadenza mensile.
A loro dire, l'atto di compravendita dissimulava un atto di donazione, del quale tuttavia era privo dei requisiti formali per la sua validità, stante l'inadeguatezza del prezzo convenuto, la non piena lucidità della disponente al momento della stipula, nonché il legame familiare e di convivenza tra i contraenti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Pt_1
, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda
[...] per avere la parte attrice instaurato il procedimento di mediazione
2 dinnanzi ad un organismo incompetente. Ed invero, vertendosi in materia di successione ereditaria, competente funzionalmente è il giudice del luogo ove si è aperta la successione, per cui la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere proposta presso un conciliatore con sede in
Salerno, e non in Nocera Inferiore. Affermava, inoltre, che il procedimento de quo era stato instaurato solo da due delle attrici in giudizio (ovvero e ) e non anche da CP_3 CP_2 CP_1
Nel merito, la parte convenuta deduceva l'infondatezza della pretesa azionata, atteso che il contratto di vendita oggetto del giudizio rispettava i requisiti richiesti dalla legge ed era stato stipulato dalla de cuius allorquando era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Pertanto, non sussistendo l'asserita simulazione, il bene compravenduto non doveva considerarsi parte del patrimonio ereditario.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza di parte convenuta, assegnava i termini per avviare un nuovo procedimento di mediazione dinnanzi all'organismo competente.
Di seguito, soddisfatta tale condizione di procedibilità, il Tribunale, in composizione collegiale, rilevava la non integrità del contraddittorio in relazione alla domanda di accertamento della simulazione del predetto atto di compravendita, sicché, rimettendo la causa sul ruolo, ne ordinava l'integrazione nei confronti di e quali ulteriori CP_8 Per_2 eredi legittimari della defunta . CP_9
Si costituivano in giudizio quale figlio e chiamato all'eredità CP_8 della de cuius, nonchè , , Controparte_6 Controparte_7
, e , in qualità, Controparte_7 Controparte_4 Controparte_5 rispettivamente, di coniuge e figli di , figlio di Persona_3 CP_9 premorto alla madre.
[...]
I terzi chiamati in causa, dunque, si associavano alle difese svolte da
, deducendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza Parte_1 delle domande attoree.
Con sentenza non definitiva n. 3044/2024, pubblicata l'11.06.2024, il
Tribunale di Salerno accoglieva la domanda della parte attrice e, per
3 l'effetto, dichiarava la nullità per difetto di causa del contratto di compravendita stipulato da e in quanto CP_9 Parte_1 volto a dissimulare una donazione. Dichiarava, quindi, la nullità di tale donazione per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 48 L. 89/1913
(Legge notarile). Infine, dichiarava aperta la successione di CP_9
e disponeva la rimessione del giudizio sul ruolo al fine di conferire
[...] incarico al CTU per la redazione del progetto divisionale.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello e, per i Parte_1 motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“piaccia all'adito giudice, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado:
1) rigettare tutte le domande svolte in primo grado dai sigg. sigg. CP_1
(C.F. ; (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ). C.F._2 CP_3 C.F._3
2) condannare i sigg. , (C.F. ; CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
), in solido tra loro, al pagamento delle spese e C.F._3 competenze di primo grado e di quelle del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle generali, da distrarsi in favore del difensore anticipante”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio
, ed eccependo, in via preliminare, CP_1 CP_2 CP_3
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, hanno concluso chiedendo il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In via gradata, previa revoca delle ordinanze rese dal Tribunale di
Salerno, rispettivamente, il 4.01.2019 ed il 20.12.2022, hanno richiesto l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c., così come reiterate anche nella presente fase di gravame.
4 Si sono costituiti in giudizio, inoltre, CP_8 CP_6
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_4 [...]
, spiegando appello incidentale adesivo all'impugnazione CP_5 principale proposta da e chiedendo, quindi, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni dallo stesso rassegnate.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da e , CP_1 Controparte_2 CP_3 secondo cui le contestazioni avanzate dalla parte appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo interpretato dalla Suprema Corte (sent.
SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità, atteso che la parte appellante, coi motivi di impugnazione articolati, ha sufficientemente illustrato le censure
5 mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, risultando, dunque, soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare deve essere predicata l'inammissibilità degli appelli proposti da , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e da qualificarsi
[...] Controparte_7 CP_8 come appello incidentale adesivo, per il quale, è noto, non si pone problema di "confezione" dei motivi, stante il rilievo assorbente della adesione ai motivi già dispiegati dall'appellante principale, ma solo di tempestività-tardività ai fini dell'art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. n.
18957/2013).
Nella concreta fattispecie il gravame è da ritenersi inammissibile in quanto proposto senza il rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c., richiamato dall'art. 343 c.p.c.; infatti i predetti hanno depositato la comparsa di risposta solo in data 17.12.2024 mentre l'udienza indicata nell'atto di citazione, regolarmente loro notificato in data 14.06.2024, era per il giorno 21.10.2024.
Nel merito l'appello proposto da è, in parte, fondato e va Parte_1 accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di gravame lamenta che il Tribunale, Parte_1 pur avendo accertato che gli attori non avessero mai dedotto che la vendita del cespite avesse leso le loro ragioni di legittimari, ha però accolto, sulla scorta di presunzioni tratte da indizi, in violazione dell'art. 1417 c.c., sia la domanda di accertamento della simulazione relativa (e conseguente nullità per assenza di causa) dell'atto di vendita in favore dell'esponente in quanto dissimulante un atto di donazione, sia la conseguente domanda di declaratoria di nullità anche della donazione dissimulata per difetto di forma ( per mancanza dei due testimoni).
Deduce che l'erede che non alleghi la propria qualità di legittimario soggiace, laddove intenda fare accertare la simulazione relativa di un negozio stipulato dal de cuius, alle medesime preclusioni probatorie cui sarebbe stato soggetto il contraente deceduto, con conseguente
6 impossibilità di fornire la prova della predetta simulazione mediante presunzioni.
Pertanto, ad avviso dell'odierno appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare le domande erroneamente accolte, mancando, agli atti, un documento scritto idoneo a dimostrare la dedotta simulazione relativa.
La doglianza non può trovare accoglimento.
In effetti, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il
Tribunale, pur avendo rilevato carenze assertive in merito all'esercizio dell'azione di riduzione da parte delle attrici - le quali non avevano lamentato la lesione della quota legittima né dedotto che il bene immobile e l'annesso terreno ad esso pertinenziale oggetto dell'atto di compravendita simulato fossero gli unici beni costituenti il "relictum"- ha esaminato la domanda di simulazione avvalendosi delle presunzioni, sul presupposto, assunto in via ipotetica (“a voler considerare”), che le attrici avessero agito quali legittimari pretermessi e che la loro madre in vita avesse dismesso tutti i propri beni (si veda sent. impugnata, ottava e nona pagina, laddove il Tribunale afferma “a voler considerare gli odierni attori pretermessi ed a voler ritenere evincibile dal complesso degli atti che la de cuius ebbe a spogliarsi in vita di tutti i suoi beni con l'atto di compravendita impugnato” e poi “sempre volendo ritenere le attrici del tutto pretermesse e assenti ulteriori beni relitti”.
Il Tribunale, prescindendo del tutto dalla valutazione delle conseguenze, sotto il profilo probatorio dell'asserita simulazione, legate all'esatta individuazione delle “ragioni della domanda”, ossia se, alla stregua delle allegazioni delle parti, le attrici avessero agito in qualità di eredi della madre e, dunque, di successori della stessa, oppure per la tutela di un proprio diritto, la quota di legittima, lesa dall'atto asseritamente simulato, ha scrutinato la domanda di simulazione avvalendosi delle presunzioni in coerenza con l'assunto formulato in via ipotetica, ossia che le parti avessero agito in qualità di “legittimari pretermessi”.
Giusta o errata che sia una pronuncia espressa in siffatti termini, essa sul punto non è stata attinta da alcuna specifica censura da parte
7 dell'appellante che, non cogliendo appieno la ratio della decisione sul punto, ha ritenuto che il primo giudice avesse escluso che le attrici avessero proposto, contestualmente all'azione di simulazione, in via strumentale, un'azione di riduzione.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo censura le argomentazioni del Parte_1
Tribunale laddove, nell'accogliere la domanda attorea, ha ritenuto esistente la dedotta simulazione del contratto di compravendita intercorso tra e . CP_9 Parte_1
In particolare, ad avviso dell'odierno appellante, gli elementi valorizzati dal giudice di prime cure, quali indici del carattere simulato del contratto de quo, non sarebbero né gravi né concordanti rispetto al risultato cui lo stesso è pervenuto, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 2729 c.c.
La doglianza è fondata.
Osserva la Corte che l'art. 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla "prudenza del giudice", impone al decidente di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola di esperienza che egli deve ricavare dal senso comune. È compito del
Giudice indagare, in termini rigorosi ed attenti, se gli indizi acquisiti agli atti del processo siano, ai sensi dell'art. 2729 c.c., gravi, precisi e concordanti, nonché ad apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi ed, infine, a desumere l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima specie.
Il giudice, dunque, deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per escludere quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi
8 singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità; successivamente, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati ed accertare se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord.
n. 23598, 3 settembre 2024).
In ogni caso, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, bensì è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto quale conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 41132, 21 dicembre 2021).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha valorizzato, quali elementi idonei a comprovare il carattere simulato del contratto di compravendita de quo, “la mancata prova del pagamento del residuo prezzo, letta unitamente agli altri indizi (incontestata convivenza della de cuius con
, improbabile dimestichezza della de cuius con la Parte_1 negoziazione di cambiali, esistenza di rapporti di parentela tra le parti, pagamento di parte del prezzo prima del rogito)”.
Orbene, ad avviso di questa Corte, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi in tema di prova presuntiva.
Le prove acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado non consentono di ritenere che con la compravendita oggetto della domanda di simulazione le parti abbiano dissimulato una donazione.
Si rileva, innanzitutto, che risulta documentalmente provato l'avvenuto pagamento da parte di , in favore della defunta Parte_1 CP_9
della somma di euro 24.000,00, corrisposta, dopo la stipula
[...] dell'atto di vendita, mediante tre titoli cambiari regolarmente incassati dalla venditrice tramite la Banca Popolare di Bergamo.
L'importo così versato risulta pari ad oltre il 70% del prezzo di compravendita pattuito (ossia euro 35.000,00), ritenuto, peraltro, dallo stesso Tribunale conforme al valore del bene anche in virtù della consulenza di parte acquisita agli atti del giudizio di primo grado.
9 Ebbene, è evidente che la prova documentale del pagamento di una parte del prezzo convenuto esclude, di per sé, la dissimulazione di un contratto di donazione, caratterizzato, invece, dalla gratuità dell'attribuzione patrimoniale.
Al fine di dimostrare l'esistenza di un negozio di donazione dissimulato, infatti, l'elemento indiziario determinante è costituito dalla mancanza di effettività della corresponsione del prezzo che, invece, nel caso di specie,
è stato versato nella sua parte preponderante;
tutt'al più sarebbe stata ipotizzabile una vendita mista a donazione, ma non è necessario approfondire tale tema, non oggetto della controversia in esame atteso che la domanda proposta in primo grado è volta esclusivamente all'accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita.
Né tantomeno gli ulteriori elementi indiziari valorizzati dal giudice di prime cure appaiono connotati da gravità e precisione tali da far legittimamente ritenere simulata la compravendita in oggetto.
Ed invero, “l'incontestata convivenza della de cuius con , Parte_1
l'improbabile dimestichezza della de cuius con la negoziazione di cambiali,
l'esistenza di rapporti di parentela tra le parti” sono elementi del tutto neutri ed inconferenti rispetto alla possibilità che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di donazione piuttosto che una vendita.
Nello specifico, la convivenza ovvero il rapporto di parentela tra i contraenti non implica, in alcun modo, che i trasferimenti tra gli stessi debbano necessariamente essere delle donazioni.
Allo stesso modo, la circostanza che la de cuius, al momento della stipula del contratto, fosse anziana non costituisce, inequivocabilmente, indice di una minore dimestichezza con la negoziazione delle cambiali.
Nondimeno, dall'istruttoria svolta in primo grado, è infatti emerso che la aveva effettivamente incassato l'importo delle cambiali versate CP_9 dall'acquirente.
Pertanto, appare evidente che le circostanze valorizzate dal giudice di prime cure risultano prive dei requisiti della precisione, gravità e concordanza necessari per fondare il ragionamento presuntivo.
10 Né tantomeno le istanze istruttorie, rigettate nell'ambito del giudizio di primo grado e reiterate in questa sede da parte delle odierne appellate, riguardano circostanze rilevanti ai fini della prova della natura simulata della vendita di cui si controverte.
A tal proposito, si osserva che il Tribunale ha motivatamente escluso la rilevanza dei capitoli di prova orale articolati dalla parte appellata, trattandosi di circostanze generiche e non utili a comprovare l'asserita simulazione relativa;
tale statuizione non è stata censurata dalle odierne appellate mediante la formulazione di uno specifico motivo di gravame, essendosi queste ultime limitate a reiterare le medesime istanze istruttorie già articolate dinanzi al Tribunale, peraltro, neanche richieste in sede di precisazione di conclusioni in primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo emerso un quadro indiziario sufficiente a dimostrare il carattere fittizio del contratto intercorso tra e e, anzi, essendo emersi CP_9 Parte_1 elementi che depongono in senso contrario alla gratuità dell'atto, come l'avvenuto pagamento del 70% del prezzo pattuito, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di simulazione relativa proposta da
, e deve essere respinta. CP_1 Controparte_2 CP_3
La definizione di questo giudizio impone a questa Corte di provvedere sulle spese di lite di questo grado;
infatti, nel giudizio di appello celebratosi in seguito a impugnazione di una sentenza non definitiva, il provvedimento di liquidazione delle spese ex articolo 91 c.p.c. è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione, perché' il provvedimento giudiziale si pone a definizione di un grado di giudizio ed è idoneo a passare in giudicato (Cass.
n.21978/2019; Cass. n. 1105/1993; Cass. n. 4607/1988).
Esse, in virtù del principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
c.p.c., vanno poste a carico delle appellate , CP_1 [...]
, e e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_2 CP_3 conto dei parametri stabiliti con D.M. 55/2014, con la conseguente loro
11 condanna al pagamento in favore di , con distrazione a Parte_1 favore dell'avv. NZ LL.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti adesivi e le appellate, stante la reciproca soccombenza, le spese vanno dichiarate compensate integralmente.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico e degli appellanti adesivi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello adesivo proposto da , Controparte_4
, , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
CP_8
2) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta la domanda proposta da , CP_1 [...]
e nei confronti di , volta alla CP_2 CP_3 Parte_1 declaratoria della nullità del contratto di compravendita a rogito del notaio
, rep. 49235, racc. 8502 del 19.09.2005; Persona_1
3) condanna , al CP_1 Controparte_2 CP_3 pagamento delle spese e dei compensi di questo grado, che liquida in euro in euro 777,00 per spese ed euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con distrazione a favore dell'avv. NZ LL;
4) compensa le spese di lite tra , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_7 CP_8
5) dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico e degli appellanti adesivi.
12 Così deciso in Salerno, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
13
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliano Giuliana Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 716/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3044/2024, pubblicata l'11.06.2024 tra
, assistito e difeso dall'Avv. NZ LL Parte_1
Appellante
e
, , , assistite e CP_1 Controparte_2 CP_3 difese dall'Avv. Mario Cinitiempo
Appellate nonché
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, assistiti e difesi dall'Avv. Controparte_7 CP_8
NZ LL
Appellanti adesivi
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ed CP_1 CP_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, CP_3 Pt_1
, al fine di far dichiarare la nullità del contratto di compravendita
[...] con riserva di usufrutto, a rogito del notaio (rep. 49235, Persona_1 racc. 8502 del 19.09.2025), stipulato dalla loro madre, , CP_9 deceduta il 10.09.2013, e , avente ad oggetto un Parte_1 immobile sito in Pellezzano, loc. Cologna, alla via Martin Luter King, n. 8, già via Stella, poiché dissimulante una donazione , con eventuale riduzione della stessa per lesione della quota di legittima loro spettante e/o declaratoria di nullità di tale negozio dissimulato in quanto non avvenuto nelle forme di legge.
Quindi, la parte attrice concludeva chiedendo che, all'esito delle predette declaratorie, venisse ricostituito l'asse ereditario, con conseguente divisione dello stesso secondo i diritti spettanti ai legittimari.
Al riguardo, le attrici esponevano che il 10.09.2013 era deceduta
, madre delle istanti e di e In tali CP_9 CP_8 Per_2 circostanze, le stesse apprendevano che la defunta, all'insaputa degli altri figli, aveva venduto, riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà del proprio immobile sito in Pellezzano a favore del nipote, , Parte_1 pattuendo un prezzo pari ad 35.000,00 Euro, di cui 11.000,00 Euro erano già stati versati dall'acquirente prima della compravendita, mentre la quota rimanente di 24.000,00 Euro sarebbe stata pagata tramite tre titoli cambiari del valore di 8.000 Euro cadauno con scadenza mensile.
A loro dire, l'atto di compravendita dissimulava un atto di donazione, del quale tuttavia era privo dei requisiti formali per la sua validità, stante l'inadeguatezza del prezzo convenuto, la non piena lucidità della disponente al momento della stipula, nonché il legame familiare e di convivenza tra i contraenti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Pt_1
, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda
[...] per avere la parte attrice instaurato il procedimento di mediazione
2 dinnanzi ad un organismo incompetente. Ed invero, vertendosi in materia di successione ereditaria, competente funzionalmente è il giudice del luogo ove si è aperta la successione, per cui la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere proposta presso un conciliatore con sede in
Salerno, e non in Nocera Inferiore. Affermava, inoltre, che il procedimento de quo era stato instaurato solo da due delle attrici in giudizio (ovvero e ) e non anche da CP_3 CP_2 CP_1
Nel merito, la parte convenuta deduceva l'infondatezza della pretesa azionata, atteso che il contratto di vendita oggetto del giudizio rispettava i requisiti richiesti dalla legge ed era stato stipulato dalla de cuius allorquando era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Pertanto, non sussistendo l'asserita simulazione, il bene compravenduto non doveva considerarsi parte del patrimonio ereditario.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza di parte convenuta, assegnava i termini per avviare un nuovo procedimento di mediazione dinnanzi all'organismo competente.
Di seguito, soddisfatta tale condizione di procedibilità, il Tribunale, in composizione collegiale, rilevava la non integrità del contraddittorio in relazione alla domanda di accertamento della simulazione del predetto atto di compravendita, sicché, rimettendo la causa sul ruolo, ne ordinava l'integrazione nei confronti di e quali ulteriori CP_8 Per_2 eredi legittimari della defunta . CP_9
Si costituivano in giudizio quale figlio e chiamato all'eredità CP_8 della de cuius, nonchè , , Controparte_6 Controparte_7
, e , in qualità, Controparte_7 Controparte_4 Controparte_5 rispettivamente, di coniuge e figli di , figlio di Persona_3 CP_9 premorto alla madre.
[...]
I terzi chiamati in causa, dunque, si associavano alle difese svolte da
, deducendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza Parte_1 delle domande attoree.
Con sentenza non definitiva n. 3044/2024, pubblicata l'11.06.2024, il
Tribunale di Salerno accoglieva la domanda della parte attrice e, per
3 l'effetto, dichiarava la nullità per difetto di causa del contratto di compravendita stipulato da e in quanto CP_9 Parte_1 volto a dissimulare una donazione. Dichiarava, quindi, la nullità di tale donazione per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 48 L. 89/1913
(Legge notarile). Infine, dichiarava aperta la successione di CP_9
e disponeva la rimessione del giudizio sul ruolo al fine di conferire
[...] incarico al CTU per la redazione del progetto divisionale.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello e, per i Parte_1 motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“piaccia all'adito giudice, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado:
1) rigettare tutte le domande svolte in primo grado dai sigg. sigg. CP_1
(C.F. ; (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ). C.F._2 CP_3 C.F._3
2) condannare i sigg. , (C.F. ; CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
), in solido tra loro, al pagamento delle spese e C.F._3 competenze di primo grado e di quelle del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle generali, da distrarsi in favore del difensore anticipante”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio
, ed eccependo, in via preliminare, CP_1 CP_2 CP_3
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, hanno concluso chiedendo il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In via gradata, previa revoca delle ordinanze rese dal Tribunale di
Salerno, rispettivamente, il 4.01.2019 ed il 20.12.2022, hanno richiesto l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c., così come reiterate anche nella presente fase di gravame.
4 Si sono costituiti in giudizio, inoltre, CP_8 CP_6
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_4 [...]
, spiegando appello incidentale adesivo all'impugnazione CP_5 principale proposta da e chiedendo, quindi, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni dallo stesso rassegnate.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da e , CP_1 Controparte_2 CP_3 secondo cui le contestazioni avanzate dalla parte appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo interpretato dalla Suprema Corte (sent.
SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità, atteso che la parte appellante, coi motivi di impugnazione articolati, ha sufficientemente illustrato le censure
5 mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, risultando, dunque, soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare deve essere predicata l'inammissibilità degli appelli proposti da , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e da qualificarsi
[...] Controparte_7 CP_8 come appello incidentale adesivo, per il quale, è noto, non si pone problema di "confezione" dei motivi, stante il rilievo assorbente della adesione ai motivi già dispiegati dall'appellante principale, ma solo di tempestività-tardività ai fini dell'art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. n.
18957/2013).
Nella concreta fattispecie il gravame è da ritenersi inammissibile in quanto proposto senza il rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c., richiamato dall'art. 343 c.p.c.; infatti i predetti hanno depositato la comparsa di risposta solo in data 17.12.2024 mentre l'udienza indicata nell'atto di citazione, regolarmente loro notificato in data 14.06.2024, era per il giorno 21.10.2024.
Nel merito l'appello proposto da è, in parte, fondato e va Parte_1 accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di gravame lamenta che il Tribunale, Parte_1 pur avendo accertato che gli attori non avessero mai dedotto che la vendita del cespite avesse leso le loro ragioni di legittimari, ha però accolto, sulla scorta di presunzioni tratte da indizi, in violazione dell'art. 1417 c.c., sia la domanda di accertamento della simulazione relativa (e conseguente nullità per assenza di causa) dell'atto di vendita in favore dell'esponente in quanto dissimulante un atto di donazione, sia la conseguente domanda di declaratoria di nullità anche della donazione dissimulata per difetto di forma ( per mancanza dei due testimoni).
Deduce che l'erede che non alleghi la propria qualità di legittimario soggiace, laddove intenda fare accertare la simulazione relativa di un negozio stipulato dal de cuius, alle medesime preclusioni probatorie cui sarebbe stato soggetto il contraente deceduto, con conseguente
6 impossibilità di fornire la prova della predetta simulazione mediante presunzioni.
Pertanto, ad avviso dell'odierno appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare le domande erroneamente accolte, mancando, agli atti, un documento scritto idoneo a dimostrare la dedotta simulazione relativa.
La doglianza non può trovare accoglimento.
In effetti, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il
Tribunale, pur avendo rilevato carenze assertive in merito all'esercizio dell'azione di riduzione da parte delle attrici - le quali non avevano lamentato la lesione della quota legittima né dedotto che il bene immobile e l'annesso terreno ad esso pertinenziale oggetto dell'atto di compravendita simulato fossero gli unici beni costituenti il "relictum"- ha esaminato la domanda di simulazione avvalendosi delle presunzioni, sul presupposto, assunto in via ipotetica (“a voler considerare”), che le attrici avessero agito quali legittimari pretermessi e che la loro madre in vita avesse dismesso tutti i propri beni (si veda sent. impugnata, ottava e nona pagina, laddove il Tribunale afferma “a voler considerare gli odierni attori pretermessi ed a voler ritenere evincibile dal complesso degli atti che la de cuius ebbe a spogliarsi in vita di tutti i suoi beni con l'atto di compravendita impugnato” e poi “sempre volendo ritenere le attrici del tutto pretermesse e assenti ulteriori beni relitti”.
Il Tribunale, prescindendo del tutto dalla valutazione delle conseguenze, sotto il profilo probatorio dell'asserita simulazione, legate all'esatta individuazione delle “ragioni della domanda”, ossia se, alla stregua delle allegazioni delle parti, le attrici avessero agito in qualità di eredi della madre e, dunque, di successori della stessa, oppure per la tutela di un proprio diritto, la quota di legittima, lesa dall'atto asseritamente simulato, ha scrutinato la domanda di simulazione avvalendosi delle presunzioni in coerenza con l'assunto formulato in via ipotetica, ossia che le parti avessero agito in qualità di “legittimari pretermessi”.
Giusta o errata che sia una pronuncia espressa in siffatti termini, essa sul punto non è stata attinta da alcuna specifica censura da parte
7 dell'appellante che, non cogliendo appieno la ratio della decisione sul punto, ha ritenuto che il primo giudice avesse escluso che le attrici avessero proposto, contestualmente all'azione di simulazione, in via strumentale, un'azione di riduzione.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo censura le argomentazioni del Parte_1
Tribunale laddove, nell'accogliere la domanda attorea, ha ritenuto esistente la dedotta simulazione del contratto di compravendita intercorso tra e . CP_9 Parte_1
In particolare, ad avviso dell'odierno appellante, gli elementi valorizzati dal giudice di prime cure, quali indici del carattere simulato del contratto de quo, non sarebbero né gravi né concordanti rispetto al risultato cui lo stesso è pervenuto, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 2729 c.c.
La doglianza è fondata.
Osserva la Corte che l'art. 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla "prudenza del giudice", impone al decidente di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola di esperienza che egli deve ricavare dal senso comune. È compito del
Giudice indagare, in termini rigorosi ed attenti, se gli indizi acquisiti agli atti del processo siano, ai sensi dell'art. 2729 c.c., gravi, precisi e concordanti, nonché ad apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi ed, infine, a desumere l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima specie.
Il giudice, dunque, deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per escludere quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi
8 singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità; successivamente, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati ed accertare se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord.
n. 23598, 3 settembre 2024).
In ogni caso, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, bensì è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto quale conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 41132, 21 dicembre 2021).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha valorizzato, quali elementi idonei a comprovare il carattere simulato del contratto di compravendita de quo, “la mancata prova del pagamento del residuo prezzo, letta unitamente agli altri indizi (incontestata convivenza della de cuius con
, improbabile dimestichezza della de cuius con la Parte_1 negoziazione di cambiali, esistenza di rapporti di parentela tra le parti, pagamento di parte del prezzo prima del rogito)”.
Orbene, ad avviso di questa Corte, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi in tema di prova presuntiva.
Le prove acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado non consentono di ritenere che con la compravendita oggetto della domanda di simulazione le parti abbiano dissimulato una donazione.
Si rileva, innanzitutto, che risulta documentalmente provato l'avvenuto pagamento da parte di , in favore della defunta Parte_1 CP_9
della somma di euro 24.000,00, corrisposta, dopo la stipula
[...] dell'atto di vendita, mediante tre titoli cambiari regolarmente incassati dalla venditrice tramite la Banca Popolare di Bergamo.
L'importo così versato risulta pari ad oltre il 70% del prezzo di compravendita pattuito (ossia euro 35.000,00), ritenuto, peraltro, dallo stesso Tribunale conforme al valore del bene anche in virtù della consulenza di parte acquisita agli atti del giudizio di primo grado.
9 Ebbene, è evidente che la prova documentale del pagamento di una parte del prezzo convenuto esclude, di per sé, la dissimulazione di un contratto di donazione, caratterizzato, invece, dalla gratuità dell'attribuzione patrimoniale.
Al fine di dimostrare l'esistenza di un negozio di donazione dissimulato, infatti, l'elemento indiziario determinante è costituito dalla mancanza di effettività della corresponsione del prezzo che, invece, nel caso di specie,
è stato versato nella sua parte preponderante;
tutt'al più sarebbe stata ipotizzabile una vendita mista a donazione, ma non è necessario approfondire tale tema, non oggetto della controversia in esame atteso che la domanda proposta in primo grado è volta esclusivamente all'accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita.
Né tantomeno gli ulteriori elementi indiziari valorizzati dal giudice di prime cure appaiono connotati da gravità e precisione tali da far legittimamente ritenere simulata la compravendita in oggetto.
Ed invero, “l'incontestata convivenza della de cuius con , Parte_1
l'improbabile dimestichezza della de cuius con la negoziazione di cambiali,
l'esistenza di rapporti di parentela tra le parti” sono elementi del tutto neutri ed inconferenti rispetto alla possibilità che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di donazione piuttosto che una vendita.
Nello specifico, la convivenza ovvero il rapporto di parentela tra i contraenti non implica, in alcun modo, che i trasferimenti tra gli stessi debbano necessariamente essere delle donazioni.
Allo stesso modo, la circostanza che la de cuius, al momento della stipula del contratto, fosse anziana non costituisce, inequivocabilmente, indice di una minore dimestichezza con la negoziazione delle cambiali.
Nondimeno, dall'istruttoria svolta in primo grado, è infatti emerso che la aveva effettivamente incassato l'importo delle cambiali versate CP_9 dall'acquirente.
Pertanto, appare evidente che le circostanze valorizzate dal giudice di prime cure risultano prive dei requisiti della precisione, gravità e concordanza necessari per fondare il ragionamento presuntivo.
10 Né tantomeno le istanze istruttorie, rigettate nell'ambito del giudizio di primo grado e reiterate in questa sede da parte delle odierne appellate, riguardano circostanze rilevanti ai fini della prova della natura simulata della vendita di cui si controverte.
A tal proposito, si osserva che il Tribunale ha motivatamente escluso la rilevanza dei capitoli di prova orale articolati dalla parte appellata, trattandosi di circostanze generiche e non utili a comprovare l'asserita simulazione relativa;
tale statuizione non è stata censurata dalle odierne appellate mediante la formulazione di uno specifico motivo di gravame, essendosi queste ultime limitate a reiterare le medesime istanze istruttorie già articolate dinanzi al Tribunale, peraltro, neanche richieste in sede di precisazione di conclusioni in primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo emerso un quadro indiziario sufficiente a dimostrare il carattere fittizio del contratto intercorso tra e e, anzi, essendo emersi CP_9 Parte_1 elementi che depongono in senso contrario alla gratuità dell'atto, come l'avvenuto pagamento del 70% del prezzo pattuito, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di simulazione relativa proposta da
, e deve essere respinta. CP_1 Controparte_2 CP_3
La definizione di questo giudizio impone a questa Corte di provvedere sulle spese di lite di questo grado;
infatti, nel giudizio di appello celebratosi in seguito a impugnazione di una sentenza non definitiva, il provvedimento di liquidazione delle spese ex articolo 91 c.p.c. è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione, perché' il provvedimento giudiziale si pone a definizione di un grado di giudizio ed è idoneo a passare in giudicato (Cass.
n.21978/2019; Cass. n. 1105/1993; Cass. n. 4607/1988).
Esse, in virtù del principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
c.p.c., vanno poste a carico delle appellate , CP_1 [...]
, e e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_2 CP_3 conto dei parametri stabiliti con D.M. 55/2014, con la conseguente loro
11 condanna al pagamento in favore di , con distrazione a Parte_1 favore dell'avv. NZ LL.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti adesivi e le appellate, stante la reciproca soccombenza, le spese vanno dichiarate compensate integralmente.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico e degli appellanti adesivi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello adesivo proposto da , Controparte_4
, , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
CP_8
2) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta la domanda proposta da , CP_1 [...]
e nei confronti di , volta alla CP_2 CP_3 Parte_1 declaratoria della nullità del contratto di compravendita a rogito del notaio
, rep. 49235, racc. 8502 del 19.09.2005; Persona_1
3) condanna , al CP_1 Controparte_2 CP_3 pagamento delle spese e dei compensi di questo grado, che liquida in euro in euro 777,00 per spese ed euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con distrazione a favore dell'avv. NZ LL;
4) compensa le spese di lite tra , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_7 CP_8
5) dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico e degli appellanti adesivi.
12 Così deciso in Salerno, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
13
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti