Articolo 708 del Codice civile
Articolo 707Articolo 709
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19 aprile 1942
Art. 708.

(Disaccordo tra piu' esecutori testamentari).

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorita' giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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