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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 445/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. TE AS Presidente relatore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 11/03/2025, promossa con atto di citazione da
, (C.F. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Thomas Stagliotto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura in calce all'atto di citazione nel primo grado del giudizio
appellante contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_4 C.F._5
CO NC, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 appellati
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._6 dall'avv. Maria Vittoria Scapin, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio;
appellato
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 105/2025, emessa il 23/01/2025 dal
Tribunale Ordinario di Treviso (Giudice dott. CO Saran).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza n. 105/2025 del Tribunale di Treviso pubblicata il 24.1.2025 e notificata il 30.1.2025 e comunque, in totale riforma della stessa e rigettata ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria,
- accertare e dichiarare l'esistenza, per intervenuta usucapione, della servitù di passaggio, pedonale e carraio con ogni mezzo, che corre, dal punto in cui termina la via pubblica Le Tofane, sulla strada sterrata rappresentata nella planimetria e documentazione fotografica in atti (docc.
4-6 di I grado), insistente sui fondi siti in Comune di Loria (TV) censiti al Catasto Terreni, Foglio 4, mappali: nn. 1032, 955, 31 di proprietà dei sigg.ri , CP_7 CP_2 CP_3
e
[...] CP_8
n. 954 di proprietà del sig. ; CP_7
2 nn. 190 e 273 di proprietà del sig. Controparte_5
e a favore del terreno così censito: Catasto Terreni del Comune di Loria, Foglio
4, mappale n. 1241, di proprietà di nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. ; C.F._1
- ordinarsi la trascrizione della emananda sentenza, al passaggio in giudicato della medesima, con sollievo del Conservatore da ogni responsabilità;
- ordinarsi ai convenuti-appellati , , CP_7 CP_2 Controparte_3
e di cessare ogni impedimento e turbativa del CP_8 Controparte_5 diritto di passaggio di cui trattasi;
- con condanna dei convenuti-appellati alla rifusione di spese e compenso di entrambi i gradi del giudizio, nonché delle spese e compenso della fase di mediazione;
in via istruttoria: nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che la vicenda non sia stata sufficientemente istruita, ammettersi le istanze istruttorie già formulate in atti e non ammesse dal Giudice di prime cure, in particolare ammettersi la prova per testi sui capitoli nn.
1-3 e n. 9 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c., con i testi ivi indicati.
L'appello viene altresì notificato a c.f. Controparte_6
, presso il procuratore costituito in primo grado avv. C.F._7
FR MP, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Istria
n. 95, pec: a scopo di litis Email_1 denuntiatio, non essendo riproposte domande nei confronti dello stesso.
Per parte appellata : Controparte_9
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare:
Nel merito
3 A. Rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 105/2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso e pubblicata in data 24.01.2025, Giudice dott. CO Saran.
B. Rigettarsi, comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa nonché per quanto evidenziato nel corso del giudizio di primo grado, la richiesta di parte appellante di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carraio con ogni mezzo, che corre dal punto in cui termina la via pubblica Le Tofane, sulla strada sterrata insistente sui fondi siti in Comune di Loria (TV), censiti al Catasto Terreni, fg. 4, mappali nn. 1032, 955 e 31 di proprietà dei sig.ri , CP_7 CP_2
e e n. 954 di proprietà del sig. e a Controparte_3 CP_8 CP_7 favore del mappale n. 1241, Catasto terreni del Comune di Loria, fg. 4, di proprie-tà della sig.ra . Pt_1
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di lite, del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Per parte appellata : Controparte_5
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia
- nel merito dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello avversario, confermando la sentenza di I grado e comunque rigettando, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande della signora . Parte_1
- in via istruttoria e per mero fine difensivo, nella non creduta ipotesi di riapertura dell'istruttoria, si insiste per le istanze istruttorie già dedotte nelle memorie prodotte in giudizio e non ammesse dal primo Giudice, formulate a
4 prova diretta nella memoria ex art. 183, comma 2, n. 2, c.p.c. ed a prova contraria nella memoria ex art. 183, comma 2, n. 3, c.p.c., successivamente ribadite in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di I grado.
Con vittoria in ogni caso delle spese del presente giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione di data 16/03/2022, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, (quale proprietario dei CP_7 fondi di cui ai mappali 31, 945, 955, 1032), CP_2 Controparte_3 [...]
(quali proprietari dei fondi di cui ai mappali 31, 955 e 1032), CP_8 CP_5
e (quali comproprietari dei fondi di cui al mappale n. 190) ed Controparte_6
(quale proprietario del fondo di cui al mappale 273) affinché Controparte_5 fosse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, sia pedonale che carraio, in favore del terreno di proprietà dell'attrice (mappale
1241), attraverso i fondi di proprietà dei convenuti e, conseguentemente, fosse ordinato ai convenuti di cessare ogni impedimento o turbativa al passaggio.
Riferiva di aver acquistato, con atto di compravendita del Parte_1
31/10/1990, la piena proprietà di un terreno sito in Loria (TV), censito al Catasto
Terreni, al FG. 4, mapp. n. 36 - successivamente frazionato nei mapp. n. 1241,
1282, 1283 e 1284. Sosteneva l'attrice che da tempo immemore, da epoca antecedente all'acquisto dei beni e – comunque da oltre vent'anni- l'accesso di persone e mezzi al fondo identificato con il mapp. n. 1241 avveniva utilizzando il passaggio per strada sterrata che dalla pubblica via Le Tofane attraversa i fondi censiti al Catasto Terreni del Comune di Loria, foglio 4, mapp. 1032, 954, 955,
31, 190, 273. Aggiungeva che il passaggio era stato utilizzato, in epoca anteriore al suo acquisto, da parte del coltivatore ed affittuario del suo dante causa,
successivamente alla compravendita del 1990, i coltivatori del Controparte_10 fondo che si erano succeduti nel tempo ( fino al 2011 e Persona_1
5 -titolare della società agricola Emmedue- e i suoi Persona_2 dipendenti, da quella data in poi) avevano sempre utilizzato la stradina sterrata di cui è causa fino a che, solo di recente, alcuni dei proprietari dei fondi serventi
(convenuti nel presente giudizio) si erano opposti, impedendo di fatto l'accesso a lei ed ai suoi coltivatori, mentre, gli altri proprietari dei fondi serventi interessati, vale a dire quelli identificati con i mapp. 191, 34, 35, e 144 non avevano frapposto alcuno ostacolo.
Si costituivano , e e , contestando le CP_7 CP_2 Controparte_3 CP_8 pretese attoree. In particolare, i convenuti rilevavano che il transito lungo il percorso oggetto della domanda attorea non era mai avvenuto in modo continuo, tantomeno pacifico, essendosi sempre opposti al passaggio, al punto da coinvolgere le forze dell'ordine in più di una occasione. Inoltre, sostenevano che, per accedere al fondo identificato con il mapp. n. 1241, la aveva Pt_1 sempre utilizzato altri due accessi dalla pubblica via e, precisamente, da via
Cacciatora, da un lato, e da via Ferronato, dall'altro. Infine, negavano la sussistenza del requisito dell'apparenza della pretesa servitù, data la mancanza sul corrispondente preteso sedime di una carrareccia e la presenza di isolati segni di calpestio dei mezzi agricoli utilizzati nei fondi serventi.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea con Controparte_5 motivazioni sovrapponibili a quelle dei convenuti . Controparte_9
Si costituiva, infine, contestando di essere proprietario del Controparte_6 terreno identificato con il mapp. 190, avendo ceduto la sua quota ad
[...]
in data 5/3/2003. CP_5
Assunte le prove orali ammesse, con sentenza n. 105 emessa il 23/1/25, il
Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, rigettava la domanda fatta valere solo nei confronti di alcuni proprietari dei fondi oggetto della pretesa servitù.
6 Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1
e nonché CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, costituiti, resistevano al gravame;
rimaneva contumace CP_5 [...]
, nonostante la regolarità della notifica eseguita ai fini della litis CP_6 denuntiatio.
All'udienza fissata ex art. 281 sexies cpc, richiamato da 350 bis cpc, del 7/10/25, le parti, richiamate le difese svolte, insistevano per l'accoglimento delle rispettive pretese secondo le conclusioni sopra riportate e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato la domanda proposta da rilevando che la strada sterrata, oggetto della pretesa servitù Parte_1 di passaggio, attraversava non solo i fondi dei convenuti, ma anche i mapp. 191-
34-35-144, di altri soggetti, non evocati in giudizio, di talché la sentenza costitutiva della servitù di passaggio per usucapione, in assenza del contraddittorio con tutti i proprietari dei fondi serventi, sarebbe stata inutiliter data, in quanto volta a far valere un diritto inesistente e non corrispondente a quanto prospettato dall'attrice (che, infatti, aveva individuato il sedime della pretesa servitù nella strada sterrata nella sua interezza, dalla via pubblica fino al fondo di sua proprietà). Secondo il primo giudice, l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi, rimanendo esclusa, in caso di mancata vocazione in giudizio, la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai litisconsorti pretermessi, dovendosi considerare che l'asserita esistenza di un accordo a giustificazione della loro mancata vocatio in jus, oltre ad essere priva di adeguato riscontro probatorio, non era accompagnata da alcuna domanda nei loro confronti.
7 Il primo giudice, quindi, rigettate le domande per inesistenza del diritto fatto valere, ha compensato le spese data la novità della questione.
ha proposto appello, lamentando l'erroneità della sentenza in Parte_1 relazione a tre aspetti:
A) nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. violazione ed errata applicazione degli artt. 190, 127- ter e 281- sexies cpc;
B) errata applicazione dei principi della Corte di cassazione in materia di costituzione coattiva di servitù passaggio ex art. 1051 cc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cpc.
Sulla base di tali doglianze, la ha riproposto le domande di merito Pt_1 formulate nel primo grado del giudizio ex art. 346 cpc.
Le altre parti costituite hanno resistito al gravame.
***
Con il primo motivo d'appello, eccepisce la nullità della Parte_1 sentenza impugnata per mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc, pur richiesti dalle parti.
Rileva l'appellante che il giudice non aveva mai fatto riferimento all'art. 281 sexies cpc e nemmeno aveva assegnato un termine per il deposito di note conclusive o memorie difensive, avendo fissato udienza in modalità cartolare prevedendo il deposito di note contenenti solo “istanze e conclusioni” (cfr. doc. 5
), tant'è che le parti costituite avevano depositato note con la sola Pt_1 precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di difese conclusive.
Il motivo è fondato.
Con il provvedimento 8/11/24, il giudice di primo grado aveva disposto il differimento dell'udienza del 9/1/25 - fissata per i medesimi incombenti previsti con i provvedimenti precedenti e, quindi, per la precisazione delle conclusioni
8 (v. ordinanza 26/4/23) – al 23/1/25, stabilendo che l'udienza sarebbe stata trattata in modalità cartolare, sostituita dalle note scritte telematiche per cui aveva assegnato “alle parti termine perentorio sino alle ore 10.00 del 23 gennaio 2025 per il deposito della nota di trattazione scritta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi sostitutiva rispetto alla discussione” (v. provvedimento 8/11/24 primo grado). Le parti avevano quindi depositato le note contenenti le rispettive conclusioni, chiedendo espressamente la concessione dei termini ex art. 190 cpc, ad eccezione di che aveva depositato Controparte_5 la nota con la sola precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'udienza, il primo giudice ha dato atto dell'avvenuta precisazione delle conclusioni e ha depositato la sentenza, affermando che era stato “disposto procedersi alla definizione del giudizio con modalità cartolari, assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive rispetto alla discussione ex art.
281 sexies c.p.c. (cfr. provvedimento del 8 novembre 2024) …” (pag. 4, righi
VII-XIII).
In realtà, il richiamo all'art. 281 sexies cpc è menzionato per la prima volta nella sentenza, senza che mai sia stato reso noto alle parti l'iter processuale scelto in difformità dalla già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni secondo il rito previgente o senza che mai sia stato previamente comunicato l'intento di destinare l'udienza del 23/1/25 alla discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. Infatti, il primo giudice ha autorizzato “la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., per come in precedenza espressamente disposto, attesa la previsione di cui all'art. 127 ter cpc…”, solo con un provvedimento, sostitutivo del “verbale”, comunicato unitamente alla sentenza.
9 E tanto basterebbe a ritenere nulla la sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in quanto tale omissione costituisce violazione di una regola processuale posta a presidio del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio.
Infatti, l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies cpc reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 28302/23).
In ogni caso, è mancata anche l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc secondo le richieste delle parti ed in conformità all'incombente processuale programmato per l'udienza di precisazione delle conclusioni, secondo il rito previgente;
tale mancanza costituisce anch'essa motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. 23056/24; in particolare, Cass. SU 36596/21, secondo cui “la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio
e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”).
Ne consegue che la sentenza deve essere dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
10 La declaratoria di nullità per violazione del contraddittorio non impedisce, tuttavia, l'esame degli ulteriori motivi di appello in quanto non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 354 cpc che implicano la rimessione della causa al primo giudice.
Con il secondo motivo di appello, la sostiene l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in applicazione del principio secondo cui “l'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via…poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data" (Cass. SU 9685/13). Secondo
l'appellante, invece, tale principio riguarda la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, ai sensi dell'art. 1051 cc, ma non l'accertamento di un diritto di servitù già esistente, come nella specie, trattandosi di azione diretta a far accertare, solo nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù e a conseguire la cessazione delle turbative, con esclusione della sussistenza del litisconsorzio necessario fra i proprietari di tutte le particelle interessate dal tracciato stradale. In ogni caso, il primo giudice non avrebbe potuto rigettare la domanda, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio.
Il motivo è fondato.
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi
11 concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto;
pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda (Cass. SU
1900/25 in cui si dà conto del contrasto esistente).
Si tratta di un principio affermato dalla SC che supera gli arresti precedenti. In particolare:
- con un primo - e più risalente – orientamento si era affermato che la domanda giudiziale di costituzione di servitù coattiva di passaggio non necessitava di essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che si interponevano, dal fondo attoreo alla pubblica via, in quanto l'attore avrebbe potuto regolare il rapporto separatamente o cumulativamente nei confronti dei proprietari non chiamati in giudizio, proponendo separate domande o stipulando distinti accordi (Cass.
2671/64; 4558/76; 5291/79; 160//81; 3601/83);
- alla stregua di altro indirizzo, invece, si era ritenuto che la domanda andasse proposta nei confronti di tutti i proprietari, qualificati litisconsorti necessari, per cui, data la natura di rapporto unico ed inscindibile, andava disposta l'integrazione del contraddittorio con i proprietari dei fondi serventi pretermessi (Cass. SU 670/89, alla quale si erano poi conformate Cass.3644/93; 7848/94; 2124/95; 658/96);
- in base ad un orientamento più recente, si era affermato in sede nomofilattica che, in caso di domanda proposta nei confronti solo di taluni dei proprietari dei fondi intercludenti, non poteva configurarsi un'ipotesi di pretermissione degli altri litisconsorti, mancando l'esatta corrispondenza tra la pretesa e la norma fatta valere, e registrandosi,
12 invece, una domanda «diretta a far valere un diritto inesistente» che, come tale, andava rigettata (Cass. SU n. 9685/ 2013);
- infine, le Sezioni Unite con la recente sentenza 1900/25, rilevato che il rigetto della domanda per non essere stati chiamati in giudizio i proprietari di tutti i fondi che si frappongono tra quello intercluso e la via pubblica, comportava definitivamente la negazione del diritto, hanno chiarito che la «costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio impone la presenza in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interessati», tuttavia, si tratta di un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto, con la conseguenza che, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda (v. Cass.
SU 1900/25).
Resta da verificare se tale principio possa valere anche nel caso in cui la domanda è volta alla costituzione di una servitù di passaggio fondata su un titolo originario quale è l'acquisto per usucapione. E, secondo questa Corte, deve ritenersi che, anche in questo caso, non muta la natura di processo litisconsortile derivante dalla pluralità di rapporti bilaterali strettamente collegati dalla finalità di individuare l'esatto sedime della servitù, posto che non sarebbe configurabile un possesso ad usucapionem di ciascun segmento del percorso se non accompagnato dalla finalità di transito verso la via pubblica. Del resto, va tenuto conto della necessità di individuare, in modo contestuale, anche le modalità di esercizio della pretesa servitù con una inscindibile convergenza degli interessi sottesi in unico processo litisconsortile.
***
13 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla per violazione del principio del contraddittorio e, in relazione al merito, va dichiarato estinto il processo per mancata formulazione della domanda nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interposti fino alla via pubblica.
In ragione dell'esito della lite, definita anche in forza dei principi sanciti dal recente arresto della Corte di legittimità (Cass. 1900/25), sussistono fondati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, dichiarata la nullità della sentenza n. 105 emessa il 23/1/25 dal Tribunale di Treviso per violazione del principio del contraddittorio, dichiara estinto il processo per mancata formulazione della domanda nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interposti fino alla via pubblica;
2. Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 14/10/25
Il Presidente
TE AS
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 445/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. TE AS Presidente relatore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 11/03/2025, promossa con atto di citazione da
, (C.F. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Thomas Stagliotto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura in calce all'atto di citazione nel primo grado del giudizio
appellante contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_4 C.F._5
CO NC, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 appellati
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._6 dall'avv. Maria Vittoria Scapin, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio;
appellato
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 105/2025, emessa il 23/01/2025 dal
Tribunale Ordinario di Treviso (Giudice dott. CO Saran).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza n. 105/2025 del Tribunale di Treviso pubblicata il 24.1.2025 e notificata il 30.1.2025 e comunque, in totale riforma della stessa e rigettata ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria,
- accertare e dichiarare l'esistenza, per intervenuta usucapione, della servitù di passaggio, pedonale e carraio con ogni mezzo, che corre, dal punto in cui termina la via pubblica Le Tofane, sulla strada sterrata rappresentata nella planimetria e documentazione fotografica in atti (docc.
4-6 di I grado), insistente sui fondi siti in Comune di Loria (TV) censiti al Catasto Terreni, Foglio 4, mappali: nn. 1032, 955, 31 di proprietà dei sigg.ri , CP_7 CP_2 CP_3
e
[...] CP_8
n. 954 di proprietà del sig. ; CP_7
2 nn. 190 e 273 di proprietà del sig. Controparte_5
e a favore del terreno così censito: Catasto Terreni del Comune di Loria, Foglio
4, mappale n. 1241, di proprietà di nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. ; C.F._1
- ordinarsi la trascrizione della emananda sentenza, al passaggio in giudicato della medesima, con sollievo del Conservatore da ogni responsabilità;
- ordinarsi ai convenuti-appellati , , CP_7 CP_2 Controparte_3
e di cessare ogni impedimento e turbativa del CP_8 Controparte_5 diritto di passaggio di cui trattasi;
- con condanna dei convenuti-appellati alla rifusione di spese e compenso di entrambi i gradi del giudizio, nonché delle spese e compenso della fase di mediazione;
in via istruttoria: nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che la vicenda non sia stata sufficientemente istruita, ammettersi le istanze istruttorie già formulate in atti e non ammesse dal Giudice di prime cure, in particolare ammettersi la prova per testi sui capitoli nn.
1-3 e n. 9 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c., con i testi ivi indicati.
L'appello viene altresì notificato a c.f. Controparte_6
, presso il procuratore costituito in primo grado avv. C.F._7
FR MP, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Istria
n. 95, pec: a scopo di litis Email_1 denuntiatio, non essendo riproposte domande nei confronti dello stesso.
Per parte appellata : Controparte_9
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare:
Nel merito
3 A. Rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 105/2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso e pubblicata in data 24.01.2025, Giudice dott. CO Saran.
B. Rigettarsi, comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa nonché per quanto evidenziato nel corso del giudizio di primo grado, la richiesta di parte appellante di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carraio con ogni mezzo, che corre dal punto in cui termina la via pubblica Le Tofane, sulla strada sterrata insistente sui fondi siti in Comune di Loria (TV), censiti al Catasto Terreni, fg. 4, mappali nn. 1032, 955 e 31 di proprietà dei sig.ri , CP_7 CP_2
e e n. 954 di proprietà del sig. e a Controparte_3 CP_8 CP_7 favore del mappale n. 1241, Catasto terreni del Comune di Loria, fg. 4, di proprie-tà della sig.ra . Pt_1
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di lite, del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Per parte appellata : Controparte_5
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia
- nel merito dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello avversario, confermando la sentenza di I grado e comunque rigettando, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande della signora . Parte_1
- in via istruttoria e per mero fine difensivo, nella non creduta ipotesi di riapertura dell'istruttoria, si insiste per le istanze istruttorie già dedotte nelle memorie prodotte in giudizio e non ammesse dal primo Giudice, formulate a
4 prova diretta nella memoria ex art. 183, comma 2, n. 2, c.p.c. ed a prova contraria nella memoria ex art. 183, comma 2, n. 3, c.p.c., successivamente ribadite in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di I grado.
Con vittoria in ogni caso delle spese del presente giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione di data 16/03/2022, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, (quale proprietario dei CP_7 fondi di cui ai mappali 31, 945, 955, 1032), CP_2 Controparte_3 [...]
(quali proprietari dei fondi di cui ai mappali 31, 955 e 1032), CP_8 CP_5
e (quali comproprietari dei fondi di cui al mappale n. 190) ed Controparte_6
(quale proprietario del fondo di cui al mappale 273) affinché Controparte_5 fosse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, sia pedonale che carraio, in favore del terreno di proprietà dell'attrice (mappale
1241), attraverso i fondi di proprietà dei convenuti e, conseguentemente, fosse ordinato ai convenuti di cessare ogni impedimento o turbativa al passaggio.
Riferiva di aver acquistato, con atto di compravendita del Parte_1
31/10/1990, la piena proprietà di un terreno sito in Loria (TV), censito al Catasto
Terreni, al FG. 4, mapp. n. 36 - successivamente frazionato nei mapp. n. 1241,
1282, 1283 e 1284. Sosteneva l'attrice che da tempo immemore, da epoca antecedente all'acquisto dei beni e – comunque da oltre vent'anni- l'accesso di persone e mezzi al fondo identificato con il mapp. n. 1241 avveniva utilizzando il passaggio per strada sterrata che dalla pubblica via Le Tofane attraversa i fondi censiti al Catasto Terreni del Comune di Loria, foglio 4, mapp. 1032, 954, 955,
31, 190, 273. Aggiungeva che il passaggio era stato utilizzato, in epoca anteriore al suo acquisto, da parte del coltivatore ed affittuario del suo dante causa,
successivamente alla compravendita del 1990, i coltivatori del Controparte_10 fondo che si erano succeduti nel tempo ( fino al 2011 e Persona_1
5 -titolare della società agricola Emmedue- e i suoi Persona_2 dipendenti, da quella data in poi) avevano sempre utilizzato la stradina sterrata di cui è causa fino a che, solo di recente, alcuni dei proprietari dei fondi serventi
(convenuti nel presente giudizio) si erano opposti, impedendo di fatto l'accesso a lei ed ai suoi coltivatori, mentre, gli altri proprietari dei fondi serventi interessati, vale a dire quelli identificati con i mapp. 191, 34, 35, e 144 non avevano frapposto alcuno ostacolo.
Si costituivano , e e , contestando le CP_7 CP_2 Controparte_3 CP_8 pretese attoree. In particolare, i convenuti rilevavano che il transito lungo il percorso oggetto della domanda attorea non era mai avvenuto in modo continuo, tantomeno pacifico, essendosi sempre opposti al passaggio, al punto da coinvolgere le forze dell'ordine in più di una occasione. Inoltre, sostenevano che, per accedere al fondo identificato con il mapp. n. 1241, la aveva Pt_1 sempre utilizzato altri due accessi dalla pubblica via e, precisamente, da via
Cacciatora, da un lato, e da via Ferronato, dall'altro. Infine, negavano la sussistenza del requisito dell'apparenza della pretesa servitù, data la mancanza sul corrispondente preteso sedime di una carrareccia e la presenza di isolati segni di calpestio dei mezzi agricoli utilizzati nei fondi serventi.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea con Controparte_5 motivazioni sovrapponibili a quelle dei convenuti . Controparte_9
Si costituiva, infine, contestando di essere proprietario del Controparte_6 terreno identificato con il mapp. 190, avendo ceduto la sua quota ad
[...]
in data 5/3/2003. CP_5
Assunte le prove orali ammesse, con sentenza n. 105 emessa il 23/1/25, il
Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, rigettava la domanda fatta valere solo nei confronti di alcuni proprietari dei fondi oggetto della pretesa servitù.
6 Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1
e nonché CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, costituiti, resistevano al gravame;
rimaneva contumace CP_5 [...]
, nonostante la regolarità della notifica eseguita ai fini della litis CP_6 denuntiatio.
All'udienza fissata ex art. 281 sexies cpc, richiamato da 350 bis cpc, del 7/10/25, le parti, richiamate le difese svolte, insistevano per l'accoglimento delle rispettive pretese secondo le conclusioni sopra riportate e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato la domanda proposta da rilevando che la strada sterrata, oggetto della pretesa servitù Parte_1 di passaggio, attraversava non solo i fondi dei convenuti, ma anche i mapp. 191-
34-35-144, di altri soggetti, non evocati in giudizio, di talché la sentenza costitutiva della servitù di passaggio per usucapione, in assenza del contraddittorio con tutti i proprietari dei fondi serventi, sarebbe stata inutiliter data, in quanto volta a far valere un diritto inesistente e non corrispondente a quanto prospettato dall'attrice (che, infatti, aveva individuato il sedime della pretesa servitù nella strada sterrata nella sua interezza, dalla via pubblica fino al fondo di sua proprietà). Secondo il primo giudice, l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi, rimanendo esclusa, in caso di mancata vocazione in giudizio, la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai litisconsorti pretermessi, dovendosi considerare che l'asserita esistenza di un accordo a giustificazione della loro mancata vocatio in jus, oltre ad essere priva di adeguato riscontro probatorio, non era accompagnata da alcuna domanda nei loro confronti.
7 Il primo giudice, quindi, rigettate le domande per inesistenza del diritto fatto valere, ha compensato le spese data la novità della questione.
ha proposto appello, lamentando l'erroneità della sentenza in Parte_1 relazione a tre aspetti:
A) nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. violazione ed errata applicazione degli artt. 190, 127- ter e 281- sexies cpc;
B) errata applicazione dei principi della Corte di cassazione in materia di costituzione coattiva di servitù passaggio ex art. 1051 cc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cpc.
Sulla base di tali doglianze, la ha riproposto le domande di merito Pt_1 formulate nel primo grado del giudizio ex art. 346 cpc.
Le altre parti costituite hanno resistito al gravame.
***
Con il primo motivo d'appello, eccepisce la nullità della Parte_1 sentenza impugnata per mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc, pur richiesti dalle parti.
Rileva l'appellante che il giudice non aveva mai fatto riferimento all'art. 281 sexies cpc e nemmeno aveva assegnato un termine per il deposito di note conclusive o memorie difensive, avendo fissato udienza in modalità cartolare prevedendo il deposito di note contenenti solo “istanze e conclusioni” (cfr. doc. 5
), tant'è che le parti costituite avevano depositato note con la sola Pt_1 precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di difese conclusive.
Il motivo è fondato.
Con il provvedimento 8/11/24, il giudice di primo grado aveva disposto il differimento dell'udienza del 9/1/25 - fissata per i medesimi incombenti previsti con i provvedimenti precedenti e, quindi, per la precisazione delle conclusioni
8 (v. ordinanza 26/4/23) – al 23/1/25, stabilendo che l'udienza sarebbe stata trattata in modalità cartolare, sostituita dalle note scritte telematiche per cui aveva assegnato “alle parti termine perentorio sino alle ore 10.00 del 23 gennaio 2025 per il deposito della nota di trattazione scritta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi sostitutiva rispetto alla discussione” (v. provvedimento 8/11/24 primo grado). Le parti avevano quindi depositato le note contenenti le rispettive conclusioni, chiedendo espressamente la concessione dei termini ex art. 190 cpc, ad eccezione di che aveva depositato Controparte_5 la nota con la sola precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'udienza, il primo giudice ha dato atto dell'avvenuta precisazione delle conclusioni e ha depositato la sentenza, affermando che era stato “disposto procedersi alla definizione del giudizio con modalità cartolari, assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive rispetto alla discussione ex art.
281 sexies c.p.c. (cfr. provvedimento del 8 novembre 2024) …” (pag. 4, righi
VII-XIII).
In realtà, il richiamo all'art. 281 sexies cpc è menzionato per la prima volta nella sentenza, senza che mai sia stato reso noto alle parti l'iter processuale scelto in difformità dalla già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni secondo il rito previgente o senza che mai sia stato previamente comunicato l'intento di destinare l'udienza del 23/1/25 alla discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. Infatti, il primo giudice ha autorizzato “la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., per come in precedenza espressamente disposto, attesa la previsione di cui all'art. 127 ter cpc…”, solo con un provvedimento, sostitutivo del “verbale”, comunicato unitamente alla sentenza.
9 E tanto basterebbe a ritenere nulla la sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in quanto tale omissione costituisce violazione di una regola processuale posta a presidio del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio.
Infatti, l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies cpc reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 28302/23).
In ogni caso, è mancata anche l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc secondo le richieste delle parti ed in conformità all'incombente processuale programmato per l'udienza di precisazione delle conclusioni, secondo il rito previgente;
tale mancanza costituisce anch'essa motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. 23056/24; in particolare, Cass. SU 36596/21, secondo cui “la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio
e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”).
Ne consegue che la sentenza deve essere dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
10 La declaratoria di nullità per violazione del contraddittorio non impedisce, tuttavia, l'esame degli ulteriori motivi di appello in quanto non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 354 cpc che implicano la rimessione della causa al primo giudice.
Con il secondo motivo di appello, la sostiene l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in applicazione del principio secondo cui “l'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via…poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data" (Cass. SU 9685/13). Secondo
l'appellante, invece, tale principio riguarda la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, ai sensi dell'art. 1051 cc, ma non l'accertamento di un diritto di servitù già esistente, come nella specie, trattandosi di azione diretta a far accertare, solo nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù e a conseguire la cessazione delle turbative, con esclusione della sussistenza del litisconsorzio necessario fra i proprietari di tutte le particelle interessate dal tracciato stradale. In ogni caso, il primo giudice non avrebbe potuto rigettare la domanda, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio.
Il motivo è fondato.
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi
11 concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto;
pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda (Cass. SU
1900/25 in cui si dà conto del contrasto esistente).
Si tratta di un principio affermato dalla SC che supera gli arresti precedenti. In particolare:
- con un primo - e più risalente – orientamento si era affermato che la domanda giudiziale di costituzione di servitù coattiva di passaggio non necessitava di essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che si interponevano, dal fondo attoreo alla pubblica via, in quanto l'attore avrebbe potuto regolare il rapporto separatamente o cumulativamente nei confronti dei proprietari non chiamati in giudizio, proponendo separate domande o stipulando distinti accordi (Cass.
2671/64; 4558/76; 5291/79; 160//81; 3601/83);
- alla stregua di altro indirizzo, invece, si era ritenuto che la domanda andasse proposta nei confronti di tutti i proprietari, qualificati litisconsorti necessari, per cui, data la natura di rapporto unico ed inscindibile, andava disposta l'integrazione del contraddittorio con i proprietari dei fondi serventi pretermessi (Cass. SU 670/89, alla quale si erano poi conformate Cass.3644/93; 7848/94; 2124/95; 658/96);
- in base ad un orientamento più recente, si era affermato in sede nomofilattica che, in caso di domanda proposta nei confronti solo di taluni dei proprietari dei fondi intercludenti, non poteva configurarsi un'ipotesi di pretermissione degli altri litisconsorti, mancando l'esatta corrispondenza tra la pretesa e la norma fatta valere, e registrandosi,
12 invece, una domanda «diretta a far valere un diritto inesistente» che, come tale, andava rigettata (Cass. SU n. 9685/ 2013);
- infine, le Sezioni Unite con la recente sentenza 1900/25, rilevato che il rigetto della domanda per non essere stati chiamati in giudizio i proprietari di tutti i fondi che si frappongono tra quello intercluso e la via pubblica, comportava definitivamente la negazione del diritto, hanno chiarito che la «costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio impone la presenza in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interessati», tuttavia, si tratta di un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto, con la conseguenza che, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda (v. Cass.
SU 1900/25).
Resta da verificare se tale principio possa valere anche nel caso in cui la domanda è volta alla costituzione di una servitù di passaggio fondata su un titolo originario quale è l'acquisto per usucapione. E, secondo questa Corte, deve ritenersi che, anche in questo caso, non muta la natura di processo litisconsortile derivante dalla pluralità di rapporti bilaterali strettamente collegati dalla finalità di individuare l'esatto sedime della servitù, posto che non sarebbe configurabile un possesso ad usucapionem di ciascun segmento del percorso se non accompagnato dalla finalità di transito verso la via pubblica. Del resto, va tenuto conto della necessità di individuare, in modo contestuale, anche le modalità di esercizio della pretesa servitù con una inscindibile convergenza degli interessi sottesi in unico processo litisconsortile.
***
13 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla per violazione del principio del contraddittorio e, in relazione al merito, va dichiarato estinto il processo per mancata formulazione della domanda nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interposti fino alla via pubblica.
In ragione dell'esito della lite, definita anche in forza dei principi sanciti dal recente arresto della Corte di legittimità (Cass. 1900/25), sussistono fondati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, dichiarata la nullità della sentenza n. 105 emessa il 23/1/25 dal Tribunale di Treviso per violazione del principio del contraddittorio, dichiara estinto il processo per mancata formulazione della domanda nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interposti fino alla via pubblica;
2. Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 14/10/25
Il Presidente
TE AS
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