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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2747/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante della società GE.MI. Parte_1
IC SR (Avv. TESSITORE GIORGIO)
ricorrente
CONTRO
(Avv. DOA ALESSANDRO e Avv. SOTGIA STEFANIA) CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 14/10/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001822637 (prot.
CP_ 5500.31/01/2023.0070641), notificata in data 17/02/2023;
◊ condanna l alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi euro 1.305,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 06/03/2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001822637, emessa dalla sede
CP_ dell di Palermo - relativa ad atto di accertamento n. 5500. CP_1
10/09/2019.0484044 del 24/09/2019 riferito al mese di settembre 2018 –
notificata in data 17/02/2023 e con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 10.006,6 a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma
1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983 e s.m.i.,
per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento al mese di settembre 2018, chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento.
A sostegno dell'opposizione eccepiva di avere provveduto, in data 20/09/2020, al versamento dell'importo di € 840,00, dovuti a titolo di contribuzione relativa al mese di settembre 2018, così come risultante dall'Uniemens del 19/10/2018. Eccepiva,
altresì, che la contestazione dell'accertamento e l'ordinanza opposta gli erano state notificate, rispettivamente in data 25/09/2019 e in data 17/02/2023, e quindi in violazione dell'art. 14 comma 1 della legge 689/81. In via subordinata contestava,
inoltre, la quantificazione della sanzione - eccessiva a fronte di un ritardo nel pagamento del dovuto e non di una omissione - evidenziando, sotto il profilo in esame, l'incostituzionalità dell'art. 2 comma 1 bis del dl 463/83.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
contestando le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Rilevava, altresì, con riguardo all'eccezione di decadenza, come l'art. 14, L. 689/81
non potesse applicarsi - trattandosi di una norma generale - ad una fattispecie speciale come quella prevista dal d.lgs. 8/2016, introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv.
in l. 638/83. Inoltre, in via di autotutela, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 23 del D.L. n.48/2023, l'Istituto provvedeva alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 331,5.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 26/09/2025, la causa è stata decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 06/03/2023, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 17/02/2023.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2,
della Legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2,
comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che
è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “da euro 10.000 ad euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Nell'odierna fattispecie, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 della
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Legge n. 689/1981, per decadenza del potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione impugnata e di irrogare la sanzione, con conseguente estinzione della somma dovuta.
Ciò detto, va esaminata, in quanto da ritenere assorbente, l'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. n. 689/1981.
Invero, il ricorrente, sul presupposto che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. n. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(novanta giorni decorrenti dal momento in cui l è venuto a conoscenza della CP_1
violazione), con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/81 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'esterno entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento (…). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto”.
Invero, il termine di novanta giorni sopra indicato è un termine perentorio. In merito
CP_ l ha emanato la Circolare n. 32 del 25/02/2022, avente ad oggetto la CP_1
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro archiviazione previste dall'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più
soggetti responsabili entro i termini indicati nell'art. 14 L. 689/81, ciò sia in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al
6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016), come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie il termine deve essere individuato alla data di scadenza dei contributi omessi, ossia al più tardi nel dicembre 2018, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall , che non implica particolari aggravi istruttori, né sul CP_2
punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario,
sicché la notifica della contestazione risulta tardiva perché avvenuta oltre il termine di novanta giorni prescritto dalla norma.
In particolare, si osserva che l , non ha contestato al ricorrente il mancato CP_2
versamento delle somme contenute nel modello Uniemens - presentato telematicamente in data 19/10/2018 - relativo alla contribuzione del mese di settembre 2018, nei termini di legge (cioè, immediatamente o, al più tardi, entro novanta giorni) (cfr. all. 02 prod. ricorrente).
Invero, la prima comunicazione inviata dall al ricorrente è costituita dalla CP_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione impugnata,
avvenuta soltanto in data 25/09/2019, dunque ben oltre l'omissione contributiva relativa al mese di settembre 2018).
Alla luce delle superiori considerazioni, poiché il termine di 90 giorni non è stato rispettato, deve trovare applicazione l'ultimo comma di cui all'art. 14 L. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso va, pertanto, accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 novembre 2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2747/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante della società GE.MI. Parte_1
IC SR (Avv. TESSITORE GIORGIO)
ricorrente
CONTRO
(Avv. DOA ALESSANDRO e Avv. SOTGIA STEFANIA) CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 14/10/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001822637 (prot.
CP_ 5500.31/01/2023.0070641), notificata in data 17/02/2023;
◊ condanna l alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi euro 1.305,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 06/03/2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001822637, emessa dalla sede
CP_ dell di Palermo - relativa ad atto di accertamento n. 5500. CP_1
10/09/2019.0484044 del 24/09/2019 riferito al mese di settembre 2018 –
notificata in data 17/02/2023 e con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 10.006,6 a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma
1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983 e s.m.i.,
per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento al mese di settembre 2018, chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento.
A sostegno dell'opposizione eccepiva di avere provveduto, in data 20/09/2020, al versamento dell'importo di € 840,00, dovuti a titolo di contribuzione relativa al mese di settembre 2018, così come risultante dall'Uniemens del 19/10/2018. Eccepiva,
altresì, che la contestazione dell'accertamento e l'ordinanza opposta gli erano state notificate, rispettivamente in data 25/09/2019 e in data 17/02/2023, e quindi in violazione dell'art. 14 comma 1 della legge 689/81. In via subordinata contestava,
inoltre, la quantificazione della sanzione - eccessiva a fronte di un ritardo nel pagamento del dovuto e non di una omissione - evidenziando, sotto il profilo in esame, l'incostituzionalità dell'art. 2 comma 1 bis del dl 463/83.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
contestando le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Rilevava, altresì, con riguardo all'eccezione di decadenza, come l'art. 14, L. 689/81
non potesse applicarsi - trattandosi di una norma generale - ad una fattispecie speciale come quella prevista dal d.lgs. 8/2016, introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv.
in l. 638/83. Inoltre, in via di autotutela, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 23 del D.L. n.48/2023, l'Istituto provvedeva alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 331,5.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 26/09/2025, la causa è stata decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 06/03/2023, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 17/02/2023.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2,
della Legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2,
comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che
è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “da euro 10.000 ad euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Nell'odierna fattispecie, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 della
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Legge n. 689/1981, per decadenza del potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione impugnata e di irrogare la sanzione, con conseguente estinzione della somma dovuta.
Ciò detto, va esaminata, in quanto da ritenere assorbente, l'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. n. 689/1981.
Invero, il ricorrente, sul presupposto che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. n. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(novanta giorni decorrenti dal momento in cui l è venuto a conoscenza della CP_1
violazione), con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/81 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'esterno entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento (…). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto”.
Invero, il termine di novanta giorni sopra indicato è un termine perentorio. In merito
CP_ l ha emanato la Circolare n. 32 del 25/02/2022, avente ad oggetto la CP_1
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro archiviazione previste dall'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più
soggetti responsabili entro i termini indicati nell'art. 14 L. 689/81, ciò sia in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al
6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016), come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie il termine deve essere individuato alla data di scadenza dei contributi omessi, ossia al più tardi nel dicembre 2018, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall , che non implica particolari aggravi istruttori, né sul CP_2
punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario,
sicché la notifica della contestazione risulta tardiva perché avvenuta oltre il termine di novanta giorni prescritto dalla norma.
In particolare, si osserva che l , non ha contestato al ricorrente il mancato CP_2
versamento delle somme contenute nel modello Uniemens - presentato telematicamente in data 19/10/2018 - relativo alla contribuzione del mese di settembre 2018, nei termini di legge (cioè, immediatamente o, al più tardi, entro novanta giorni) (cfr. all. 02 prod. ricorrente).
Invero, la prima comunicazione inviata dall al ricorrente è costituita dalla CP_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione impugnata,
avvenuta soltanto in data 25/09/2019, dunque ben oltre l'omissione contributiva relativa al mese di settembre 2018).
Alla luce delle superiori considerazioni, poiché il termine di 90 giorni non è stato rispettato, deve trovare applicazione l'ultimo comma di cui all'art. 14 L. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso va, pertanto, accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 novembre 2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro