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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 4519/2021 di R.G. avente ad oggetto:
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo.
Regolamento (CE) N. 261/2004.
TRA
(CF ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'avv. De Lucia Claudio, in forza di procura in atti, domiciliati come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
Matteo Castioni, Avv. Maria Vittoria Surace e Avv. Immacolata Addeo, in forza di procura in atti, domiciliati come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va parzialmente accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 24/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, depositata il 05.01.2021 e non notificata, con la quale è stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante al fine di ottenere compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo nonché il risarcimento dei danni subiti derivanti dalla cancellazione del volo n.
AF0946 del giorno 09.08.2018 con partenza aeroporto di Lisbona e arrivo, in pari data,
presso l'aeroporto di Roma Ciampino.
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una pronuncia fondata su presupposti fattuali e giuridici erroneamente valutati dal Giudice di prime cure, specie con riguardo al materiale probatorio il quale, ove correttamente valutato, avrebbe comportato un totale accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio la , impugnando e contestando i motivi di CP_1
gravame, chiedendo il rigetto della domanda attorea, stante la sussistenza delle circostanze eccezionali, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia parzialmente fondato, per i motivi di seguito esposti.
Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, il ragionamento svolto dal
Giudice di primo grado, che ha portato al rigetto della domanda attorea, non può essere condiviso.
In materia di trasporto aereo, l'art. 5 del Regolamento (CE) 261/2004 prevede che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati, oltre all'assistenza di cui agli artt.
8 e 9, spetta una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, salvo che il vettore aereo dimostri che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
L'art. 7, a sua volta, prevede l'indennizzo forfettario e standardizzato pro capite quale c.d.
“compensazione pecuniaria”, pari, per quanto qui interessa, a 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri. Innanzitutto, va rilevato come benché
una definizione di «circostanze eccezionali» non sia prevista in modo puntuale all'articolo 2 del medesimo regolamento, lo stesso, ai considerando 14 e 15, tramite la formulazione di un elenco che non ha l'ambizione di essere esaustivo, stabilisce che
“Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni
meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore
aereo operativo”. Da ciò emerge che il legislatore comunitario, lungi dal creare una presunzione assoluta di esclusione di responsabilità in presenza di siffatte circostanze, ha esclusivamente inteso elencare, a titolo esemplificativo e in maniera non tassativa, alcuni eventi astrattamente idonei ad esonerare il vettore aereo dall'obbligo risarcitorio.
E' dunque necessario calare tali fattispecie astratte nel contesto del caso concreto per valutare se tali circostante, per i tempi e i modi in cui si sono verificate, non si sarebbero comunque potute evitare con misure idonee alla situazione, ossia mediante misure che, nel momento in cui si verificano tali circostanze eccezionali, rispondano, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione e valutare, di conseguenza, se le stesse abbiano effettivamente impedito allo stesso di tutelare i propri passeggeri, predisponendo valide alternative di viaggio.
Nella fattispecie in esame, la cancellazione del volo sarebbe stata causata, secondo la prospettazione della compagnia aerea, a causa di una forte tempesta abbattutasi sull'aeroporto di Ciampino -luogo di destinazione-, verificatasi in quella giornata;
tuttavia, l'odierna appellata non ha fornito alcuna prova dell'effettiva sussistenza dei fatti eccezionali di cui all'art. 5 n. 3 del Regolamento CE n. 261/2004 che legittimerebbero il suo esonero dall'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria. Correttamente parte appellante ha censurato la valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di prime cure atteso che i documenti prodotti a fondamento della sentenza appellata non sono idonei a fornire una compiuta dimostrazione delle circostanze dedotte dalla CP_1
La prova della cancellazione non può di certo essere fornita dalla fotocopia di un foglio di provenienza incerta e privo di data, oltre che di alcuna attestazione di riferibilità, prodotto dalla convenuta in allegato ai n. 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio;
è evidente che, in assenza di qualsivoglia valido riferimento in ordine alla provenienza, alla datazione ed all'autenticità del documento in questione, la semplice copia di un foglio non sottoscritto, verosimilmente estrapolato da un non meglio precisato sito internet, non datato e non certificato dall'autorità
aeroportuale competente sia totalmente inidonea a fornire valida e compiuta dimostrazione della sussistenza di quelle circostanze eccezionali di cui all'art. 5, n. 3, del
Regolamento CE n. 261/2004 (cfr. sul punto Tribunale di Roma – Giudice Dott.ssa
Gagliardi Andreina, Sent. n. 18078/2020 – R.G. n. 22028/2019).
Da ultimo, giova richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema dell'onere della prova in caso di cancellazione del vettore aereo. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 24547/2018 del 05.10.2018, ha ribadito il principio di diritto, enunciato nella recente ordinanza del 23 gennaio 2018, n. 1584, secondo cui: «In
tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del
danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aero-mobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza
del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto
adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma
1, del Regolamento CE n. 261 del 2004».
Al riguardo nessuna prova è stata fornita dalla in ordine all'esatto CP_1
adempimento della prestazione ovvero all'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore.
La cancellazione del volo, relativa ad una tratta intracomunitaria superiore a 1.500 Km, fonda il diritto dell'appellante alla compensazione pecuniaria nella misura di € 400,00 ai sensi del richiamato regolamento CE n. 261/2004.
Non risulta, invece in alcun modo provata la mancata assistenza ed informazione da parte del vettore ex art. 6 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004.
Quanto poi alla domanda relativa al risarcimento a titolo di danno esistenziale, disagio e stress derivanti dalla cancellazione del volo, va osservato anzitutto che la stessa era del tutto generica nella allegazione, non essendo neppure chiarito in che cosa sarebbe consistito il pregiudizio subito.
La stessa in ogni caso va rigettata alla luce di quanto affermato dalla S. C. a Sezioni
unite con sentenza n. 26972/2008. Secondo la Corte, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., oltre che in presenza di un fatto-reato e di ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, è risarcibile in presenza di tre condizioni: “a) che l'interesse leso, e non il pregiudizio sofferto, abbia rilevanza
costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad un'abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c. giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della
persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost,., impone a
ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero
nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.
Dunque, per la Corte, sono da considerarsi bagatellari quelle “cause risarcitorie in cui il
danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto”.
In base alla comune esperienza, deve ritenersi che il disagio subito dall'appellante, possa aver provocato soltanto un'irritabilità e un'ansia temporanea, entro i limiti di prevedibilità e tollerabilità dell'uomo medio che affronta un viaggio aereo, e non sia pertanto suscettibile di risarcimento.
Il non integrale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese, in ragione di metà, delle spese del doppio grado di giudizio;
le spese residue seguono la soccombenza, sono determinate sulla base dei criteri indicati nel D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 4519/2021 di R.G., così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 400,00 oltre CP_1
interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la al pagamento di metà delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro
370,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Claudio De Lucia,
dichiaratasi antistatario;
-compensa tra le parti le restanti spese.
Così deciso in Nola, il 25.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura