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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2025 promossa da:
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Rieti viale G. D. Parte_1 C.F._1
Theseider n.13 presso e nello studio dell'Avv. Stefania Scappa che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso
E da
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Rieti via dei Parte_2 C.F._2
Crispolti n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Simona Alfredini che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
1) I conviventi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Pt_1 Parte_2
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
3) Il padre potrà stare con la piccola due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore
16.30 fino alle ore 19.30. Il padre preleverà la piccola presso l'asilo nido, esclusi i periodi extrascolastici durante i quali la prenderà presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore, riaccompagnandola all'orario stabilito presso l'abitazione materna.
“4) A settimane alternate, passerà il weekend con il padre il quale la preleverà e riporterà Per_1 il sabato dalle 16.30 alle 19.30 e la domenica dalle 16.30 alle 19.30 (per il periodo invernale) e il
1 sabato dalle 16.30 alle ore 21,00 e la domenica dalle ore 16,30 alle ore 21.00 (per il periodo estivo), presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore. Mentre il weekend seguente resterà con la madre”;
5) le festività verranno regolamentate nel seguente modo: la minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre prelevandola e riportandola dalle 17,30 alle 21,30 presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore, mentre il 25 dicembre lo trascorrerà con la madre. L'anno seguente la bambina trascorrerà il 24 dicembre con la madre, mentre il 25 dicembre sarà con il padre dalle 12:30 alle 17:00 prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore.
E così a seguire ad anni alterni, con turnazione iniziata a dicembre 2024;
Il 31 dicembre lo trascorrerà con la madre mentre con il padre trascorrerà il primo gennaio dalle
12,30 alle 17,00 prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore. L'anno seguente la bambina trascorrerà il 31 dicembre con il padre dalle 17:30 alle 21:30, mentre il 1 gennaio starà con la madre. E così a seguire ad anni alterni, con turnazione iniziata a dicembre 2024;
La minore trascorrerà, poi, il giorno di Pasqua con il padre dalle 12,30 alle 17,00 prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore, e il lunedì dell'Angelo starà con la madre. L'anno seguente la bambina trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre mentre il lunedì dell'Angelo con il padre dalle 12:30 alle 17:00. E così a seguire ad anni alterni, con turnazione iniziata a dicembre 2024;
Il giorno dell'Epifania la minore starà con il padre a partire dalle ore 16,30 alle 19,30; prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna.
Il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore. queste ultime da comunicare reciprocamente con congruo anticipo
6) La minore il giorno del suo compleanno starà con il padre dalle 16,30 alle 19,30, mentre l'anno successivo starà con la madre, e così a seguire ad anni alterni, con turnazione iniziata a dicembre
2024;
7) Per il compleanno dei genitori la minore starà a cena con il genitore che festeggia il compleanno;
con il padre sempre dalle 17:30 alle 20:30 prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna.
8) Tali turnazioni potranno essere oggetto di modifica previo accordo tra i genitori tenendo conto delle esigenze della minore. I pomeriggi persi per problematiche impreviste di lavoro e/o di salute potranno essere recuperati in un altro giorno previo accordo di entrambi i genitori il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore.
2 9) I genitori si impegnano a comunicare in modo assiduo tra di loro e con modalità adeguate al fine di assicurare il soddisfacimento di tutto quanto necessario per la cura e l'educazione della figlia
. Si impegnano a telefonare all'altro genitore ogni volta che vorrà farlo. Per_1 Per_1
10) Quanto al periodo estivo, il padre terrà con sé la minore per 6 giorni durante la settimana anche non consecutivi prelevandola e riportandola giornalmente presso l'abitazione materna dalle 11.00 alle 17,00. Durante l'estate la madre terrà con sé la minore per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Il padre potrà andare a trovare la piccola durante il soggiorno estivo con la mamma, previa comunicazione ed accordo con la madre. Tali turnazioni dovranno essere comunicate entro il mese di maggio e non avverranno nella settimana di ferragosto nella quale verranno seguite le consuete turnazioni previste dall'art. 3.
11) In considerazione della collocazione della minore presso la madre, a titolo di contributo per il mantenimento mensile, il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra , Parte_2 Pt_1 nel conto corrente a lei intestato avente IBAN: [...], acceso presso
, l'importo di €200,00 quale mantenimento della minore e l'importo di € 190,00 quale CP_1 quota parte (metà) della retta per l'asilo nido.
12) Il mantenimento mensile, così come sopra determinato, sarà oggetto di revisione, in aumento, al momento dell'accesso, della minore, alla scuola materna crescendo, con il passare del tempo, le esigenze della minore e cessando la spesa per la retta del nido sempre tenendo conto delle condizioni economiche e reddituali dei genitori.
13) La sig.ra sarà l'esclusiva beneficiaria del cd "bonus asilo nido" e del cd. assegno unico Pt_1
e universale.
14) Le spese mediche, dentistiche, specialistiche, sportive e ludiche, che non rientrano nelle spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento, saranno supportate al 50% tra i genitori come da protocollo del Tribunale di Rieti, con esclusione della eventuale spesa per il corso di nuoto o altri sport acquatici presso piscine pubbliche o private. Per quanto attiene la retta del nido la stessa verrà divisa a metà tra i genitori, lo stesso avverrà per i buoni pasto relativi alla scuola di . Per_1
15) L'eventuale iscrizione ad altro nido dovrà essere concordata tra i genitori con un impegno massimo per di € 190,00 mensili. Parte_2
16) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
3 17) la Scappa e il sig. consentiranno la frequentazione della figlia con le Parte_2 Per_1 rispettive famiglie di origine, genitori, fratelli e sorelle ecc., al fine di tutelare il diritto della minore a mantenere relazioni familiari indispensabili per la sua crescita ed educazione anche affettiva.
18) Al compimento dei tre anni della bambina gli orari ed i periodi di permanenza di presso Per_1 il padre saranno rivisti e congruamente aumentati sottoscrivendo un nuovo accordo, in mancanza sollecitando un nuovo provvedimento del Tribunale.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.5.2025 e hanno chiesto l'approvazione Parte_1 Parte_2 della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_2 nata in data [...] e sui diritti a quest'ultima afferenti.
Le parti ricorrenti hanno dedotto che: la relazione sentimentale non ha avuto esiti felici;
la Pt_1
è impiegata presso ASL Roma 1 con assegnazione temporanea presso Asl Rieti in qualità di assistente amministrativo con orario di lavoro a tempo pieno percependo un reddito lordo annuale pari a circa € 24.042,00 con uno stipendio netto mensili pari a circa €1.490,00 e paga un canone di locazione dell'immobile ove dimora unitamente alla minore per un importo mensile pari ad €450,00 mentre il è operaio edile, con un reddito lordo annuo pari a circa € 21.300,00 e con Parte_2 lettera del 31.10.2024 è stato licenziato ed ha percepito la NASPI per alcuni mesi per un importo di circa € 1.000,00 mensili e ha avviato un'attività di lavoro in regime di libera impresa aprendo la partita iva nel mese di marzo 2025; il provvede al mantenimento di altri due figli minori Parte_2
( nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]) sia Persona_3 Persona_4 pagando l'assegno mensile di € 200,00 ciascuno oltre alle spese straordinarie sia provvedendo direttamente nel tempo in cui sono affidati a lui;
il sta rimborsando un prestito acceso Parte_2 per far fronte ai debiti accumulati nel tempo, con una rata mensile di circa € 320,76 per 100 (cento) rate a decorrere dal mese di Aprile 2024.
Alla udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno confermato il contenuto dell'accordo modificando solo il punto 4 dello stesso nei seguenti termini: “4) A settimane alternate, passerà il Per_1 weekend con il padre il quale la preleverà e riporterà il sabato dalle 16.30 alle 19.30 e la domenica dalle 16.30 alle 19.30 (per il periodo invernale) e il sabato dalle 16.30 alle ore 21,00 e la domenica dalle ore 16,30 alle ore 21.00 (per il periodo estivo), presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore. Mentre il weekend seguente resterà con la madre”.
Il giudice ha rimesso al Collegio per la causa per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
4 ***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la natura della decisione le spese sono da ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da ex artt. Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c:
- recepisce le condizioni di cui al ricorso riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 26.6.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2025 promossa da:
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Rieti viale G. D. Parte_1 C.F._1
Theseider n.13 presso e nello studio dell'Avv. Stefania Scappa che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso
E da
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Rieti via dei Parte_2 C.F._2
Crispolti n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Simona Alfredini che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
1) I conviventi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Pt_1 Parte_2
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
3) Il padre potrà stare con la piccola due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore
16.30 fino alle ore 19.30. Il padre preleverà la piccola presso l'asilo nido, esclusi i periodi extrascolastici durante i quali la prenderà presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore, riaccompagnandola all'orario stabilito presso l'abitazione materna.
“4) A settimane alternate, passerà il weekend con il padre il quale la preleverà e riporterà Per_1 il sabato dalle 16.30 alle 19.30 e la domenica dalle 16.30 alle 19.30 (per il periodo invernale) e il
1 sabato dalle 16.30 alle ore 21,00 e la domenica dalle ore 16,30 alle ore 21.00 (per il periodo estivo), presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore. Mentre il weekend seguente resterà con la madre”;
5) le festività verranno regolamentate nel seguente modo: la minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre prelevandola e riportandola dalle 17,30 alle 21,30 presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore, mentre il 25 dicembre lo trascorrerà con la madre. L'anno seguente la bambina trascorrerà il 24 dicembre con la madre, mentre il 25 dicembre sarà con il padre dalle 12:30 alle 17:00 prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore.
E così a seguire ad anni alterni, con turnazione iniziata a dicembre 2024;
Il 31 dicembre lo trascorrerà con la madre mentre con il padre trascorrerà il primo gennaio dalle
12,30 alle 17,00 prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore. L'anno seguente la bambina trascorrerà il 31 dicembre con il padre dalle 17:30 alle 21:30, mentre il 1 gennaio starà con la madre. E così a seguire ad anni alterni, con turnazione iniziata a dicembre 2024;
La minore trascorrerà, poi, il giorno di Pasqua con il padre dalle 12,30 alle 17,00 prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore, e il lunedì dell'Angelo starà con la madre. L'anno seguente la bambina trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre mentre il lunedì dell'Angelo con il padre dalle 12:30 alle 17:00. E così a seguire ad anni alterni, con turnazione iniziata a dicembre 2024;
Il giorno dell'Epifania la minore starà con il padre a partire dalle ore 16,30 alle 19,30; prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna.
Il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore. queste ultime da comunicare reciprocamente con congruo anticipo
6) La minore il giorno del suo compleanno starà con il padre dalle 16,30 alle 19,30, mentre l'anno successivo starà con la madre, e così a seguire ad anni alterni, con turnazione iniziata a dicembre
2024;
7) Per il compleanno dei genitori la minore starà a cena con il genitore che festeggia il compleanno;
con il padre sempre dalle 17:30 alle 20:30 prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna.
8) Tali turnazioni potranno essere oggetto di modifica previo accordo tra i genitori tenendo conto delle esigenze della minore. I pomeriggi persi per problematiche impreviste di lavoro e/o di salute potranno essere recuperati in un altro giorno previo accordo di entrambi i genitori il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore.
2 9) I genitori si impegnano a comunicare in modo assiduo tra di loro e con modalità adeguate al fine di assicurare il soddisfacimento di tutto quanto necessario per la cura e l'educazione della figlia
. Si impegnano a telefonare all'altro genitore ogni volta che vorrà farlo. Per_1 Per_1
10) Quanto al periodo estivo, il padre terrà con sé la minore per 6 giorni durante la settimana anche non consecutivi prelevandola e riportandola giornalmente presso l'abitazione materna dalle 11.00 alle 17,00. Durante l'estate la madre terrà con sé la minore per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Il padre potrà andare a trovare la piccola durante il soggiorno estivo con la mamma, previa comunicazione ed accordo con la madre. Tali turnazioni dovranno essere comunicate entro il mese di maggio e non avverranno nella settimana di ferragosto nella quale verranno seguite le consuete turnazioni previste dall'art. 3.
11) In considerazione della collocazione della minore presso la madre, a titolo di contributo per il mantenimento mensile, il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra , Parte_2 Pt_1 nel conto corrente a lei intestato avente IBAN: [...], acceso presso
, l'importo di €200,00 quale mantenimento della minore e l'importo di € 190,00 quale CP_1 quota parte (metà) della retta per l'asilo nido.
12) Il mantenimento mensile, così come sopra determinato, sarà oggetto di revisione, in aumento, al momento dell'accesso, della minore, alla scuola materna crescendo, con il passare del tempo, le esigenze della minore e cessando la spesa per la retta del nido sempre tenendo conto delle condizioni economiche e reddituali dei genitori.
13) La sig.ra sarà l'esclusiva beneficiaria del cd "bonus asilo nido" e del cd. assegno unico Pt_1
e universale.
14) Le spese mediche, dentistiche, specialistiche, sportive e ludiche, che non rientrano nelle spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento, saranno supportate al 50% tra i genitori come da protocollo del Tribunale di Rieti, con esclusione della eventuale spesa per il corso di nuoto o altri sport acquatici presso piscine pubbliche o private. Per quanto attiene la retta del nido la stessa verrà divisa a metà tra i genitori, lo stesso avverrà per i buoni pasto relativi alla scuola di . Per_1
15) L'eventuale iscrizione ad altro nido dovrà essere concordata tra i genitori con un impegno massimo per di € 190,00 mensili. Parte_2
16) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
3 17) la Scappa e il sig. consentiranno la frequentazione della figlia con le Parte_2 Per_1 rispettive famiglie di origine, genitori, fratelli e sorelle ecc., al fine di tutelare il diritto della minore a mantenere relazioni familiari indispensabili per la sua crescita ed educazione anche affettiva.
18) Al compimento dei tre anni della bambina gli orari ed i periodi di permanenza di presso Per_1 il padre saranno rivisti e congruamente aumentati sottoscrivendo un nuovo accordo, in mancanza sollecitando un nuovo provvedimento del Tribunale.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.5.2025 e hanno chiesto l'approvazione Parte_1 Parte_2 della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_2 nata in data [...] e sui diritti a quest'ultima afferenti.
Le parti ricorrenti hanno dedotto che: la relazione sentimentale non ha avuto esiti felici;
la Pt_1
è impiegata presso ASL Roma 1 con assegnazione temporanea presso Asl Rieti in qualità di assistente amministrativo con orario di lavoro a tempo pieno percependo un reddito lordo annuale pari a circa € 24.042,00 con uno stipendio netto mensili pari a circa €1.490,00 e paga un canone di locazione dell'immobile ove dimora unitamente alla minore per un importo mensile pari ad €450,00 mentre il è operaio edile, con un reddito lordo annuo pari a circa € 21.300,00 e con Parte_2 lettera del 31.10.2024 è stato licenziato ed ha percepito la NASPI per alcuni mesi per un importo di circa € 1.000,00 mensili e ha avviato un'attività di lavoro in regime di libera impresa aprendo la partita iva nel mese di marzo 2025; il provvede al mantenimento di altri due figli minori Parte_2
( nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]) sia Persona_3 Persona_4 pagando l'assegno mensile di € 200,00 ciascuno oltre alle spese straordinarie sia provvedendo direttamente nel tempo in cui sono affidati a lui;
il sta rimborsando un prestito acceso Parte_2 per far fronte ai debiti accumulati nel tempo, con una rata mensile di circa € 320,76 per 100 (cento) rate a decorrere dal mese di Aprile 2024.
Alla udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno confermato il contenuto dell'accordo modificando solo il punto 4 dello stesso nei seguenti termini: “4) A settimane alternate, passerà il Per_1 weekend con il padre il quale la preleverà e riporterà il sabato dalle 16.30 alle 19.30 e la domenica dalle 16.30 alle 19.30 (per il periodo invernale) e il sabato dalle 16.30 alle ore 21,00 e la domenica dalle ore 16,30 alle ore 21.00 (per il periodo estivo), presso l'abitazione materna o presso altro luogo concordato tra i genitori in caso di esigenze della minore. Mentre il weekend seguente resterà con la madre”.
Il giudice ha rimesso al Collegio per la causa per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
4 ***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la natura della decisione le spese sono da ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da ex artt. Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c:
- recepisce le condizioni di cui al ricorso riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 26.6.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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