Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 19452/2023 promossa da
(C.F. ), in qualità di madre e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio degli avv.ti Antonio Franchina e Francesco Moschetta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Podgora n. 11, Milano ATTRICE contro
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._3
“ ” (P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso e respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così giudicare: 1) previo accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta sig.ra CP_1
, anche nella qualità di titolare dell'impresa individuale Gonfiabilandia di
[...]
Inglese Caterina nella causazione dell'infortunio occorso a , Parte_2 condannare la convenuta sig.ra , anche nella qualità di titolare Controparte_1 dell'impresa individuale Gonfiabilandia di Inglese Caterina al pagamento in favore dell'attrice, per le causali e le voci di danno di cui in narrativa dell'atto di citazione della somma di Euro 11.137,10.=, ovvero dell'importo complessivamente risultante come dovuto sulla scorta della CTU medico legale espletata in corso di pagina 1 di 8
30 agosto 2024 e/o, se del caso, dell'importo liquidato anche in via equitativa, il tutto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'integrale soddisfo;
2) con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali, oltre al rimborso di quanto corrisposto dall'attrice al CTU, dott. . Persona_1
3) in via istruttoria: senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova e/o assunzione di oneri che per legge non competono, l'attrice insiste per l'integrale ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti con la propria memoria ex art. 171, ter, n. 2) c.p.c. depositata in data 18 ottobre 2023, da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritta parola per parola”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di madre e legale rappresentante della figlia minore Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, Parte_2 CP_1
, titolare dell'impresa individuale Gonfiabilandia di Inlgese Caterina, allegando
[...] che: - nella giornata del 27.8.2022 la ha acquistato, al prezzo di 10 euro, un Parte_1 biglietto per consentire alla propria figlia di effettuare alcune discese da uno Pt_2 scivolo gonfiabile per bambini/ragazzi, di proprietà di , situato nel Controparte_1 parco “Giuseppe Verdi”, in Corsico;
- in tale occasione, la figlia di anni sei, Pt_2 mentre effettuava la discesa, è stata colpita da un'altra utente dello scivolo ed è caduta a terra al di fuori del gonfiabile vedendosi precipitare addosso la ragazza che l'aveva violentemente urtata;
- invero, l'addetto alla struttura gonfiabile, preposto dalla titolare, permetteva ad un numero eccessivo di utenti (intorno ai 10) di salire sulla struttura gonfiabile e di effettuare la discesa dallo scivolo quando lo stesso non era stato ancora liberato da coloro che li precedevano;
- la minore è stata accompagnata al pronto soccorso dell' ospedale San Paolo di Milano dove le è stata riscontrata, a carico del braccio destro, una “frattura-lussazione sovracondiloidea della paletta omerale con dislocazione dorsale dei condili omerali rispetto all'ulna”, a causa della quale è stata sottoposta ad Pt_2 un intervento chirurgico, in data 28.8.2022; - il 7.11.2022, a seguito di una visita ortopedica presso l'ambulatorio dell'Ospedale San Paolo di Milano, è stata accertata la completa guarigione di - il 9.9.2022 è stata inviata alla convenuta una lettera di Pt_2 richiesta di risarcimento del danno patito dalla minore, cui non ha fatto seguito alcuna risposta. L'attrice ha instaurato il presente giudizio, chiedendo al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, sia contrattuale che pagina 2 di 8 extracontrattuale, e condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore in seguito all' incidente, quantificati in € 11.137,10, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale. Spese e compensi del presente giudizio rifusi.
non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti, l'attrice ha insistito nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori indicati nella memoria ex art. 171ter n.2 c.p.c.; con ordinanza del 16.11.2023, è stata ammessa, in parte, la prova per interrogatorio formale della convenuta e per testimoni sui capitoli articolati alle lettere b)c)d)f)g)h)i). La convenuta non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale;
assunta la prova testimoniale, con ordinanza del 19.04.2024 è stata disposta CTU medico legale sulla persona di All'esito della CTU, su richiesta dell'attrice, la causa è Parte_2 entrata nella fase decisionale. Ciò premesso, emerge dalla prova assunta che in data 27.8.22, a mezzo del suo preposto,
ha assunto l'obbligazione di far accedere alla Controparte_1 Parte_2 struttura gonfiabile destinata a gioco dei bambini, di cui essa convenuta è titolare, situata all'interno del parco di via Verdi, in Corsico, dietro contestuale pagamento del corrispettivo, pari a € 10,00 per 20 discese dallo scivolo. Trattandosi di contratto atipico, vige il principio di libertà delle forme, con la conclusione nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della controparte;
in questo caso, la dazione della somma a titolo di corrispettivo della prestazione porta ad affermare che il contratto si sia perfezionato. Ciò premesso, dai documenti e dalle testimonianze assunte emerge che: in data 27.8.2022, verso le ore 21.30, , all'epoca di 6 anni, figlia dell'attrice, Parte_2 mentre insieme ad oltre 10 bambini effettuava la discesa dalla struttura gonfiabile denominata “CIRCUS LANDIA” all'interno del parco “Giuseppe Verdi”, è stata sbalzata al di fuori dello scivolo a causa di un violento impatto con una ragazza intenta a fare la stessa discesa (testi e , presenti entrambi al momento Testimone_1 Testimone_2 del fatto); uno dei bimbi che si trovava sullo scivolo si è adoperato per liberare Pt_2 dal peso della bambina che le era precipitata addosso (cfr. teste ); era Testimone_1 assente il personale di vigilanza della struttura (i testi e hanno Parte_1 Tes_2 riferito che l'addetto alla struttura si limitava a incassare il prezzo del biglietto senza effettuare alcun controllo del gioco che si stava svolgendo, ma limitandosi a guardare lo scivolo); la minore, trasportata in ospedale, in conseguenza della caduta si è procurata una frattura della paletta omerale destra (docc. 4, 5 e 8 attrice). La mancata comparizione della convenuta contumace all'udienza del 29.1.2024, fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale, nonostante la regolare notificazione dell'ordinanza del 16.11.23 con cui il mezzo di prova è stato ammesso, valutato alla luce pagina 3 di 8 dell'intero compendio probatorio in atti, equivale, a mente dell'art 235 c.p.c., ad ammissione dei fatti oggetto dei capitoli di prova ammessi. Dunque, il gonfiabile è risultato essere sfornito di personale di vigilanza della struttura in violazione della normativa specifica (norma EN 14960:2019, dedicata ai requisiti di sicurezza aggiuntivi previsti per le attrezzature da gioco utilizzate dai bambini sino ai 14 anni, che prevede la necessaria presenza di personale addetto e facilmente riconoscibile per l'utilizzo del gioco, tenendo in considerazione l'età degli utilizzatori, l'ambiente circostante e le informazioni del fornitore - par.
4.4 e 6.4 UNI EN 14960) e, comunque, di regole di prudenza e diligenza. Invero l'addetto alla struttura, oltre a non sorvegliarla costantemente e da vicino, occupandosi piuttosto della biglietteria, ha consentito che vi salissero contemporaneamente più di dieci, tra bambini e ragazzi, e che lo scivolo venisse impiegato dagli utenti prima di essere liberato da quelli precedenti, a discesa completata. Deve pertanto concludersi per l'affermazione della responsabilità contrattuale della convenuta, la quale, sulla base del principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza o impossibilità di adempiere per causa non imputabile). Spetta, invece, al creditore provare che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, oltre al nesso di causalità con la condotta del debitore inadempiente (cfr. Cass., 2114/2024 cit.; Cass. 5118/2023 cit.; Cass., ord. 8849/2021). Nel caso di specie, la convenuta, su cui grava il relativo onere probatorio, è rimasta contumace;
la prova fornita dall'attrice in ordine al fatto dannoso, verificatosi nel corso dell'utilizzo della struttura gonfiabile, deve ritenersi di per sé sufficiente ad integrare il nesso di causalità tra il danno lamentato e la violazione degli obblighi di sicurezza. Così accertata la responsabilità contrattuale della convenuta (Cass 1455/2018), deve ora procedersi alla valutazione del quantum del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui l'attrice chiede il risarcimento per la figlia minore. Prendendo le mosse dal danno non patrimoniale, esso va risarcito, oltre che nei casi determinati dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche laddove l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale abbia come conseguenza la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione (Cass. 26972/2008). A tal proposito, dall'inadempimento della convenuta è derivata una lesione della salute della minore, diritto avente portata costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost. Al riguardo, il consulente medico legale, con motivata relazione in risposta ai quesiti formulati, condivisa e fatta propria dal Tribunale, ha accertato le lesioni patite dalla minore il 27.8.2022 consistite nella “frattura-lussazione sovracondioloidea scomposta della paletta omerale con dislocazione dorsale dei condili omerali (…) la bimba fu ricoverata presso l'Unità Operativa di e il 28 agosto 2022 sottoposta ad intervento chirurgico, in anestesia Controparte_3 pagina 4 di 8 generale, di riduzione cruenta di frattura dell'omero e sintesi con fili di IR (…) la paziente fu poi dimessa il 29 agosto 2022, con indicazione a mantenere il braccio al collo e a mobilizzare le dita della mano. (…). Il 07 novembre 2022 fu eseguita nuova visita ortopedica, nel corso della quale fu segnalato:
“(…) Clinicamente guarita. Ritorno alle normali attività quotidiane” (docc. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 attrice). In conseguenza di ciò, il CTU ha accertato una invalidità biologica temporanea di “giorni 2 (due) di inabilità temporanea assoluta;
giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 15 (quindici) di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 20 (venti) di inabilità temporanea parziale al 25%”. Il danno permanente è stato quantificato dal CTU nella misura del 3%, in base all'incidenza dei postumi permanenti sull'integrità psicofisica globale di Parte_2
(“la piccola paziente denuncia permanenza algie al gomito destro ai cambi meteo con
[...] alterazioni della sensibilità dell'avambraccio omolaterale. L'esame obiettivo ha rivelato, oltre agli esiti cicatriziali derivanti dall'intervento chirurgico, una limitazione funzionale articolare flessoria del gomito in assenza di altre apprezzabili limitazioni funzionali articolari di polso e mano omolaterali.) L'ausiliario ha adeguatamente fornito al giudice tutti gli argomenti di valutazione tecnica in forza dei quali è addivenuto agli esiti peritali conclusivi che, in relazione ai predetti profili, devono essere senz'altro condivisi. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla parte attrice il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828). La liquidazione in termini monetari del risarcimento corrispondente alla lesione di sopra indicata gravità va effettuata sulla scorta dei criteri enunciati nell'ultima versione delle Tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024) (Cass. 12408/2011). Per i periodi di inabilità temporanea, totale e parziale, l'applicazione dell'importo quotidiano indicato nelle tabelle (€ 115,00) conduce alla liquidazione della somma complessiva di € 4.255,00 (€ 230 per 2 giorni di inabilità totale;
€ 2.587,50 per n. 30 giorni di inabilità parziale al 75%; € 862,50 per n. 15 giorni di inabilità parziale al 50%;
€ 575,00 per n. 20 giorni di inabilità parziale al 25%), comprensiva sia della componente relazionale (base di € 84,00 al giorno), sia della inevitabile componente di sofferenza soggettiva interiore (base di € 31,00 al giorno). Quanto al danno permanente, le tabelle prevedono una separata indicazione del risarcimento corrispondente al danno biologico/dinamico-relazionale e del presumibile conseguente danno da sofferenza soggettiva interiore, che costituiscono due diverse componenti del danno non patrimoniale.
pagina 5 di 8 Con riferimento al danno biologico permanente del 3% subito da Parte_2 dell'età di sei anni all'epoca dei fatti, le tabelle individuano una cifra di € 4.585,00. Nulla dice il CTU in punto danno da sofferenza soggettiva, che deve pertanto ritenersi assente. Si individua dunque l'importo complessivo dovuto a titolo di danno non patrimoniale di
€ 8.840,00, risultante dalla somma degli importi liquidati a titolo di invalidità temporanea e permanente, già in moneta attuale in quanto ricavata attraverso l'applicazione delle tabelle aggiornate. In aggiunta alla somma così liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (27.8.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 27.8.2022 fino alla presente sentenza. Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno, nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta alla minore a tale titolo, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti al danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno. Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto pagina 6 di 8 peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018). Nel caso di specie, infatti, parte attrice si è limitata a dedurre genericamente quanto segue: “[…] aumento personalizzato del danno biologico permanente 20%” (v. atto di citazione, pag. 5), senza dedurre profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti al danno biologico e alla sofferenza ad esso correlata e, pertanto, la domanda di personalizzazione del danno biologico non può trovare accoglimento. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, si osserva che l'attrice ha provato la sussistenza dell'esborso per la redazione del parere medico-legale pari ad € 315,00 (doc. 14 attrice) somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (30.11.2022) è pari a € 324,14. Sulle somme così liquidate si aggiungono gli interessi legali dalla sentenza al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del decisum, applicando la massima riduzione per la fase decisionale stante la contumacia della convenuta. Il costo della CTU, come liquidato con decreto del 4.10.2024, deve essere posto definitivamente a carico della convenuta;
non è in atti la prova Controparte_1 dell'esborso dell'attrice in favore del CTU. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, ogni altra domanda istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunziando, accertata la responsabilità contrattuale di , titolare dell'impresa Controparte_1 individuale Gonfiabilandia di Inlgese Caterina, per il fatto dannoso occorso a Parte_2 in data 27.8.2022 all'interno del parco “Giuseppe Verdi”, in Corsico, condanna la
[...] convenuta a pagare, in favore dell'attrice , in qualità di madre legale Parte_1 rappresentante della figlia minore la somma di € 8.840,00 a titolo di Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, e la somma di € 324,14 a titolo di danno patrimoniale;
sulle somme si aggiungono gli interessi ex art 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
pagina 7 di 8 condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A.; pone il costo della CTU definitivamente a carico della convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 14.6.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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