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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1866/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 11.10.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Giovanni Caruso Parte_1
appellante
e già quale Impresa designata, ex art. 286 D. Lgs. 209/05, Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maione appellata nonché
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 appellata-contumace
Conclusioni:
Per De IT IG: “in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Lamezia Terme: 1) dichiarare inammissibili o improponibili, ovvero rigettare nel merito, tutte le richieste ed eccezioni proposte da ed , ora , quale impresa designata ex art. 286 D.Lgs. CP_3 CP_2 Controparte_1
209/05, con le rispettive comparse di costituzione e risposta;
2) condannare la , Controparte_1
già , quale impresa designata ex art. 286 D.Lgs. 209/05, in solido con , Controparte_2 CP_3
al pagamento della somma di €. 21.843,41 (ventunomilaottocentoquarantatre/41), oppure quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, entro il limite di €. 26.000,00, per come accertato e stabilito dalla c.t.u. espletata nel giudizio di I° Grado;
3) condannare gli appellati, in solido tra di loro, e l' , ora , quale CP_3 CP_2 Controparte_1 impresa designata ex art. 286 D.Lgs. 209/05 alla refusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio;
4)in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della soccombenza, si chiede che
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia compensare le spese legali di 1 e 2 grado, ancor più in subordine, voglia rideterminarle a norma di legge”.
Per “in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto, ex artt. Controparte_1
342 e/o 348 bis c.p.c.; in via principale e nel merito, rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente, integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CAP e 15% spese generali”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme la Parte_1 CP_3
n.q. di impresa designata dal FGVS, per sentirla condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro stradale occorsogli il 14.8.08, alle ore 12.30 circa, in Lamezia Terme (CZ); esponeva, al riguardo: che mentre percorreva, alla guida della sua autovettura Volkswagen LF, tgt.
DJ 567 LX, sulla S.S. 280 complanare Nord, con direzione di marcia Lamezia Terme -Sant'Eufemia,
a causa della turbativa di un'autovettura dal colore scuro che gli aveva tagliato la strada, aveva perso il controllo del proprio mezzo, andando a finire nella scarpata;
che il conducente della vettura non identificata, invero, dopo avere oltrepassato il cavalcavia, non si era arrestato al segnale di “Stop” esistente sui luoghi di causa, causando così la collisione con la sua autovettura che usciva dalla carreggiata finendo la sua corsa in fondo alla cunetta ivi presente;
che la vettura in questione si allontanava velocemente dai luoghi di causa;
che la LF riportava seri danni e che egli stesso subiva lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Lamezia Terme.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro, quantificati in €. 70.194,58, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva e la nullità della citazione per genericità; nel merito, contestava la ricostruzione dell'accaduto e concludeva per il rigetto della domanda.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio n.q. Controparte_2
di Impresa designata, ex art. 286 d. lgs. n. 209/05, eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per indeterminatezza;
nel merito, contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 273/2021, pubblicata il 04.05.21, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava
Contr il difetto di legittimazione passiva della estromettendola dal giudizio;
rigettava la domanda proposta dall'attore nei confronti di e lo condannava al pagamento delle spese Controparte_2 processuali in favore della e dell' , oltre al pagamento delle spese di CP_3 Controparte_2
c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai motivi che Parte_1
di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio (già , n.q., che in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto, ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
La rimaneva contumace, nonostante la rituale citazione in giudizio. CP_3
Con ordinanza del 31.05.22, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.10.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 16.10.23.
Soltanto l'appellata provvedeva al deposito della comparsa conclusionale Controparte_1
e della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della ritualmente citata CP_3
e non comparsa.
2.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
3.- L'eccezione di inammissibilità del gravame, ex 342 c.p.c., sollevata dall'appellata
[...]
è infondata. CP_1
L'appello, infatti, risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27199/17.
Il gravame, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto. 4.-1 Con un primo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza in ordine all'estromissione dal giudizio della poiché detta decisione - non assunta prima della CP_3
definizione del processo - avrebbe inciso, pesantemente, sulle spese processuali, attesa la doppia condanna alle spese di lite.
Contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di primo grado, infatti, la citazione in giudizio della sarebbe stata effettuata sulla base della documentazione, in atti. CP_3
Invero, la Consap nella lettera del 14.08.08, comunicava che: “questa Gestione ha inoltrato formale comunicazione all'Impresa Designata per territorio al fine di procedere Controparte_2
all'istruttoria della pratica e, ove nulla osti, alla definizione del danno: Controparte_4
Gestione Fondo di Garanzia vittime strada”; inoltre, nelle successive comunicazioni, la
[...]
si presentava come gestore del F.G.V.S. e, pertanto, come Società Controparte_4
direttamente responsabile della gestione del danno, in nome e per conto di . Controparte_2
Pertanto, l'azione è stata proposta nei confronti sia di , Controparte_5
gestore per conto di , sia di quest'ultima. Controparte_2
4.-2 Con un secondo motivo, il censura la pronuncia laddove si legge: “…perché si Pt_1
appalesi valida la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa ( esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto...”.
Nel caso di specie - afferma il giudicante - l'attore non ha “idoneamente provato, né
l'attribuibilità del sinistro a colpa o dolo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e né la sussistenza e l'esito di indagini volte all'identificazione del responsabile”.
Ebbene, le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato i fatti di causa, in quanto i testimoni hanno ricostruito la dinamica del sinistro in maniera inconfutabile e chiara, assolutamente credibile.
Invero, il teste ha dichiarato di trovarsi con la sua autovettura sulla SS280, Testimone_1
con direzione Sant'Eufemia, seguendo il veicolo condotto dal ed ha confermato i fatti per Pt_1
come articolati nella memoria istruttoria;
ha poi precisato che è intervenuta l'ambulanza e di aver tolto personalmente le cinture di sicurezza al conducente.
A domanda del giudice ha così risposto: “specifico che l'autovettura rimasta sconosciuta che proveniva dal cavalcavia che congiunge la complanare, non si fermava allo Stop ed urtando con lo specchio della sua autovettura, quello della LF, costringeva lo stesso ad effettuare una manovra di emergenza tanto da finire fuori strada in una cunetta posta sulla destra rispetto al suo senso di marcia”; contestualmente, confermava che era intervenuta la Polizia Municipale di Lamezia Terme
e che la macchina in questione era di colore scuro, ma non ricordava altri particolari.
Veniva poi sentito, alla stessa udienza, il teste , il quale riferiva che Testimone_2
nell'occasione si trovava in macchina con il fratello , confermando tutte le circostanze della Tes_1 memoria istruttoria e specificando che: “l'urto è avvenuto tra i due specchietti lato guida ed il sig.
per evitare lo scontro frontale ha effettuato una brusca manovra...ricordo che all'interno Pt_1
dell'autovettura si trovavano con il sig. un uomo ed una donna. Parte_1
Nonostante dette dichiarazioni, il Tribunale ha affermato che “entrambi i testi non hanno offerto alcuna informazione relativa al guidatore del veicolo ignoto e agli elementi di identificazione della macchina rimasta sconosciuta”.
Ebbene, nella posizione in cui si trovava l'autovettura dei Torcasio, rispetto a quella del
[...]
, ossia da tergo, non era possibile, secondo l'appellante, vedere il conducente dell'auto Pt_1
sconosciuta e fornirne elementi di identificazione, atteso che l'auto stessa sfrecciava a velocità sostenuta, sparendo alla vista.
La Suprema Corte, peraltro, ha precisato che il testimone di un incidente stradale è attendibile anche se ricorda pochi dettagli, come il semplice colore dell'auto; infatti, la deposizione del teste è rilevante anche quando lo stesso si limita a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova.
Inoltre, il primo giudice ha messo in dubbio la collisione tra i due veicoli, rilevando, altresì, una contraddizione tra quanto riferito dai testi e quanto riportato nel verbale redatto dalla Polizia
Municipale, successivamente intervenuta.
Infatti, nella descrizione sulla natura dell'incidente, in presenza di schematiche descrizioni, cui fare riferimento, di natura assolutamente generica, è stato barrato il punto d) che descrive un veicolo in marcia che non urta veicolo o ostacolo sulla carreggiata – fuoriuscita per sbandamento o altro.
Dunque, non vi sarebbe alcuna indicazione precisa, al riguardo;
potendo essere intesa, detta espressione, come descrizione della prima parte, oppure riguardare la fuoriuscita dalla carreggiata per altro motivo.
Ed ancora, non risponderebbe al vero che nella suddetta relazione non ci sia alcun riferimento a possibili danni agli specchietti, atteso che, nell'indicazione delle avarie riportate dal veicolo danneggiato, si leggono una serie di danni di natura macroscopica, e la presenza di “ulteriori danni meccanici”. Pertanto, non si potrebbe escludere che tali ulteriori danni possano riferisi a striature e/o ammaccature di parti che l'autorità intervenuta non ha ritenuto di evidenziare, stante il fatto che l'autovettura in questione era andata a finire in una scarpata.
In ogni caso, in atti, si parla anche di azione di turbativa da parte dell'autoveicolo rimasto sconosciuto che, sfiorandosi, o toccandosi con la LF, ne ha causato la manovra di sterzata per evitare l'impatto frontale.
L'appellante rileva, inoltre, che anche le dichiarazioni rese a verbale da Persona_1
laddove dichiara che il nipote ( aveva subito una turbativa nella guida, rappresentata Parte_1
dall'immissione nell'intersezione di altra autovettura - proveniente dal cavalcavia e non fermatasi allo
Stop - non sarebbero state valutate adeguatamente dal primo giudice che le ha ritenute non sufficienti a superare e dipanare le perplessità.
Altro profilo di censura viene ravvisato nell'affermata necessità di presentazione di denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, al fine di poter avviare le opportune investigazioni e giungere all'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto.
Orbene, secondo l'appellante, non sarebbe chiaro cosa dovesse essere denunciato alle Autorità atteso che la Polizia Municipale è intervenuta sui luoghi di causa redigendo apposito verbale.
Infine, il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la perizia medico legale a firma del dott. che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità riconoscendo i giorni di invalidità Per_2
temporanea e totale e gli esiti invalidanti a carattere permanente, nella misura del 7%.
Peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di risarcimento del danno era stata limitata alle sole lesioni fisiche con rinuncia ai danni subiti dall'autovettura.
4.-3 Con un ultimo motivo, il censura la regolamentazione delle spese di lite poiché Pt_1
nonostante la presenza di un avvocato, difensore di entrambe le parti convenute in giudizio, il
Tribunale ha liquidato doppie spese, del medesimo importo.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiarito che qualora l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non più onorari.
4.-4 Il primo motivo non è fondato.
Erroneamente, infatti, ha identificato il soggetto passivo nella Parte_1 CP_3
invero nella comunicazione cui fa riferimento l'appellante, datata 03.09.08, inviata dalla Consap, si legge chiaramente: “con riferimento al sinistro indicato in oggetto, si comunica che questa gestione ha inoltrato formale comunicazione all'impresa designata competente per territorio al CP_2 fine di procedere all'istruttoria della pratica e, ove nulla osti, alla definizione del danno”
Nessun dubbio, dunque, che legittimata passiva nel presente giudizio è Controparte_2
quale impresa designata, competente per territorio, ex art. ex art. 286 d. lgs. n. 209/05. 4.-5 Parimenti infondata si appalesa la seconda doglianza.
Invero, il Tribunale - nel premettere che la disciplina relativa all'intervento del FGVS non incide sulla regola generale che chi agisce in giudizio debba provare il fatto generatore del danno - afferma, correttamente, che: “il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto”.
Ebbene, nella fattispecie il non ha provato l'accadimento effettivo dell'evento Pt_1 dannoso, né assolto l'onere probatorio relativo alla “non identificazione” del veicolo investitore;
né, infine, la sussistenza e l'esito di indagini volte all'identificazione del responsabile.
L'atto introduttivo del giudizio, infatti, appare estremamente generico in merito alla descrizione dell'occorso, che così viene rappresentato: “il giorno 14.08.08, intorno alle ore 12.30 circa, stava percorrendo, a bordo della sua autovettura Volkswagen LF tgt. Parte_1
DJ567LX, la SS280,complanare Nord (C.da Rotoli) con direzione di marcia Lamezia Terme
Sant'Eufemia, quando all'improvviso un'autovettura di colore scuro, gli tagliava la strada facendogli perdere il controllo del veicolo da lui condotto....più precisamente il conducente dell'autovettura non identificata viaggiava sulla SS289 e dopo avere oltrepassato il cavalcavia, non si arrestava al segnale di stop, ivi segnalato, causando così la collisione con la LF che in quel momento stava transitando su detta strada e per evitare lo scontro frontale con il veicolo non identificato, usciva fuori strada andando a finire in una scarpata…il conducente del veicolo non identificato, dopo avere causato il sinistro non si fermava, ma continuava la sua corsa senza curarsi dell'accaduto, tanto che non è stato possibile identificarlo né tantomeno prendere il numero di targa”.
Orbene, da detta descrizione non appare possibile risalire all'esatta dinamica dell'incidente non essendo stati forniti altri elementi utili quali: i punti di impatto, il tipo di vettura (marca, dimensioni) la velocità tenuta dalla medesima.
Quanto, infatti, all'attribuibilità del sinistro a colpa o dolo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, giustamente, il giudice di prime cure non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai testi e i quali si sono limitati a confermare i capitolati di Testimone_1 Testimone_2 prova dedotti dall'attore, riferendo della presenza di un'auto di colore scuro rimasta sconosciuta che provenendo dal cavalcavia - che congiunge le complanari - non si fermava al segnale di Stop e, urtando lo specchietto dell'autovettura condotta dal , lo costringeva ad una manovra di Pt_1
emergenza, facendolo finire fuori strada. Si legge, al riguardo, nella pronuncia impugnata: “deve evidenziarsi che entrambi i testi non hanno offerto alcuna informazione relativa al guidatore del veicolo ignoto e agli elementi di identificazione della macchina rimasta sconosciuta (ad es. tipo di veicolo, casa automobilistica) ad eccezione di quella concernente il colore del mezzo, nonostante il sinistro si sia verificato in pieno giorno, in estate e con traffico scarso (quindi in condizioni ottimali di visibilità) e malgrado i testi seguissero l'autovettura del in quanto tutti diretti (secondo i narrati dei testimoni) verso Pt_1
Sant'Eufemia Lamezia Terme”.
In effetti, nessuno di loro ha chiarito se si trattasse di una macchina di grossa o piccola cilindrata, o se avessero visto anche un numero o una lettera della targa o scorto, in qualche modo, il conducente del veicolo investitore.
Inoltre, il giudicante ha rilevato, giustamente, che i suddetti testimoni non erano presenti al momento della redazione del verbale da parte della Polizia Municipale e non sono stati nemmeno indicati quali probabili testimoni oculari del sinistro, aggiungendo che: “sotto tale aspetto appare improbabile che i testi pur avendo assistito ad un sinistro di una certa gravità si siano allontanati dal luogo del sinistro senza attendere l'arrivo delle autorità o dei soccorsi e senza nemmeno lasciare le proprie generalità ai presenti”.
Ulteriore discrasia emerge dal raffronto tra le deposizioni rese e quanto si legge nell'atto introduttivo del giudizio, ove il afferma che l'autovettura non identificata gli avrebbe Pt_1
“tagliato la strada”, mentre i testimoni riferiscono tutt'altro, ossia che la collisione tra le due autovetture sarebbe avvenuta lateralmente tra gli specchietti.
Il primo giudice, peraltro, ha rilevato che nella relazione della Polizia Municipale non viene fatta menzione alcuna di danno o segno di urto sullo specchietto lato guida della vettura condotta dal
. Pt_1
Anche il preventivo di riparazione non riporta la sostituzione di detto specchietto che, comunque, avrebbe dovuto riportare danni visibili, anche in considerazione della velocità sostenuta, tenuta dal danneggiato al momento dell'incidente, come relazionato dall'autorità intervenuta.
Si legge, infine, nel rapporto di PM “giunti sul posto costatavamo trattarsi di Volkswagen
LF targata dj567 LX terminata all'interno dell'area spartitraffico posta a ridosso della rampa di accesso al cavalcavia che si congiunge alla complanare Sud ubicata al di sotto del livello stradale;
sul posto rinvenivamo metri 22 di tracce gommose di frenata, appartenenti all'autovettura LF, da cui si evince che la stessa proveniva a velocità sostenuta da via del Progresso ed era diretto in località
Palazzo; giunta in prossimità dell'intersezione con la rampa citata, a causa di imprecisate motivazioni, il conducente ne perdeva il controllo e terminava la corsa nell'area Parte_1 menzionata”. Nessun altro elemento è dato desumere dalla predetta relazione utile a ricostruire la dinamica dell'occorso.
Né infine, riesce a colmare le lacune probatorie la dichiarazione fornita da , Testimone_3 zio dell'appellante, alla Polizia Municipale poiché – come rilevato dal Tribunale “non è dato evincere se il dichiarante fosse stato presente al momento dei fatti e vi abbia quindi assistito personalmente
(se così fosse sarebbe un ulteriore motivo di inattendibilità delle due testimonianze acquisite durante
l'istruttoria atteso che nessuno dei due testi escussi ha fatto riferimento alla presenza del sui Pt_1
luoghi del sinistro).
Né possono inferirsi le modalità dell'incidente dalla ritenuta compatibilità delle lesioni subite dal danneggiato con l'allegato sinistro stradale.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Il non solo non ha fornito prova alcuna dell'effettivo accadimento del sinistro, ma Pt_1 non ha nemmeno assolto l'onere probatorio relativo alla “non identificazione” dell'autovettura danneggiante per cause non suscettibili di essere alla medesima imputate.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'onere di diligenza nell'identificazione del veicolo è posto a carico del danneggiato;
pertanto, qualora il mezzo non venga identificato, il danneggiato deve dimostrare l'impossibilità incolpevole nella mancata identificazione del veicolo e tanto non è avvenuto nella fattispecie.
E' pacifico, invero, che l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo, ovvero del conducente dello stesso, al quale deve ascriversi la responsabilità nella causazione del sinistro, è conforme al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nonché alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti, sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Inoltre, poiché il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il regime probatorio deve avere ad oggetto la sussistenza di prove rigorose;
perciò, il danneggiato che richiede l'intervento del FGVS dovrà dimostrare, oltre l'esclusiva o concorrente responsabilità del veicolo non identificato nella produzione del sinistro, anche che il veicolo in esso coinvolto non è stato identificato e che non era identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In definitiva, qualora il mezzo non venga identificato, il danneggiato ha l'onere di dimostrare l'impossibilità incolpevole nella mancata identificazione del veicolo.
Rileva, infatti, il giudice di prime cure che: “la Cassazione si è inoltre espressa nel senso che in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 L. 990/69, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni, cagionati da veicolo non identificato, ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza, ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto” .
Va altresì chiarito - come correttamente rilevato dal Tribunale – che, come l'omessa denuncia all'autorità, non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato, così l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del
04/11/2014).
Entrambe le evenienze, infatti, devono essere apprezzate in relazione alle caratteristiche specifiche delle singole fattispecie concrete, non suscettibili di tipizzazioni astratte.
La Corte, pertanto, condivide in toto la motivazione, resa sul punto, laddove si legge: “nel caso di specie, tuttavia, dalla documentazione in atti non emerge alcun elemento che induca a ritenere che a seguito del sinistro siano stati svolti accertamenti sul punto. La Polizia Municipale, infatti, si è limitata a raccogliere le dichiarazioni rese da nell'immediatezza del Testimone_3
sinistro, senza in alcun modo che vi sia menzione di ricerche o di successivi provvedimenti volti a rintracciare il conducente. Tale circostanza induce a ritenere che lungi dall'aver fatto indagini volte all'identificazione del responsabile, indagini rimaste senza esito, la Polizia Municipale ha ritenuto non ravvisarsi alcuna ipotesi di reato a carico di ignoti. Né si riscontra alcuna documentazione in atti in senso contrario”.
Alla luce delle emergenze probatorie, rettamente, dunque, il Tribunale lametino non ha accolto la domanda proposta dal . Pt_1
4.-6 La censura relativa all'errata regolamentazione delle spese di lite è fondata.
La liquidazione di un doppio integrale compenso, infatti, è illegittima.
La Suprema Corte, al riguardo, ha precisato che “si palesa in violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico, secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55/14, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art.4, comma 2… senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro
(diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. n. 55/14, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. (Cass. n.1650/22; n. 17215/15).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, si rende necessario rideterminare le spese processuali relative al primo grado di giudizio, con la condanna di al pagamento, Parte_1
delle spese processuali, in favore della e di già CP_3 Controparte_1 Controparte_2
quale Impresa designata, ex art. 286 D. Lgs. 209/05, unitariamente considerate, come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) per tutte le fasi del giudizio.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore di Controparte_1
quale Impresa designata, ex art. 286 D. Lgs. 209/05, per tutte le fasi del giudizio, previa compensazione, nella misura di un terzo, in considerazione del parziale accoglimento del gravame.
Nulla sulle spese in favore della in quanto contumace. CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di quale Impresa designata, Parte_1 Controparte_1
ex art. 286 D. Lgs. 209/05 e avverso la sentenza n. 273/21, pubblicata il 04 maggio 2021, CP_3
emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, così provvede:
a. dichiara la contumacia della CP_3
b. in parziale accoglimento dell'appello proposto, condanna al pagamento delle Parte_1
spese processuali di I grado in favore di quale Impresa designata, ex art. Controparte_1
286 D. Lgs. 209/05, e che liquida, unitariamente, in complessivi €. 2.540,00, per CP_3
compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa,
c. conferma, nel resto. d. condanna al pagamento delle spese del grado, in favore di Parte_1 Controparte_1
quale Impresa designata, ex art. 286 D. Lgs. 209/05, che, già compensate, liquida in complessivi €. 1.938, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa,
e. nulla sulle spese in favore della CP_3
f. Si dà atto che non ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'11.12.24
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)