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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN AV UF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 27.11.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 597/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Crovace, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
, in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero G. Relleva e Gianluca Prete, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.3996/2022, emesso dal Tribunale di Bari, in data 21.11.2022, nel procedimento monitorio, iscritto al n.11828/2022 R.G.;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.11.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 29.12.2022,
l'impresa ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'
[...]
della Controparte_2 somma di € 35.000,00, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. pponente, dopo aver eccepito che tra le parti, dopo il CP_3 perfezionamento dell'accordo transattivo, posto a base della domanda monitoria, era stato stipulato un ulteriore contratto di sub appalto, in relazione al quale l'opponente aveva contestato all'opposta le opere eseguite, ha chiesto, previo accertamento dei danni subiti, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
20.04.2023, si è costituita l' Controparte_2 la quale, dopo aver eccepito
[...]
l'infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
27.11.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il
2 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema
3 di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che è incontestato tra le parti, che:
1) con contratto di appalto, concluso verbalmente in data
02.02.2021, l'impresa edile aveva sub Parte_1
appaltato all' Controparte_2
i lavori di manutenzione
[...]
straordinaria da effettuare in alloggi di E.R.P. di proprietà di siti nei Comuni di Taranto, Parte_2
Grottaglie, Castellaneta e Statte;
2) con atto di transazione, redatto con scrittura privata del
30.08.2021, l'impresa edile dopo aver Parte_1
riconosciuto che il corrispettivo maturato dall' CP_1
, ammontava ad € 80.000,00, si era obbligata a
[...]
4 versare tale somma, nei termini, indicati nell'accordo transattivo.
II.
7-Deve, altresì, osservarsi che, avendo l'opposta allegato che la controparte non aveva versato la somma di € 35.000,00 di cui ai punti d) ed e) della transazione, l'opponente non ha dimostrato, come era suo onere, l'avvenuto pagamento di tali somme.
II.
8-Ciò posto, l'opponente, dopo aver allegato che dopo il perfezionamento della transazione, tra le parti era stato stipulato un ulteriore contratto di sub appalto, avente ad oggetto il cantiere sino in Ginosa, ha eccepito in compensazione il contro credito, di natura risarcitoria, derivante dai danni subiti, per i ritardi, gli inadempimenti ed i vizi, nell'esecuzione delle opere, appaltate alla controparte.
II.
9-L'eccezione è generica, prima ancora che infondata.
II.10-Deve, in particolare, evidenziarsi che la parte opponente non ha specificamente allegato né nell'atto di citazione né nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. depositata il 22.04.2024, in cosa siano concretamente consistiti i vizi, ritardi e gli inadempimenti addebitati alla controparte, in esecuzione del predetto contratto di sub appalto.
II.11-A ciò si aggiunga, che l'opponente non ha nemmeno quantificato, nei suddetti scritti difensivi, l'entità del controcredito di natura risarcitoria, opposto in compensazione né ha offerto alcun elemento per consentire l'esatta determinazione, in termini monetari, del pregiudizio effettivamente patito.
II.12-Si osserva, infine, che a tali carenze di allegazioni non possono sopperire né le prove testimoniali né la richiesta di CTU, essendo i mezzi di prova, finalizzati a dimostrare l'esistenza di fatti, a condizione, tuttavia, che gli stessi siano stati specificamente allegati nel rispetto delle preclusioni processuali.
5 II.13-In definitiva l'opposizione, essendo manifestamente infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
35.000,00
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50% gli onorari della sola fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_3
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Trattazione 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 1.701,00 // 2.905,00
Totale 6.713,00
IV.
1-La manifesta infondatezza dell'opposizione, presentata per fini esclusivamente dilatori, denotando quanto meno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata,
presentata dalla parte convenuta ex art. 96 c.p.c. la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
€ 1.342,60, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate nel paragrafo III.3.
6 Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il
soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche
del valore della controversia”.
Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale
Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III, c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l'abuso del processo ed
a preservare la funzionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela, essendo unicamente condizionata all'accertamento di una condotta di grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio,
l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna
è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche
d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato Parte_1 il 24.07.2023, nei confronti della
[...]
avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.3996/2022, emesso dal Tribunale di Bari, in data
21.11.2022, nel procedimento monitorio, iscritto al n.11828/2022
R.G.;
7 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. n.3996/2022, emesso dal Tribunale di Bari, in data 21.11.2022, nel procedimento monitorio, iscritto al n.11828/2022 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. ND la al pagamento, in Parte_1 favore della Controparte_1
delle spese processuali che liquida in €
[...]
6.713,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D. ND la a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della
[...]
della Controparte_1 somma di € 1.342,60, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate, escludendo gli accessori previsti per legge, nel capo sub C).
Così deciso in Bari, addì 01.12.2025.
Il Giudice
EN AV UF
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN AV UF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 27.11.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 597/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Crovace, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
, in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero G. Relleva e Gianluca Prete, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.3996/2022, emesso dal Tribunale di Bari, in data 21.11.2022, nel procedimento monitorio, iscritto al n.11828/2022 R.G.;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.11.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 29.12.2022,
l'impresa ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'
[...]
della Controparte_2 somma di € 35.000,00, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. pponente, dopo aver eccepito che tra le parti, dopo il CP_3 perfezionamento dell'accordo transattivo, posto a base della domanda monitoria, era stato stipulato un ulteriore contratto di sub appalto, in relazione al quale l'opponente aveva contestato all'opposta le opere eseguite, ha chiesto, previo accertamento dei danni subiti, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
20.04.2023, si è costituita l' Controparte_2 la quale, dopo aver eccepito
[...]
l'infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
27.11.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il
2 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema
3 di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che è incontestato tra le parti, che:
1) con contratto di appalto, concluso verbalmente in data
02.02.2021, l'impresa edile aveva sub Parte_1
appaltato all' Controparte_2
i lavori di manutenzione
[...]
straordinaria da effettuare in alloggi di E.R.P. di proprietà di siti nei Comuni di Taranto, Parte_2
Grottaglie, Castellaneta e Statte;
2) con atto di transazione, redatto con scrittura privata del
30.08.2021, l'impresa edile dopo aver Parte_1
riconosciuto che il corrispettivo maturato dall' CP_1
, ammontava ad € 80.000,00, si era obbligata a
[...]
4 versare tale somma, nei termini, indicati nell'accordo transattivo.
II.
7-Deve, altresì, osservarsi che, avendo l'opposta allegato che la controparte non aveva versato la somma di € 35.000,00 di cui ai punti d) ed e) della transazione, l'opponente non ha dimostrato, come era suo onere, l'avvenuto pagamento di tali somme.
II.
8-Ciò posto, l'opponente, dopo aver allegato che dopo il perfezionamento della transazione, tra le parti era stato stipulato un ulteriore contratto di sub appalto, avente ad oggetto il cantiere sino in Ginosa, ha eccepito in compensazione il contro credito, di natura risarcitoria, derivante dai danni subiti, per i ritardi, gli inadempimenti ed i vizi, nell'esecuzione delle opere, appaltate alla controparte.
II.
9-L'eccezione è generica, prima ancora che infondata.
II.10-Deve, in particolare, evidenziarsi che la parte opponente non ha specificamente allegato né nell'atto di citazione né nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. depositata il 22.04.2024, in cosa siano concretamente consistiti i vizi, ritardi e gli inadempimenti addebitati alla controparte, in esecuzione del predetto contratto di sub appalto.
II.11-A ciò si aggiunga, che l'opponente non ha nemmeno quantificato, nei suddetti scritti difensivi, l'entità del controcredito di natura risarcitoria, opposto in compensazione né ha offerto alcun elemento per consentire l'esatta determinazione, in termini monetari, del pregiudizio effettivamente patito.
II.12-Si osserva, infine, che a tali carenze di allegazioni non possono sopperire né le prove testimoniali né la richiesta di CTU, essendo i mezzi di prova, finalizzati a dimostrare l'esistenza di fatti, a condizione, tuttavia, che gli stessi siano stati specificamente allegati nel rispetto delle preclusioni processuali.
5 II.13-In definitiva l'opposizione, essendo manifestamente infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
35.000,00
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50% gli onorari della sola fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_3
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Trattazione 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 1.701,00 // 2.905,00
Totale 6.713,00
IV.
1-La manifesta infondatezza dell'opposizione, presentata per fini esclusivamente dilatori, denotando quanto meno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata,
presentata dalla parte convenuta ex art. 96 c.p.c. la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
€ 1.342,60, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate nel paragrafo III.3.
6 Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il
soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche
del valore della controversia”.
Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale
Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III, c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l'abuso del processo ed
a preservare la funzionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela, essendo unicamente condizionata all'accertamento di una condotta di grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio,
l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna
è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche
d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato Parte_1 il 24.07.2023, nei confronti della
[...]
avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.3996/2022, emesso dal Tribunale di Bari, in data
21.11.2022, nel procedimento monitorio, iscritto al n.11828/2022
R.G.;
7 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. n.3996/2022, emesso dal Tribunale di Bari, in data 21.11.2022, nel procedimento monitorio, iscritto al n.11828/2022 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. ND la al pagamento, in Parte_1 favore della Controparte_1
delle spese processuali che liquida in €
[...]
6.713,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D. ND la a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della
[...]
della Controparte_1 somma di € 1.342,60, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate, escludendo gli accessori previsti per legge, nel capo sub C).
Così deciso in Bari, addì 01.12.2025.
Il Giudice
EN AV UF
8