Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2005, n. 8883
CASS
Sentenza 29 aprile 2005

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L'amministratore del condominio è legittimato a far valere in giudizio, a norma degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., le norme del regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l'uso delle parti del fabbricato di proprietà individuale, purché siano rivolte a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio.

In materia di condominio di edifici, le norme del regolamento di natura contrattuale possono prevedere limitazioni ai diritti dei condomini, nell'interesse comune, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di esclusiva proprietà. Ne consegue che, in presenza di una clausola di detto regolamento vietante variazioni all'aspetto esterno dell'immobile, è valida la delibera condominiale che vieti ad un condomino l'installazione sul balcone di sua proprietà esclusiva di una zanzariera che, per le sue caratteristiche ( nel caso, formata da telaio in alluminio installato lungo il perimetro esterno del balcone dell'appartamento ) risulti immediatamente visibile dall'esterno, e lesiva del decoro architettonico dell'edificio.

La norma dell'art 1122 cod. civ., che nel vietare a ciascun condomino di eseguire opere sulla sua proprietà esclusiva che rechino danno alle parti comuni per ciò stesso non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro, purché non siano compiute opere che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune, trova applicazione solamente in mancanza di norme regolamentari di natura contrattuale limitative della destinazione e dell'uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale.

Commentario1

  • 1Tipicità dei diritti reali e autonomia negoziale
    Tullio Facciolini · https://www.diritto.it/ · 25 ottobre 2021

    1. La compatibilità tra gli iura in re aliena e l'articolo 1322 c.c. Nel dibattito sui diritti reali, sembra non essere stata sufficientemente approfondita la questione giuridica connessa alla tipicità degli stessi e all'autonomia negoziale. La soluzione al problema impone la risposta ad un preliminare quesito: il principio del numero chiuso e quello di tipicità dei diritti reali sono ancora effettivi nell'ordinamento giuridico contemporaneo oppure sono ormai superati? Le Sezioni Unite [1] confermano l'effettività dei due principi, aderendo alla corrente giurisprudenziale maggioritaria che ritiene il numerus clausus e la tipicità dei diritti reali principi cardine della categoria, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2005, n. 8883
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8883
Data del deposito : 29 aprile 2005

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