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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/10/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 581/2021
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 581/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 19 dicembre 2017 e posta in decisione all'udienza collegiale del
17 settembre 2025 tenuta con modalità a trattazione scritta ex art. 127-ter
OGGETTO: Leasing c.p.c.
Codice: P.IVA_1 d a
(C.F. Parte_1
), con sede in Corte Franca (BS), via dei Carretti n. 14, Fraz. P.IVA_2
Colombaro, in persona del legale rappresentante sig. , con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Dio del foro di AM (PEC
ed elettivamente domiciliata Email_1
pagina 1 di 5 all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE CON CONDIZIONE
c o n t r o
C.F. , con sede in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_3
Livio Cambi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Cristini del foro di SC (PEC
, giusta mandati generali alle liti depositati Email_2
in atti sub all. A, B e C del fascicolo di primo grado
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE CON CONDIZIONE
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di SC N. 837/2021,
pubblicata il 25 marzo 2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 settembre 2025 sostituita con il deposito di note scritte ex
art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno formulato conclusioni congiunte chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio di appello a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di SC, la società perché fosse Controparte_1 pagina 2 di 5 accertato che la convenuta aveva applicato un tasso di interesse diverso da quello effettivamente pattuito fra le parti e perché, conseguentemente, la stessa fosse condannata a restituirle la somma di € 169.952,05 ovvero, in subordine,
nella misura inferiore determinata in corso di causa o, in via di ulteriore subordine, nella misura di € 60.325,19 o anche, in via di estremo subordine nella misura di € 41.175,20.
Si è costituita la società che, in via preliminare, ha Controparte_1
eccepito la prescrizione delle pretese azionate dalla società attrice e che, nel merito, ha contestato la fondatezza delle stesse.
Con sentenza n. 837/2021, pubblicata in data 25 marzo 2021, il Tribunale di
SC ha respinto le pretese azionate dalla società attrice che ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta.
Avverso detta decisione ha proposto appello la società Parte_1
articolando tre motivi di gravame.
[...]
Si è costituita in giudizio la società resistendo Controparte_1
all'appello avversario ed articolando un motivo di gravame incidentale condizionato.
Senza svolgimento di ulteriori attività, all'udienza del 28 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con istanza congiunta depositata in data 24 giugno 2025 i Procuratori hanno pagina 3 di 5 chiesto che la causa fosse rimessa sul ruolo per essere dichiarata estinta in ragione dell'intervenuta rinuncia all'appello da parte della società appellante e della relativa accettazione da parte della società appellata.
Con ordinanza n data 30 luglio 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata fissata l'udienza del 17 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte
ex art. 127-ter c.p.c., per la discussione del contenuto dell'istanza nel contraddittorio delle parti.
Sono state tempestivamente depositate le note ex art. 127-ter c.p.c. e la causa è
stata nuovamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 307 c.p.c. senza assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta provato per documenti che la società appellante abbia rinunciato all'appello a spese compensate e che la società appellata abbia accettato tale rinuncia a spese compensate (cfr. doc. allegati all'istanza depositata in data 24
giugno 2025): ne discende che ex art. 306 c.p.c. ed in conformità delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio e deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara estinto il giudizio;
pagina 4 di 5 2) compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Giuseppe Magnoli Maura Mancini
pagina 5 di 5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 581/2021
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 581/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 19 dicembre 2017 e posta in decisione all'udienza collegiale del
17 settembre 2025 tenuta con modalità a trattazione scritta ex art. 127-ter
OGGETTO: Leasing c.p.c.
Codice: P.IVA_1 d a
(C.F. Parte_1
), con sede in Corte Franca (BS), via dei Carretti n. 14, Fraz. P.IVA_2
Colombaro, in persona del legale rappresentante sig. , con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Dio del foro di AM (PEC
ed elettivamente domiciliata Email_1
pagina 1 di 5 all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE CON CONDIZIONE
c o n t r o
C.F. , con sede in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_3
Livio Cambi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Cristini del foro di SC (PEC
, giusta mandati generali alle liti depositati Email_2
in atti sub all. A, B e C del fascicolo di primo grado
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE CON CONDIZIONE
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di SC N. 837/2021,
pubblicata il 25 marzo 2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 settembre 2025 sostituita con il deposito di note scritte ex
art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno formulato conclusioni congiunte chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio di appello a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di SC, la società perché fosse Controparte_1 pagina 2 di 5 accertato che la convenuta aveva applicato un tasso di interesse diverso da quello effettivamente pattuito fra le parti e perché, conseguentemente, la stessa fosse condannata a restituirle la somma di € 169.952,05 ovvero, in subordine,
nella misura inferiore determinata in corso di causa o, in via di ulteriore subordine, nella misura di € 60.325,19 o anche, in via di estremo subordine nella misura di € 41.175,20.
Si è costituita la società che, in via preliminare, ha Controparte_1
eccepito la prescrizione delle pretese azionate dalla società attrice e che, nel merito, ha contestato la fondatezza delle stesse.
Con sentenza n. 837/2021, pubblicata in data 25 marzo 2021, il Tribunale di
SC ha respinto le pretese azionate dalla società attrice che ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta.
Avverso detta decisione ha proposto appello la società Parte_1
articolando tre motivi di gravame.
[...]
Si è costituita in giudizio la società resistendo Controparte_1
all'appello avversario ed articolando un motivo di gravame incidentale condizionato.
Senza svolgimento di ulteriori attività, all'udienza del 28 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con istanza congiunta depositata in data 24 giugno 2025 i Procuratori hanno pagina 3 di 5 chiesto che la causa fosse rimessa sul ruolo per essere dichiarata estinta in ragione dell'intervenuta rinuncia all'appello da parte della società appellante e della relativa accettazione da parte della società appellata.
Con ordinanza n data 30 luglio 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata fissata l'udienza del 17 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte
ex art. 127-ter c.p.c., per la discussione del contenuto dell'istanza nel contraddittorio delle parti.
Sono state tempestivamente depositate le note ex art. 127-ter c.p.c. e la causa è
stata nuovamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 307 c.p.c. senza assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta provato per documenti che la società appellante abbia rinunciato all'appello a spese compensate e che la società appellata abbia accettato tale rinuncia a spese compensate (cfr. doc. allegati all'istanza depositata in data 24
giugno 2025): ne discende che ex art. 306 c.p.c. ed in conformità delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio e deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara estinto il giudizio;
pagina 4 di 5 2) compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Giuseppe Magnoli Maura Mancini
pagina 5 di 5