Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice nel procedimento iscritto al n. 5832/2024 R.G., avente ad oggetto “altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.) (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Parente Stefanizzi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giacomo Di Candia, come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, ha chiesto la revoca Parte_1 dell'ordinanza del 23/05/2014 – emessa dal Tribunale di Lecce, nel giudizio contrassegnato dal n. R.G. 8664/2013 – con cui si prevedeva il versamento, a suo carico, di euro 300,00 mensili, a titolo di mantenimento in favore del figlio , nato il [...] Persona_1 dalla relazione more uxorio con . Controparte_1
Motivo della domanda risulta essere il raggiungimento della piena indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne, come dimostrato dai documenti versati in atti.
Con comparsa di costituzione del 21/05/2025, si è costituita , non Controparte_1 opponendosi alla domanda avanzata dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio.
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Ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda, anche in considerazione dell'accordo delle parti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede:
1) dispone la cessazione dell'obbligo di corresponsione, a carico del ricorrente, del contributo al mantenimento del figlio stabilito con ordinanza del 23/05/2014, n. cronol. Per_1
11050/2014, nel giudizio R.G. 8664/2013;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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