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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Giudice Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3519/2024 promossa da:
(codice fiscale ), nato a [...] il 1 gennaio Parte_1 C.F._1
1968, rappresentato dall'Avv. Giuseppe Navone (codice ) del Foro di CodiceFiscale_2
Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano alla Piazza Sant'Ambrogio n.
14.
APPELLANTE
CONTRO
CF , rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._3
Daniela A. A. Gramegna di Milano, Via Trivulzio 14, presso il cui studio elegge domicilio
APPELLATA
Oggetto:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare
IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E PREVIA
REVOCA DELLA MEDESIMA:
NEL MERITO:
• riformare il punto III) del dispositivo dell'impugnata sentenza, dando atto che il figlio ha raggiunto una propria autonomia economica e, di conseguenza, revocare Per_1
ogni disposizione in materia di tale assegno di mantenimento oltre che della contribuzione per le ulteriori spese mediche e non;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
• riformare il punto III) del dispositivo dell'impugnata sentenza, dando atto che il figlio ha raggiunto una propria autonomia economica e, di conseguenza, tenuto Per_1 conto dell'attuale situazione economica del Sig. determinare quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne il versamento dell'importo Per_2
di Euro 100,00 mensili da versarsi direttamente al figlio entro il giorno 15 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT
• Spese, diritti ed onorari rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Si insiste per l'espletamento della prova orale già ammessa e si chiede ammettersi prova orale per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che la Sig.ra quantomeno a partire dall'anno 2013 ad oggi, ha CP_1 concesso in affitto una/due stanze site all'interno dell'appartamento di Monza, in comproprietà con il Sig. a terzi percependo un canone mensile netto di circa euro 700,00=; Pt_1
2) Vero che la Sig.ra ha provveduto a volturare tutte le utenze CP_1 dell'abitazione di Monza solamente a far data dall'anno 2018;
3) Vero che la Sig.ra ha provveduto ad intestarsi la vettura Mercedes CP_1
Benz Classe A solamente nell'anno 2018;
4) Vero che il figlio ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa part time Per_1
presso il negozio Olio Carli di Monza, mentre la sera frequenta un corso professionale tenuto dalla Regione Lombardia;
5) Vero che il Sig. dal 31 luglio 2023 non svolge alcuna attività Parte_1
lavorativa, se non di rado qualche lavoretto sporadico;
6) Vero che il Sig. dopo la separazione non si è mai disinteressato dei Parte_1
2 figli, provvedendo per quanto nelle sue possibilità al loro mantenimento economico nonché interessandosi della loro cura ed educazione e, comunque, cercando di soddisfare per quanto possibilità le loro necessità.
Si indicano quali testimoni:
- Sig. , Via Monte Pasubio n. 2 – Monza;
Testimone_1
- Sig. Via Monte Pasubio n. 2 – Monza. Testimone_2
Parte appellata:
IN VIA PREGIUDIZIALE
1) Dato atto che la sentenza 1461/24 emessa dal Tribunale di Monza il 13/05/2024, nel procedimento R.G. 4323/2021, è passata in giudicato in data 16/12/2024, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile.
2) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per manifesta infondatezza e Parte_1 per genericità nell'indicazione dei capi della sentenza impugnata
NEL MERITO
Rigettare il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto e tutte le Parte_1 domande ed eccezioni, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1461/24 emessa dal
Tribunale di Monza il 13/05/2024.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie della controparte, perché decaduta e comunque perché irrilevanti ininfluenti e inammissibili e nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati e si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale del convenuto e per testi sulle seguenti circostanze, Parte_1
precisando che i documenti richiamati e numerati sono quelli depositati nel fascicolo di primo grado.
Cap 1) “Vero che la sig.ra attualmente e da quando è intervenuta la separazione CP_1 consensuale dal marito, svolge lavori saltuari e precari”
Cap 2) “Vero che il sig. al fine di incrementare la propria azienda Carfil Service di Carmine Pt_1
Curia e C. Sn ha chiesto al Credito Emiliano alcuni finanziamenti offrendo in garanzia oltre ai suoi, anche gli immobili di proprietà esclusiva della sig.ra come risulta dai documenti doc. CP_1
6) doc. 6A) doc. 7) doc. 8) che mi si rammostrano”
Cap 3) “Vero che tale operazione è stata compiuta dal sig. nella totale inconsapevolezza Pt_1
della sig.ra alla quale, senza alcuna dettagliata spiegazione ma solo approssimativa, egli CP_1
3 presentava di volta in volta dei fogli da firmare, ottenendone comunque la sottoscrizione, nella più completa fiducia che la moglie nutriva nei suoi confronti.”
Cap 4) “Vero che a fronte del mancato pagamento da parte del sig. delle rate dei Pt_1
finanziamenti erogati, il Credito Emiliano Spa ha proceduto con esecuzione immobiliare rg. 40/21, caduta anche sull'immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, come risulta dal doc 15) atto di pignoramento e doc 16) nota di trascrizione, che lo abita con i figli e che presto sarà venduto all'asta con la conseguenza che la sig.ra si troverà nella condizione di dover reperire una CP_1 nuova soluzione abitativa per sé ed i propri figli”
5) “Vero che il sig. dopo la separazione si è disinteressato dei figli senza provvedere non Pt_1
solo al loro mantenimento economico, che ha lasciato completamente a carico della moglie, ma altresì alla loro cura ed educazione e che il IG non ha mai corrisposto l'assegno Parte_1
di mantenimento per i figli non ha mai provveduto al pagamento del 50% di sua spettanza delle spese scolastiche e mediche e tutte quelle extra previste con la verbale di separazione consensuale
e del successivo provvedimento Presidenziale, come risulta dai documenti che mi si mostrano, copia atto di precetto Doc 17, 17/a, copia istanza di intervento Doc 18) nella procedura numero 40
/21 pendente avanti Codesto Tribunale”
Cap 6) Vero che la IGa dopo la separazione ha sempre provveduto da sola ad CP_1
organizzare le vacanze per i figli in quanto il IG , solo una volta ha Parte_1
trascorso nel periodo estivo con loro una vacanza per un mese in Thailandia;
inoltre il padre non trascorre con i figli neppure fine i settimana stabiliti nel provvedimento del Tribunale, non si reca dagli insegnanti degli stessi figli per conoscere il loro andamento scolastico, non li porta mai con sé per una cena ho per una serata di divertimento, per una gita. Per tutte le esigenze dei figli, sia quelle primarie, vitto alloggio e spese sanitarie, sia quelle secondarie: svago, vacanze, sport, eccetera, vi ha sempre e solo provveduto la madre”
Cap 7) “Vero che il IG , è solito trascorrere lunghi periodi di vacanza, sia nel Parte_1
periodo estivo che nel periodo invernale, in luoghi esotici come la Thailandia e che l'ultimo viaggio in questo paese lo ha fatto nel dicembre 2021, soggiornandovi per circa un mese intero.
Cap 8) “Vero che IG , possiede un'auto Mercedes Parte_1
Cap 9) “Vero che IG , utilizza parti comuni dell'immobile dove sono ubicati i Parte_1
due appartamenti residenze separate dei coniugi, di cui ognuno è proprietario esclusivo, e occupa in permanenza, per svolgere la sua attività, tutto lo spazio comune comprese le scale di accesso all'appartamento della IGa con materiale ingombrante;
posteggiando camions e CP_1
4 automobili davanti all'immobile stesso, rendendo difficile e pericoloso l'accesso nelle varie proprietà e il posteggio di altre auto.
Cap 10) “Vero che l'impresa di cui il sig. è titolare insieme al fratello è in espansione tanto Pt_1
da consentirgli di predisporre un sito internet dedicato, come risulta dal doc.14) che mi si rammostra”.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare all'appellante di depositare tutte le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto bancari dal 2021 ad oggi
Si indicano i seguenti testi:
1) residente a [...]Testimone_3
2) residente a [...] Testimone_1
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre e indicare testi.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e con condanna ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per scioglimento del matrimonio depositato in data 19 maggio 2011, la
Sig.ra conveniva in giudizio il Sig. al fine di Controparte_1 Pt_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- Dato atto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non è più possibile la ricostituzione del nucleo famigliare, essendo venuti meno l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
-
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/02/1994 in Milano tra la IGa
e il IGe ordinando all'ufficiale di stato civile Controparte_1 Parte_1 del Comune di Milano di procedere alla annotazione dell'emanata sentenza, alle seguenti
Condizioni:
1. Porre l'obbligo a carico del IG di corrispondere, entro il 15 di ogni mese Parte_1
per 12 mensilità, alla IGa per il mantenimento del figlio residente nella CP_1 Per_1 casa materna, maggiorenne ma non autonomo economicamente, l'assegno di mantenimento di
€400,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, extrascolastiche, ricreative e tutte quelle così come da provvedimento Presidenziale del 22/12/2021;
2. Porre l'obbligo a carico del IG di corrispondere, entro il 15 di ogni mese, Parte_1 alla IGa l'assegno divorzile di €150,00, con rivalutazione annuale secondo gli CP_1
indici ISTAT, con decorrenza dal 19/05/2021 data di deposito del ricorso per
5 scioglimento del matrimonio.
Con vittoria di spese e competenze oltre CPA, IVA e spese forfettarie”.
Con Sentenza n. 1431/2024, resa in data 9 / 13 maggio 2024, il Tribunale di Monza così statuiva:
“I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Milano il 19 febbraio 1994 e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1
predetto Comune (atti di matrimonio anno 2000, Parte I n.60);
II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio l'importo mensile di €
[...] Per_1
400,00 entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di maggio 2025 e con riferimento al mese di maggio
2024; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
IV. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche
e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi…..
V. dispone che l'assegno unico ed universale per il figlio spetti interamente alla ricorrente;
VI. rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla ricorrente;
VII. dichiara irripetibili le spese di lite”.
Avverso tale sentenza il ha proposto l'odierno appello, lamentando: Pt_1
- 1) Vizio di illogicità della motivazione ed erronea valutazione delle prove documentali a base della decisione di rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio
Per_1
- La sentenza impugnata è errata laddove ha posto “… a carico del padre un concorso di €
300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle esigenze del figlio e della condizione economica dei genitori, entrambi proprietari di un'unità immobiliare nello stesso stabile e svolgenti attività lavorativa, l'una come collaboratrice domestica e l'altro
6 titolare con il fratello di un'impresa di pulizie, la Carfil Service s.n.c., attualmente in liquidazione giudiziale e prestante attività lavorativa, secondo quanto emerso dalla deposizione testimoniale del figlio in aeroporto come addetto alla sicurezza ai Tes_1 gate. L'assegno unico ed universale spetterà per intero alla madre che si occupa in via prevalente delle esigenze del figlio, essendo emerso dalle deposizioni testimoniali che il
non ha mai provveduto a versare l'assegno di mantenimento previsto in separazione, Pt_1 limitandosi a dare qualche “mancia” direttamente ai figli…”.
- Il giudice di prime cure ha ritenuto di porre a carico dell'odierno appellante le spese di mantenimento del figlio senza svolgere alcuna adeguata indagine sulle condizioni Per_1
patrimoniali dei due coniugi.
- In particolare, il Tribunale non ha correttamente esaminato la documentazione versata in atti dalla Sig.ra ed in particolare il verbale di separazione Controparte_1
consensuale omologato che come dianzi precisato recava delle obbligazioni economiche a carico di entrambi i coniugi, nonché ulteriori prescrizioni. Lamenta il che la Pt_1
controparte abbia inadempiuto alla maggior parte delle obbligazioni poste a suo carico.
Nel giudizio di appello si e' costituita la eccependo: CP_1
- Che il figlio non e' ancora economicamente autonomo e necessità del contributo di mantenimento
- Che il non ha mai versato il mantenimento previsto in sede di separazione Pt_1
- Che la casa coniugale e' di sua esclusiva proprietà e non vi sono debiti nei confronti dell'ex marito
- Che l'appello sarebbe inammissibile poche' la sentenza e' passata in giudicato il 16.12.2024
- Che la condotta dell'ex marito e' stata negligente nei confronti dei figli, con episodi di mancato sostegno economico ed emotivo.
Entrambe le parti depositavano note scritte e la causa, all'udienza cartolare del 18 marzo 2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di giudicato formulata da parte appellata.
Tale eccezione in realta' e' priva di pregio.
Non vi e' agli atti alcuna prova dell'asserita notifica, ai sensi dell'art. 140 cpc, della sentenza di primo grado, notifica che avrebbe fatto decorrere il c.d. termine breve per l'impugnazione.
La dichiarazione di passaggio in giudicato apposta dal Cancelliere in calce alla sentenza, evidentemente per supposto decorso del c.d. termine lungo, pare essere un errore.
7 Parte appellante ha infatti depositato il ricorso l'ultimo giorno utile, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. L'appello e' dunque tempestivo.
Cio' premesso, deve pero' essere rigettato nel merito.
Parte appellante chiede che sia revocato il contributo di mantenimento del figlio sul Per_1
presupposto della raggiunta autonomia economica, cosi' come la revoca del contributo per le spese straordinarie. In subordine, chiede che tale contributo di mantenimento sia ridotto ad euro 100,00 mensili.
Orbene, e' lo stesso appellante che, in atto di appello, afferma che il figlio ha reperito, dall'ottobre
2024, una occupazione part time presso il negozio Olio Carli, motivo per cui si sarebbe reso
“parzialmente autosufficiente”, come espressamente scritto a pag. 18.
Non vi e' dunque spazio per la riduzione del gia' modesto contributo di mantenimento del figlio, atteso che e' nozione di comune esperienza che un impiego part time, oltretutto recente, non consenta una autonomia economica.
Oltretutto a Mathias non puo' essere neppure rimproverata inerzia, perche' al lavoro part time abbina, la sera, la frequenza di un corso professionale tenuto dalla Regione Lombardia, come lo stesso appellante afferma.
Tenuto conto che la sentenza di primo grado ha indicato, in parte motiva e dunque prevalente su quanto erroneamente previsto in dispositivo, un contributo di euro 300,00, pare a questa Corte che tale contributo debba essere, allo stato, confermato, con rigetto della domanda di parte appellante, anche di quella subordinata tesa alla mera riduzione.
Le prove testimoniali richieste da entrambe le parti sono ininfluenti, attese le circostanze pacifiche appena elencate.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al patrocinio a spesse dello Stato di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro per la riforma della sentenza n. 1431/2024 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Monza pubblicata il 13 maggio 2024 a definizione della causa n. 4323/2021, cosi provvede:
a) Rigetta l'appello.
a) Condanna parte appellante alla refusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in euro 1.984,00, di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva ed euro 956,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n, 147/22
8 nello scaglione minimo, escluse le competenze per la fase istruttoria che non si e' tenuta., oltre spese forfettarie 15%, cap 4% ed Iva 22% se dovuta.
b) Dichiara sussistere la condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato al momento della iscrizione a ruolo della presente causa, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/2002.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Fabio Laurenzi
Giudice Aus. Rel.
Marc Anthony Gambardella
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Giudice Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3519/2024 promossa da:
(codice fiscale ), nato a [...] il 1 gennaio Parte_1 C.F._1
1968, rappresentato dall'Avv. Giuseppe Navone (codice ) del Foro di CodiceFiscale_2
Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano alla Piazza Sant'Ambrogio n.
14.
APPELLANTE
CONTRO
CF , rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._3
Daniela A. A. Gramegna di Milano, Via Trivulzio 14, presso il cui studio elegge domicilio
APPELLATA
Oggetto:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare
IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E PREVIA
REVOCA DELLA MEDESIMA:
NEL MERITO:
• riformare il punto III) del dispositivo dell'impugnata sentenza, dando atto che il figlio ha raggiunto una propria autonomia economica e, di conseguenza, revocare Per_1
ogni disposizione in materia di tale assegno di mantenimento oltre che della contribuzione per le ulteriori spese mediche e non;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
• riformare il punto III) del dispositivo dell'impugnata sentenza, dando atto che il figlio ha raggiunto una propria autonomia economica e, di conseguenza, tenuto Per_1 conto dell'attuale situazione economica del Sig. determinare quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne il versamento dell'importo Per_2
di Euro 100,00 mensili da versarsi direttamente al figlio entro il giorno 15 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT
• Spese, diritti ed onorari rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Si insiste per l'espletamento della prova orale già ammessa e si chiede ammettersi prova orale per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che la Sig.ra quantomeno a partire dall'anno 2013 ad oggi, ha CP_1 concesso in affitto una/due stanze site all'interno dell'appartamento di Monza, in comproprietà con il Sig. a terzi percependo un canone mensile netto di circa euro 700,00=; Pt_1
2) Vero che la Sig.ra ha provveduto a volturare tutte le utenze CP_1 dell'abitazione di Monza solamente a far data dall'anno 2018;
3) Vero che la Sig.ra ha provveduto ad intestarsi la vettura Mercedes CP_1
Benz Classe A solamente nell'anno 2018;
4) Vero che il figlio ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa part time Per_1
presso il negozio Olio Carli di Monza, mentre la sera frequenta un corso professionale tenuto dalla Regione Lombardia;
5) Vero che il Sig. dal 31 luglio 2023 non svolge alcuna attività Parte_1
lavorativa, se non di rado qualche lavoretto sporadico;
6) Vero che il Sig. dopo la separazione non si è mai disinteressato dei Parte_1
2 figli, provvedendo per quanto nelle sue possibilità al loro mantenimento economico nonché interessandosi della loro cura ed educazione e, comunque, cercando di soddisfare per quanto possibilità le loro necessità.
Si indicano quali testimoni:
- Sig. , Via Monte Pasubio n. 2 – Monza;
Testimone_1
- Sig. Via Monte Pasubio n. 2 – Monza. Testimone_2
Parte appellata:
IN VIA PREGIUDIZIALE
1) Dato atto che la sentenza 1461/24 emessa dal Tribunale di Monza il 13/05/2024, nel procedimento R.G. 4323/2021, è passata in giudicato in data 16/12/2024, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile.
2) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per manifesta infondatezza e Parte_1 per genericità nell'indicazione dei capi della sentenza impugnata
NEL MERITO
Rigettare il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto e tutte le Parte_1 domande ed eccezioni, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1461/24 emessa dal
Tribunale di Monza il 13/05/2024.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie della controparte, perché decaduta e comunque perché irrilevanti ininfluenti e inammissibili e nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati e si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale del convenuto e per testi sulle seguenti circostanze, Parte_1
precisando che i documenti richiamati e numerati sono quelli depositati nel fascicolo di primo grado.
Cap 1) “Vero che la sig.ra attualmente e da quando è intervenuta la separazione CP_1 consensuale dal marito, svolge lavori saltuari e precari”
Cap 2) “Vero che il sig. al fine di incrementare la propria azienda Carfil Service di Carmine Pt_1
Curia e C. Sn ha chiesto al Credito Emiliano alcuni finanziamenti offrendo in garanzia oltre ai suoi, anche gli immobili di proprietà esclusiva della sig.ra come risulta dai documenti doc. CP_1
6) doc. 6A) doc. 7) doc. 8) che mi si rammostrano”
Cap 3) “Vero che tale operazione è stata compiuta dal sig. nella totale inconsapevolezza Pt_1
della sig.ra alla quale, senza alcuna dettagliata spiegazione ma solo approssimativa, egli CP_1
3 presentava di volta in volta dei fogli da firmare, ottenendone comunque la sottoscrizione, nella più completa fiducia che la moglie nutriva nei suoi confronti.”
Cap 4) “Vero che a fronte del mancato pagamento da parte del sig. delle rate dei Pt_1
finanziamenti erogati, il Credito Emiliano Spa ha proceduto con esecuzione immobiliare rg. 40/21, caduta anche sull'immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, come risulta dal doc 15) atto di pignoramento e doc 16) nota di trascrizione, che lo abita con i figli e che presto sarà venduto all'asta con la conseguenza che la sig.ra si troverà nella condizione di dover reperire una CP_1 nuova soluzione abitativa per sé ed i propri figli”
5) “Vero che il sig. dopo la separazione si è disinteressato dei figli senza provvedere non Pt_1
solo al loro mantenimento economico, che ha lasciato completamente a carico della moglie, ma altresì alla loro cura ed educazione e che il IG non ha mai corrisposto l'assegno Parte_1
di mantenimento per i figli non ha mai provveduto al pagamento del 50% di sua spettanza delle spese scolastiche e mediche e tutte quelle extra previste con la verbale di separazione consensuale
e del successivo provvedimento Presidenziale, come risulta dai documenti che mi si mostrano, copia atto di precetto Doc 17, 17/a, copia istanza di intervento Doc 18) nella procedura numero 40
/21 pendente avanti Codesto Tribunale”
Cap 6) Vero che la IGa dopo la separazione ha sempre provveduto da sola ad CP_1
organizzare le vacanze per i figli in quanto il IG , solo una volta ha Parte_1
trascorso nel periodo estivo con loro una vacanza per un mese in Thailandia;
inoltre il padre non trascorre con i figli neppure fine i settimana stabiliti nel provvedimento del Tribunale, non si reca dagli insegnanti degli stessi figli per conoscere il loro andamento scolastico, non li porta mai con sé per una cena ho per una serata di divertimento, per una gita. Per tutte le esigenze dei figli, sia quelle primarie, vitto alloggio e spese sanitarie, sia quelle secondarie: svago, vacanze, sport, eccetera, vi ha sempre e solo provveduto la madre”
Cap 7) “Vero che il IG , è solito trascorrere lunghi periodi di vacanza, sia nel Parte_1
periodo estivo che nel periodo invernale, in luoghi esotici come la Thailandia e che l'ultimo viaggio in questo paese lo ha fatto nel dicembre 2021, soggiornandovi per circa un mese intero.
Cap 8) “Vero che IG , possiede un'auto Mercedes Parte_1
Cap 9) “Vero che IG , utilizza parti comuni dell'immobile dove sono ubicati i Parte_1
due appartamenti residenze separate dei coniugi, di cui ognuno è proprietario esclusivo, e occupa in permanenza, per svolgere la sua attività, tutto lo spazio comune comprese le scale di accesso all'appartamento della IGa con materiale ingombrante;
posteggiando camions e CP_1
4 automobili davanti all'immobile stesso, rendendo difficile e pericoloso l'accesso nelle varie proprietà e il posteggio di altre auto.
Cap 10) “Vero che l'impresa di cui il sig. è titolare insieme al fratello è in espansione tanto Pt_1
da consentirgli di predisporre un sito internet dedicato, come risulta dal doc.14) che mi si rammostra”.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare all'appellante di depositare tutte le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto bancari dal 2021 ad oggi
Si indicano i seguenti testi:
1) residente a [...]Testimone_3
2) residente a [...] Testimone_1
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre e indicare testi.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e con condanna ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per scioglimento del matrimonio depositato in data 19 maggio 2011, la
Sig.ra conveniva in giudizio il Sig. al fine di Controparte_1 Pt_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- Dato atto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non è più possibile la ricostituzione del nucleo famigliare, essendo venuti meno l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
-
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/02/1994 in Milano tra la IGa
e il IGe ordinando all'ufficiale di stato civile Controparte_1 Parte_1 del Comune di Milano di procedere alla annotazione dell'emanata sentenza, alle seguenti
Condizioni:
1. Porre l'obbligo a carico del IG di corrispondere, entro il 15 di ogni mese Parte_1
per 12 mensilità, alla IGa per il mantenimento del figlio residente nella CP_1 Per_1 casa materna, maggiorenne ma non autonomo economicamente, l'assegno di mantenimento di
€400,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, extrascolastiche, ricreative e tutte quelle così come da provvedimento Presidenziale del 22/12/2021;
2. Porre l'obbligo a carico del IG di corrispondere, entro il 15 di ogni mese, Parte_1 alla IGa l'assegno divorzile di €150,00, con rivalutazione annuale secondo gli CP_1
indici ISTAT, con decorrenza dal 19/05/2021 data di deposito del ricorso per
5 scioglimento del matrimonio.
Con vittoria di spese e competenze oltre CPA, IVA e spese forfettarie”.
Con Sentenza n. 1431/2024, resa in data 9 / 13 maggio 2024, il Tribunale di Monza così statuiva:
“I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Milano il 19 febbraio 1994 e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1
predetto Comune (atti di matrimonio anno 2000, Parte I n.60);
II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio l'importo mensile di €
[...] Per_1
400,00 entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di maggio 2025 e con riferimento al mese di maggio
2024; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
IV. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche
e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi…..
V. dispone che l'assegno unico ed universale per il figlio spetti interamente alla ricorrente;
VI. rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla ricorrente;
VII. dichiara irripetibili le spese di lite”.
Avverso tale sentenza il ha proposto l'odierno appello, lamentando: Pt_1
- 1) Vizio di illogicità della motivazione ed erronea valutazione delle prove documentali a base della decisione di rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio
Per_1
- La sentenza impugnata è errata laddove ha posto “… a carico del padre un concorso di €
300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle esigenze del figlio e della condizione economica dei genitori, entrambi proprietari di un'unità immobiliare nello stesso stabile e svolgenti attività lavorativa, l'una come collaboratrice domestica e l'altro
6 titolare con il fratello di un'impresa di pulizie, la Carfil Service s.n.c., attualmente in liquidazione giudiziale e prestante attività lavorativa, secondo quanto emerso dalla deposizione testimoniale del figlio in aeroporto come addetto alla sicurezza ai Tes_1 gate. L'assegno unico ed universale spetterà per intero alla madre che si occupa in via prevalente delle esigenze del figlio, essendo emerso dalle deposizioni testimoniali che il
non ha mai provveduto a versare l'assegno di mantenimento previsto in separazione, Pt_1 limitandosi a dare qualche “mancia” direttamente ai figli…”.
- Il giudice di prime cure ha ritenuto di porre a carico dell'odierno appellante le spese di mantenimento del figlio senza svolgere alcuna adeguata indagine sulle condizioni Per_1
patrimoniali dei due coniugi.
- In particolare, il Tribunale non ha correttamente esaminato la documentazione versata in atti dalla Sig.ra ed in particolare il verbale di separazione Controparte_1
consensuale omologato che come dianzi precisato recava delle obbligazioni economiche a carico di entrambi i coniugi, nonché ulteriori prescrizioni. Lamenta il che la Pt_1
controparte abbia inadempiuto alla maggior parte delle obbligazioni poste a suo carico.
Nel giudizio di appello si e' costituita la eccependo: CP_1
- Che il figlio non e' ancora economicamente autonomo e necessità del contributo di mantenimento
- Che il non ha mai versato il mantenimento previsto in sede di separazione Pt_1
- Che la casa coniugale e' di sua esclusiva proprietà e non vi sono debiti nei confronti dell'ex marito
- Che l'appello sarebbe inammissibile poche' la sentenza e' passata in giudicato il 16.12.2024
- Che la condotta dell'ex marito e' stata negligente nei confronti dei figli, con episodi di mancato sostegno economico ed emotivo.
Entrambe le parti depositavano note scritte e la causa, all'udienza cartolare del 18 marzo 2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di giudicato formulata da parte appellata.
Tale eccezione in realta' e' priva di pregio.
Non vi e' agli atti alcuna prova dell'asserita notifica, ai sensi dell'art. 140 cpc, della sentenza di primo grado, notifica che avrebbe fatto decorrere il c.d. termine breve per l'impugnazione.
La dichiarazione di passaggio in giudicato apposta dal Cancelliere in calce alla sentenza, evidentemente per supposto decorso del c.d. termine lungo, pare essere un errore.
7 Parte appellante ha infatti depositato il ricorso l'ultimo giorno utile, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. L'appello e' dunque tempestivo.
Cio' premesso, deve pero' essere rigettato nel merito.
Parte appellante chiede che sia revocato il contributo di mantenimento del figlio sul Per_1
presupposto della raggiunta autonomia economica, cosi' come la revoca del contributo per le spese straordinarie. In subordine, chiede che tale contributo di mantenimento sia ridotto ad euro 100,00 mensili.
Orbene, e' lo stesso appellante che, in atto di appello, afferma che il figlio ha reperito, dall'ottobre
2024, una occupazione part time presso il negozio Olio Carli, motivo per cui si sarebbe reso
“parzialmente autosufficiente”, come espressamente scritto a pag. 18.
Non vi e' dunque spazio per la riduzione del gia' modesto contributo di mantenimento del figlio, atteso che e' nozione di comune esperienza che un impiego part time, oltretutto recente, non consenta una autonomia economica.
Oltretutto a Mathias non puo' essere neppure rimproverata inerzia, perche' al lavoro part time abbina, la sera, la frequenza di un corso professionale tenuto dalla Regione Lombardia, come lo stesso appellante afferma.
Tenuto conto che la sentenza di primo grado ha indicato, in parte motiva e dunque prevalente su quanto erroneamente previsto in dispositivo, un contributo di euro 300,00, pare a questa Corte che tale contributo debba essere, allo stato, confermato, con rigetto della domanda di parte appellante, anche di quella subordinata tesa alla mera riduzione.
Le prove testimoniali richieste da entrambe le parti sono ininfluenti, attese le circostanze pacifiche appena elencate.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al patrocinio a spesse dello Stato di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro per la riforma della sentenza n. 1431/2024 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Monza pubblicata il 13 maggio 2024 a definizione della causa n. 4323/2021, cosi provvede:
a) Rigetta l'appello.
a) Condanna parte appellante alla refusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in euro 1.984,00, di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva ed euro 956,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n, 147/22
8 nello scaglione minimo, escluse le competenze per la fase istruttoria che non si e' tenuta., oltre spese forfettarie 15%, cap 4% ed Iva 22% se dovuta.
b) Dichiara sussistere la condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato al momento della iscrizione a ruolo della presente causa, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/2002.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Fabio Laurenzi
Giudice Aus. Rel.
Marc Anthony Gambardella
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