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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 961/2024 R.G.
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Marasco, come Parte_1 Parte_2 da mandato in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 05.02.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 06.03.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 26.12.1992 e di aver generato due figli, nati rispettivamente in data
16.01.1994, e in data 05.01.1997; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata in data
29.05.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 05.02.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicché non v'è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di esclusiva proprietà della sig.ra rimarrà come sua abitazione senza alcun diritto per Pt_1
l'altro coniuge che ha già altra sistemazione;
3. Nessuna richiesta per i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4. I coniugi dichiarano di aver definito ogni pendenza e reciproco rapporto economico senza più nulla richiedere vicendevolmente;
5. Nessuna reciproca richiesta di tipo alimentare essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 26.12.1992 in
Alessano (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 29 parte II, serie A, anno
1992, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00; - nulla sulle spese di lite.
Lecce, 12.3.25
Il Giudice Estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore