Sentenza 18 novembre 2025
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Rimborso spese straordinarie: sempre necessario il preventivo accordo tra gli ex coniugi? Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 4654 del 18 novembre 2025 si occupa della regolamentazione delle spese straordinarie in favore dei figli di genitori separati e delle conseguenze sui rimborsi in caso di mancato accordo sulle … Continue reading
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Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 4654 del 18 novembre 2025 si occupa della regolamentazione delle spese straordinarie in favore dei figli di genitori separati e delle conseguenze sui rimborsi in caso di mancato accordo sulle spese. Il caso: Tizio conveniva in giudizio la sua ex moglie, Mevia, chiedendo la condanna della stessa al rimborso in suo favore del 50% delle somme sborsate a titolo di spese straordinarie in favore dei figli, per un importo complessivo di Euro.6.582,44, nonché delle spese condominiali da egli anticipate, relativamente all'immobile assegnato a Mevia per Euro.3.021,75, ovvero della somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria. Mevia si costituiva …
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Rimborso spese straordinarie: sempre necessario il preventivo accordo tra gli ex coniugi? Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 4654 del 18 novembre 2025 si occupa della regolamentazione delle spese straordinarie in favore dei figli di genitori separati e delle conseguenze sui rimborsi in caso di mancato accordo sulle … Continue reading
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa RA AM PA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 01.05.2023 al numero n. 3516/2023 R.G., avente ad oggetto: obbligazioni e contratti
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
EL LL, con studio in Salerno, alla via Dei Mille 33,
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Orlando CP_1 C.F._2
Caponigro, con studio in Salerno, alla via Vito Fornari 52,
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
***
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: “1) accertare e dichiarare, per tutte le causali, titoli e ragioni di cui al presente ricorso, il diritto del Sig. a ripetere dalla Sig.ra la Parte_1 CP_1 complessiva somma di €.6.312,97 salvo errori e/o omissioni, di cui €.3.291,22 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli dal 2017 al 2021, interamente pagate da esso ricorrente ed
€.3.021,75 a titolo di tassa rifiuti TARI sull'appartamento assegnato ad essa , anch'essa CP_1 pagata dal ricorrente; 2) per l'effetto, dichiaratala debitrice, condannare la Sig.ra al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della prefata somma di €.6.312,97, ovvero della Parte_1 somma maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del costituito Avvocato antistatario”.
1 CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: “rigettare la domanda attorea – ricorrente e dichiarare: 1) Preliminarmente si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia ex art 281 duodecies cpc con ordinanza disporre la continuazione del giudizio nelle forme del rito ordinario sancendo la competenza per valore del Giudice di Pace civile di Salerno innanzi al quale andrà riassunto il Giudizio;
2) Dichiarare improcedibile, nulla quanto infondata, inammissibile in fatto e in diritto per i motivi detti la domanda attorea proposta da e per l'effetto rigettarla integralmente;
3) Parte_1
Accogliere integralmente la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto condannare CP_1 il sig a rimborsare alla stessa la somma di €.9.254,78 oltre interessi moratori dal dovuto Parte_1 all'effettivo ristoro e alla rivalutazione monetaria;
in subordine nella misura che determinerà l'Ecc.mo Tribunale adito;
4) Subordine, in caso di denegato accoglimento della domanda attorea limitare al minimo la stessa e solo alla voce Tari 2018 e alle spese condominiali nella misura complessiva di
€.988,00”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, ex art 281 decies c.p.c., adiva il suintestato Tribunale Parte_1
convenendo in giudizio la sua ex moglie, , chiedendo la condanna della stessa CP_1
al rimborso in suo favore del 50% delle somme sborsate a titolo di spese straordinarie in favore dei figli, per un importo complessivo di €.6.582,44, nonché delle spese condominiali e della TARI da egli anticipate, relativamente all'immobile assegnato alla per €.3.021,75, ovvero della somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria. CP_1
Con decreto del 03.06.2023 il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al
19.02.2024, onerando il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla resistente, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, assegnando alla parte convenuta termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con domanda CP_1
riconvenzionale del 05.04.2024, che in via preliminare sollevava varie eccezioni preliminari, di improcedibilità della domanda, di incompetenza per valore, contestando il ricorso al rito sommario;
nel merito chiedeva rigettarsi la domanda e spiegava a sua volta domanda riconvenzionale, con condanna al pagamento di della somma di Parte_1
€.9.254,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in subordine nella misura determinata dal giudice.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità telematica, il ricorrente impugnava le eccezioni preliminari formulate da controparte e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale
2 avanzata, concludendo come da ricorso introduttivo;
parte resistente insisteva nell'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace di Salerno, nell'eccezione di improcedibilità della domanda e, in mancanza, nella richiesta di mutamento di rito.
Con ordinanza del 05.09.2024, il giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritenuta la insussistenza dei presupposti per il mutamento del rito da sommario a ordinario, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 20.05.2025, rinviata poi, per esigenze di ruolo, all'udienza del 13.10.2025.
Con decreto del 22.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 17.11.2025 con il deposito di note scritte.
2. Preliminarmente, relativamente alla eccezione di nullità ed improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente, per mancata allegazione del mandato con relativa conformità, si rileva che agli atti del fascicolo telematico risulta regolarmente depositata la procura alle liti, debitamente sottoscritta dalla parte, contenente il richiamo al d.lgs. n.
28/2010 e, quindi, alla possibilità del ricorso al procedimento di mediazione ed alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20, nonché alla condizione di procedibilità della domanda prevista dalla legge n. 162/2014.
In relazione all'eccezione di incompetenza per valore dell'adito Tribunale in favore del
Giudice di Pace di Salerno sollevata dalla resistente, si rileva che trattandosi di controversia avente ad oggetto il pagamento di somme, avendo il ricorrente, in alternativa all'indicazione della somma richiesta, fatto riferimento alla formula “al pagamento … della somma maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria” si presume che la competenza sia del giudice adito, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1,
c.p.c.. Al riguardo, precisamente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 02.02.2023
n. 3142, ha stabilito che, ai fini della competenza per valore, una domanda con cui si chiede una somma indeterminata o quella che “verrà ritenuta di giustizia” si configura come una domanda con valore non indicato, presumendosi la competenza del giudice adito.
3 Nella specie, peraltro, anche parte resistente, ha concluso per la condanna del ricorrente al pagamento della somma di €.9254,78 “o in subordine nella misura che determinerà l'Ecc.mo
Tribunale adito”, per cui questo giudice si ritiene competente.
Sempre in via preliminare, si osserva che la causa, di natura documentale, non richiedendo un'istruttoria complessa, non necessita di mutamento di rito.
All'uopo si osserva che la prova per testi articolata dalla resistente, diretta principalmente ad attestare che il sarebbe venuto meno all'esercizio del diritto di visita dei figli, Pt_1
non assume alcun rilevo ai fini del giudicato, per cui le istanze istruttorie reiterate in sede di conclusione dalla resistente non possono trovare accoglimento in quanto irrilevanti ed ininfluenti.
Sempre in via preliminare, riguardo alla eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dalla resistente, si fa rilevare che allegato al ricorso introduttivo vi è la missiva inoltrata dal ricorrente, con lettera racc.ta del 10-16.11.2022, alla resistente, restituita al mittente per “compiuta giacenza”, contenente l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, e di tale circostanza si fa espressa menzione nella premessa del libello introduttivo della lite.
Agli atti risulta anche la missiva contenente invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, seppure spedita dalla resistente il giorno stesso della sua costituzione in giudizio;
tale circostanza, ad ogni modo, non rende improcedibile la domanda riconvenzionale in quanto essa è certamente attinente allo stesso oggetto della lite, non essendo, allora, necessario assolvere alla condizione di procedibilità. Solo l'atto che introduce il giudizio deve essere preceduto dall'assolvimento delle condizioni di procedibilità previste. A precisarlo è la Corte a Sezioni Unite, che, pronunciatesi su domande relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, distinguono le domande riconvenzionali “collegate” all'oggetto della lite, cd. “non eccentriche”, che dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, e le domande riconvenzionali “eccentriche” che sono, invece, non direttamente subordinate alla domanda principale, pretendono solo per le seconde l'assolvimento della condizione di procedibilità (Cass. Civ. SS.UU., del 07.02.2024 n.
3452).
4 Inoltre, è infondata la richiesta di parte resistente di trasferire il presente fascicolo alla
Prima Sezione Civile, competente in materia di famiglia, in quanto trattasi di giudizio avente ad oggetto una ripetizione di somme tra ex coniugi e, dunque, afferente a richieste di pagamenti, rientrante nella competenza della Seconda Sezione Civile, pur dipendendo tali pretese da un titolo regolante la separazione tra coniugi.
3. Nel merito, la domanda principale appare parzialmente fondata.
Nel ricorso introduttivo, richiamando l'accordo di separazione Parte_1
consensuale intercorso con la moglie nel giudizio recante n. 1017/2017 CP_1
R.G., richiedeva il pagamento di parte delle spese straordinarie sostenute per i figli
[...]
e affidati nel detto provvedimento ad entrambi i Per_1 Persona_2 Persona_3
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
precisamente alla clausola n. 9 dell'accordo le spese straordinarie da dividere tra i coniugi al 50% comprendono espressamente: “spese scolastiche, libri, tasse d'iscrizione, corredo di inizio anno scolastico, cancelleria, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets”.
Asseriva il ricorrente di aver sostenuto varie spese straordinarie, come da prospetto allegato, senza aver ottenuto alcun rimborso, per un importo complessivo di €.6.582,44, certificato dalla copiosa documentazione versata in atti, corredata da ricevute di pagamento, fatture e bonifici bancari.
Inoltre, il ricorrente, quale proprietario dell'immobile sito in Salerno, alla via G. Vacca n.
6, assegnato alla moglie , richiedeva alla resistente il rimborso delle spese per CP_1
la TARI 2017-2018 e le spese condominiali ordinarie dal 2017 al 2022, per il complessivo importo d €.3021,75, riepilogate nel prospetto delle spese condominiali ordinarie relative all'anno 2022.
La domanda del ricorrente di rimborso delle spese straordinarie sostenute, alla luce della documentazione prodotta, può ritenersi sufficientemente provata.
Agli atti risulta dimostrato il pagamento di spese mediche straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, di spese di istruzione, spese universitarie prevalentemente, e di esborsi legati alle attività sportive.
5 Innanzitutto, va preventivamente richiamato il recente orientamento della Cassazione, confluito nella ordinanza n. 7169/2024, secondo il quale la prevedibilità di una spesa va valutata al momento in cui l'assegno di mantenimento è stato originariamente determinato e non in un momento successivo. Pertanto, costi significativi e non ipotizzabili all'epoca, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze dei figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.
In questo senso, le spese ordinarie sono quelle che si ripetono con certezza nel tempo e che possono essere anticipate da uno dei genitori, mentre quelle straordinarie richiedono un accertamento specifico e si caratterizzano per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. Civ. del
06.10.2023 n. 7169).
Secondo la giurisprudenza prevalente, le spese per l'istruzione universitaria rientrano generalmente tra le spese straordinarie del figlio, in quanto sebbene non occasionali risulterebbero eccezionali per il loro “importo” che può variare (Cass. Civ. ordinanza n.
12013/2016).
Nella specie, gli esborsi legati alla scuola e all'università risultano espressamente menzionati tra le spese straordinarie nel verbale di separazione consensuale tra coniugi, per cui il genitore che le ha anticipate potrebbe anche agire direttamente anche in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro.
Per quanto concerne, quindi, il mancato preventivo accordo tra le parti delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, lamentato dalla resistente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. nn. 16175/2015, 2127/2016) è concorde nel ritenere che, pure in ipotesi di affidamento condiviso, ciò che rileva ai fini del rimborso delle spese straordinarie non è la condivisione preventiva della spesa, ma la valutazione dell'interesse della prole minorenne.
Va valutata la commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
6 In definitiva, il principio che oggi trova applicazione è quello per cui anche nel caso di spese straordinarie che dovessero implicare decisioni di maggiore interesse per i figli, non è configurabile a carico del coniuge che vive con la prole un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, competendo al giudice verificare se la scelta adottata corrisponda o meno all'interesse del minore.
Occorre distinguere: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio del l'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico- patrimoniali del genitore onerato
(Cass. Civ., ordinanza del 13.01.2021 n. 379).
Il mancato preventivo interpello del coniuge rispetto alle spese straordinarie può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta irripetibilità delle spese se effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass.
Civ. n. 2467/2016). La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell'ammontare dell'assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337 ter c.c., comma 4, n. 4 ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno “cumulativo” (Cass. Civ. del 23.01.2020 n. 1562).
Il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciò che viene in rilievo è la valutazione dell'interesse del figlio piuttosto che la condivisione della spesa, prende le mosse proprio da questa considerazione nell'interesse del minore;
non è necessaria, dunque, la preventiva concertazione tra coniugi se la spesa è effettuata
7 nell'interesse del figlio. Soprattutto nei casi in cui i genitori vivono un rapporto che non consente loro il raggiungimento agevole di un'intesa (Cass. Civ. n. 4060/2017).
Assolutamente generica appare, comunque, la contestazione della resistente, che si limita alla insussistenza del preventivo accordo tra le parti, senza nulla riferire riguardo alla non rispondenza delle spese all'interesse dei figli. Inoltre, non corrisponde al vero che le spese affrontate dal , siano state effettuate nell'ambito di una obbligazione naturale Pt_1
ex art. 2034 c.c., e che siano, quindi, irripetibili, in quanto per sua natura tale obbligazione presuppone l'inesistenza di un'obbligazione giuridicamente coercibile e la spontaneità nell'adempiere a un dovere morale o sociale, mentre nella specie il ricorrente ha anticipato, per il bene dei figli, la quota della moglie, relativa ai pagamenti, a carico di entrambi i coniugi, destinati a soddisfare le esigenze della prole.
Ebbene, non avendo parte resistente dimostrato la carenza di utilità per i figli, legittimante il non rimborso delle spese sostenute dal padre, né che le condizioni economiche della stessa possano incidere sui richiamati esborsi, che non riguardano attività ludiche, questo giudice ritiene, in mancanza di specifica allegazione della resistente, che dalla documentazione versata in atti possa trapelare l'effettivo interesse dei figli beneficiari, con conseguente obbligo della madre di rimborsare il padre anticipatario della somma di €.3.291,22, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese sostenute da risultanti dalla documentazione, spese mediche per Parte_1
presidi medici, per esami vari, per visite specialistiche, sono certamente necessarie per la salvaguardia della salute dei figli, come anche necessarie sono le spese universitarie e di istruzione richiamate e quelle legate alla scuola calcio;
sulla scorta di tale considerazione si ritiene che la madre sia obbligata a provvedervi anche in assenza di preventiva concertazione tra i genitori. Pertanto, questo giudice riconosce al ricorrente il diritto di ricevere il rimborso delle spese straordinarie, anche se non condivise con il coniuge, perché rispondenti all'interesse dei figli.
Allo stesso modo, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto, almeno in parte, il rimborso delle spese sostenute per la TARI e per il condominio afferenti all'immobile assegnato in sede di decisione della separazione (maggio 2017) alla moglie.
8 E' pacifico che il coniuge assegnatario della casa coniugale, sia tenuto a pagare le tasse e le spese condominiali ordinarie dell'immobile, in quanto legate all'uso e al godimento dell'appartamento, essendo a carico del proprietario solo le spese di straordinaria manutenzione.
Ciò detto, va escluso il rimborso della somma di €.680,00 per l'anno 2017, in quanto i coniugi non erano ancora separati.
Va riconosciuto solo in parte il pagamento della somma di €.1.103,75 relativa al conguaglio condominiale del 31.12.2021 non essendo dimostrato l'effettivo periodo dal
2018 in poi, tenendo anche conto della circostanza che il gode esclusivamente del Pt_1
garage, come risultante dall'art. 3 dell'accordo di conversione della separazione giudiziale in consensuale.
Il giudice, in assenza di specificazione, riconosce il rimborso della metà della detta somma.
Il bonifico bancario del 25.01.2023 per €.365,00 va limitato alla somma di €.348,00 quale quota ordinaria condominiale, come richiesto dalla resistente.
Passando ad analizzare la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
, certificata dalla documentazione versata in atti, si ritiene di riconoscere alla stessa,
[...]
per gli stessi motivi suesposti, il rimborso delle spese mediche per l'importo di €.324,48.
Legittima anche la richiesta della resistente di ricevere gli importi derivanti dall'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento previsto nella omologa di separazione e nell'accordo di trasformazione in consensuale, almeno relativamente agli ultimi cinque anni, ove l'ultimo indice per la rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento del mese di settembre del corrente anno è uguale a 1,4%, per un totale nell'ultimo anno di €.126,00.
Non si ritiene di accogliere le ulteriori domande di pagamento avanzate nella domanda riconvenzionale, perché non provate.
Si evidenzia, piuttosto, l'inammissibilità della documentazione prodotta dopo la costituzione in giudizio della resistente, per tardività del deposito.
9 Non risulta, pertanto, provata la richiesta di pagamento della somma di €.6.117,90 avanzata dalla resistente, pari alla metà dell'importo di €.12.343,80 che il ricorrente avrebbe incassato relativamente a fondi di investimento cointestati tra i coniugi.
Alla luce delle argomentazioni esposte, le domande svolte da entrambe le parti possono trovare parziale accoglimento.
In accoglimento parziale della domanda avanzata da , è tenuta Parte_1 CP_1
al pagamento in suo favore della somma di €.3.291,22 a titolo di rimborso al 50% delle spese straordinarie anticipate nell'interesse della prole, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento della somma di €.899,87, relativa alle tasse e spese condominiali anticipate, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per un totale di
€.4.191,09, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale avanzata da , CP_1 [...]
è tenuto al pagamento in suo favore della somma di €.334,48 a titolo di Pt_1
rimborso al 50% delle spese straordinarie anticipate nell'interesse della prole, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento della somma di €.630,00 relativa all'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento (pari ad €.750,00) maturato negli ultimi cinque anni, per un totale di €.954,48, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Operando un'ipotesi di compensazione giudiziale, ex art. 1243 c.c., comma 2, essendo stato accertato il controcredito della resistente, è tenuta al pagamento in CP_1
favore di della somma di €.3.236,61, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo.
4. Le spese di lite ex D.M. n. 147/22 vengono compensate interamente, data la soccombenza reciproca delle parti in causa e la controvertibilità delle circostanze fattuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa RA AM PA, ritenutosi competente per valore, rigettata ogni eccezione preliminare e pregiudiziale, definitivamente pronunziando sulla domanda
10 proposta nel giudizio numero 3516/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda principale avanzata da , come in parte Parte_1
motiva;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata da come in CP_1
parte motiva;
- condanna, per l'effetto, operata la compensazione giudiziale tra il credito vantato dal ricorrente ed il controcredito della resistente, al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di €.3.236,61, come sopra specificata, oltre interessi legali dalla Pt_1
domanda al soddisfo;
- rigetta ogni ulteriore domanda o istanza avanzata dalle parti, anche istruttoria, perché non provata;
- compensa le spese di lite tra le parti stante la parziale soccombenza reciproca.
Così deciso in Salerno, il 17.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa RA AM PA
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