Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1245/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VENTURINO CLAUDIA MARTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 20/03/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 8/05/2024 sentenza di separazione consensuale n. 291/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermo restando il reciproco obbligo a comunicare la propria residenza in caso di variazione della stessa e si prestano sin d'ora il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o di altri documenti equivalenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore. Ogni eventuale espatrio della figlia, per ogni motivo, dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
2) La casa coniugale, sita in 41123 – Modena, via Regina Maria Pedena Nord, n.
pagina 2 di 8 51/2 viene assegnata alla SI.ra completa di tutti gli arredi e CP_1
corredi, ove la stessa risiederà unitamente alla figlia minore che verrà quindi Per_1
collocata presso la madre.
3) Il SI. , con la sottoscrizione e deposito del presente Parte_1
ricorso, si obbliga a lasciare la casa coniugale, trasferendosi in altra abitazione, portando con sé tutti i propri effetti personali e dandone pronta comunicazione all'altro coniuge. I coniugi convengono sin da ora di continuare a coabitare all'interno della casa coniugale, anche tramite ripartizione tra loro dei relativi spazi, sino a quando il SI. non avrà reperito una diversa soluzione abitativa e/o Pt_1
comunque non più tardi del mese di dicembre 2024. Pertanto, il SI. potrà Pt_1
continuare a fruire liberamente della casa coniugale e delle sue pertinenze, rinunciando la SI.ra a richiedere qualsivoglia indennità, anche a CP_1
titolo di occupazione, allo stesso.
All'uopo, i coniugi instaureranno, in sostituzione al regime attuato in costanza di matrimonio, un rapporto di mera coabitazione formale, privo dell'affectio coniugalis e/o di ogni altro aspetto relativo all'unione materiale e spirituale limitatamente al tempo necessario a consentire al SI. di reperire una diversa sistemazione Pt_1
abitativa e/o in ogni caso non oltre il mese di dicembre 2024. Nel corso di questo periodo il SI. si obbliga a pagare il 50% delle utenze e delle spese Pt_1
alimentari. A seguito del suo trasferimento, invece, la SI.ra si farà carico CP_1 esclusivo delle spese inerenti l'immobile, oltre che delle utenze domestiche, ad eccezione delle spese di gestione relative alla casa (quali quelle relative alla pulizia delle scale, del giardino) ammontanti ad euro 110,00, che saranno suddivise tra entrambi i coniugi così come previsto al successivo punto 4);
4) Entrambi i coniugi continueranno a pagare in ragione del 50% ciascuno il mutuo n. 0994193701 acceso presso la , gravante sulla Controparte_2
casa coniugale pari ad euro 620,00 mensili, oltre che le spese di gestione relative all'immobile pari ad euro 110,00 mensili, per un totale di euro 730,00, ovvero euro
365,00 a testa.
Poiché però, la SI.ra è in procinto di reperire un nuovo lavoro che le CP_1
consentirebbe di guadagnare uno stipendio maggiore a quello attualmente percepito,
pagina 3 di 8 qualora la stessa dovesse effettivamente aumentare il proprio stipendio, le parti concordano di diminuire significativamente l'importo dovuto dal SI. a tale Pt_1
titolo, il quale quindi provvederà al versamento, a titolo di rata di mutuo e di spese di gestione della casa coniugale, del solo minore importo di euro:
a) 265,00 mensili, qualora la SI.ra percepisse un reddito netto da lavoro CP_1
non inferiore ad euro 800,00 mensili;
b) Euro 200,00 mensili, qualora la SI.ra percepisse un reddito netto da CP_1
lavoro non inferiore ad euro 1.000,00 mensili.
5) La figlia minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
collocata presso la madre, ferma restando la sua piena facoltà di vedere e frequentare il padre ogni volta che lo desideri. I genitori dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, sicché le decisioni di maggior interesse riguardanti educazione, istruzione, salute ed impegni ricreativi della stessa, dovranno essere prese congiuntamente dai genitori di comune accordo e tenuto conto delle capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali della figlia. La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita di sarà esercitata in via esclusiva da ciascun genitore durante i Per_1
periodi di convivenza della medesima con gli stessi. Ciò posto, fermi gli impegni della minore espressamente indicati nel piano genitoriale allegato, da considerarsi parte integrante del presente ricorso, starà con il padre, salvo diverso accordo tra i Per_1
genitori, da assumersi anche telefonicamente e compatibilmente con gli impegni degli stessi, nonché con gli interessi preminenti e le esigenze della minore, come di seguito precisato:
a) Durante il corso dell'anno:
- durante la settimana (ovvero dal lunedì al venerdì), il padre terrà con sé la figlia due giorni, da concordarsi previamente durante la settimana precedente con la madre. All'uopo, nelle giornate concordate, il padre preleverà presso la Per_1
dimora materna alle ore 18.00, la quale cenerà e pernotterà col padre per poi essere riaccompagnata l'indomani presso l'istituto scolastico alle ore 8.30.
- a weekend alterni, il padre preleverà il sabato mattina presso la dimora Per_1
materna, per poi riaccompagnarla la domenica sera presso la dimora materna entro pagina 4 di 8 le ore 21.00. Se durante i weekend di propria spettanza il SI. dovrà Pt_1
effettuare del lavoro straordinario e la SI.ra sarà al contempo impegnata nei CP_1
propri turni lavorativi, entrambe le parti concordano di chiamare, limitatamente alle predette ore lavorative, una baby sitter che verrà pertanto pagata dalle parti in ragione del 50% ciascuno.
- Durante le vacanze Natalizie e di fine Anno, varranno le modalità di visita di cui ai punti precedenti, ad eccezione, ad anni alterni, della settimana di Natale (24, 25 26 dicembre compresi), così come per la settimana di capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) che la minore trascorrerà a giorni alterni (decisi previamente da parte dei genitori sulla base di un calendario comune tra gli stessi condiviso entro il mese di novembre dello stesso anno), in egual misura con entrambi i genitori, salvo che i genitori non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
- Durante le vacanze Pasquali, trascorrerà pari giorni con ciascun genitore e Per_1
il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ad anni alterni con uno o l'altro dei genitori sulla base di un calendario previamente concordato dagli stessi genitori entro il mese di marzo dello stesso anno;
lo stesso per le giornate del 25 aprile, 2 giugno e 1° maggio, salvo che i genitori non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
- Durante le vacanze estive, trascorrerà le ferie estive in pari misura con Per_1
entrambi i genitori, sulla base di un calendario condiviso da entrambi e concordato previamente tra gli stessi entro il mese di giugno dello stesso anno, compatibilmente con le ferie e/o impegni lavorativi di entrambi i genitori che, a tal fine, si impegnano a comunicarsi, con dovuto anticipo, le ferie di spettanza di entrambi e l'indirizzo del luogo ove porteranno in vacanza la minore, con l'obbligo per ognuno di sostenerne in via esclusiva le relative spese.
Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figlia con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze delle parti e degli impegni della minore, di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore ed il padre.
6) I coniugi si obbligano reciprocamente ad agevolare i rapporti con la figlia pagina 5 di 8 consapevoli di tutti i doveri che loro incombono quali genitori e del diritto degli stessi di crescere in un ambiente sereno e a mantenere e sviluppare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i genitori;
per quanto non previsto nel presente ricorso e per ogni futura eventuale necessità i genitori si impegnano sin d'ora a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà e disponibilità nell'interesse preminente della minore.
7) Il SI. corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento ordinario Pt_1
della figlia, la somma mensile di euro 200,00 omnia, aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, con corresponsione diretta alla SI.ra entro il CP_1
giorno 15 di ogni mese, con permanenza di tale obbligo sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia stessa.
8) Quanto alle spese straordinarie di , le stesse saranno sostenute dal padre e Per_1
dalla madre nella misura del 50% ciascuno, e i coniugi dichiarano espressamente di aderire al Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena. Tali spese, qualora non sostenute contemporaneamente da ciascuno di loro per la relativa quota di spettanza, dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate entro il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo al 15) del mese successivo a quello nel quale sono state sostenute. Le detrazioni fiscali inerenti le suddette spese opereranno, come per legge, in ragione del 50% a favore di ciascun genitore.
9) Fermo restando l'obbligo al mantenimento ordinario di cui al punto 7 e la ripartizione delle spese straordinarie di cui al punto 8, le parti espressamente convengono che, in conformità alla normativa vigente, l'integrità del contributo economico eventualmente erogato a titolo di Assegno unico e universale per i figli a carico di cui alla L. n. 46/2021, sarà percepita da entrambi i coniugi in ragione del
50% ciascuno. All'uopo, le parti si obbligano, con la sottoscrizione e deposito del presente ricorso, a collaborare fattivamente affinché entrambi percepiscano in ragione del 50% ciascuno tali somme.
10) La SI.ra si obbliga, successivamente all'emanando provvedimento, a CP_1
recedere dal c/c comune n. 41478 acceso presso , Controparte_2
cointestato ad entrambi i coniugi. Le parti concordano che le somme ivi ancora presenti rimarranno ad esclusivo beneficio del SI. , il quale rimarrà unico Pt_1
pagina 6 di 8 intestatario del c/c predetto.
11) La gatta sarà affidata alla SI.ra e continuerà a vivere presso Pt_2 CP_1
l'abitazione adibita a casa coniugale con la stessa. Le spese di gestione/accudimento dei suddetti animali saranno esclusivamente a carico della SI.ra ad CP_1
eccezione di quelle di cure veterinarie che saranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di nulla pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
13) I coniugi dichiarano di aver già diviso i risparmi comuni e di non averne altri da dividersi;
14) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto economico in separata sede e di non avere più alcuna reciproca richiesta salvo l'esatto adempimento degli obblighi qui reciprocamente assunti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 7 di 8 1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA (MO) il
05/10/2013 fra nato a [...] il Parte_1
11/02/1983 e nata a [...] il CP_1
04/09/1976 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 201 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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