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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12074/2024, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. CURTI SILVIA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio il Parte_1 Controparte_1
03/06/1989, scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva il figlio , di 33 anni ed economicamente indipendente. Per_1
2. Con ricorso depositato l'8.10.24, la ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al resistente per compiuta giacenza nella casa coniugale (dove la ricorrente non dimora più da settembre 2023); egli tuttavia non si è costituito.
La ricorrente ha depositato una memoria il 20.2.25 ed è comparsa all'udienza del 18.3.25.
Con ordinanza del 31.3.25, autorizzati i coniugi a vivere separati, il giudice ha previsto un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 300 mensili a decorrere dalla domanda.
Rimessa la causa al Collegio, la separazione è stata pronunciata con sentenza parziale del 31.3-1.4.25.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente il 9.9.25, come chiesto dal giudice. La ricorrente ha depositato brevi note finali per la trattazione scritta dell'8.10.25, quando la causa è stata rimessa in decisione.
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3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note finali) sono state:
«IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Il signor verserà, a decorrere dalla data di deposito Controparte_1 del ricorso (08/10/2024) alla signora la somma mensile di Euro 500,00 a titolo di concorso al suo Parte_1 mantenimento, entro il 05 di ogni mese, oltre aumento ISTAT, tenuto conto dei redditi dallo stesso percepiti e dell'uso esclusivo della casa in comproprietà e della necessità per la ricorrente di dover sostenere un canone di locazione. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: Il sig. verserà, a decorrere dalla data di deposito del ricorso Controparte_1
(08/10/2024) alla signora la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di concorso al suo Parte_1 mantenimento, entro il 05 di ogni mese, oltre aumento ISTAT, tenuto conto dei redditi dallo stesso percepiti e della necessità per la ricorrente di dover sostenere un canone di locazione».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.10.24, non ha formulato osservazioni.
4. Integrando quanto scritto nell'ordinanza del 31.3.25, risulta che:
(a) la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
non abbia alcuna entrata, se non da qualche “piccolo lavoretto” e verrebbe aiutata dal figlio;
paghi € 230 per il canone di locazione (prodotto con le ultime note);
(b) il resistente è titolare di un'impresa individuale di coltivazione tartufi (doc. 4 ric.) e amministratore della inattiva (doc. 5 ric.); lavorerebbe invero nell'edilizia, stando a Parte_2 quanto dichiarato in udienza;
le sue dichiarazioni dei redditi riportano vari terreni e fabbricati, alcuni in comproprietà e altri in proprietà esclusiva, a quanto pare non locati e di cui nemmeno la ricorrente ha allegato eventuali entrate, sostenendo anzi che siano inagibili (doc. 3 ric.); risultano dichiarati € 16.732 netti nel 2021,
€ 3544 netti nel 2022 (ma con ricavi da attività di impresa per € 74.750 lordi), € 17.469 esenti percepiti dall'INAIL nel 2023;
(c) i coniugi sono comproprietari della casa coniugale.
A fronte dei documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate, la ricorrente ha aumentato la propria richiesta economica da € 300 ad € 500.
Il Collegio ritiene che quest'ultimo importo sia in effetti congruo, tenendo conto sì degli infortuni del marito e dei suoi ricavi non costanti, ma anche del ruolo economicamente trainante assunto nella famiglia, della lunga durata del matrimonio, delle condizioni di obiettiva difficoltà della moglie (ammessa al p.s.s.), del godimento di metà casa coniugale pur in assenza di un titolo per l'assegnazione (e di contro della necessità per la ricorrente di pagare un canone di locazione). La decorrenza dell'aumento può comunque essere posta da ottobre 2025, essendo dovuto l'aumento a circostanze non conosciute all'epoca dei provvedimenti provvisori.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare i valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità della causa: € 850 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
€ 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale. Al totale (€ 2355) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate. La condanna deve essere eseguita a favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/02, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto, in misura dimidiata, secondo quanto espresso da Cass. n. 22017/18.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 31.3-1.4.25, che ha pronunciato la separazione – provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− con decorrenza da ottobre 2025, fermo il pregresso, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento del coniuge di € 500,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario di € 2355,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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