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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di AGRIGENTO
Verbale di udienza
Il giorno 9 giugno 2025, alle ore 10,20 innanzi al G.O. P. dott.ssa Sonia
Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 81 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1 contro
Controparte_1 Si dà atto che sono presenti l'avv. GRILLO GIUSEPPE per la parte ricorrente e il SPV Gianluca Russo per la Capitaneria. L'avv Grillo discute la causa come in atti, sostenendo che la autorizzazione è stata comunicata brevi manu il giorno dopo il rilascio della stessa. Insiste nel ricorso soprattutto per la gravità delle sanzioni accessorie. Il rappresentante della Capitaneria insite nelle proprie difese e conferma che c'era una avaria all'apparato satellitare del peschereccio;
tuttavia, l'autorizzazione rilasciata al comandante del peschereccio valeva fino al 10.09.2023. L'11 settembre egli stesso comunicava la uscita in mare con il peschereccio e dunque sono scattate le sanzioni, poi ridotte in quanto il trasgressore non era recidivo. L'avv Grillo replica in quanto l'autorizzazione è stata consegnata il giorno dopo e quindi i tre giorni di autorizzazione hanno cominciato a decorrere dal giorno della notifica. Il responsabile della Capitaneria insiste sulla circostanza che l'autorizzazione aveva una valenza fino al giorno 10 e dunque l'11 settembre navigava senza autorizzazione. Il Giudice
Pone la causa in decisone con sentenza all'esito della camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10,45
il GO.P.
dott.ssa Sonia Spallitta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 18,30 all'udienza del 09.06.2025 al termine della stessa alle ore 21.00, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 81 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2024
TRA
nato il [...] a [...] e Linosa ed ivi Parte_1
residente nella Via N. Bixio n° 10, Cod. Fisc. , rappresentato e C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giuseppe Grillo e Nicolò Grillo elettivamente domiciliato presso lo studio Legale Grillo sito nella Via Imera 222 in
Agrigento, giusta procura in atti
(OPPONENTE)
E CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in alla via Gioeni n. 55 rappresentata con proprio personale ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 6, comma 9, del D.lgs n. 150/2011, giusta delega in atti
(OPPOSTA)
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
Pag. 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12.01.2024, La greca ha proposto opposizione Pt_2
avverso 1) - l'ordinanza ingiunzione (pratica nr 9266/2023) m_inf. A49E478- Registro
Ufficiale. I. 0025523.17-11-2023; 2- il decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca pratica nr 9266/2023) m_inf. A49E478.
REG_CPEMP_DECRETI. R 0000191.17-11-2023; 3)- il decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante dell'unità di pesca m_inf. A49E478.
REG_CPEMP_DECRETI. R 0000192.17-11-2023, provvedimenti amministrativi tutti quanti notificati all'opponente a mezzo PEC in data 14.12.2023, ed avverso gli atti prodromici e presupposti costituiti da: a- il verbale di accertamento e contestazione n.
148/2023 del 22.9.2023 della Direzione Marittima di Palermo;
b- verbale di accertamento punti per infrazioni gravi licenza da pesca n. 148/2023 del 22.9.2023 della
Direzione Marittima di Palermo c- verbale di accertamento punti per infrazioni gravi al
Comandante n. 148/2023 del 22.9.2023 della Direzione Marittima di Palermo.
Premette in fatto l'opponente che il giorno 8 settembre del 2023, avendo constatato una avaria alle apparecchiature di bordo del motopesca AL ON di cui è comandante ed armatore, ha chiesto all'Autorità marittima di essere autorizzato a navigare ed esercitare l'attività di pesca professionale con l'apparato di controllo satellitare non funzionante. In pari data (8.9.2023) il Centro di Controllo Area Pesca della Capitaneria di Porto di Palermo emetteva l'Autorizzazione N° 3/23 con la quale autorizzava quanto richiesto fino al 10.9.2023 e cioè per tre giorni consecutivi: 8, 9 e 10 settembre 2023. Il successivo giorno 9 settembre 2023 l' Controparte_2 notificava detta autorizzazione all'istante.
[...]
Il dunque ha intrapreso la navigazione ed ha scrupolosamente osservato tutte Pt_1 le prescrizioni che gli erano state imposte e cioè di comunicare all'Autorità marittima
“l'uscita dal porto e, successivamente ogni 2(due) ore, la posizione geografica aggiornata, la rotta e la velocità del motopesca”.
Tuttavia, in data 26.9.2023 l'Ufficio Circondariale Marittimo di notificava CP_2
al i verbali indicati alle superiori lettere a-, b- e c- nei quali si contestava al Pt_1
medesimo di avere violato le prescrizioni contenute nella autorizzazione n° 03/23 con la quale il motopeschereccio ER ON, del quale il ricorrente è armatore e
Pag. 3 di 8 comandante, era stato autorizzato a navigare per tre giorni pur con l'apparto di controllo satellitare in avaria. Ricevuta tale notifica, il si rivolgeva alla Pt_1
di EM alla quale tempestivamente chiedeva la revoca Controparte_1 CP_1
e l'annullamento dei predetti verbali di accertamento.
Eccepiva il nelle predetta istanza che la Capitaneria era incorsa in errore in Pt_1 quanto l'autorizzazione, emessa abilitando il motopesca AL ON alla navigazione per tre giorni consecutivi, non poteva avere esecuzione prima della sua notifica all'interessato, notifica avvenuta solamente il giorno 9 settembre 2023 sicchè essa era valida fino al giorno 11 settembre.
La dichiarando “parzialmente meritevoli di Controparte_1 accoglimento” le osservazioni per tutte le tre contestazioni, emetteva tuttavia i provvedimenti opposti, irrogando a la sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria con ingiunzione del pagamento di € 1.000,00, con l'assegnazione di tre punti alla licenza di pesca ITA000001626 e con l'ulteriore assegnazione di tre punti al comandante.
Deduce l'opponente di non essere stato convocato per l'audizione prima della emanazione delle ordinanze, lamenta il vizio di motivazione, ed eccepisce nel merito l'erronea applicazione delle sanzioni. Argomenta, altresì, in ordine alla illegittimità ed ingiustizia della sanzione dei punti applicata sia alla licenza che al personale marittimo, con grave pregiudizio alla impresa perché preclude di ottenere i benefici economici riconosciuti, anche dalle disposizioni comunitarie, in materia di pesca a tutti gli operatori del settore, preclude la partecipazione a bandi nazionali e comunitari che garantiscono respiro e sostegno economico alla categoria dei pescatori.
Pertanto chiede nel merito di accogliere l'opposizione ed impugnazione e -per l'effetto, dichiarare nulli e privi di giuridici effetti gli atti impugnati.
Con memoria difensiva del 07/08/2024 si è costituita in giudizio la Capitaneria di Porto
– Guardia Costiera di Porto EM esponendo che, a seguito di controllo tramite sistema di identificazione automatico AIS (Automatic Identification System) effettuato avvenuto in data 22.09.2023 da parte di personale militare in servizio presso la
Capitaneria di Palermo, a carico del Sig. CP_1 Parte_3
sono stati elevati i seguenti provvedimenti amministrativi: • Verbale di
[...]
Pag. 4 di 8 accertamento e contestazione n. 148/2023 del 22/09/2023 ; • Verbale di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca prot. n. 148 del 22.09.2023 ; • Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante dell'unità da pesca prot. n. 148 del 22.09.2023.
Osserva la Capitaneria che l'accertamento effettuato trova fondamento nella violazione da parte del Sig. nella sua qualità di comandante ed armatore del Parte_3
Contr M/P “VALERIA SECONDO” del provvedimento autorizzazione n. 03/2023 in data 08.09.2023 con cui il 12° CCAP (Centro Controllo Area Pesca di Palermo) ha autorizzato il M/P “VALERIA SECONDO” fino al giorno 10 settembre 2023 a navigare con apparato di controllo satellitare non funzionante, al fine di poter espletare la propria attività. Peraltro, in data 11/09/2023, l'unità da pesca in parola comunicava alla Sala Operativa dell' di - la quale a sua Controparte_2 CP_2 volta riportava l'informazione al Centro di Controllo Area Pesca di Palermo - di svolgere attività in mare nei punti individuati dalle coordinate geografiche che comunicava.
Pertanto, veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad € 2.000,00, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. lgs n. 04/2012.
In data 17.10.2023 il Sig. faceva pervenire scritti Parte_1
difensivi, le cui argomentazioni venivano ritenute parzialmente meritevoli di accoglimento, per cui il Capo del Compartimento marittimo di Porto EM adottava l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. n. 25523 del 17.11.2023 ed i
(connessi) seguenti Decreti: • Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca prot. n. 191 del 17.11.2023 ; • Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante dell'unità da pesca prot. n. 192 del 17.11.2023 , trasmessi a mezzo pec il giorno 17.11.2023.
Argomenta la in ordine alla mancata convocazione dell'opponente, CP_1
eccependo non solo che non trattasi di obbligo, ma altresì che seppur convocato per il giorno 03.11.2023 l'opponente non si è presentato non adducendo alcuna giustificazione. Rappresenta la difesa della Capitaneria, quanto alla motivazione dell'accoglimento parziale delle osservazioni fatte pervenire a seguito elle contestazioni, di aver ben giudicato l'assenza di recidiva.
Pag. 5 di 8 Chiede la resistente in via principale, rigettare la richiesta di pronuncia di nullità dell'Ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. n. 25523 del 17.11.2023; del Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca prot. n. 191 del 17.11.2023
e del Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante dell'unità da pesca prot. n. 192 del 17.11.2023; • confermare, nell'an e nel quantum, la sanzione pecuniaria comminata con l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, al fine di riconoscere, in capo al trasgressore, l'obbligo del pagamento della somma pari a €
1.000,00 (mille/00); • in via ulteriormente subordinata, ma senza recesso alcuno dalle superiori richieste, rigettare, perché priva di ogni fondamento logico e giuridico, ogni altra eventuale eccezione o domanda di parte attorea, volta ad ipotizzare qualsivoglia pregiudizio a proprio danno, per violazione di legge o eccesso di potere, ad opera dell'Amministrazione resistente.
Istruita la causa solo in via documentale, rigettata le sospensiva per mancanza dei presupposti, è stata rinviata per discussione e decisione, La causa infine, in esito alla celebrazione dell'udienza di discussione, è stata posta in decisione.
L'azione promossa dall'opponente risulta infondata e merita pertanto di essere rigettata alla luce delle seguenti succinte motivazioni.
L'ordinanza impugnata sanziona l'opponente per essersi reso egli responsabile dell'inosservanza dell'art. 10, comma 1, lett. o) del D. lgs 04/2012 e ss.mm.ii., in quanto
“il sopra meglio generalizzato, a seguito di una avaria dell'apparato di Parte_4
controllo satellitare di bordo occorsa in data 08.09.2023, ha comunque espletato attività in mare nel periodo successivo alla scadenza della autorizzazione, rilasciata dal
12° Centro di Controllo Area Pesca di Palermo, stabilita 10.09.2023. In particolare, la stessa unità ha comunicato all'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, la quale ha provveduto a riferire al summenzionato Centro di Controllo, di trovarsi nelle seguenti coordinate geografiche in data 11.09.2023: ore 01:12 LT Lat. 35°36'N-Long.
012°10'E; ore 07:05LT Lat. 35°37.582'N – Long. 012°09.517'E; ore 16:16LT Lat.
35°39.211'N – Long. 012°15.750'E rotta S/E Velocità 2.6; ore 18:46LT Lat.
35°35.509'N – Long. 012°13.988'E. L'attività in mare è confermata dalle rotte tracciate tramite sistema AIS. Tale condotta ha comportato la violazione di quanto previsto nel provvedimento autorizzativo n. 03/2023 rilasciato il 08.029.2023 dal
Pag. 6 di 8 12°CCAP, notificato al il 09.09.2023 dal personale dell' Parte_4 CP_2
di e la violazione degli obblighi previsti dalle Controparte_2 CP_2 pertinenti normative comunitarie e nazionali per aver navigato con l'apparato di controllo satellitare non funzionante”, violazione punita ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 04/2012 e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
1.000,00 (mille/00) fino ad € 6.000,00 (seimila/00)”.
In considerazione dell'accoglimento parziale degli scritti difensivi viene irrogata la sanzione corrispondente al minimo edittale pari ad € 1000,00.
Sul punto l'ordinanza è chiara e non pecca di motivazione per cui il relativo motivo non può accogliersi. Lo stesso vale con riguardo alla circostanza della mancata convocazione, avendo la prodotto la lettera di convocazione inviata via pec CP_1
per il giorno 03.11.2023, con relative ricevute. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato alla luce del fatto che l'autorizzazione, in atti, a navigare privi di sistema satellitare era stata rilasciata, non per tre giorni come assume la difesa dell'opponente, bensì con validità testuale ed in grassetto “fino al 10 settembre 2023” ed in claris non fit interpretatio.
Del resto il provvedimento amministrativo è un atto consistente in una manifestazione di volontà adottata dall'Amministrazione per la cura di un concreto interesse pubblico e diretta a produrre in maniera unilaterale effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari, preceduta da una serie di atti e attività che costituiscono il procedimento amministrativo, e le cui caratteristiche sono: l'autoritarietà o imperatività, l'esecutorietà
e per quanto qui interessa la tipicità e tassatività. Pertanto, un provvedimento amministrativo autorizzativo come quello emesso dalla in data 08.08.2023, CP_1 dietro esplicita richiesta dell'opponente, che prevede un termine di scadenza non consente di essere derogato ad libitum nel termine se non previa concessione di proroga da parte dell'Autorità che lo ha emesso. Infatti, la scadenza del termine comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dalla legge per il caso della mancata autorizzazione, ex art. 11, comma 3, del D.lgs. n.
04/2012 e ss.mm.ii. Peraltro, la ha irrogato il minimo edittale, tenendo nella CP_1 debita considerazione il buon comportamento dell'opponente. Pertanto, l'opposizione
Pag. 7 di 8 non merita di essere accolta;
la circostanza che la Capitaneria si è difesa con un proprio rappresentante, giustifica un provvedimento di compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, rigetta l'opposizione e compensa le spese.
Agrigento, 09.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011
n. 44.
Pag. 8 di 8
Verbale di udienza
Il giorno 9 giugno 2025, alle ore 10,20 innanzi al G.O. P. dott.ssa Sonia
Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 81 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1 contro
Controparte_1 Si dà atto che sono presenti l'avv. GRILLO GIUSEPPE per la parte ricorrente e il SPV Gianluca Russo per la Capitaneria. L'avv Grillo discute la causa come in atti, sostenendo che la autorizzazione è stata comunicata brevi manu il giorno dopo il rilascio della stessa. Insiste nel ricorso soprattutto per la gravità delle sanzioni accessorie. Il rappresentante della Capitaneria insite nelle proprie difese e conferma che c'era una avaria all'apparato satellitare del peschereccio;
tuttavia, l'autorizzazione rilasciata al comandante del peschereccio valeva fino al 10.09.2023. L'11 settembre egli stesso comunicava la uscita in mare con il peschereccio e dunque sono scattate le sanzioni, poi ridotte in quanto il trasgressore non era recidivo. L'avv Grillo replica in quanto l'autorizzazione è stata consegnata il giorno dopo e quindi i tre giorni di autorizzazione hanno cominciato a decorrere dal giorno della notifica. Il responsabile della Capitaneria insiste sulla circostanza che l'autorizzazione aveva una valenza fino al giorno 10 e dunque l'11 settembre navigava senza autorizzazione. Il Giudice
Pone la causa in decisone con sentenza all'esito della camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10,45
il GO.P.
dott.ssa Sonia Spallitta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 18,30 all'udienza del 09.06.2025 al termine della stessa alle ore 21.00, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 81 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2024
TRA
nato il [...] a [...] e Linosa ed ivi Parte_1
residente nella Via N. Bixio n° 10, Cod. Fisc. , rappresentato e C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giuseppe Grillo e Nicolò Grillo elettivamente domiciliato presso lo studio Legale Grillo sito nella Via Imera 222 in
Agrigento, giusta procura in atti
(OPPONENTE)
E CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in alla via Gioeni n. 55 rappresentata con proprio personale ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 6, comma 9, del D.lgs n. 150/2011, giusta delega in atti
(OPPOSTA)
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
Pag. 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12.01.2024, La greca ha proposto opposizione Pt_2
avverso 1) - l'ordinanza ingiunzione (pratica nr 9266/2023) m_inf. A49E478- Registro
Ufficiale. I. 0025523.17-11-2023; 2- il decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca pratica nr 9266/2023) m_inf. A49E478.
REG_CPEMP_DECRETI. R 0000191.17-11-2023; 3)- il decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante dell'unità di pesca m_inf. A49E478.
REG_CPEMP_DECRETI. R 0000192.17-11-2023, provvedimenti amministrativi tutti quanti notificati all'opponente a mezzo PEC in data 14.12.2023, ed avverso gli atti prodromici e presupposti costituiti da: a- il verbale di accertamento e contestazione n.
148/2023 del 22.9.2023 della Direzione Marittima di Palermo;
b- verbale di accertamento punti per infrazioni gravi licenza da pesca n. 148/2023 del 22.9.2023 della
Direzione Marittima di Palermo c- verbale di accertamento punti per infrazioni gravi al
Comandante n. 148/2023 del 22.9.2023 della Direzione Marittima di Palermo.
Premette in fatto l'opponente che il giorno 8 settembre del 2023, avendo constatato una avaria alle apparecchiature di bordo del motopesca AL ON di cui è comandante ed armatore, ha chiesto all'Autorità marittima di essere autorizzato a navigare ed esercitare l'attività di pesca professionale con l'apparato di controllo satellitare non funzionante. In pari data (8.9.2023) il Centro di Controllo Area Pesca della Capitaneria di Porto di Palermo emetteva l'Autorizzazione N° 3/23 con la quale autorizzava quanto richiesto fino al 10.9.2023 e cioè per tre giorni consecutivi: 8, 9 e 10 settembre 2023. Il successivo giorno 9 settembre 2023 l' Controparte_2 notificava detta autorizzazione all'istante.
[...]
Il dunque ha intrapreso la navigazione ed ha scrupolosamente osservato tutte Pt_1 le prescrizioni che gli erano state imposte e cioè di comunicare all'Autorità marittima
“l'uscita dal porto e, successivamente ogni 2(due) ore, la posizione geografica aggiornata, la rotta e la velocità del motopesca”.
Tuttavia, in data 26.9.2023 l'Ufficio Circondariale Marittimo di notificava CP_2
al i verbali indicati alle superiori lettere a-, b- e c- nei quali si contestava al Pt_1
medesimo di avere violato le prescrizioni contenute nella autorizzazione n° 03/23 con la quale il motopeschereccio ER ON, del quale il ricorrente è armatore e
Pag. 3 di 8 comandante, era stato autorizzato a navigare per tre giorni pur con l'apparto di controllo satellitare in avaria. Ricevuta tale notifica, il si rivolgeva alla Pt_1
di EM alla quale tempestivamente chiedeva la revoca Controparte_1 CP_1
e l'annullamento dei predetti verbali di accertamento.
Eccepiva il nelle predetta istanza che la Capitaneria era incorsa in errore in Pt_1 quanto l'autorizzazione, emessa abilitando il motopesca AL ON alla navigazione per tre giorni consecutivi, non poteva avere esecuzione prima della sua notifica all'interessato, notifica avvenuta solamente il giorno 9 settembre 2023 sicchè essa era valida fino al giorno 11 settembre.
La dichiarando “parzialmente meritevoli di Controparte_1 accoglimento” le osservazioni per tutte le tre contestazioni, emetteva tuttavia i provvedimenti opposti, irrogando a la sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria con ingiunzione del pagamento di € 1.000,00, con l'assegnazione di tre punti alla licenza di pesca ITA000001626 e con l'ulteriore assegnazione di tre punti al comandante.
Deduce l'opponente di non essere stato convocato per l'audizione prima della emanazione delle ordinanze, lamenta il vizio di motivazione, ed eccepisce nel merito l'erronea applicazione delle sanzioni. Argomenta, altresì, in ordine alla illegittimità ed ingiustizia della sanzione dei punti applicata sia alla licenza che al personale marittimo, con grave pregiudizio alla impresa perché preclude di ottenere i benefici economici riconosciuti, anche dalle disposizioni comunitarie, in materia di pesca a tutti gli operatori del settore, preclude la partecipazione a bandi nazionali e comunitari che garantiscono respiro e sostegno economico alla categoria dei pescatori.
Pertanto chiede nel merito di accogliere l'opposizione ed impugnazione e -per l'effetto, dichiarare nulli e privi di giuridici effetti gli atti impugnati.
Con memoria difensiva del 07/08/2024 si è costituita in giudizio la Capitaneria di Porto
– Guardia Costiera di Porto EM esponendo che, a seguito di controllo tramite sistema di identificazione automatico AIS (Automatic Identification System) effettuato avvenuto in data 22.09.2023 da parte di personale militare in servizio presso la
Capitaneria di Palermo, a carico del Sig. CP_1 Parte_3
sono stati elevati i seguenti provvedimenti amministrativi: • Verbale di
[...]
Pag. 4 di 8 accertamento e contestazione n. 148/2023 del 22/09/2023 ; • Verbale di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca prot. n. 148 del 22.09.2023 ; • Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante dell'unità da pesca prot. n. 148 del 22.09.2023.
Osserva la Capitaneria che l'accertamento effettuato trova fondamento nella violazione da parte del Sig. nella sua qualità di comandante ed armatore del Parte_3
Contr M/P “VALERIA SECONDO” del provvedimento autorizzazione n. 03/2023 in data 08.09.2023 con cui il 12° CCAP (Centro Controllo Area Pesca di Palermo) ha autorizzato il M/P “VALERIA SECONDO” fino al giorno 10 settembre 2023 a navigare con apparato di controllo satellitare non funzionante, al fine di poter espletare la propria attività. Peraltro, in data 11/09/2023, l'unità da pesca in parola comunicava alla Sala Operativa dell' di - la quale a sua Controparte_2 CP_2 volta riportava l'informazione al Centro di Controllo Area Pesca di Palermo - di svolgere attività in mare nei punti individuati dalle coordinate geografiche che comunicava.
Pertanto, veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad € 2.000,00, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. lgs n. 04/2012.
In data 17.10.2023 il Sig. faceva pervenire scritti Parte_1
difensivi, le cui argomentazioni venivano ritenute parzialmente meritevoli di accoglimento, per cui il Capo del Compartimento marittimo di Porto EM adottava l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. n. 25523 del 17.11.2023 ed i
(connessi) seguenti Decreti: • Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca prot. n. 191 del 17.11.2023 ; • Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante dell'unità da pesca prot. n. 192 del 17.11.2023 , trasmessi a mezzo pec il giorno 17.11.2023.
Argomenta la in ordine alla mancata convocazione dell'opponente, CP_1
eccependo non solo che non trattasi di obbligo, ma altresì che seppur convocato per il giorno 03.11.2023 l'opponente non si è presentato non adducendo alcuna giustificazione. Rappresenta la difesa della Capitaneria, quanto alla motivazione dell'accoglimento parziale delle osservazioni fatte pervenire a seguito elle contestazioni, di aver ben giudicato l'assenza di recidiva.
Pag. 5 di 8 Chiede la resistente in via principale, rigettare la richiesta di pronuncia di nullità dell'Ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. n. 25523 del 17.11.2023; del Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca prot. n. 191 del 17.11.2023
e del Decreto di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante dell'unità da pesca prot. n. 192 del 17.11.2023; • confermare, nell'an e nel quantum, la sanzione pecuniaria comminata con l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, al fine di riconoscere, in capo al trasgressore, l'obbligo del pagamento della somma pari a €
1.000,00 (mille/00); • in via ulteriormente subordinata, ma senza recesso alcuno dalle superiori richieste, rigettare, perché priva di ogni fondamento logico e giuridico, ogni altra eventuale eccezione o domanda di parte attorea, volta ad ipotizzare qualsivoglia pregiudizio a proprio danno, per violazione di legge o eccesso di potere, ad opera dell'Amministrazione resistente.
Istruita la causa solo in via documentale, rigettata le sospensiva per mancanza dei presupposti, è stata rinviata per discussione e decisione, La causa infine, in esito alla celebrazione dell'udienza di discussione, è stata posta in decisione.
L'azione promossa dall'opponente risulta infondata e merita pertanto di essere rigettata alla luce delle seguenti succinte motivazioni.
L'ordinanza impugnata sanziona l'opponente per essersi reso egli responsabile dell'inosservanza dell'art. 10, comma 1, lett. o) del D. lgs 04/2012 e ss.mm.ii., in quanto
“il sopra meglio generalizzato, a seguito di una avaria dell'apparato di Parte_4
controllo satellitare di bordo occorsa in data 08.09.2023, ha comunque espletato attività in mare nel periodo successivo alla scadenza della autorizzazione, rilasciata dal
12° Centro di Controllo Area Pesca di Palermo, stabilita 10.09.2023. In particolare, la stessa unità ha comunicato all'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, la quale ha provveduto a riferire al summenzionato Centro di Controllo, di trovarsi nelle seguenti coordinate geografiche in data 11.09.2023: ore 01:12 LT Lat. 35°36'N-Long.
012°10'E; ore 07:05LT Lat. 35°37.582'N – Long. 012°09.517'E; ore 16:16LT Lat.
35°39.211'N – Long. 012°15.750'E rotta S/E Velocità 2.6; ore 18:46LT Lat.
35°35.509'N – Long. 012°13.988'E. L'attività in mare è confermata dalle rotte tracciate tramite sistema AIS. Tale condotta ha comportato la violazione di quanto previsto nel provvedimento autorizzativo n. 03/2023 rilasciato il 08.029.2023 dal
Pag. 6 di 8 12°CCAP, notificato al il 09.09.2023 dal personale dell' Parte_4 CP_2
di e la violazione degli obblighi previsti dalle Controparte_2 CP_2 pertinenti normative comunitarie e nazionali per aver navigato con l'apparato di controllo satellitare non funzionante”, violazione punita ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 04/2012 e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
1.000,00 (mille/00) fino ad € 6.000,00 (seimila/00)”.
In considerazione dell'accoglimento parziale degli scritti difensivi viene irrogata la sanzione corrispondente al minimo edittale pari ad € 1000,00.
Sul punto l'ordinanza è chiara e non pecca di motivazione per cui il relativo motivo non può accogliersi. Lo stesso vale con riguardo alla circostanza della mancata convocazione, avendo la prodotto la lettera di convocazione inviata via pec CP_1
per il giorno 03.11.2023, con relative ricevute. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato alla luce del fatto che l'autorizzazione, in atti, a navigare privi di sistema satellitare era stata rilasciata, non per tre giorni come assume la difesa dell'opponente, bensì con validità testuale ed in grassetto “fino al 10 settembre 2023” ed in claris non fit interpretatio.
Del resto il provvedimento amministrativo è un atto consistente in una manifestazione di volontà adottata dall'Amministrazione per la cura di un concreto interesse pubblico e diretta a produrre in maniera unilaterale effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari, preceduta da una serie di atti e attività che costituiscono il procedimento amministrativo, e le cui caratteristiche sono: l'autoritarietà o imperatività, l'esecutorietà
e per quanto qui interessa la tipicità e tassatività. Pertanto, un provvedimento amministrativo autorizzativo come quello emesso dalla in data 08.08.2023, CP_1 dietro esplicita richiesta dell'opponente, che prevede un termine di scadenza non consente di essere derogato ad libitum nel termine se non previa concessione di proroga da parte dell'Autorità che lo ha emesso. Infatti, la scadenza del termine comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dalla legge per il caso della mancata autorizzazione, ex art. 11, comma 3, del D.lgs. n.
04/2012 e ss.mm.ii. Peraltro, la ha irrogato il minimo edittale, tenendo nella CP_1 debita considerazione il buon comportamento dell'opponente. Pertanto, l'opposizione
Pag. 7 di 8 non merita di essere accolta;
la circostanza che la Capitaneria si è difesa con un proprio rappresentante, giustifica un provvedimento di compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, rigetta l'opposizione e compensa le spese.
Agrigento, 09.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011
n. 44.
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