Sentenza 5 agosto 2005
Massime • 1
La notifica della cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del codice della strada ha una disciplina speciale, prevista dagli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del d.lgs. n. 285 del 1992. Detta legislazione speciale fa, peraltro, rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle norme sulla notifica contenute nel codice di procedura civile. Pertanto, in applicazione dell'art. 138 cod. proc. civ., che considera valida ogni notifica effettuata a mani proprie del destinatario, indipendentemente dal luogo in cui lo stesso sia reperito, deve considerarsi valida la notifica della cartella esattoriale (o dell'avviso di mora) nei confronti di una persona giuridica effettuata a mani del legale rappresentante della stessa, a condizione che l'atto sia rivolto alla persona fisica in tale qualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2005, n. 16522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16522 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO VA - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI VA, elettivamente domiciliato in Roma, via Catone 6, presso l'avv. RIPOLI Elio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. RIPOLI Vitantonio giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO.SE.RI di Cremona;
ESATRI di Milano;
PROVINCIA di Cremona;
- intimati -
avverso la sentenza del giudice di pace di Crema n. 250 del 01.06/21.08.01. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27.04.05 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 01.06/28, 08.01 il giudice di pace di Crema esponeva, in fatto, che VA RI aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, perché l'autocarro che aveva commesso l'infrazione non era di sua proprietà, ma di proprietà della s.r.l. Arco Spazio, della quale era amministratore unico. Poiché, peraltro, il p.v.c. era stato notificato il 14.07.97 alla Arco Spazio, senza che venisse proposto ricorso od opposizione, la contestazione sollevata avverso la cartella esattoriale era tardiva e l'opposizione veniva rigettata, Con atto notificato dal 30.09 al 1.10.02 VA RI ha proposto ricorso sostenendo, sostanzialmente, che l'avviso di mora avrebbe dovuto essere dapprima notificato presso la sede legale della società e solo successivamente, in caso di esito negativo, presso la residenza della persona fisica che rappresenta l'ente mentre, invece, la notificazione era stata eseguita direttamente al RI, a.u. della società Arco Spazio s.r.l. Ne derivava sia la nullità della notifica nei confronti della persona giuridica, sia la legittimità dell'opposizione proposta dal RI, quale soggetto distinto dall'ente che rappresentava, perché l'avviso di mora era stato il primo atto a porre in grado il RI di esercitate il suo diritto di difesa. Solo nei confronti della Arco Spazio s.r.l., per non aver impugnato in termini il p.v.c. poteva configurarsi la decadenza dalla facoltà di proporre opposizione. Gli enti intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta: a) che la notifica dell'avviso di mora - così intestato l'atto, anche se, dal 1999, l'avviso di mora, almeno per i tributi iscritti a ruolo, non è più previsto - sia stato effettuato a sue mani presso il suo domicilio senza prima rivolgersi alla sede della società; b) che l'avviso sia stato emesso nei suoi confronti come persona fisica, anziché come rappresentante legale della società. La prima censura è infondata, mentre va accolta la seconda. Indubbiamente, la notifica della cartella di pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie ha una propria disciplina, prevista dagli artt. 25, 26 dpr 602/73; 60 dpr 600/73 applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 27 l.s. 689/81 e 206 d.lgs. 285/92 (cfr. Cass. 14105/00) ed a tale disciplina e non a quella del c.p.c. soltanto dovrà farei riferimento per valutare la ritualità della notifica, dal momento che la cartella di pagamento (o, nel caso, l'avviso di mora) è atto amministrativo recettizio e non atto processuale. Non vi è peraltro alcuna ragione che impedisca di integrare le norme speciali sulla notifica della cartella di pagamento con le norme della procedura civile, dal momento che a tali norme la legislazione speciale fa rinvio, ove non diversamente disposto. Esattamente, pertanto, si afferma che ai sensi dell'art. 145 c.p.c. la notifica alle società va eseguita prima accedendo alla sede della società e solo in subordine, ove il nome della persona fisica che la rappresenta risulti dall'atto, presso il domicilio del rappresentante (S.U. 8091/02). Fermo, peraltro, il disposto dell'art. 138 c.p.c. che considera valida ogni notifica effettuata a mani proprie del destinatario, indipendentemente dal luogo ove sia reperito e quindi, applicando il principio alla notifica nei confronti delle persone giuridiche, deve considerarsi valida la notifica a mani del legale rappresentante anche se non preceduta da ricerche presso la sede della società (Cass. 12373/02). Occorre, però, che l'avviso di mora sia rivolto alla persona fisica nella qualità di legale rappresentante dell'ente e non alla persona fisica, date le differenti soggettività che vengono coinvolte. Tanto è vero che, come emerge dalla sentenza impugnata, il ruolo trasmesso dalla provincia riportava la intestazione completa e quindi l'avvisa (e/o la cartella) emessi nei confronti della persona fisica di VA RI non si fondavano su di un titolo esecutivo, esistendo titolo nei confronti della società e non del RI. In conseguenza, il RI era pienamente legittimato ad opporsi, perché nulla era da lui personalmente dovuto.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, e, usando del potere di decidere nel merito, perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, l'annullamento - in accoglimento della opposizione a suo tempo proposta - dell'avviso di mora emesso nei confronti di VA RI personalmente. I termini della vicenda giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo bel merito, accoglie l'opposizione annullando ravviso di mora. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2005