Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2005, n. 16522
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Sentenza 5 agosto 2005

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La notifica della cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del codice della strada ha una disciplina speciale, prevista dagli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del d.lgs. n. 285 del 1992. Detta legislazione speciale fa, peraltro, rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle norme sulla notifica contenute nel codice di procedura civile. Pertanto, in applicazione dell'art. 138 cod. proc. civ., che considera valida ogni notifica effettuata a mani proprie del destinatario, indipendentemente dal luogo in cui lo stesso sia reperito, deve considerarsi valida la notifica della cartella esattoriale (o dell'avviso di mora) nei confronti di una persona giuridica effettuata a mani del legale rappresentante della stessa, a condizione che l'atto sia rivolto alla persona fisica in tale qualità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2005, n. 16522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16522
    Data del deposito : 5 agosto 2005

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