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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22960/2019 R.G. proposto da: ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato SMARGIASSI GIOVANNI ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato TEDOLDI ALBERTO ([...]) -ricorrente- contro EL AC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’avvocato RANIERI GIOVANNA ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIRARDI ANDREA ([...]) Civile Sent. Sez. 3 Num. 1662 Anno 2023 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 19/01/2023 2 di 10 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 9/2019 depositata il 15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 15/1/2019, la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda con la quale la CH Versicherungs Gesellschaft AG (di seguito CH) ha agito, nei confronti di MO GI, per l’accertamento dell’integrale responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’incidente occorso, in occasione di un’arrampicata, ai danni di MA AN, con la conseguente condanna del GI al rimborso, in favore della CH, di quanto da quest’ultima corrisposto al AN a titolo di indennità assicurativa. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse rilevato l’integrale ascrivibilità dell’incidente occorso ai danni del AN alla responsabilità di quest’ultimo, avendo il danneggiato assunto in proprio la responsabilità di tutte le decisioni relative alle modalità di esecuzione dell’arrampicata, comprensive di quelle coinvolgenti l’intervento collaborativo del GI come assicuratore dell’arrampicata medesima, sì che la preponderante incidenza della responsabilità del danneggiato era valsa ad escludere integralmente ogni eventuale rimproverabilità ravvisabile nel comportamento del GI, con specifico riguardo al mancato rifiuto di prestare assistenza alla vittima, malgrado la propria inesperienza. 3 di 10 3. Avverso la sentenza d’appello, la CH Versicherungs Gesellschaft AG (di seguito CH) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione. 4. MO GI resiste con controricorso. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso. 6. La CH Versicherungs Gesellschaft AG ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 di-cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Dev’essere in primo luogo disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente in ordine alla pretesa assenza, agli atti del giudizio, della procura rilasciata dalla CH in favore del proprio procuratore generale costituito in giudizio, Luciano ED, e della conseguente invalidità della procura ad litem rilasciata da quest’ultimo al relativo difensore (AL ED), avendo la CH debitamente allegato agli atti del giudizio il testo della ridetta procura generale. 3. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione, falsa od omessa applicazione dell’art. 113 c.p.c., nonché degli artt. 14 e 15 della legge n. 218/95 in relazione agli artt. 41 e 44 del codice svizzero delle obbligazioni 4 di 10 (con riguardo all’articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato gli artt. 41 e 44 del codice svizzero delle obbligazioni che, in materia di responsabilità per atti illeciti e di concorso colposo del danneggiato, andavano interpretati secondo i criteri ermeneutici elvetici;
in particolare, l’art. 44 cit. non delinea alcun potere equitativo del giudice, né affida a quest’ultimo alcuna valutazione di opportunità in ordine al riscontro di un concorso colposo del danneggiato, come invece erroneamente ritenuto dalla corte d’appello, trattandosi, con riguardo al ridetto art. 44, di una norma analoga all’art. 1227 del codice civile italiano, da interpretarsi ed applicarsi alla medesima stregua di quest’ultimo. 4. Il motivo è inammissibile. 5. Osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta. 6. Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In 5 di 10 riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01). 7. Nel caso di specie, varrà osservare come la corte territoriale non abbia mai espressamente dichiarato di voler decidere l’odierna controversia sulla base di criteri equitativi (o di mera opportunità) invece che sull’applicazione delle norme relative del codice svizzero rilevanti nel caso di specie (artt. 41 e 44). 8. Al contrario, la corte territoriale ha ricostruito le fasi decisive del fatto dannoso in esame valutandole in applicazione delle richiamate norme del diritto elvetico, rilevando come il comportamento del danneggiato – nell’assumere ogni decisione circa le modalità di esecuzione dell’arrampicata (in quanto esperto della disciplina) e in ragione del particolare ascendente nei confronti del GI (suo nipote diciannovenne) – ebbe a svolgere un ruolo causale esclusivo e determinante nella produzione dell’evento, tale da recidere ogni eventuale ruolo eziologico in ipotesi ascrivibile al pur minimo concorso del GI (segnatamente consistito nel prestare la propria assistenza malgrado l’inesperienza che ne avrebbe consigliato il rifiuto). 9. Si è trattato, pertanto, di una valutazione dei fatti condotta dal giudice d’appello sulla base di criteri squisitamente giuridici, avendo individuato il fatto del danneggiato come fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, con la contestuale eliminazione di ogni eventuale concorso causale del pur riscontrabile profilo colposo del titolare della posizione di garanzia: il tutto, in applicazione degli artt. 41 e 44 del codice svizzero delle obbligazioni. 10. È appena il caso di rilevare come l’incidentale riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla dimensione equitativa della ‘possibilità’ del giudice di valutare l’incidenza causale 6 di 10 dell’azione del danneggiato sull’evento dannoso (secondo la contestata interpretazione dell’art. 44 della legge svizzera), non sia valso in alcun modo a incidere sulla principale e decisiva argomentazione destinata a sostenere in iure la decisione della corte territoriale, avendo il giudice a quo espressamente legato la risoluzione della controversia al vigore del principio di diritto che esclude il risarcimento del danno nel caso in cui lo stesso sia da ritenere integralmente e in via esclusiva riconducibile al comportamento del danneggiato, ed avendo la stessa corte espressamente assegnato, al riferimento operato al giudizio di opportunità (equità), il solo scopo di evidenziarne la conformità alla regola applicata nel caso di specie (“pare del tutto conforme a detta regola”), secondo cui ogni pur minimo concorso del GI doveva essere – in ogni caso – escluso;
e ciò, nel senso per cui all’esclusione di ogni responsabilità del GI si sarebbe pervenuti in ogni caso, tanto in applicazione delle norme di diritto, quanto sulla base di un eventuale giudizio di opportunità/equità. 11. Ciò posto, l’odierna censura della società ricorrente, nel prospettare la questione della pretesa decisione dell’odierna controversia sulla base dell’applicazione di criteri di equità o di opportunità (e non già sulla base dell’applicazione delle norme di diritto del codice civile elvetico), dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate. 12. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed omessa applicazione dell’art. 2733 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere la natura di piena prova dei fatti confessati dal GI nel corso dell’interrogatorio formale dallo stesso reso nel corso del giudizio, con particolare riguardo alla circostanza riconosciuta dal confitente di aver 7 di 10 partecipato ad altre arrampicate con la vittima, sia pure con diversi mezzi di sicurezza, e di non avere, nel caso di specie, trattenuto la corda di sicurezza approntata per garantire la sicurezza del AN durante l’arrampicata. 13. Il motivo è infondato. 14. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente tenuto conto della circostanza dedotta dalla ricorrente con la censura in esame, tanto da aver affermato (v. pag. 8 della sentenza impugnata) che “il GI era di certo inesperto, anche se aveva altre volte, come da lui stesso riconosciuto, partecipato, quale assicuratore, ad arrampicate”. 15. Tale circostanza, pur riconosciuta dal giudice di merito, è stata tuttavia ritenuta recessiva, nel quadro del ragionamento condotto sulla dimensione di colpevolezza del comportamenti delle parti, rispetto ad altre circostanze, consistite nell’elevata esperienza del danneggiato (che ben sapeva come organizzare la propria arrampicata), nonché nella piena assunzione, da parte dello stesso, di ogni decisione al riguardo, con la conseguente radicale eliminazione di ogni possibilità di interpretare l’intervento del GI come espressione di una scelta autonoma. 16. L’odierna doglianza deve ritenersi, pertanto, del tutto priva di fondamento, non essendo la corte territoriale incorsa in alcuna violazione delle norme relative al valore probatorio della confessione, avendo, al contrario, rettamente considerato i fatti provati attraverso la ridetta confessione del GI in un quadro complessivo e integrato di valutazioni di carattere probatorio e sostanziale. 17. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 63 e 51 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disattesa la censura avanzata dalla CH con riguardo all’istanza di ricusazione/sostituzione avanzata dalla difesa 8 di 10 della ricorrente nei confronti del c.t.u., essendo quest’ultimo titolare di rapporti di credito-debito verso la compagnia assicuratrice dello stesso GI, nonché gestore della lite in esame in luogo di quest’ultimo, nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato la circostanza di fatto relativa al funzionamento del sistema di sicurezza dell’arrampicata mediante la tecnica del nodo mezzo barcaiolo, in conformità a quanto puntualmente descritto nelle note critiche del consulente di parte dell’odierna ricorrente, esperto alpinista ed unico tecnico iscritto all’albo dei c.t.u. del Tribunale di Trento in subiecta materia. 18. Il motivo è inammissibile in relazione a ciascuno dei profili di censura illustrati. 19. Dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità della censura sollevata in relazione al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi, nel caso di specie, dell’impugnazione di una sentenza resa sulla base della medesima lettura dei fatti da parte di entrambi i giudici di merito e, pertanto, di una c.d. ‘doppia conforme’ rispetto alla quale non è consentita, in sede di legittimità, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (ex art. 348 ter c.p.c.). 20. È peraltro appena il caso di rilevare, in ogni caso, come si sarebbe trattato dell’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di una circostanza di fatto (il funzionamento del sistema di sicurezza dell’arrampicata mediante la tecnica del nodo mezzo barcaiolo) di cui la società odierna ricorrente non ha argomentato in alcun modo il carattere eventualmente decisivo ai fini della risoluzione della controversia, né la rilevanza rispetto alla valutazione complessiva dei mezzi di prova operata dai giudici del merito, con la conseguente risoluzione della censura in esame in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in sede di legittimità. 9 di 10 21. Quanto alla questione riguardante il mancato rilievo della presunta fondatezza dell’eccezione di ricusazione avanzata dalla CH nei confronti del c.t.u. (i cui rapporti con la compagnia assicuratrice del GI furono ritenuti, dal primo giudice, tali da non incidere sull’imparzialità dell’ausiliario nominato, con il conseguente rigetto dell’istanza di ricusazione), varrà considerare come, in questa sede, oltre alla riproposizione di contestazioni nel merito dei fatti di causa (non consentiti dinanzi al giudice di legittimità), non risulti in alcun modo specificato dalla ricorrente se il punto concernente l’eventuale erroneità della decisione adottata dal primo giudice sulla ricusazione fosse stata (e in che modo) sottoposta all’esame del giudice d’appello, con la conseguente palese violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. sotto il profilo dell’adeguato adempimento degli oneri di puntuale completa allegazione del ricorso. 22. Al riguardo, varrà sottolineare come, a fronte dell’affermazione, da parte della società ricorrente, di aver riproposto in appello “l’eccezione di nullità della c.t.u. per parzialità del c.t.u. nominato” (cfr. pag. 14 del ricorso), la CH non abbia neppure specificato se si trattò di uno specifico motivo di gravame su cui mancò la decisione del giudice d’appello (nel qual caso si sarebbe dovuta contestare la violazione dell’art. 112 c.p.c.), con la conseguenza della mancata esatta identificazione dell’errore in cui sarebbe incorsa sul punto la corte territoriale, essendosi la CH limitata alla sola riproposizione della contestazione riguardante l’asserita parzialità del c.t.u. nel quadro della già richiamata inammissibile contestazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.. 23. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle cesure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese 10 di 10 del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. 24. Dev’essere infine rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
in particolare, l’art. 44 cit. non delinea alcun potere equitativo del giudice, né affida a quest’ultimo alcuna valutazione di opportunità in ordine al riscontro di un concorso colposo del danneggiato, come invece erroneamente ritenuto dalla corte d’appello, trattandosi, con riguardo al ridetto art. 44, di una norma analoga all’art. 1227 del codice civile italiano, da interpretarsi ed applicarsi alla medesima stregua di quest’ultimo. 4. Il motivo è inammissibile. 5. Osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta. 6. Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In 5 di 10 riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01). 7. Nel caso di specie, varrà osservare come la corte territoriale non abbia mai espressamente dichiarato di voler decidere l’odierna controversia sulla base di criteri equitativi (o di mera opportunità) invece che sull’applicazione delle norme relative del codice svizzero rilevanti nel caso di specie (artt. 41 e 44). 8. Al contrario, la corte territoriale ha ricostruito le fasi decisive del fatto dannoso in esame valutandole in applicazione delle richiamate norme del diritto elvetico, rilevando come il comportamento del danneggiato – nell’assumere ogni decisione circa le modalità di esecuzione dell’arrampicata (in quanto esperto della disciplina) e in ragione del particolare ascendente nei confronti del GI (suo nipote diciannovenne) – ebbe a svolgere un ruolo causale esclusivo e determinante nella produzione dell’evento, tale da recidere ogni eventuale ruolo eziologico in ipotesi ascrivibile al pur minimo concorso del GI (segnatamente consistito nel prestare la propria assistenza malgrado l’inesperienza che ne avrebbe consigliato il rifiuto). 9. Si è trattato, pertanto, di una valutazione dei fatti condotta dal giudice d’appello sulla base di criteri squisitamente giuridici, avendo individuato il fatto del danneggiato come fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, con la contestuale eliminazione di ogni eventuale concorso causale del pur riscontrabile profilo colposo del titolare della posizione di garanzia: il tutto, in applicazione degli artt. 41 e 44 del codice svizzero delle obbligazioni. 10. È appena il caso di rilevare come l’incidentale riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla dimensione equitativa della ‘possibilità’ del giudice di valutare l’incidenza causale 6 di 10 dell’azione del danneggiato sull’evento dannoso (secondo la contestata interpretazione dell’art. 44 della legge svizzera), non sia valso in alcun modo a incidere sulla principale e decisiva argomentazione destinata a sostenere in iure la decisione della corte territoriale, avendo il giudice a quo espressamente legato la risoluzione della controversia al vigore del principio di diritto che esclude il risarcimento del danno nel caso in cui lo stesso sia da ritenere integralmente e in via esclusiva riconducibile al comportamento del danneggiato, ed avendo la stessa corte espressamente assegnato, al riferimento operato al giudizio di opportunità (equità), il solo scopo di evidenziarne la conformità alla regola applicata nel caso di specie (“pare del tutto conforme a detta regola”), secondo cui ogni pur minimo concorso del GI doveva essere – in ogni caso – escluso;
e ciò, nel senso per cui all’esclusione di ogni responsabilità del GI si sarebbe pervenuti in ogni caso, tanto in applicazione delle norme di diritto, quanto sulla base di un eventuale giudizio di opportunità/equità. 11. Ciò posto, l’odierna censura della società ricorrente, nel prospettare la questione della pretesa decisione dell’odierna controversia sulla base dell’applicazione di criteri di equità o di opportunità (e non già sulla base dell’applicazione delle norme di diritto del codice civile elvetico), dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate. 12. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed omessa applicazione dell’art. 2733 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere la natura di piena prova dei fatti confessati dal GI nel corso dell’interrogatorio formale dallo stesso reso nel corso del giudizio, con particolare riguardo alla circostanza riconosciuta dal confitente di aver 7 di 10 partecipato ad altre arrampicate con la vittima, sia pure con diversi mezzi di sicurezza, e di non avere, nel caso di specie, trattenuto la corda di sicurezza approntata per garantire la sicurezza del AN durante l’arrampicata. 13. Il motivo è infondato. 14. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente tenuto conto della circostanza dedotta dalla ricorrente con la censura in esame, tanto da aver affermato (v. pag. 8 della sentenza impugnata) che “il GI era di certo inesperto, anche se aveva altre volte, come da lui stesso riconosciuto, partecipato, quale assicuratore, ad arrampicate”. 15. Tale circostanza, pur riconosciuta dal giudice di merito, è stata tuttavia ritenuta recessiva, nel quadro del ragionamento condotto sulla dimensione di colpevolezza del comportamenti delle parti, rispetto ad altre circostanze, consistite nell’elevata esperienza del danneggiato (che ben sapeva come organizzare la propria arrampicata), nonché nella piena assunzione, da parte dello stesso, di ogni decisione al riguardo, con la conseguente radicale eliminazione di ogni possibilità di interpretare l’intervento del GI come espressione di una scelta autonoma. 16. L’odierna doglianza deve ritenersi, pertanto, del tutto priva di fondamento, non essendo la corte territoriale incorsa in alcuna violazione delle norme relative al valore probatorio della confessione, avendo, al contrario, rettamente considerato i fatti provati attraverso la ridetta confessione del GI in un quadro complessivo e integrato di valutazioni di carattere probatorio e sostanziale. 17. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 63 e 51 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disattesa la censura avanzata dalla CH con riguardo all’istanza di ricusazione/sostituzione avanzata dalla difesa 8 di 10 della ricorrente nei confronti del c.t.u., essendo quest’ultimo titolare di rapporti di credito-debito verso la compagnia assicuratrice dello stesso GI, nonché gestore della lite in esame in luogo di quest’ultimo, nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato la circostanza di fatto relativa al funzionamento del sistema di sicurezza dell’arrampicata mediante la tecnica del nodo mezzo barcaiolo, in conformità a quanto puntualmente descritto nelle note critiche del consulente di parte dell’odierna ricorrente, esperto alpinista ed unico tecnico iscritto all’albo dei c.t.u. del Tribunale di Trento in subiecta materia. 18. Il motivo è inammissibile in relazione a ciascuno dei profili di censura illustrati. 19. Dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità della censura sollevata in relazione al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi, nel caso di specie, dell’impugnazione di una sentenza resa sulla base della medesima lettura dei fatti da parte di entrambi i giudici di merito e, pertanto, di una c.d. ‘doppia conforme’ rispetto alla quale non è consentita, in sede di legittimità, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (ex art. 348 ter c.p.c.). 20. È peraltro appena il caso di rilevare, in ogni caso, come si sarebbe trattato dell’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di una circostanza di fatto (il funzionamento del sistema di sicurezza dell’arrampicata mediante la tecnica del nodo mezzo barcaiolo) di cui la società odierna ricorrente non ha argomentato in alcun modo il carattere eventualmente decisivo ai fini della risoluzione della controversia, né la rilevanza rispetto alla valutazione complessiva dei mezzi di prova operata dai giudici del merito, con la conseguente risoluzione della censura in esame in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in sede di legittimità. 9 di 10 21. Quanto alla questione riguardante il mancato rilievo della presunta fondatezza dell’eccezione di ricusazione avanzata dalla CH nei confronti del c.t.u. (i cui rapporti con la compagnia assicuratrice del GI furono ritenuti, dal primo giudice, tali da non incidere sull’imparzialità dell’ausiliario nominato, con il conseguente rigetto dell’istanza di ricusazione), varrà considerare come, in questa sede, oltre alla riproposizione di contestazioni nel merito dei fatti di causa (non consentiti dinanzi al giudice di legittimità), non risulti in alcun modo specificato dalla ricorrente se il punto concernente l’eventuale erroneità della decisione adottata dal primo giudice sulla ricusazione fosse stata (e in che modo) sottoposta all’esame del giudice d’appello, con la conseguente palese violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. sotto il profilo dell’adeguato adempimento degli oneri di puntuale completa allegazione del ricorso. 22. Al riguardo, varrà sottolineare come, a fronte dell’affermazione, da parte della società ricorrente, di aver riproposto in appello “l’eccezione di nullità della c.t.u. per parzialità del c.t.u. nominato” (cfr. pag. 14 del ricorso), la CH non abbia neppure specificato se si trattò di uno specifico motivo di gravame su cui mancò la decisione del giudice d’appello (nel qual caso si sarebbe dovuta contestare la violazione dell’art. 112 c.p.c.), con la conseguenza della mancata esatta identificazione dell’errore in cui sarebbe incorsa sul punto la corte territoriale, essendosi la CH limitata alla sola riproposizione della contestazione riguardante l’asserita parzialità del c.t.u. nel quadro della già richiamata inammissibile contestazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.. 23. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle cesure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese 10 di 10 del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. 24. Dev’essere infine rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza