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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1381/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI GIANFRANCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 8 CONTRO
(C.F. ) e (C.F. ). CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA Controparte_3 P.IVA_1
N. 141/C SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. AGOSTINI FLAVIO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il curatore del fallimento della (fallimento Parte_2
dichiarato con sentenza del Tribunale di Siracusa del 5.10.2017) conveniva in giudizio Parte_1
e per sentire dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto del 4.11.2015 con CP_1 CP_2
cui aveva donato ai propri figli e l'immobile sito in Augusta, Parte_1 CP_1 CP_2
Via Principe Umberto n. 263 (ex 231), censito al NCEU al foglio 91, particella 3811 sub 15.
Allegava parte attrice di vantare nei confronti di un credito complessivo di Parte_1
€.921.335,00 per i danni che il NOE' aveva arrecato, quale amministratore unico, alla società fallita per atti di “mala gestio”; deduceva, in particolare, che la responsabilità del – nei cui confronti il Pt_1
curatore aveva promosso azione ex art. 146 L. Fall. innanzi al Tribunale di Catania - derivava dall'aver illecitamente sottratto e/o distratto beni della società fallita depauperandone il patrimonio, azzerando il magazzino e privandosi delle immobilizzazioni materiali, come risultante dalla relazione ex art. 33
L.Fall. e dagli studi di settore riferiti agli anni 2014 e 2015. Quanto alla sussistenza degli ulteriori presupposti ex art. 2901 c.c. la curatela evidenziava che l'atto di donazione, idoneo ad arrecare pagina 2 di 8 pregiudizio alla garanzia patrimoniale della massa dei creditori, era stato posto in essere dai convenuti in un periodo in cui la società aveva già maturato una rilevante esposizione debitoria (per Parte_2
lo più verso l'Erario), circostanza indice, ad avviso di parte attrice, della volontà di di Parte_1
porre in essere l'atto in questione al solo fine di spogliarsi di tutti i beni immobili di sua proprietà. Tale
intento, nella prospettazione attorea, era inoltre confermato dalla circostanza per cui il NOE' in data
28.10.2015 aveva ceduto la quota di sua proprietà di ulteriori immobili siti nel Comune di Augusta,
come meglio descritti nell'atto di citazione. Da ultimo, il fallimento evidenziava che, pur non essendo richiesta ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto a titolo gratuito la sussistenza del requisito soggettivo della “collusione” tra debitore e terzi nell'arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, nel caso di specie doveva ritenersi che e figli del CP_1 CP_2 [...]
, fossero pienamente a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto, posto che Parte_1 CP_1
, nel medesimo arco temporale, aveva costituito la società avente medesimo
[...] Controparte_4
oggetto sociale, nonchè la medesima sede legale (vale a dire l'immobile oggetto della revocanda donazione) della società fallita assumendo anche il padre quale Parte_2 Parte_1
dipendente della nuova società.
Sulla base di tali premesse, quindi, il fallimento della ritenendo sussistenti i presupposti di Parte_2
cui all'art. 2901 c.c., chiedeva di revocare la donazione meglio descritta in atti con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto Parte_1
e in diritto e sostenendo che l'atto di donazione era stato posto in essere al solo fine di regolare i rapporti familiari;
contestava, poi, quanto allegato da parte attrice in ordine alla sussistenza di una condotta volta a sottrarre o distrarre beni alla società fallita.
pagina 3 di 8 Con sentenza n.1656/22, oggetto del gravame che occupa, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda proposta dalla curatela attrice e, per l'effetto, dichiarava inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c.
nei confronti del la donazione posta in essere in data 4.11.2015 da Controparte_5 [...]
in favore di e a rogito del Notaio dott. N. Rep. Parte_1 CP_1 CP_2 Persona_1
n. 68827 N. Racc. 18605, avente ad oggetto l'immobile, adibito a negozio, ubicato a piano terra di mq
117, sito in Augusta (SR), Via Principe Umberto n. 263 (ex 231), nel NCEU foglio 91, particella 3811
sub 15, mq 117, categoria C1, R.C. Euro 2.960,85, confinante con detta via, proprietà e CP_6
e condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali. CP_7
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , per chiederne l'integrale riforma. Parte_3
Si è costituita la curatela fallimentare per invocare il rigetto dell'impugnazione, producendo la sentenza n.3799/22 con la quale il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art.146 LF dalla curatela nei confronti di Parte_4 [...]
ed ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma di euro 921.355,00, oltre Parte_3
rivalutazione monetaria ed interessi.
All'udienza del 6.11.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitisi seppure Controparte_8
ritualmente citati.
L'appello appare totalmente infondato e merita di essere rigettato.
Va, in proposito, premesso che con atto pubblico del 4.11.2015 in notaio Per_2 Parte_1
ha donato ai figli e l'immobile ubicato a piano terra di mq 117, sito in CP_1 CP_2
pagina 4 di 8 Augusta (SR), Via Principe Umberto n. 263 (ex 231), nel NCEU foglio 91, particella 3811 sub 15, mq
117, categoria C1, R.C. Euro 2.960,85, confinante con detta via, proprietà e CP_6 CP_7
Va, inoltre, aggiunto che con sentenza n.3799/22 (allegata dalla curatela fallimentare alla comparsa di costituzione) il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art.146 LF dalla curatela nei confronti dell'odierno appellante, che è stato condannato al pagamento della somma di 921.355,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Nella
citata sentenza, il Tribunale di Catania ha evidenziato: 1) la mancata consegna delle scritture contabili alla curatela (quale obbligo di legge – art. 16, comma 1, n. 3 e 86 L.F.); 2) l'omissione attinente alla redazione e al deposito dei bilanci sin dall'esercizio dell'anno 2012; 3) la carenza di prova, che avrebbe
Part dovuto fornire il in ordine alla corretta ricostruzione e descrizione delle rimanenze e dei beni strumentali all'epoca dei fatti e, di conseguenza, del relativo valore, così da porlo in raffronto alle risultanze delle dichiarazioni fiscali;
4) la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni fiscali per condotte direttamente attribuibili al suo autore (l'odierno appellante, quale amministratore della Pt_2
[... ; 5) la individuazione, quale “dies a quo” della condotta foriera di danno, dell'anno 2015.
Part Passando, quindi, all'esame dei motivi di appello, con il primo di essi il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della curatela per inesistenza del credito. Secondo l'appellante “Ebbene, la succitata qualificazione giuridica della ragione di credito quale credito litigioso consente di escludere in nuce l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria, poiché, secondo univoco orientamento giurisprudenziale, allorquando il fatto genetico del credito sia in contestazione e la pretesa creditoria in corso di accertamento giudiziale, non
è possibile configurare neppure un'aspettativa di diritto idonea a legittimare il creditore ad invocare i rimedi conservativi della garanzia patrimoniale generica, ritenendo che la previsione dell'art. 2901 c.c.
pagina 5 di 8 costituisca una fattispecie eccezionale non suscettibile di applicazione analogica alle mere ragioni di credito prive di attualità e concretezza, come i crediti litigiosi o ancora non sorti”.
L'assunto non è fondato.
Ed invero, il giudizio relativo all'azione revocatoria non costituisce giudizio di accertamento del credito. In questa sede, infatti, è sufficiente limitarsi ad accertare la non manifesta infondatezza delle pretese creditorie, potendo bene essere proposta azione ex art. 2901 c.c. anche in presenza di crediti litigiosi ed eventuali. Come è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. SU Cass. civ. n. 9440/2004).
Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento della azione in esame devono essere provati il danno che l'atto oggetto della domanda è potenzialmente idoneo a cagionare ai creditori e la consapevolezza, in capo alle parti stipulanti l'atto aggredito, del pregiudizio che il negozio arreca ai creditori.
Nella specie, in ragione delle deduzioni articolate dalla curatela fallimentare nell'atto introduttivo del
Part giudizio di primo grado in merito ai profili di responsabilità del quale amministratore della Pt_2
[...
pienamente confermati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catania, sezione specializzata imprese, la contestazione circa un presunto difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria va integralmente respinta.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Anche questo motivo merita di essere rigettato.
Come è noto, ai fini dell'accoglimento della azione in esame devono essere provati il danno che l'atto oggetto della domanda è potenzialmente idoneo a cagionare ai creditori (eventus damni) e la pagina 6 di 8 consapevolezza, in capo alle parti stipulanti l'atto aggredito, del pregiudizio che il negozio arreca ai creditori (consilium fraudis).
Nel caso a mano, per come correttamente già osservato dal primo Giudice, ricorrono entrambi i presupposti.
Eventus damni
Quanto al primo requisito non par dubbio che un contratto di cessione a titolo gratuito di un bene immobile ha rappresentato un atto dispositivo idoneo ad alterare, in senso peggiorativo, la garanzia patrimoniale offerta ai creditori.
Né, in senso contrario, rileva l'eventuale (ma, nel caso di specie, assente) circostanza che il soggetto attinto dall'azione sia titolare di altri beni immobili.
Sul punto va richiamata la consolidata e univoca giurisprudenza della Cassazione secondo cui, ai fini dell'art. 2901 c.c., non è necessario che l'atto dispositivo costituisca di per sé un danno in capo al creditore, ma è sufficiente che esso renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (ex multis: Cass. civ. sent. 1896/2012 e 7767/2007).
Consilium fraudis per le ragioni già in precedenza esposte, era ben consapevole delle ragioni di credito Parte_3
vantate dai creditori sociali ed ha, ciononostante, ceduto a titolo gratuito l'immobile di cui era titolare e che era potenzialmente destinato a soddisfare il ceto creditorio (la donazione risale al 2015, anno in cui era già evidente lo stato di decozione della società). Nè rileva la circostanza che la detta cessione in favore dei figli sia avvenuta per regolare presunti assetti familiari. L'atto, invero, assume le caratteristiche di un atto di pura liberalità, totalmente sganciato da eventuali obblighi e/o accordi tra parenti, che sarebbero, comunque, del tutto irrilevanti.
Partecipatio fraudis pagina 7 di 8 Trattandosi di atto a titolo gratuito non si richiede anche l'accertamento della partecipatio fraudis da parte del terzo. “Partecipatio” che, nella specie, può dirsi, comunque, presuntivamente provata sia in forza dei rapporti di parentela esistenti tra le parti (genitore e figli), sia in ragione della avvenuta costituzione da parte di , figlio di della società avente CP_8 Parte_3 Controparte_4
medesimo oggetto sociale, nonchè la medesima sede legale (vale a dire l'immobile oggetto della revocanda donazione) della società fallita nella quale è stato assunto quale Parte_2 Parte_3
dipendente.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione, senza dimidiazione alcuna (v. Cass. 777/21), in favore dell'Erario dello Stato atteso che la curatela risulta ammessa al gratuito patrocinio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1656/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.6.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA ed oltre spese prenotate a debito,
da pagare nei confronti dell'Erario dello Stato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
29.1.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1381/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI GIANFRANCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 8 CONTRO
(C.F. ) e (C.F. ). CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA Controparte_3 P.IVA_1
N. 141/C SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. AGOSTINI FLAVIO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il curatore del fallimento della (fallimento Parte_2
dichiarato con sentenza del Tribunale di Siracusa del 5.10.2017) conveniva in giudizio Parte_1
e per sentire dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto del 4.11.2015 con CP_1 CP_2
cui aveva donato ai propri figli e l'immobile sito in Augusta, Parte_1 CP_1 CP_2
Via Principe Umberto n. 263 (ex 231), censito al NCEU al foglio 91, particella 3811 sub 15.
Allegava parte attrice di vantare nei confronti di un credito complessivo di Parte_1
€.921.335,00 per i danni che il NOE' aveva arrecato, quale amministratore unico, alla società fallita per atti di “mala gestio”; deduceva, in particolare, che la responsabilità del – nei cui confronti il Pt_1
curatore aveva promosso azione ex art. 146 L. Fall. innanzi al Tribunale di Catania - derivava dall'aver illecitamente sottratto e/o distratto beni della società fallita depauperandone il patrimonio, azzerando il magazzino e privandosi delle immobilizzazioni materiali, come risultante dalla relazione ex art. 33
L.Fall. e dagli studi di settore riferiti agli anni 2014 e 2015. Quanto alla sussistenza degli ulteriori presupposti ex art. 2901 c.c. la curatela evidenziava che l'atto di donazione, idoneo ad arrecare pagina 2 di 8 pregiudizio alla garanzia patrimoniale della massa dei creditori, era stato posto in essere dai convenuti in un periodo in cui la società aveva già maturato una rilevante esposizione debitoria (per Parte_2
lo più verso l'Erario), circostanza indice, ad avviso di parte attrice, della volontà di di Parte_1
porre in essere l'atto in questione al solo fine di spogliarsi di tutti i beni immobili di sua proprietà. Tale
intento, nella prospettazione attorea, era inoltre confermato dalla circostanza per cui il NOE' in data
28.10.2015 aveva ceduto la quota di sua proprietà di ulteriori immobili siti nel Comune di Augusta,
come meglio descritti nell'atto di citazione. Da ultimo, il fallimento evidenziava che, pur non essendo richiesta ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto a titolo gratuito la sussistenza del requisito soggettivo della “collusione” tra debitore e terzi nell'arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, nel caso di specie doveva ritenersi che e figli del CP_1 CP_2 [...]
, fossero pienamente a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto, posto che Parte_1 CP_1
, nel medesimo arco temporale, aveva costituito la società avente medesimo
[...] Controparte_4
oggetto sociale, nonchè la medesima sede legale (vale a dire l'immobile oggetto della revocanda donazione) della società fallita assumendo anche il padre quale Parte_2 Parte_1
dipendente della nuova società.
Sulla base di tali premesse, quindi, il fallimento della ritenendo sussistenti i presupposti di Parte_2
cui all'art. 2901 c.c., chiedeva di revocare la donazione meglio descritta in atti con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto Parte_1
e in diritto e sostenendo che l'atto di donazione era stato posto in essere al solo fine di regolare i rapporti familiari;
contestava, poi, quanto allegato da parte attrice in ordine alla sussistenza di una condotta volta a sottrarre o distrarre beni alla società fallita.
pagina 3 di 8 Con sentenza n.1656/22, oggetto del gravame che occupa, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda proposta dalla curatela attrice e, per l'effetto, dichiarava inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c.
nei confronti del la donazione posta in essere in data 4.11.2015 da Controparte_5 [...]
in favore di e a rogito del Notaio dott. N. Rep. Parte_1 CP_1 CP_2 Persona_1
n. 68827 N. Racc. 18605, avente ad oggetto l'immobile, adibito a negozio, ubicato a piano terra di mq
117, sito in Augusta (SR), Via Principe Umberto n. 263 (ex 231), nel NCEU foglio 91, particella 3811
sub 15, mq 117, categoria C1, R.C. Euro 2.960,85, confinante con detta via, proprietà e CP_6
e condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali. CP_7
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , per chiederne l'integrale riforma. Parte_3
Si è costituita la curatela fallimentare per invocare il rigetto dell'impugnazione, producendo la sentenza n.3799/22 con la quale il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art.146 LF dalla curatela nei confronti di Parte_4 [...]
ed ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma di euro 921.355,00, oltre Parte_3
rivalutazione monetaria ed interessi.
All'udienza del 6.11.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitisi seppure Controparte_8
ritualmente citati.
L'appello appare totalmente infondato e merita di essere rigettato.
Va, in proposito, premesso che con atto pubblico del 4.11.2015 in notaio Per_2 Parte_1
ha donato ai figli e l'immobile ubicato a piano terra di mq 117, sito in CP_1 CP_2
pagina 4 di 8 Augusta (SR), Via Principe Umberto n. 263 (ex 231), nel NCEU foglio 91, particella 3811 sub 15, mq
117, categoria C1, R.C. Euro 2.960,85, confinante con detta via, proprietà e CP_6 CP_7
Va, inoltre, aggiunto che con sentenza n.3799/22 (allegata dalla curatela fallimentare alla comparsa di costituzione) il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art.146 LF dalla curatela nei confronti dell'odierno appellante, che è stato condannato al pagamento della somma di 921.355,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Nella
citata sentenza, il Tribunale di Catania ha evidenziato: 1) la mancata consegna delle scritture contabili alla curatela (quale obbligo di legge – art. 16, comma 1, n. 3 e 86 L.F.); 2) l'omissione attinente alla redazione e al deposito dei bilanci sin dall'esercizio dell'anno 2012; 3) la carenza di prova, che avrebbe
Part dovuto fornire il in ordine alla corretta ricostruzione e descrizione delle rimanenze e dei beni strumentali all'epoca dei fatti e, di conseguenza, del relativo valore, così da porlo in raffronto alle risultanze delle dichiarazioni fiscali;
4) la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni fiscali per condotte direttamente attribuibili al suo autore (l'odierno appellante, quale amministratore della Pt_2
[... ; 5) la individuazione, quale “dies a quo” della condotta foriera di danno, dell'anno 2015.
Part Passando, quindi, all'esame dei motivi di appello, con il primo di essi il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della curatela per inesistenza del credito. Secondo l'appellante “Ebbene, la succitata qualificazione giuridica della ragione di credito quale credito litigioso consente di escludere in nuce l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria, poiché, secondo univoco orientamento giurisprudenziale, allorquando il fatto genetico del credito sia in contestazione e la pretesa creditoria in corso di accertamento giudiziale, non
è possibile configurare neppure un'aspettativa di diritto idonea a legittimare il creditore ad invocare i rimedi conservativi della garanzia patrimoniale generica, ritenendo che la previsione dell'art. 2901 c.c.
pagina 5 di 8 costituisca una fattispecie eccezionale non suscettibile di applicazione analogica alle mere ragioni di credito prive di attualità e concretezza, come i crediti litigiosi o ancora non sorti”.
L'assunto non è fondato.
Ed invero, il giudizio relativo all'azione revocatoria non costituisce giudizio di accertamento del credito. In questa sede, infatti, è sufficiente limitarsi ad accertare la non manifesta infondatezza delle pretese creditorie, potendo bene essere proposta azione ex art. 2901 c.c. anche in presenza di crediti litigiosi ed eventuali. Come è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. SU Cass. civ. n. 9440/2004).
Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento della azione in esame devono essere provati il danno che l'atto oggetto della domanda è potenzialmente idoneo a cagionare ai creditori e la consapevolezza, in capo alle parti stipulanti l'atto aggredito, del pregiudizio che il negozio arreca ai creditori.
Nella specie, in ragione delle deduzioni articolate dalla curatela fallimentare nell'atto introduttivo del
Part giudizio di primo grado in merito ai profili di responsabilità del quale amministratore della Pt_2
[...
pienamente confermati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catania, sezione specializzata imprese, la contestazione circa un presunto difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria va integralmente respinta.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Anche questo motivo merita di essere rigettato.
Come è noto, ai fini dell'accoglimento della azione in esame devono essere provati il danno che l'atto oggetto della domanda è potenzialmente idoneo a cagionare ai creditori (eventus damni) e la pagina 6 di 8 consapevolezza, in capo alle parti stipulanti l'atto aggredito, del pregiudizio che il negozio arreca ai creditori (consilium fraudis).
Nel caso a mano, per come correttamente già osservato dal primo Giudice, ricorrono entrambi i presupposti.
Eventus damni
Quanto al primo requisito non par dubbio che un contratto di cessione a titolo gratuito di un bene immobile ha rappresentato un atto dispositivo idoneo ad alterare, in senso peggiorativo, la garanzia patrimoniale offerta ai creditori.
Né, in senso contrario, rileva l'eventuale (ma, nel caso di specie, assente) circostanza che il soggetto attinto dall'azione sia titolare di altri beni immobili.
Sul punto va richiamata la consolidata e univoca giurisprudenza della Cassazione secondo cui, ai fini dell'art. 2901 c.c., non è necessario che l'atto dispositivo costituisca di per sé un danno in capo al creditore, ma è sufficiente che esso renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (ex multis: Cass. civ. sent. 1896/2012 e 7767/2007).
Consilium fraudis per le ragioni già in precedenza esposte, era ben consapevole delle ragioni di credito Parte_3
vantate dai creditori sociali ed ha, ciononostante, ceduto a titolo gratuito l'immobile di cui era titolare e che era potenzialmente destinato a soddisfare il ceto creditorio (la donazione risale al 2015, anno in cui era già evidente lo stato di decozione della società). Nè rileva la circostanza che la detta cessione in favore dei figli sia avvenuta per regolare presunti assetti familiari. L'atto, invero, assume le caratteristiche di un atto di pura liberalità, totalmente sganciato da eventuali obblighi e/o accordi tra parenti, che sarebbero, comunque, del tutto irrilevanti.
Partecipatio fraudis pagina 7 di 8 Trattandosi di atto a titolo gratuito non si richiede anche l'accertamento della partecipatio fraudis da parte del terzo. “Partecipatio” che, nella specie, può dirsi, comunque, presuntivamente provata sia in forza dei rapporti di parentela esistenti tra le parti (genitore e figli), sia in ragione della avvenuta costituzione da parte di , figlio di della società avente CP_8 Parte_3 Controparte_4
medesimo oggetto sociale, nonchè la medesima sede legale (vale a dire l'immobile oggetto della revocanda donazione) della società fallita nella quale è stato assunto quale Parte_2 Parte_3
dipendente.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione, senza dimidiazione alcuna (v. Cass. 777/21), in favore dell'Erario dello Stato atteso che la curatela risulta ammessa al gratuito patrocinio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1656/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.6.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA ed oltre spese prenotate a debito,
da pagare nei confronti dell'Erario dello Stato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
29.1.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
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