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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.456/2023
promossa da
elettivamente domiciliato in Cesena (FC), Via Parte_1 Chiaramonti n. 12, presso lo studio dell'avv. Marika Foschi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato nelle more del presente grado di appello
- Appellante –
Contro
, elettivamente domiciliata in Cesena (FC), Via G. Controparte_1 Marinelli n. 97, presso lo studio dell'avv. Patrizia Nardella che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tri- Parte_1 bunale di Forlì, , al fine di sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità, ex art. Controparte_1
2476 c.c. e/o ex art. 2489 c.c., per la revoca di un finanziamento pubblico precedentemente ottenuto e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento del danno pari ad € 100.254,89 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia. Più in dettaglio l'attore ha dedotto:
- di avere conferito incarico, tramite la sottoscrizione di contratto, alla convenuta , quale Controparte_1 socia e rappresentante di New Consulting System s.r.l., di predisporre la domanda di partecipazione della impresa, di cui era titolare, al bando regionale per il riconoscimento di contributi finalizzati alla rimozione dell'amianto dagli edifici, coibentazione degli stessi e installazione di impianti fotovoltaici;
- che la domanda era stata accolta e quindi egli aveva dato corso agli interventi, salvo ricevere poi comu- nicazione dell'avvio della procedura di revoca, in quanto il totale delle spese ammissibili era risultato inferiore all'importo complessivo minimo di € 100.000. L'attore ha quindi imputato alla convenuta la responsabilità dell'intervenuta revoca del finanziamento, in quanto avrebbe commesso errori nella dimostrazione delle spese, effettivamente sostenute per la rimo- zione e smaltimento dell'amianto.
1 Ha pertanto chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il danno subito, ex art. 2476 c.c. o, in via alternativa, ex art. 2489 c.c. e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dello stesso.
Si è ritualmente costituita in giudizio con comparsa di risposta con la quale ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il rapporto contrattuale attivato in giudizio dall'attore aveva avuto origine da un atto di conferimento di incarico, sottoscritto da Parte_1
in data 25.04.2011, in favore di New Consulting System S.r.l.; sempre in via preliminare, ha
[...] eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, in base al combinato disposto degli artt. 2949 c.c. e 2935 c.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, sia con riferimento all'an che al quantum. Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c., all'esito della sola disamina della documentazione in atti, stante la dichiarata inammissibilità delle ulteriori istanze di prova, con sentenza n. 77/2023, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione:
“Deve anzitutto essere rigettata la domanda di parte attrice di accertamento della pretesa responsabilità contrattuale della convenuta in quanto risulta pacificamente dalla documentazione versata in atti dallo stesso attore che questi non ha concluso alcun contratto con la convenuta con la lettera di inca- CP_1 rico depositata sub doc. 1 ha conferito incarico alla società New Consulting System Parte_1
s.r.l. e non a che quindi, rispetto a tale domanda di accertamento risulta carente di Controparte_1 legittimazione passiva.
Quanto alla domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale della convenuta si CP_1 osserva quanto segue. Risulta fondata l'eccezione preliminare di parte convenuta di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per pretesa responsabilità extracontrattuale.
È infatti pacifico che nel caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale in quanto, come già evidenziato, tra le parti non è mai sussistito alcun rapporto contrattuale, onde potrebbe configurarsi soltanto una responsabilità extracontrattuale, con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è verifi- cato il fatto, ex art. 2947 c.c., laddove, ex art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel medesimo lasso temporale quinquennale si prescrivono, altresì, i diritti che derivano dai rapporti sociali e l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori. Ciò posto, nel caso di specie il fatto generatore del danno, in tesi di parte attrice, si sarebbe verificato allorquando la Regione Emilia – Romagna avrebbe emesso la comunicazione, indirizzata a di Pt_1 revoca del contributo, laddove, tuttavia, l'attore non indica la data in cui tale comunicazione e tale revoca del contributo sarebbe effettivamente giunte alla sua conoscenza;
ed invero dalla documentazione pro- dotta da parte attrice si evince soltanto che la determinazione di revoca del contributo è stata assunta in data 31.12.2013, ma non è leggibile alcuna data di ricezione della stessa da parte del destinatario.
Incontestabilmente, il primo atto interruttivo della prescrizione da parte di sarebbe giunto alla Pt_1 convenuta soltanto in data 11 luglio 2019. CP_1 Parte convenuta, nel sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione ha dedotto che i fatti genera- tori del danno si sarebbero verificati nel gennaio 2014, allorquando sarebbe stata emessa la comunica- zione di revoca del contributo.
A fronte di tale eccezione e delle allegazioni a supporto della stessa, parte attrice non ha sollevato speci- fiche contestazioni in ordine al dies a quo e alla data del primo evento interruttivo della prescrizione, ma
2 ha contestato l'eccezione deducendo che nel caso di specie si verterebbe in ipotesi di prescrizione decen- nale stante la natura contrattuale del rapporto tra le parti.
A ben vedere, però, come già evidenziato, tra le parti del giudizio non sussiste alcun rapporto di natura contrattuale (laddove, peraltro, la responsabilità dell'amministratore va inquadrata come responsabilità contrattuale soltanto se fatta valere per danni cagionati alla società), onde l'invocata responsabilità può essere qualificata soltanto alla stregua di responsabilità extracontrattuale. In difetto di contestazione in ordine al giorno di decorrenza della prescrizione ed a fronte di un primo atto interruttivo della stessa oltre il termine di cinque anni, l'eccezione di prescrizione di parte convenuta risulta fondata.
In ogni caso, anche nel merito, la domanda di parte attrice risulta infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Non sussiste a carico di parte convenuta alcuna responsabilità in qualità di amministratore.
Anzitutto la convenuta non ha mai rivestito la carica di amministratore della New Consulting CP_1
System s.r.l.: dalla visura camerale storica della società (doc. 2 di parte convenuta), si evince che la
nel tempo, ha rivestito soltanto la carica di consigliere di amministrazione e di vicepresidente CP_1 del consiglio di amministrazione, ma mai di Presidente del consiglio di amministratore della stessa, rive- stito sempre da Persona_1 In ogni caso, poi, quand'anche la stessa avesse rivestito tale qualifica, nel caso di specie non potrebbe imputarsi alcuna responsabilità ex art. 2476 c.c. in quanto il fatto generatore del danno, così come alle- gato e descritto dallo stesso preteso danneggiato, non è rappresentato da un atto colposo o doloso dell'amministratore nell'esercizio della sua funzione di legale rappresentante della società, tale da pre- giudicare la conservazione del patrimonio sociale, ma da una pretesa negligenza nell'erogazione della prestazione oggetto dell'attività sociale a favore di un terzo con pregiudizio esclusivamente sul patrimo- nio di quest'ultimo. Nemmeno è configurabile a carico della convenuta una responsabilità nei confronti di CP_1 Pt_1 quale liquidatore della società, ex art. 2495 c.c. Si consideri infatti che il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere ad un'ordinata liqui- dazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione.
Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione.
Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che la ha assunto la qualifica di liquidatore soltanto CP_1 nel 2016, quindi anni dopo i fatti di causa che si collocano tra il 2011 e il 2014. L'attività di liquidazione della società, peraltro, si colloca in data antecedente alla prima richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, indirizzata alla società il 27.05.2019, in quanto la società è stata posta in liquidazione in data 10.05.2012, mentre la cancellazione della società stessa risulta essere avvenuta il 21.03.2017. In particolare, poi, l'attività di liquidatore della convenuta risulta essere CP_1 limitata, avendo ella assunto tale qualifica soltanto in data 27.12.2016. Durante la fase di liquidazione della società non esisteva alcun debito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'attore né vi erano elementi per ritenere che tale debito sussistesse, così come non Pt_1 vi erano elementi che evidenziassero errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla
3 carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, laddove le pretese irrego- larità commesse dalla convenuta come già evidenziate, attengono non già al riconoscimento di CP_1 debiti eventualmente non appostati nei bilanci, ma a pretese negligenze nell'erogazione del servizio di consulenza e assistenza che rientra nell'attività di impresa nei confronti del cliente, quindi nell'esercizio dell'attività sociale a favore di un soggetto terzo. “ Avverso detta sentenza, ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto la carente di legittimazione CP_1 passiva e ciò in quanto dalla lettera firmata dal risulta il conferimento dell'incarico a Pt_1 [...]
e non all'appellata. Parte_2
Sostiene, al riguardo che tale affermazione è smentita non solo dalla documentazione in atti, ma anche dalle stesse considerazioni difensive dell'appellata. Osserva che la stessa si è difesa mettendo in evidenza di aver svolto l'incarico in modo completo, CP_1 esaustivo e privo di qualsiasi errore ed ancora, dalla documentazione in atti, risulta che la era CP_1 componente dell'organismo amministrativo della società ed era il vice Presidente in detta organizzazione. Con il secondo motivo, lamenta l'errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
Osserva al riguardo che il Tribunale, a tale fine, ha fatto riferimento alla raccomandata del 27.05.2019 con la quale si invitava la New Consulting System S.r.l, titolare del contratto insieme alla ad CP_1 adempiere al contratto concluso e, in considerazione dell'inadempimento, a risarcire i danni conseguenti e alla successiva raccomandata con la quale si ribadiva quanto sopra, con riferimento all'inadempimento contrattuale dell'obbligazione assunta fra la e la società da una parte e il terzo CP_1 Pt_1
Evidenzia che nella fattispecie non si tratta di rapporti all'interno della società (per i quali la prescrizione è propriamente e specificatamente quella quinquennale), ma di un rapporto fra la società e un soggetto esterno alla società, nella fattispecie un terzo (non un socio e non amministratore) che ha con la società ha concluso un contratto.
Viene quindi in rilievo una prescrizione ordinaria decennale da inadempimento contrattuale, che non è certamente decorsa alla data della richiesta di risarcimento danni sopra indicata. Con il terzo motivo, con riferimento al merito della controversia, si duole del fatto che il Tribunale ha dichiarato “Non sussiste a carico di parte convenuta alcuna responsabilità in qualità di amministratore”. Evidenzia, al riguardo, che con l'atto di citazione non ha chiesto l'accertamento della responsabilità della quale amministratore della società, ma ha piuttosto dedotto che, con il contratto sottoscritto, le CP_1 era stato certamente affidato il compito di assistere il nella presentazione della domanda di cui Pt_1 al bando della Regione Emilia Romagna.
È peraltro vero che alle mancanze relative all'operato della come tecnico che avrebbe dovuto CP_1 preparare al meglio la domanda per la partecipazione al bando della R.E.R. (in particolare l'assenza di una rendicontazione delle spese), si sono aggiunte altre responsabilità relative all'attività svolta quale liquidatrice. A tale riguardo osserva che la quando ha svolto detta attività di liquidatrice della New Consulting CP_1
System S.r.l. (quindi dopo i fatti di causa, da collocare, secondo la sentenza impugnata, fra il 2011 e il
2014), era ben consapevole del rapporto con il e della sua richiesta risarcitoria (una delle racco- Pt_1 mandate a.r. mandate dal difensore del alla è stata da questa ricevuta quando era liqui- Pt_1 CP_1 datrice della società). Evidenzia quindi che, la chiusura della liquidazione e la conseguente cancellazione della società è stato indubbiamente un onere della con conseguente sua responsabilità. CP_1
4 Ribadisce che la responsabilità dell'appellata è quella di aver svolto l'incarico ricevuto per conto della società, di cui era amministratore-vice presidente, in modo difettoso e con mancanze gravi e tali da essere tenuta a risarcire all'attore i danni. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello e della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio , con comparsa di costituzione con la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato, sulla base della stessa documentazione in atti, che il non ha Pt_1 concluso alcun contratto con la ma con la società New Consulting System S.r.l., richiamando CP_1 espressamente la lettera di incarico prodotta, il cui documento costituisce piena prova della carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata. Evidenzia ancora che, sempre dalla documentazione in atti (doc. 2 fasc., I grado appellata e doc. n. 19 fasc. I grado appellante), è emersa la prova che la non ha mai rivestito la carica di amministratore CP_1 di detta società, in quanto ogni funzione amministrativa e di rappresentanza della stessa è stata accentrata nella figura del Presidente dott. Persona_1
Ribadisce che il contratto prodotto (doc. n. 1 fasc. I grado appellata), mai contestato e/o disconosciuto datato 25.04.2011, riporta la firma del Presidente dott. nonché la doppia firma del sig. Per_1 Pt_1 che lo ha sottoscritto anche per accettazione delle clausole ivi richiamate ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c.
Sul secondo motivo evidenzia che, non solo l'appellante non ha sollevato sul punto alcuna specifica cen- sura sulla sentenza impugnata, ma nemmeno ha fatto alcun richiamo e/o cenno alla prescrizione quin- quennale ed ai relativi termini di decorrenza della stessa, specificatamente trattati dal Tribunale, addu- cendo semplicemente che la prescrizione da applicarsi fosse quella decennale, stante la natura contrattuale del rapporto.
Si tratta quindi di un motivo inammissibile e, comunque, infondato, considerato che dalla documentazione prodotta in atti è risultato comprovato in modo inequivocabile che, nella fattispecie, non è mai intervenuto alcun rapporto contrattuale tra le parti in causa e, pertanto, il preteso diritto al risarcimento del danno di cui all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., invocato dalla difesa dell'attore, era sottoposto alla pre- scrizione quinquennale, il cui termine è ampiamente decorso , essendosi verificato, l'asserito fatto gene- ratore del danno, nel gennaio 2014 (anno in cui era stata emessa la comunicazione di revoca del contributo, doc. n. 11 fascicolo I grado appellante).
Rileva che il Tribunale ha correttamente evidenziato che l'invocata responsabilità può essere qualificata soltanto alla stregua di quella extracontrattuale, in quanto “la responsabilità dell'amministratore va in- quadrata come responsabilità contrattuale soltanto se fatta valere per danni cagionati alla società”. Sul terzo motivo, relativo alla “responsabilità nel merito”, l'appellante afferma di non avere richiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta in qualità di amministratore. Sostiene che tale rilievo è smentito dal tenore letterale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ove, in diverse parti nonché nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., il ha dedotto che la Pt_1 era amministratrice della società, tant'è che nell'atto di citazione (pag.6) si legge testualmente CP_1 che: “Nel caso di specie è ascrivibile alla Dott.ssa una responsabilità ex art. 2476, Controparte_1 co.6 c.c., quale amministratrice della società New Consulting System s.r.l. al momento dei fatti ….”, la cui norma, che disciplina appunto la responsabilità degli amministratori, viene espressamente richiamata anche in sede di conclusioni (V. pag. 9) .
5 Pertanto, poiché la convenuta non ha rivestito detta qualifica, come accertato dal Giudice alla luce CP_1 di quanto comprovato documentalmente nel giudizio di primo grado, ogni eccezione sul punto è priva di qualsiasi pregio giuridico.
Osserva ancora che lo stesso Tribunale ha voluto anche meglio precisare che, in ogni caso, anche qualora la avesse rivestito la qualifica di amministratore (cosa che non si è verificata nella fattispecie), CP_1 alcuna responsabilità sarebbe potuta alla stessa imputarsi in quanto il fatto generatore del danno, così come allegato e descritto dallo stesso non è rappresentato da “un atto colposo o doloso dell'am- Pt_1 ministratore nell'esercizio della sua funzione di legale rappresentante della società” … “ma da una pre- tesa negligenza nell'erogazione della prestazione oggetto dell'attività sociale a favore di un terzo con pregiudizio esclusivamente sul patrimonio di quest'ultimo”. Nello stesso motivo, l'appellante affronta anche la questione inerente la responsabilità della ex CP_1 art. 2489 c.c. per aver rivestito la qualità di liquidatrice, in quanto, a suo dire, quando la aveva CP_1 ricevuto la raccomandata di richiesta di risarcimento danni, rivestiva ancora tale carica e, pertanto, non avrebbe potuto procedere alla liquidazione ed alla cancellazione della società, stante la conoscenza di tale richiesta risarcitoria.
Rileva che detta affermazione relativa alla presunta consapevolezza della circa la richiesta risar- CP_1 citoria del è infondata e smentita dagli stessi atti e documenti di causa, dai quali si evince ine- Pt_1 quivocabilmente che la prima richiesta di risarcimento danni è stata inviata alla in data 08.07.2019 CP_1
e ricevuta il 11.07.2019 (V. doc. n. 14 fascicolo I grado appellante), ovvero a distanza di anni dai fatti di causa (2011-2014 come riconosciuto dal Giudice di prime cure), laddove è stato oltretutto accertato che, l'attività di liquidatrice svolta dalla convenuta, era risultata limitata al periodo da dicembre 2016 a marzo 2017.
A tale riguardo precisa che la carica di liquidatrice della convenuta è stata assunta il 27.12.2016 ed è cessata il 21.03.2017, come si evince dalla visura camerale della Controparte_2
(V. doc. n. 2 fasc. I grado appellata) e dal verbale di assemblea ordinaria del 10/03/2017 (V. doc.
[...] n. 3 fasc. I grado appellata) nel quale risultava che la ha avuto soltanto la “facoltà di proseguire CP_1 tutti gli atti utili alla conclusione della liquidazione della società” che, nella fattispecie, si sono limitati al deposito del bilancio di liquidazione, con allegata nota integrativa ( V. doc. n. 4 fasc. I grado appellata) ed alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese avvenuta in data 21/03/2017. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. dello 06.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Non è fondato il primo motivo in quanto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il Tribunale ha correttamente accertato, sulla base della documentazione in atti, che il non ha concluso alcun Pt_1 contratto con la convenuta ma con la New Consulting System S.r.l., richiamando espressamente CP_1 la lettera di incarico prodotta, il cui documento costituisce piena prova della carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata. Difatti il contratto prodotto (doc. n. 1 fasc. I grado appellata), mai contestato e/o disconosciuto datato
25.04.2011, riporta la firma del Presidente dott. nonché la doppia firma del sig. Persona_1 Pt_1 che lo ha sottoscritto anche per accettazione delle clausole ivi richiamate ai sensi degli artt. 1341 e 1342.
Si osserva ancora che, sempre dalla documentazione in atti (doc. 2 fasc. I grado appellata e doc. n. 19 fasc. I grado appellante), è emersa la prova che la non ha mai rivestito la carica di amministratore CP_1
6 della società, in quanto ogni funzione amministrativa e di rappresentanza della stessa è stata accentrata nella figura del Presidente dott. Persona_1
Non è fondato il secondo motivo in quanto, dalla documentazione in atti, è emerso che non è mai interve- nuto alcun rapporto contrattuale tra le parti in causa e, pertanto, vertendosi in tema di responsabilità ex- tracontrattuale, il preteso diritto al risarcimento del danno di cui art. 2476 c.c., invocato dalla difesa dell'appellante, era soggetto al più breve termine di prescrizione quinquennale. Detto termine è ampiamente decorso a fronte di un fatto generatore del danno risalente al mese di gennaio
2014 (doc. n. 11 fascicolo I grado appellante), cui ha fatto seguito il primo atto interruttivo della prescri- zione da parte di soltanto in data 11 luglio 2019 (V. doc. n. 14 fascicolo I grado appellante). Pt_1
Si osserva ancora che il Tribunale ha correttamente evidenziato che l'invocata responsabilità può essere qualificata soltanto alla stregua di quella extracontrattuale, in quanto “la responsabilità dell'amministra- tore va inquadrata come responsabilità contrattuale soltanto se fatta valere per danni cagionati alla so- cietà”. Sul terzo motivo, relativo alla “responsabilità nel merito”, si osserva preliminarmente che il merito è stato esaminato ad abundantiam dal Tribunale, a fronte della riscontrata carenza di legittimazione passiva e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale. Come noto, è ravvisabile una motivazione ad abundantiam laddove il giudice, dopo aver già rigettato una domanda per motivi procedurali, ne illustri un ipotetico percorso logico-giuridico alternativo al solo fine di dimostrare che la domanda sarebbe comunque infondata nel merito. L'impugnazione della statuizione pronunciata ad abuntantiam è inammissibile, per difetto di interesse (ex plurimis, Cass.n.29296/2019). Ciò premesso, si conferma comunque l'infondatezza anche di tale motivo, per le medesime ragioni già dedotte dal Tribunale, che resistono ai motivi di appello.
Più in dettaglio, dalla documentazione in atti (V. pagg.nn.6 e 9 atto di citazione), risulta che è stato chiesto l'accertamento della responsabilità della ex art. 2476 comma 6 c.c., nell'asserita sua qualità di CP_1 amministratore di New Consulting System S.r.l., mai rivestita (V. doc. 2 fasc. I grado appellata e doc. n. 19 fasc. I grado appellante),
In ogni caso, come correttamente rilevato dal Tribunale il fatto generatore del danno, così come allegato e descritto dal non è rappresentato da “un atto colposo o doloso dell'amministratore nell'eser- Pt_1 cizio della sua funzione di legale rappresentante della società” … “ma da una pretesa negligenza nell'erogazione della prestazione oggetto dell'attività sociale a favore di un terzo con pregiudizio esclu- sivamente sul patrimonio di quest'ultimo”. Ed ancora non è ravvisabile alcuna responsabilità della ex art. 2489 c.c. con riferimento all'attività CP_1 svolta nella qualità di liquidatrice di New Consulting System S.r.l. in quanto, l'asserita consapevolezza dell'appellata, all'epoca, della richiesta risarcitoria del è smentita dagli stessi atti e documenti Pt_1 di causa, dai quali emerge inequivocabilmente che, la prima richiesta di risarcimento danni, è stata rice- vuta dalla in data 11.07.2019 (V. doc. n. 14 fascicolo I grado appellante), mentre la sua attività di CP_1 liquidatrice era cessata già in data 21.03.2017 (V. visura camerale della New Consulting System S.r.l., doc. 2 fascicolo I grado appellata).
Sul punto il Tribunale ha correttamente affermato (pag. 6) che: “durante la fase di liquidazione della società, non esisteva alcun debito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'attore né vi erano Pt_1 elementi per ritenere che tale debito sussistesse, così come non vi erano elementi che evidenziassero errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, laddove le pretese irregolarità commesse dalla convenuta CP_1
7 … attengono non già al riconoscimento dei debiti eventualmente non appostati nel bilancio, ma a pretese negligenze nell'erogazioni del servizio di consulenza e assistenza che rientra nell'attività di impresa nei confronti del cliente …”.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
. La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi in € 7.160 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.; Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.456/2023
promossa da
elettivamente domiciliato in Cesena (FC), Via Parte_1 Chiaramonti n. 12, presso lo studio dell'avv. Marika Foschi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato nelle more del presente grado di appello
- Appellante –
Contro
, elettivamente domiciliata in Cesena (FC), Via G. Controparte_1 Marinelli n. 97, presso lo studio dell'avv. Patrizia Nardella che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tri- Parte_1 bunale di Forlì, , al fine di sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità, ex art. Controparte_1
2476 c.c. e/o ex art. 2489 c.c., per la revoca di un finanziamento pubblico precedentemente ottenuto e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento del danno pari ad € 100.254,89 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia. Più in dettaglio l'attore ha dedotto:
- di avere conferito incarico, tramite la sottoscrizione di contratto, alla convenuta , quale Controparte_1 socia e rappresentante di New Consulting System s.r.l., di predisporre la domanda di partecipazione della impresa, di cui era titolare, al bando regionale per il riconoscimento di contributi finalizzati alla rimozione dell'amianto dagli edifici, coibentazione degli stessi e installazione di impianti fotovoltaici;
- che la domanda era stata accolta e quindi egli aveva dato corso agli interventi, salvo ricevere poi comu- nicazione dell'avvio della procedura di revoca, in quanto il totale delle spese ammissibili era risultato inferiore all'importo complessivo minimo di € 100.000. L'attore ha quindi imputato alla convenuta la responsabilità dell'intervenuta revoca del finanziamento, in quanto avrebbe commesso errori nella dimostrazione delle spese, effettivamente sostenute per la rimo- zione e smaltimento dell'amianto.
1 Ha pertanto chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il danno subito, ex art. 2476 c.c. o, in via alternativa, ex art. 2489 c.c. e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dello stesso.
Si è ritualmente costituita in giudizio con comparsa di risposta con la quale ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il rapporto contrattuale attivato in giudizio dall'attore aveva avuto origine da un atto di conferimento di incarico, sottoscritto da Parte_1
in data 25.04.2011, in favore di New Consulting System S.r.l.; sempre in via preliminare, ha
[...] eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, in base al combinato disposto degli artt. 2949 c.c. e 2935 c.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, sia con riferimento all'an che al quantum. Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c., all'esito della sola disamina della documentazione in atti, stante la dichiarata inammissibilità delle ulteriori istanze di prova, con sentenza n. 77/2023, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione:
“Deve anzitutto essere rigettata la domanda di parte attrice di accertamento della pretesa responsabilità contrattuale della convenuta in quanto risulta pacificamente dalla documentazione versata in atti dallo stesso attore che questi non ha concluso alcun contratto con la convenuta con la lettera di inca- CP_1 rico depositata sub doc. 1 ha conferito incarico alla società New Consulting System Parte_1
s.r.l. e non a che quindi, rispetto a tale domanda di accertamento risulta carente di Controparte_1 legittimazione passiva.
Quanto alla domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale della convenuta si CP_1 osserva quanto segue. Risulta fondata l'eccezione preliminare di parte convenuta di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per pretesa responsabilità extracontrattuale.
È infatti pacifico che nel caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale in quanto, come già evidenziato, tra le parti non è mai sussistito alcun rapporto contrattuale, onde potrebbe configurarsi soltanto una responsabilità extracontrattuale, con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è verifi- cato il fatto, ex art. 2947 c.c., laddove, ex art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel medesimo lasso temporale quinquennale si prescrivono, altresì, i diritti che derivano dai rapporti sociali e l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori. Ciò posto, nel caso di specie il fatto generatore del danno, in tesi di parte attrice, si sarebbe verificato allorquando la Regione Emilia – Romagna avrebbe emesso la comunicazione, indirizzata a di Pt_1 revoca del contributo, laddove, tuttavia, l'attore non indica la data in cui tale comunicazione e tale revoca del contributo sarebbe effettivamente giunte alla sua conoscenza;
ed invero dalla documentazione pro- dotta da parte attrice si evince soltanto che la determinazione di revoca del contributo è stata assunta in data 31.12.2013, ma non è leggibile alcuna data di ricezione della stessa da parte del destinatario.
Incontestabilmente, il primo atto interruttivo della prescrizione da parte di sarebbe giunto alla Pt_1 convenuta soltanto in data 11 luglio 2019. CP_1 Parte convenuta, nel sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione ha dedotto che i fatti genera- tori del danno si sarebbero verificati nel gennaio 2014, allorquando sarebbe stata emessa la comunica- zione di revoca del contributo.
A fronte di tale eccezione e delle allegazioni a supporto della stessa, parte attrice non ha sollevato speci- fiche contestazioni in ordine al dies a quo e alla data del primo evento interruttivo della prescrizione, ma
2 ha contestato l'eccezione deducendo che nel caso di specie si verterebbe in ipotesi di prescrizione decen- nale stante la natura contrattuale del rapporto tra le parti.
A ben vedere, però, come già evidenziato, tra le parti del giudizio non sussiste alcun rapporto di natura contrattuale (laddove, peraltro, la responsabilità dell'amministratore va inquadrata come responsabilità contrattuale soltanto se fatta valere per danni cagionati alla società), onde l'invocata responsabilità può essere qualificata soltanto alla stregua di responsabilità extracontrattuale. In difetto di contestazione in ordine al giorno di decorrenza della prescrizione ed a fronte di un primo atto interruttivo della stessa oltre il termine di cinque anni, l'eccezione di prescrizione di parte convenuta risulta fondata.
In ogni caso, anche nel merito, la domanda di parte attrice risulta infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Non sussiste a carico di parte convenuta alcuna responsabilità in qualità di amministratore.
Anzitutto la convenuta non ha mai rivestito la carica di amministratore della New Consulting CP_1
System s.r.l.: dalla visura camerale storica della società (doc. 2 di parte convenuta), si evince che la
nel tempo, ha rivestito soltanto la carica di consigliere di amministrazione e di vicepresidente CP_1 del consiglio di amministrazione, ma mai di Presidente del consiglio di amministratore della stessa, rive- stito sempre da Persona_1 In ogni caso, poi, quand'anche la stessa avesse rivestito tale qualifica, nel caso di specie non potrebbe imputarsi alcuna responsabilità ex art. 2476 c.c. in quanto il fatto generatore del danno, così come alle- gato e descritto dallo stesso preteso danneggiato, non è rappresentato da un atto colposo o doloso dell'amministratore nell'esercizio della sua funzione di legale rappresentante della società, tale da pre- giudicare la conservazione del patrimonio sociale, ma da una pretesa negligenza nell'erogazione della prestazione oggetto dell'attività sociale a favore di un terzo con pregiudizio esclusivamente sul patrimo- nio di quest'ultimo. Nemmeno è configurabile a carico della convenuta una responsabilità nei confronti di CP_1 Pt_1 quale liquidatore della società, ex art. 2495 c.c. Si consideri infatti che il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere ad un'ordinata liqui- dazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione.
Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione.
Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che la ha assunto la qualifica di liquidatore soltanto CP_1 nel 2016, quindi anni dopo i fatti di causa che si collocano tra il 2011 e il 2014. L'attività di liquidazione della società, peraltro, si colloca in data antecedente alla prima richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, indirizzata alla società il 27.05.2019, in quanto la società è stata posta in liquidazione in data 10.05.2012, mentre la cancellazione della società stessa risulta essere avvenuta il 21.03.2017. In particolare, poi, l'attività di liquidatore della convenuta risulta essere CP_1 limitata, avendo ella assunto tale qualifica soltanto in data 27.12.2016. Durante la fase di liquidazione della società non esisteva alcun debito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'attore né vi erano elementi per ritenere che tale debito sussistesse, così come non Pt_1 vi erano elementi che evidenziassero errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla
3 carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, laddove le pretese irrego- larità commesse dalla convenuta come già evidenziate, attengono non già al riconoscimento di CP_1 debiti eventualmente non appostati nei bilanci, ma a pretese negligenze nell'erogazione del servizio di consulenza e assistenza che rientra nell'attività di impresa nei confronti del cliente, quindi nell'esercizio dell'attività sociale a favore di un soggetto terzo. “ Avverso detta sentenza, ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto la carente di legittimazione CP_1 passiva e ciò in quanto dalla lettera firmata dal risulta il conferimento dell'incarico a Pt_1 [...]
e non all'appellata. Parte_2
Sostiene, al riguardo che tale affermazione è smentita non solo dalla documentazione in atti, ma anche dalle stesse considerazioni difensive dell'appellata. Osserva che la stessa si è difesa mettendo in evidenza di aver svolto l'incarico in modo completo, CP_1 esaustivo e privo di qualsiasi errore ed ancora, dalla documentazione in atti, risulta che la era CP_1 componente dell'organismo amministrativo della società ed era il vice Presidente in detta organizzazione. Con il secondo motivo, lamenta l'errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
Osserva al riguardo che il Tribunale, a tale fine, ha fatto riferimento alla raccomandata del 27.05.2019 con la quale si invitava la New Consulting System S.r.l, titolare del contratto insieme alla ad CP_1 adempiere al contratto concluso e, in considerazione dell'inadempimento, a risarcire i danni conseguenti e alla successiva raccomandata con la quale si ribadiva quanto sopra, con riferimento all'inadempimento contrattuale dell'obbligazione assunta fra la e la società da una parte e il terzo CP_1 Pt_1
Evidenzia che nella fattispecie non si tratta di rapporti all'interno della società (per i quali la prescrizione è propriamente e specificatamente quella quinquennale), ma di un rapporto fra la società e un soggetto esterno alla società, nella fattispecie un terzo (non un socio e non amministratore) che ha con la società ha concluso un contratto.
Viene quindi in rilievo una prescrizione ordinaria decennale da inadempimento contrattuale, che non è certamente decorsa alla data della richiesta di risarcimento danni sopra indicata. Con il terzo motivo, con riferimento al merito della controversia, si duole del fatto che il Tribunale ha dichiarato “Non sussiste a carico di parte convenuta alcuna responsabilità in qualità di amministratore”. Evidenzia, al riguardo, che con l'atto di citazione non ha chiesto l'accertamento della responsabilità della quale amministratore della società, ma ha piuttosto dedotto che, con il contratto sottoscritto, le CP_1 era stato certamente affidato il compito di assistere il nella presentazione della domanda di cui Pt_1 al bando della Regione Emilia Romagna.
È peraltro vero che alle mancanze relative all'operato della come tecnico che avrebbe dovuto CP_1 preparare al meglio la domanda per la partecipazione al bando della R.E.R. (in particolare l'assenza di una rendicontazione delle spese), si sono aggiunte altre responsabilità relative all'attività svolta quale liquidatrice. A tale riguardo osserva che la quando ha svolto detta attività di liquidatrice della New Consulting CP_1
System S.r.l. (quindi dopo i fatti di causa, da collocare, secondo la sentenza impugnata, fra il 2011 e il
2014), era ben consapevole del rapporto con il e della sua richiesta risarcitoria (una delle racco- Pt_1 mandate a.r. mandate dal difensore del alla è stata da questa ricevuta quando era liqui- Pt_1 CP_1 datrice della società). Evidenzia quindi che, la chiusura della liquidazione e la conseguente cancellazione della società è stato indubbiamente un onere della con conseguente sua responsabilità. CP_1
4 Ribadisce che la responsabilità dell'appellata è quella di aver svolto l'incarico ricevuto per conto della società, di cui era amministratore-vice presidente, in modo difettoso e con mancanze gravi e tali da essere tenuta a risarcire all'attore i danni. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello e della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio , con comparsa di costituzione con la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato, sulla base della stessa documentazione in atti, che il non ha Pt_1 concluso alcun contratto con la ma con la società New Consulting System S.r.l., richiamando CP_1 espressamente la lettera di incarico prodotta, il cui documento costituisce piena prova della carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata. Evidenzia ancora che, sempre dalla documentazione in atti (doc. 2 fasc., I grado appellata e doc. n. 19 fasc. I grado appellante), è emersa la prova che la non ha mai rivestito la carica di amministratore CP_1 di detta società, in quanto ogni funzione amministrativa e di rappresentanza della stessa è stata accentrata nella figura del Presidente dott. Persona_1
Ribadisce che il contratto prodotto (doc. n. 1 fasc. I grado appellata), mai contestato e/o disconosciuto datato 25.04.2011, riporta la firma del Presidente dott. nonché la doppia firma del sig. Per_1 Pt_1 che lo ha sottoscritto anche per accettazione delle clausole ivi richiamate ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c.
Sul secondo motivo evidenzia che, non solo l'appellante non ha sollevato sul punto alcuna specifica cen- sura sulla sentenza impugnata, ma nemmeno ha fatto alcun richiamo e/o cenno alla prescrizione quin- quennale ed ai relativi termini di decorrenza della stessa, specificatamente trattati dal Tribunale, addu- cendo semplicemente che la prescrizione da applicarsi fosse quella decennale, stante la natura contrattuale del rapporto.
Si tratta quindi di un motivo inammissibile e, comunque, infondato, considerato che dalla documentazione prodotta in atti è risultato comprovato in modo inequivocabile che, nella fattispecie, non è mai intervenuto alcun rapporto contrattuale tra le parti in causa e, pertanto, il preteso diritto al risarcimento del danno di cui all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., invocato dalla difesa dell'attore, era sottoposto alla pre- scrizione quinquennale, il cui termine è ampiamente decorso , essendosi verificato, l'asserito fatto gene- ratore del danno, nel gennaio 2014 (anno in cui era stata emessa la comunicazione di revoca del contributo, doc. n. 11 fascicolo I grado appellante).
Rileva che il Tribunale ha correttamente evidenziato che l'invocata responsabilità può essere qualificata soltanto alla stregua di quella extracontrattuale, in quanto “la responsabilità dell'amministratore va in- quadrata come responsabilità contrattuale soltanto se fatta valere per danni cagionati alla società”. Sul terzo motivo, relativo alla “responsabilità nel merito”, l'appellante afferma di non avere richiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta in qualità di amministratore. Sostiene che tale rilievo è smentito dal tenore letterale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ove, in diverse parti nonché nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., il ha dedotto che la Pt_1 era amministratrice della società, tant'è che nell'atto di citazione (pag.6) si legge testualmente CP_1 che: “Nel caso di specie è ascrivibile alla Dott.ssa una responsabilità ex art. 2476, Controparte_1 co.6 c.c., quale amministratrice della società New Consulting System s.r.l. al momento dei fatti ….”, la cui norma, che disciplina appunto la responsabilità degli amministratori, viene espressamente richiamata anche in sede di conclusioni (V. pag. 9) .
5 Pertanto, poiché la convenuta non ha rivestito detta qualifica, come accertato dal Giudice alla luce CP_1 di quanto comprovato documentalmente nel giudizio di primo grado, ogni eccezione sul punto è priva di qualsiasi pregio giuridico.
Osserva ancora che lo stesso Tribunale ha voluto anche meglio precisare che, in ogni caso, anche qualora la avesse rivestito la qualifica di amministratore (cosa che non si è verificata nella fattispecie), CP_1 alcuna responsabilità sarebbe potuta alla stessa imputarsi in quanto il fatto generatore del danno, così come allegato e descritto dallo stesso non è rappresentato da “un atto colposo o doloso dell'am- Pt_1 ministratore nell'esercizio della sua funzione di legale rappresentante della società” … “ma da una pre- tesa negligenza nell'erogazione della prestazione oggetto dell'attività sociale a favore di un terzo con pregiudizio esclusivamente sul patrimonio di quest'ultimo”. Nello stesso motivo, l'appellante affronta anche la questione inerente la responsabilità della ex CP_1 art. 2489 c.c. per aver rivestito la qualità di liquidatrice, in quanto, a suo dire, quando la aveva CP_1 ricevuto la raccomandata di richiesta di risarcimento danni, rivestiva ancora tale carica e, pertanto, non avrebbe potuto procedere alla liquidazione ed alla cancellazione della società, stante la conoscenza di tale richiesta risarcitoria.
Rileva che detta affermazione relativa alla presunta consapevolezza della circa la richiesta risar- CP_1 citoria del è infondata e smentita dagli stessi atti e documenti di causa, dai quali si evince ine- Pt_1 quivocabilmente che la prima richiesta di risarcimento danni è stata inviata alla in data 08.07.2019 CP_1
e ricevuta il 11.07.2019 (V. doc. n. 14 fascicolo I grado appellante), ovvero a distanza di anni dai fatti di causa (2011-2014 come riconosciuto dal Giudice di prime cure), laddove è stato oltretutto accertato che, l'attività di liquidatrice svolta dalla convenuta, era risultata limitata al periodo da dicembre 2016 a marzo 2017.
A tale riguardo precisa che la carica di liquidatrice della convenuta è stata assunta il 27.12.2016 ed è cessata il 21.03.2017, come si evince dalla visura camerale della Controparte_2
(V. doc. n. 2 fasc. I grado appellata) e dal verbale di assemblea ordinaria del 10/03/2017 (V. doc.
[...] n. 3 fasc. I grado appellata) nel quale risultava che la ha avuto soltanto la “facoltà di proseguire CP_1 tutti gli atti utili alla conclusione della liquidazione della società” che, nella fattispecie, si sono limitati al deposito del bilancio di liquidazione, con allegata nota integrativa ( V. doc. n. 4 fasc. I grado appellata) ed alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese avvenuta in data 21/03/2017. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. dello 06.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Non è fondato il primo motivo in quanto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il Tribunale ha correttamente accertato, sulla base della documentazione in atti, che il non ha concluso alcun Pt_1 contratto con la convenuta ma con la New Consulting System S.r.l., richiamando espressamente CP_1 la lettera di incarico prodotta, il cui documento costituisce piena prova della carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata. Difatti il contratto prodotto (doc. n. 1 fasc. I grado appellata), mai contestato e/o disconosciuto datato
25.04.2011, riporta la firma del Presidente dott. nonché la doppia firma del sig. Persona_1 Pt_1 che lo ha sottoscritto anche per accettazione delle clausole ivi richiamate ai sensi degli artt. 1341 e 1342.
Si osserva ancora che, sempre dalla documentazione in atti (doc. 2 fasc. I grado appellata e doc. n. 19 fasc. I grado appellante), è emersa la prova che la non ha mai rivestito la carica di amministratore CP_1
6 della società, in quanto ogni funzione amministrativa e di rappresentanza della stessa è stata accentrata nella figura del Presidente dott. Persona_1
Non è fondato il secondo motivo in quanto, dalla documentazione in atti, è emerso che non è mai interve- nuto alcun rapporto contrattuale tra le parti in causa e, pertanto, vertendosi in tema di responsabilità ex- tracontrattuale, il preteso diritto al risarcimento del danno di cui art. 2476 c.c., invocato dalla difesa dell'appellante, era soggetto al più breve termine di prescrizione quinquennale. Detto termine è ampiamente decorso a fronte di un fatto generatore del danno risalente al mese di gennaio
2014 (doc. n. 11 fascicolo I grado appellante), cui ha fatto seguito il primo atto interruttivo della prescri- zione da parte di soltanto in data 11 luglio 2019 (V. doc. n. 14 fascicolo I grado appellante). Pt_1
Si osserva ancora che il Tribunale ha correttamente evidenziato che l'invocata responsabilità può essere qualificata soltanto alla stregua di quella extracontrattuale, in quanto “la responsabilità dell'amministra- tore va inquadrata come responsabilità contrattuale soltanto se fatta valere per danni cagionati alla so- cietà”. Sul terzo motivo, relativo alla “responsabilità nel merito”, si osserva preliminarmente che il merito è stato esaminato ad abundantiam dal Tribunale, a fronte della riscontrata carenza di legittimazione passiva e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale. Come noto, è ravvisabile una motivazione ad abundantiam laddove il giudice, dopo aver già rigettato una domanda per motivi procedurali, ne illustri un ipotetico percorso logico-giuridico alternativo al solo fine di dimostrare che la domanda sarebbe comunque infondata nel merito. L'impugnazione della statuizione pronunciata ad abuntantiam è inammissibile, per difetto di interesse (ex plurimis, Cass.n.29296/2019). Ciò premesso, si conferma comunque l'infondatezza anche di tale motivo, per le medesime ragioni già dedotte dal Tribunale, che resistono ai motivi di appello.
Più in dettaglio, dalla documentazione in atti (V. pagg.nn.6 e 9 atto di citazione), risulta che è stato chiesto l'accertamento della responsabilità della ex art. 2476 comma 6 c.c., nell'asserita sua qualità di CP_1 amministratore di New Consulting System S.r.l., mai rivestita (V. doc. 2 fasc. I grado appellata e doc. n. 19 fasc. I grado appellante),
In ogni caso, come correttamente rilevato dal Tribunale il fatto generatore del danno, così come allegato e descritto dal non è rappresentato da “un atto colposo o doloso dell'amministratore nell'eser- Pt_1 cizio della sua funzione di legale rappresentante della società” … “ma da una pretesa negligenza nell'erogazione della prestazione oggetto dell'attività sociale a favore di un terzo con pregiudizio esclu- sivamente sul patrimonio di quest'ultimo”. Ed ancora non è ravvisabile alcuna responsabilità della ex art. 2489 c.c. con riferimento all'attività CP_1 svolta nella qualità di liquidatrice di New Consulting System S.r.l. in quanto, l'asserita consapevolezza dell'appellata, all'epoca, della richiesta risarcitoria del è smentita dagli stessi atti e documenti Pt_1 di causa, dai quali emerge inequivocabilmente che, la prima richiesta di risarcimento danni, è stata rice- vuta dalla in data 11.07.2019 (V. doc. n. 14 fascicolo I grado appellante), mentre la sua attività di CP_1 liquidatrice era cessata già in data 21.03.2017 (V. visura camerale della New Consulting System S.r.l., doc. 2 fascicolo I grado appellata).
Sul punto il Tribunale ha correttamente affermato (pag. 6) che: “durante la fase di liquidazione della società, non esisteva alcun debito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'attore né vi erano Pt_1 elementi per ritenere che tale debito sussistesse, così come non vi erano elementi che evidenziassero errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, laddove le pretese irregolarità commesse dalla convenuta CP_1
7 … attengono non già al riconoscimento dei debiti eventualmente non appostati nel bilancio, ma a pretese negligenze nell'erogazioni del servizio di consulenza e assistenza che rientra nell'attività di impresa nei confronti del cliente …”.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
. La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi in € 7.160 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.; Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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