Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5112 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 31.3.2025 tra
(cod. fisc. Parte_1
), in persona del Ministro in carica pro tempore, domiciliato P.IVA_1 in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, da cui sono è rappresentato e difeso per legge;
-appellante- e (già (cod. fisc. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 CP_3 elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 46, presso lo studio dell'avv. Francesco Ferroni, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Stefania Gaiba per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
(cod. fisc. ), elettivamente domi- CP_4 CodiceFiscale_1 ciliata in Roma, V.le Manzoni n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Ric- ciardi, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Troina per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-appellata- e
), elettivamente domiciliate in Roma, V.le Manzoni n. 26, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Francesco IA, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Troina per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-appellata- e Controparte_8
-appellato contumace- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Ap- Parte_1 pello adita (…)
- Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tri- bunale di Roma n. 11872/2020 per le ragioni sopra esposte.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria Controparte_2 istanza, così giudicare: (…)
- in via principale: rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti, l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Roma n. 11872/2020 del Tribunale di Roma;
- in via subordinata: accertare, per i motivi indicati negli scritti difensivi e per quelli accertati in corso di causa, ivi compresa la prescrizione del diritto e l'illegittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie n. 2250200454289 e n. 6756101041958 emesse da (ora Controparte_9 [...]
, dell'iscrizione a ruolo n. 2017/003084 del Controparte_2 [...]
, contenuta nella cartella di pagamento n. Controparte_10
10620170008455505001 notificata l'1/12/2017 e per l'effetto dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento impu- gnata, con condanna de , in persona del Controparte_10
Ministro pro-tempore, al rimborso in favore d Controparte_2 della somma di € =166.294,98, ovvero di quella diversa accertata in corso
2 di causa, oltre agli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla data del pagamento (30/1/2018) all'effettiva restituzione;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione e/o di condanna di al pagamento delle somme og- Controparte_2 getto della garanzia fideiussorie, per gli importi accertati in corso di causa, ai sensi dell'art. 8) delle condizioni generali di assicurazione e delle pattui- zioni contenute nell'atto di coobbligazione, previo rigetto di tutte le do- mande proposte dalla contraente e dai coobbligati nei confronti di parte at- trice in quanto infondate, condannare in persona del legale CP_5 rappresentante pro tempore, nonché i coobbligati GG.ri , _6
, in solido tra tutti loro e limitatamente alla CP_11 Controparte_12 polizza fideiussoria n. 6756101041958 per i predetti coobbligati, a rimbor- sare a la somma di € 166.294,98 versata in Controparte_2 favore dell'Ente Beneficiario in adempimento degli obblighi assunti mediante il rilascio delle polizze fideiussorie per cui è causa, o quella diversa accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla data del pagamento (30/1/2018) all'effettivo rimborso.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”; per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, CP_4 così provvedere:
I) preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, per vio- lazione di legge;
II) nel merito, rigettare il gravame, giacché infondato in fatto e diritto, e con- fermare la sentenza di primo grado, per le ragioni addotte in narrativa (spe- cificamente, in accoglimento dell'eccezione ritualmente e tempestivamente sollevata, attesa la mancanza di validi ed idonei atti interruttivi, oltre al di- sconoscimento espresso degli avvisi di ricevimento e delle sottoscrizioni, ac- certare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine de- cennale, e, quindi, l'estinzione del diritto del Controparte_13
e per esso del Concessionario a pretendere il recupero della quota
[...] erogata, pari ad €. 104.865,00, in ragione della revoca delle agevolazioni concesse, e, per l'effetto, dichiarare la prescrizione del diritto dell CP_14
– compagnia garante di chiedere il pagamento delle somme
[...]
3 oggetto delle garanzie fideiussorie prestate ed oggi escusse, se versate al beneficiario);
III) in subordine, dichiarare, altresì, la prescrizione del diritto mediato, indi- retto ed ontologicamente diverso della compagnia per Controparte_14 le ragioni addotte in narrativa;
IV) sempre in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di interesse a resistere e/o il difetto di legittimazione passiva della convenuta nel presente giudizio, trattandosi quella avanzata nei suoi confronti di una pretesa obiettivamente diversa ed inconciliabile con la domanda avente ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento, fondata su situazioni giuridiche e su un fatto costitu- tivo radicalmente differenti;
V) dichiarare l'illegittimità della escussione delle polizze fideiussorie e, quindi, l'illegittimità e la nullità del ruolo e dalla conseguente cartella di pa- gamento, anche per mancanza di titolo esecutivo e per omessa notifica del decreto di revoca, con violazione del diritto di difesa;
VI) dichiarare la nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
VII) dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e, quindi, del conse- quenziale diritto di rivalsa, perché la pretesa attivata è ontologicamente di- versa dalla garanzia atipica della polizza fideiussoria;
VIII) nel merito, rigettare la pretesa creditoria della P.A. e per esso del Con- cessionario nonché, per l'effetto, la domanda di rivalsa della società attrice, poiché inammissibili, improponibili, improcedibili e totalmente infondate in fatto e in diritto ed inesigibili, e, specificamente, per quanto concerne la IG.ra , per il suo disconoscimento espresso e sacramentale CP_4 di eventuali sottoscrizioni apocrife;
IX) in estremo subordine, nella denegata e non credibile ipotesi di accogli- mento della domanda in via di rivalsa della in danno delle Controparte_14 convenute, accertare e dichiarare l'inadempimento per mala gestio della me- desima compagnia, avendo omesso il pagamento al momento della prima richiesta avanzata dall'Istituto PS a titolo di escussione delle polizze fi- deiussorie per cui è causa, e, di conseguenza, limitare la pretesa di parte avversa all'importo dovuto inizialmente, così come specificato nella suddetta prima richiesta di versamento, senza somme aggiuntive per sanzioni, 4 interessi moratori e/o rivalutazione monetaria, imputabili all'esclusiva con- dotta dell'assicurazione;
X) in via istruttoria, si contesta formalmente e in modo sacramentale la con- formità dell'avversa produzione agli originali, specificamente degli avvisi di ricevimento, della loro riferibilità alle relative raccomandate e dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli stessi, nonché si eccepisce la nullità e/o inesistenza dei procedimenti notificatori per violazione di legge;
XI) in virtù del principio della soccombenza, si chiede la condanna alle spese e ai compensi di causa, oltre al forfettario 15 % per r.s.g., IVA e CAP, come per legge, da liquidarsi anche ex actis e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario”; per “I) preliminarmente, dichiarare l'inammis- Controparte_15 sibilità del proposto appello, per violazione di legge;
II) nel merito, rigettare il gravame, giacché infondato in fatto e diritto, e con- fermare la sentenza di primo grado, per le ragioni addotte in narrativa (spe- cificamente, in accoglimento dell'eccezione ritualmente e tempestivamente sollevata, attesa la mancanza di validi ed idonei atti interruttivi, oltre al di- sconoscimento espresso degli avvisi di ricevimento e delle sottoscrizioni, ac- certare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine de- cennale, e, quindi, l'estinzione del diritto del Controparte_13
e per esso del Concessionario a pretendere il recupero della quota
[...] erogata, pari ad €. 104.865,00, in ragione della revoca delle agevolazioni concesse, e, per l'effetto, dichiarare la prescrizione del diritto dell CP_14
– compagnia garante di chiedere il pagamento delle somme og-
[...] getto delle garanzie fideiussorie prestate ed oggi escusse, se versate al be- neficiario);
III) in subordine, nella denegata e non credibile ipotesi di rigetto dell'ecce- zione di prescrizione, dichiarare l'illegittimità della escussione delle polizze fideiussorie e, quindi, l'illegittimità e la nullità del ruolo e dalla conseguente cartella di pagamento, anche per mancanza di titolo esecutivo e per omessa notifica del decreto di revoca, con violazione del diritto di difesa;
IV) sempre in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di interesse a resistere e/o il difetto di legittimazione passiva dei convenuti nel presente giudizio, trattandosi quella avanzata nei suoi confronti di una pretesa obiettivamente 5 diversa ed inconciliabile con la domanda avente ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento, fondata su situazioni giuridiche e su un fatto costitu- tivo radicalmente differenti;
V) dichiarare l'illegittimità della escussione delle polizze fideiussorie e, quindi, l'illegittimità e la nullità del ruolo e dalla conseguente cartella di pa- gamento, anche per mancanza di titolo esecutivo e per omessa notifica del decreto di revoca, con violazione del diritto di difesa;
VI) dichiarare la nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
VII) dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e, quindi, del conse- quenziale diritto di rivalsa, perché la pretesa attivata è ontologicamente di- versa dalla garanzia atipica della polizza fideiussoria;
VIII) nel merito, rigettare la pretesa creditoria della P.A. e per esso del Con- cessionario nonché, per l'effetto, la domanda di rivalsa della società attrice, poiché inammissibili, improponibili, improcedibili e totalmente infondate in fatto e in diritto ed inesigibili;
IX) in estremo subordine, nella denegata e non credibile ipotesi di accogli- mento della domanda in via di rivalsa della in danno delle Controparte_14 convenute, accertare e dichiarare l'inadempimento per mala gestio della me- desima compagnia, avendo omesso il pagamento al momento della prima richiesta avanzata dall'Istituto PS a titolo di escussione delle polizze fi- deiussorie per cui è causa, e, di conseguenza, limitare la pretesa di parte avversa all'importo dovuto inizialmente, così come specificato nella suddetta prima richiesta di versamento, senza somme aggiuntive per sanzioni, inte- ressi moratori e/o rivalutazione monetaria, imputabili all'esclusiva condotta dell'assicurazione;
X) in via istruttoria, si contesta formalmente e in modo sacramentale la con- formità dell'avversa produzione agli originali, specificamente degli avvisi di ricevimento, della loro riferibilità alle relative raccomandate e dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli stessi, nonché si eccepisce la nullità e/o inesistenza dei procedimenti notificatori per violazione di legge;
XI) in virtù del principio della soccombenza, si chiede la condanna alle spese e ai compensi di causa, oltre al forfettario 15 % per r.s.g., IVA e CAP, come
6 per legge, da liquidarsi anche ex actis e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario”.
FATTO E DIRITTO
1. L'allora (ora si è Controparte_9 Controparte_2 costituita fideiussore nell'interesse della e in favore del CP_5 [...]
(poi Controparte_16 Controparte_10
e ora ): (a) mediante il
[...] Parte_1 rilascio della polizza fideiussoria n. 2250200454289 del 20.11.2002, a garanzia della cauzione per la realizzazione del programma agevolato di cui alla domanda progetto n. 90899/12, fino alla concorrenza della somma di
€ 3.500,00 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio); (b) mediante il rilascio della polizza fideiussoria n.
6756101041958 del 10.9.2003, a garanzia delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992 in relazione al progetto n. 90899/12 per la realizzazione di un programma di investimenti nella propria attività produt- tiva di , fino alla concorrenza dell'importo di € 104.865,00, corri- Pt_2 spondente alla prima quota di contributo anticipato, oltre rivalutazione e in- teressi legali ex art. 1 delle c.g.a.
2. Le obbligazioni assunte dalla contraente in relazione alla polizza fideius- soria n. 6756101041958 sono state assunte anche da , _6 [...]
e mediante la sottoscrizione di apposito atto Parte_3 Controparte_8 di coobbligazione con la suddetta Compagnia (v. doc. n.
3-bis del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
3. A fronte di rilevati inadempimenti della la PS Capital Servi- CP_5 ces - Banca per le Imprese s.p.a., con raccomandate a.r. del 23.5.2006 (rice- vute il 1°.6.2006), ha chiesto alla contraente la restituzione dell'importo della cauzione, pari ad € 3.500,00 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appel- lante - primo grado di giudizio), e ha escusso per il medesimo importo la polizza fideiussoria n. 2250200454289 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
4. Inoltre, con raccomandate a.r. del 5.9.2006 (ricevute il 13.9.2006), la PS Capital Services - Banca per la Imprese s.p.a. ha proposto al
[...]
la revoca delle agevolazioni riconosciute (v. doc. n. 6 Controparte_10 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio), chiedendo alla
7 la restituzione della prima quota di contributo erogato per la CP_5 somma di € 118.840,00 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio) ed escutendo per il medesimo importo la polizza fideius- soria n. 6756101041958 (v. doc. 8 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
5. Con decreto n. 1443 del 10.3.2017, comunicato alla OP il 31.3.2017, il ha disposto
[...] Controparte_10 la revoca delle agevolazioni di cui al decreto di concessione provvisoria n. 126412 del 23.6.2003 in favore della disponendo contestual- CP_5 mente il recupero delle agevolazioni e l'escussione delle due polizze fideius- sorie sopra indicate (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio)
6. Con p.e.c. del 3.4.2017 la banca concessionaria, ossia la PS
[...]
ha chiesto di corrispondere gli importi Controparte_18 pari alla cauzione per € 3.500,00 e all'importo agevolato per € 161.250,36, reiterando l'escussione delle polizze fideiussorie rilasciate dalla CP_2
(v. docc. nn. 11 e 12 del fascicolo di parte appellante - primo grado di
[...] giudizio).
7. In data 1°.12.2017 , agente della riscos- Controparte_19 sione della Provincia di Taranto, ha notificato alla la cartella Controparte_2 di pagamento n. 106220170008455505001, emessa sulla base del ruolo n. 2017/003084 del Ministero dello Sviluppo Economico - Settore conten- zioso, per complessivi € 166.294,98 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ap- pellante - primo grado di giudizio)
8. La ha proposto innanzi al Tribunale di Roma opposizione Controparte_2 avverso la suddetta cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento, pre- via sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, per i seguenti motivi: (i) prescrizione del diritto dell'Amministrazione di escutere entrambe le po- lizze fideiussorie, e quindi carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'iscrizione a ruolo dei crediti;
(ii) illegittimità e nullità assoluta del ruolo n. 2017/3084, sulla scorta del quale era stata notificata la cartella di paga- mento opposta, per violazione dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999. Inoltre, la Compagnia ha proposto, in via subordinata, azione di rivalsa nei confronti della e dei coobbligati della polizza fideiussoria ( , CP_5 _6
8 e ) nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ri- CP_4 Controparte_8 conosciuto la legittimità dell'escussione nei suoi confronti.
9. Si è ritualmente costituito nel giudizio di primo grado il opposto, CP_10 che ha contestato le deduzioni di parte opponente e ha concluso per il ri- getto della domanda. Gli altri convenuti in quel giudizio, in quanto destinatati dell'azione di regresso proposta dalla Compagnia opponente, hanno chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda subordinata o il rigetto della stessa, associandosi all'eccezione di prescrizione sollevata da parte at- trice.
10. A seguito dell'introduzione del giudizio di primo grado, al solo fine di evitare eventuali azioni esecutive, in data 30.1.2018 la OP ha versato al la somma di €
[...] Controparte_10
166.294,98, con riserva di ripetizione (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
11. Con sentenza n. 11872/2020 pubblicata il 3.9.2020 il Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) dichiara l'illegitti- mità, per intervenuta prescrizione dei crediti, dell'escussione delle polizze fideiussorie n. 2250200454289 e n. 6756101041598 emesse d
[...]
e dell'iscrizione a ruolo n. 2017/003084 del Controparte_20 [...]
, a fondamento della cartella di pagamento Controparte_21
n. 10620170008455505001; 2) condanna i Controparte_13
alla restituzione in favore di parte attrice della somma di e
[...]
16..294,98 oltre interessi legali dal 25.6.2018 al saldo;
3) condanna il
[...]
al pagamento, in favore di parte attrice, Controparte_22 delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi ed € 1.165,50 per spese, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) compensa tra le altre parti le spese di lite”.
12. Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello il
(oggi Controparte_10 Parte_1
), che ha censurato, in primo luogo, la statuizione di prescrizione del
[...] proprio diritto ad escutere la polizza, deducendo come il termine di prescri- zione si debba far decorrere – nel caso in esame – non dalla data di richiesta di escussione da parte dell'istituto di credito concessionario, ma dalla data di notifica del decreto di revoca del contributo;
e, in secondo luogo, l'omesso
9 rilievo d'ufficio della natura di atto interruttivo della prescrizione da attribuire alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'8.3.2016 alla (v. docc. nn. 9, 10 e 11 del fascicolo di parte appellante - primo CP_5 grado di giudizio), di cui si è dato atto nella comparsa di costituzione e risposta ed è stata documentata negli allegati documenti. E quindi che, a norma dell'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore verso uno dei condebitori solidali hanno efficacia interruttiva anche verso gli altri.
13. Nel presente grado di giudizio si sono costituite la OP
(che nel corso del presente grado di giudizio, a seguito di fusione
[...] con altre società in ha assunto la denominazione di PA
, che ha ribadito la propria domanda di regresso Controparte_1 nei confronti degli altri appellati, nonché la e CP_5 _6
, che hanno parimenti hanno contestato la fondatezza delle CP_24 domande svolte dall'odierno appellante e, con riguardo alla domanda di re- gresso, hanno eccepito – per la prima volta nel presente grado di giudizio - la prescrizione del diritto azionato dalla nei Controparte_2 loro confronti, deducendo come fossero decorsi oltre dieci anni dalle comu- nicazioni della Compagnia, le quali non sono peraltro mai pervenute nella sfera di conoscibilità giuridica degli odierni convenuti, essendo state inviate anch'esse ad indirizzi errati. , pure ritualmente evocato nel Controparte_8 presente grado di giudizio, non si è costituito e deve essere dichiarato con- tumace con la presente sentenza, non essendo intervenuta la relativa dichia- razione nel corso del presente grado di giudizio.
14. I contributi, oggetto della presente controversia, sono quelli erogati ai sensi della legge 19.12.1992, n. 488 (di "conversione in legge, con modifi- cazioni, del d.l. 22.10.1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1°.3.1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzo- giorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive. Ecologia"), la quale, all'art. 7, co. 2, subordina l'erogazione della prima rata - che è quella per cui è stata effettuata l'iscrizione a ruolo, oltre al minore importo di € 3.500,00 a titolo di cauzione - alla prestazione di idonea garanzia, definita
"cauzione". Il termine cauzione è utilizzato anche dal d.m. 20.10.1995, n. 527, il cui art. 5, co.
4-bis, prevede che tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione deve esservi la ricevuta del versamento di una 10 cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volontà di realizzare il programma agevolato.
15. Il successivo d.m. 24.5.2000, il quale si compone di un articolo unico, prevede - per quanto qui interessa - che: (i) ai sensi del co. 5, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, "redatta secondo lo schema di cui all'alle- gato 2 al presente decreto, è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta (...) ; (...) ha effetto dalla data della domanda di agevolazione e dura fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo di cui al successivo comma 8 e, comunque, fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni"; (ii) ai sensi del co. 8, "l'importo della cauzione viene restituito all'impresa interessata, ovvero la fideiussione o la polizza svincolata, qualora (...) la banca concessionaria — verificata con esito posi- tivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provve- dimento di revoca — provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota (...)"; (iii) ai sensi del comma 9, "la cauzione viene trattenuta, ovvero la fideiussione o la polizza escussa, qualora, ad avvenuta concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, quest'ultima (...) non rispetti la condizione di cui al D.M. n. 527 del 1995, art. 8, comma 1, lett. C 1), e successive modifiche e integrazioni".
16. Nel caso di specie, le parti stipulanti, in relazione al programma di inve- stimenti da eseguire, hanno ritenuto adeguata la durata di tre anni (36 mesi), pattuendo, all'art. 3 delle c.g.a. della polizza fideiussoria n. 91021008, che
“La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di 36 mesi dall'erogazione dell'importo garantito” (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). L'art. 3 della polizza fideiussoria n. 9609990 (v. doc. n.
2 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio), rilasciata a titolo di cauzione per la presentazione della domanda di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, prevede analogamente che “La garanzia ha durata (…) comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevo- lazioni”. 11 17. Vero è, allora, che l'obbligazione di pagamento del garante sorge all'atto della comunicazione della dichiarazione di sussistenza dell'inadempienza ri- scontrata (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 9.5.2024, n. 12706; Cass. civ., Sez. VI- 3, 27.2.2015, nn. 3980, 3981, 3982, 3983). Al contempo, però, l'escus- sione della polizza - la quale non richiede particolari formalità, né un conte- nuto predeterminato, bastando la richiesta di restituzione del pagamento - ha come unico presupposto la contestazione dell'inadempienza, e non anche il suo definitivo accertamento (accertamento necessario solo al fine dell'e- ventuale adozione del provvedimento di revoca e dell'avvio delle azioni di recupero), e doveva avvenire in ogni caso nel termine di efficacia delle due polizze stipulate, vale a dire nel termine di 36 mesi dalla stipula delle stesse.
18. Come si è detto sopra, il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, che il diritto del odierno appellante nei confronti della CP_10 [...] sia prescritto, in conformità a quanto dedotto da tale Controparte_25 [...]
in quel giudizio e ribadito nel costituirsi nel presente grado di giudi- Per_1 zio, e ciò in quanto – secondo quanto ritenuto con la sentenza appellata – “i crediti erano esigibili - e difatti i relativi diritti sono stati prontamente eser- citati - prima del decreto di revoca dei finanziamenti”, e segnatamente le polizze “sono state escusse entrambe le polizze, una con raccomandata del 23.5.2006 e l'altra con raccomandata del 5.9.2006”. Conseguentemente, al momento del ricevimento da parte della Compagnia delle “raccomandate tra- smesse via pec del 3.4.2017 con cui è stata reiterata l'escussione delle po- lizze a seguito dell'emissione del decreto di revoca delle agevolazioni”, il diritto del Ministero odierno appellante di escutere le polizze rilasciate dalla era prescritto. Controparte_2
19. Come si è detto sopra, con raccomandate a.r. del 5.9.2006 (ricevute il 13.9.2006) la PS Capital Services - Banca per la Imprese s.p.a. propose al la revoca delle agevolazioni, avendo Controparte_10 provveduto con raccomandate a.r. del 23.5.2006 (ricevute il 1°.6.2006), a escutere la polizza n. 6756101041958 (e avendo già in precedenza, con raccomandate a.r. del 23.5.2006, ricevuta il 1°.6.2006, ha escusso la polizza fideiussoria n. 2250200454289), portando dunque a conoscenza di quest'ultimo il presupposto in ragione del quale poteva essere disposta la revoca del finanziamento concesso. Come ha correttamente ritenuto il giu- dice di primo grado, da quella data è iniziato a decorrere il diritto 12 dell'Amministrazione pubblica odierna appellante – non solo di chiedere la restituzione di quanto corrisposto alla ma anche (e per quanto CP_5 di interesse del presente giudizio) – di escutere le polizze fideiussorie rila- sciate dalla (sul presupposto, non contestato Controparte_2 nel presente giudizio, che le stesse potessero ancora essere escusse dall
[...]
). CP_26
20. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, alla data di notificazione alla
- vale a dire, al 31.3.2017 - del decreto n. Controparte_2
1443 del 10.3.2017, con cui il ha di- Controparte_10 sposto la revoca delle agevolazioni, il diritto di quest'ultimo di escutere le due polizze fideiussorie rilasciate da tale Compagnia a garanzia delle obbli- gazioni della era prescritto per decorso del termine decennale. CP_5
21. Neanche è possibile dedurre – come fa l'odierna appellante – che la prescrizione eccepita dalla sarebbe stata inter- Controparte_2 rotta dall'atto di avvio del procedimento di revoca, come avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il giudice di primo grado.
22. Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, vale a dire quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuri- dico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interru- zione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di ele- menti probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (nor- male) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rileva- zione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti
13 risultino documentati ex actis (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 13.4.2023, n. 9810; Cass. civ., SS.UU., 27.7.2005, n. 15661).
23. Dalla documentazione in atti risulta che la “Comunicazione di avvio della procedura di revoca del contributo ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i.” prot. 20780 in data 8.3.2016 è stata inviata a mezzo p.e.c. alla banca concessionaria, che l'ha ricevuta e riscontrata, mentre alla CP_5
è stata a mezzo raccomanda a.r. 15140828542/7
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10.3.2016, la quale è stata però restituita al mittente in quanto la destina- taria è risultata “sconosciuta” all'indirizzo indicato, ossia in Taranto, via Bri- gatini n. 6/5 – Frazione Lama 74122 Taranto.
24. Nei confronti dei coobbligati della dunque, Controparte_2 non è stato interrotto, con la suddetta comunicazione, il termine di prescri- zione, come ha dedotto la Difesa erariale, e quindi il giudice di prime cure non avrebbe potuto rilevare d'ufficio tale effetto sulla base di una circostanza allegata agli atti del giudizio. E, conseguentemente, non è predicabile un effetto interruttivo anche nei confronti della Compagnia originaria opponente in ragione della previsione dell'art. 1310 c.c.
25. La comunicazione suddetta avrebbe potuto avere effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto si tratta di una di- chiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., che si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per pre- ventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la rice- zione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 8.10.2021, n. 27412; Cass. civ., Sez. L, 20.1.2003, n. 773).
26. La prescrizione del diritto in questione determina che il
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ha illegittimamente effettuato, in data 5.7.2016, l'iscri- Controparte_27 zione a ruolo di cui alla cartella di pagamento
27. In conclusione, l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 11872/2020 emessa dal Tribunale di Roma,
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14 in composizione monocratica, il 3.9.2020 deve essere rigettato, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
28. Con riguardo alle spese da liquidare in favore di , da un CP_4 lato, e di e della dall'altro, sono state depositate _6 CP_5
– più volte, e spesso nell'ambito della costituzione telematica di altra parte appellata – due distinte comparse di costituzione e risposta e due distinte comparse conclusionali, e svolte difese apparentemente distinte (peraltro, non si rinviene una costituzione per la società appellata). Tuttavia, l'attività difensiva nei confronti delle diverse parti appellate (diverse dalla
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, svolta con il patrocinio del medesimo difensore (dichiara- Controparte_28 tosi antistatario), sono identiche e sovrapponili, sicché si deve procedere alla liquidazione die compensi in relazione a un'unica attività difensiva, con au- mento per la pluralità di parti ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.
29. Essendo l'appellante soccombente un'Amministrazione dello Stato, isti- tuzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità sog- gettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il mecca- nismo della prenotazione a debito, non trova applicazione l'art. 13, co.
1- quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.3.2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di nel presente giudizio di ap- Controparte_8 pello;
rigetta l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 11872/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 3.9.2020; condanna il a rimborsare alla Parte_1 le spese del presente grado di giudizio, che li- Controparte_1 quida in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
15 condanna il a rimborsare a Parte_1
, e alla le spese del presente grado CP_4 CP_29 CP_5 di giudizio, che liquida in € 17.180,40 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Massimo Troina, dichia- ratosene antistatario.
Roma, 31.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary
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