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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 704/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 704/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nata ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Enna alla Via Luigi Pirandello n. 1 presso lo studio dell'Avv. Concetto
Cucci (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 5 nato ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in Piazza Armerina (EN) alla via Salemi n. 1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Spinello
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 19.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2022, la sig.ra ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale la pronuncia della “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”
(rectius, scioglimento del matrimonio) contratto con il sig. , ad Enna in data 25.06.2007; CP_1
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, Parte I, Ufficio 1, Anno 2007.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nata la GL , Persona_1
nata ad [...] il [...], ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Sentenza n.
50/2021 del 27.01.2021, resa a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 882/2018
R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, nonché disposto l'affidamento esclusivo della GL alla madre, con collocazione presso la stessa;
assegnato alla madre la Persona_2
casa familiare;
posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00 in favore della prole, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha rappresentato che il coniuge non ha mai corrisposto somme per la GL.
Essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in sede di separazione, avvenuta in data 27.11.2018, la ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, di disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, lo scioglimento del matrimonio) e di confermare i provvedimenti assunti con la sentenza di separazione.
In data 3 ottobre 2022, si è costituito in giudizio il sig. , senza contestare le richieste della CP_1
ricorrente, salvo evidenziare di essere disoccupato e privo di redditi, di percepire esclusivamente il pagina 2 di 5 reddito di cittadinanza, chiedendo, pertanto, di ridurre ad € 200,00 mensili l'assegno per il mantenimento della GL.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
04.10.2022, con ordinanza del 24.10.2022, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni di separazione, non essendovi in atti alcuna documentazione probatoria della situazione reddituale delle parti.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, designato giudice istruttore lo scrivente relatore fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 26.01.2023, poi differita all'udienza dell'08.02.2023.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
All'esito dell'udienza dell'08.02.2023, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, la ricorrente ha articolato richiesta di prova testimoniale.
All'esito della prova svolta all'udienza del 28.02.2024, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, con Sentenza n. 50/2021 del 27.01.2021, resa a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 882/2018 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
All'udienza di comparizione delle parti del 04.10.2022 si è accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
I testi escussi hanno confermato che il sig. , da quando vive separato dalla GL , ha CP_1 Per_1
omesso di cercarla, incontrarla e, financo, di rispondere alle chiamate telefoniche ed ai messaggi della GL, rendendosi del tutto irreperibile, anche quando la ragazza è stata ricoverata in ospedale nel mese di aprile 2019.
pagina 3 di 5 In punto di affidamento della GL , va quindi confermato l'affidamento esclusivo alla Persona_1
madre, punto sul quale, peraltro, non è mai sorto contrasto tra le parti, nonché il collocamento prevalente della minore presso la madre e l'assegnazione della casa familiare alla stessa.
In relazione al diritto di visita del padre, considerata l'età della ragazza, a breve maggiorenne, esso verrà esercitato conformemente ai reciproci impegni e desideri.
In relazione al mantenimento della GL, considerato che il padre non ha fornito prova documentale idonea a giustificare la chiesta riduzione dell'assegno di mantenimento, questo Collegio ritiene di confermare l'importo dell'assegno a carico di a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della GL, statuito in sede di separazione come pari ad € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre ancora l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente in misura pari ad €
2.666,30, oltre accessori di legge, applicando i parametri minimi per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità, con riduzione del 30% ai sensi del art. 4, comma 4 del DM
55/2014. Attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, in virtù del canone della soccombenza, appare congruo disporne la parziale compensazione, ponendole a carico del resistente in ragione del 50%.
Deve, altresì, pronunciarsi la distrazione delle predette somme in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. A tale riguardo, deve evidenziarsi che l'ammissione anche del resistente al patrocinio a spese dello Stato non vale ad esonerarlo dalla condanna alle spese nei confronti di controparte. Come statuito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
25653 del 13/11/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
nata ad [...] il [...] (C.F.: , e nato ad [...] il C.F._5 CP_1
09.10.1976 (C.F.: ); C.F._3
pagina 4 di 5 - ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Enna al n. 8, Parte I, Ufficio 1, Anno 2007;
- DISPONE l'affidamento esclusivo della minore con collocamento prevalente presso Persona_1
la madre, cui è assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della GL , un assegno mensile di € 250,00, da versare Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- COMPENSA parzialmente tra le parti le spese di giudizio e, per l'effetto, CONDANNA CP_1
alla refusione, in favore di del 50% delle spese di lite, pari ad €
[...] Parte_1
1.333,15, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 704/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nata ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Enna alla Via Luigi Pirandello n. 1 presso lo studio dell'Avv. Concetto
Cucci (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 5 nato ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in Piazza Armerina (EN) alla via Salemi n. 1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Spinello
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 19.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2022, la sig.ra ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale la pronuncia della “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”
(rectius, scioglimento del matrimonio) contratto con il sig. , ad Enna in data 25.06.2007; CP_1
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, Parte I, Ufficio 1, Anno 2007.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nata la GL , Persona_1
nata ad [...] il [...], ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Sentenza n.
50/2021 del 27.01.2021, resa a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 882/2018
R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, nonché disposto l'affidamento esclusivo della GL alla madre, con collocazione presso la stessa;
assegnato alla madre la Persona_2
casa familiare;
posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00 in favore della prole, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha rappresentato che il coniuge non ha mai corrisposto somme per la GL.
Essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in sede di separazione, avvenuta in data 27.11.2018, la ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, di disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, lo scioglimento del matrimonio) e di confermare i provvedimenti assunti con la sentenza di separazione.
In data 3 ottobre 2022, si è costituito in giudizio il sig. , senza contestare le richieste della CP_1
ricorrente, salvo evidenziare di essere disoccupato e privo di redditi, di percepire esclusivamente il pagina 2 di 5 reddito di cittadinanza, chiedendo, pertanto, di ridurre ad € 200,00 mensili l'assegno per il mantenimento della GL.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
04.10.2022, con ordinanza del 24.10.2022, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni di separazione, non essendovi in atti alcuna documentazione probatoria della situazione reddituale delle parti.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, designato giudice istruttore lo scrivente relatore fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 26.01.2023, poi differita all'udienza dell'08.02.2023.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
All'esito dell'udienza dell'08.02.2023, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, la ricorrente ha articolato richiesta di prova testimoniale.
All'esito della prova svolta all'udienza del 28.02.2024, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, con Sentenza n. 50/2021 del 27.01.2021, resa a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 882/2018 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
All'udienza di comparizione delle parti del 04.10.2022 si è accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
I testi escussi hanno confermato che il sig. , da quando vive separato dalla GL , ha CP_1 Per_1
omesso di cercarla, incontrarla e, financo, di rispondere alle chiamate telefoniche ed ai messaggi della GL, rendendosi del tutto irreperibile, anche quando la ragazza è stata ricoverata in ospedale nel mese di aprile 2019.
pagina 3 di 5 In punto di affidamento della GL , va quindi confermato l'affidamento esclusivo alla Persona_1
madre, punto sul quale, peraltro, non è mai sorto contrasto tra le parti, nonché il collocamento prevalente della minore presso la madre e l'assegnazione della casa familiare alla stessa.
In relazione al diritto di visita del padre, considerata l'età della ragazza, a breve maggiorenne, esso verrà esercitato conformemente ai reciproci impegni e desideri.
In relazione al mantenimento della GL, considerato che il padre non ha fornito prova documentale idonea a giustificare la chiesta riduzione dell'assegno di mantenimento, questo Collegio ritiene di confermare l'importo dell'assegno a carico di a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della GL, statuito in sede di separazione come pari ad € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre ancora l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente in misura pari ad €
2.666,30, oltre accessori di legge, applicando i parametri minimi per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità, con riduzione del 30% ai sensi del art. 4, comma 4 del DM
55/2014. Attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, in virtù del canone della soccombenza, appare congruo disporne la parziale compensazione, ponendole a carico del resistente in ragione del 50%.
Deve, altresì, pronunciarsi la distrazione delle predette somme in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. A tale riguardo, deve evidenziarsi che l'ammissione anche del resistente al patrocinio a spese dello Stato non vale ad esonerarlo dalla condanna alle spese nei confronti di controparte. Come statuito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
25653 del 13/11/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
nata ad [...] il [...] (C.F.: , e nato ad [...] il C.F._5 CP_1
09.10.1976 (C.F.: ); C.F._3
pagina 4 di 5 - ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Enna al n. 8, Parte I, Ufficio 1, Anno 2007;
- DISPONE l'affidamento esclusivo della minore con collocamento prevalente presso Persona_1
la madre, cui è assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della GL , un assegno mensile di € 250,00, da versare Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- COMPENSA parzialmente tra le parti le spese di giudizio e, per l'effetto, CONDANNA CP_1
alla refusione, in favore di del 50% delle spese di lite, pari ad €
[...] Parte_1
1.333,15, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5