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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/11/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 3742/2025, promosso con ricorso depositato in data 21.7.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Curci e dall'avv. Alessandro Lazzaron giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
Treviso, viale Monte Grappa n. 27;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 26.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e in data 07.10.1989, Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell 'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.7.2025, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7.10.1989 a
UN con la NO , matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
predetto Comune al n. 116, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1989.
Per_ Dall'unione tra le parti nascevano i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti.
Il signor , venuta meno l'affectio coniugalis, adìva il Tribunale di Treviso chiedendo la pronuncia Pt_1
della separazione personale dalla coniuge. La sentenza n. 231/2024 veniva pubblicata, previa dichiarazione di contumacia della resistente, in data 2.2.2024.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione, i coniugi non ricostituivano la comunione morale e materiale. Pertanto, nella presente sede, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorsi i termini di legge.
Con decreto del 21.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
2 Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente, pertanto il ricorrente non depositava alcuna memoria integrativa di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 26.11.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia della NO – dava atto dell'impossibilità di esperire tentativo CP_1
di conciliazione e, in considerazione dell'unico profilo oggetto della controversia (ovvero la domanda sullo status), invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa, in assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere.
All'esito di tali incombenti, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Nulla deve essere disposto in merito alle spese processuali, viste le conclusioni del ricorrente con riguardo al solo status e la mancata opposizione della resistente contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a UN in data 7.10.1989 dai coniugi , nato a [...] in data [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
UN in data 1.4.1968, trascritto al n. 116, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 1989 del registro degli atti di matrimonio del Comune di UN;
- nulla sulle spese di lite.
3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UN di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 3742/2025, promosso con ricorso depositato in data 21.7.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Curci e dall'avv. Alessandro Lazzaron giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
Treviso, viale Monte Grappa n. 27;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 26.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e in data 07.10.1989, Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell 'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.7.2025, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7.10.1989 a
UN con la NO , matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
predetto Comune al n. 116, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1989.
Per_ Dall'unione tra le parti nascevano i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti.
Il signor , venuta meno l'affectio coniugalis, adìva il Tribunale di Treviso chiedendo la pronuncia Pt_1
della separazione personale dalla coniuge. La sentenza n. 231/2024 veniva pubblicata, previa dichiarazione di contumacia della resistente, in data 2.2.2024.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione, i coniugi non ricostituivano la comunione morale e materiale. Pertanto, nella presente sede, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorsi i termini di legge.
Con decreto del 21.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
2 Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente, pertanto il ricorrente non depositava alcuna memoria integrativa di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 26.11.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia della NO – dava atto dell'impossibilità di esperire tentativo CP_1
di conciliazione e, in considerazione dell'unico profilo oggetto della controversia (ovvero la domanda sullo status), invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa, in assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere.
All'esito di tali incombenti, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Nulla deve essere disposto in merito alle spese processuali, viste le conclusioni del ricorrente con riguardo al solo status e la mancata opposizione della resistente contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a UN in data 7.10.1989 dai coniugi , nato a [...] in data [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
UN in data 1.4.1968, trascritto al n. 116, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 1989 del registro degli atti di matrimonio del Comune di UN;
- nulla sulle spese di lite.
3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UN di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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