Articolo 10 della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 giugno 1962
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Versione
12 aprile 1963
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Versione
6 marzo 1992
Art. 10.
Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva con proprio decreto l'elenco dei materie coloranti che possono essere impiegate ((nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari)) nonche' degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalita' d'uso.
Il Ministro per la sanita' provvedera' nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.
Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta ed imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonche' oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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