TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1043/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr Massimo Pulvirenti Presidente dr Claudio Maggioni Giudice dr Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
) nata a [...] in data [...], difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP RN, presso il cui studio ha eletto domicilio RICORRENTE contro
) nato a [...] in data [...], difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
TI OD, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
Parte ricorrente: disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocamento esclusivo presso l'abitazione della madre sita in Pozzallo, via Agricola n. 43; − porre a carico del padre signor , quale contributo per il mantenimento del figlio minore, CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile dell'importo di euro 1.000,00 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta più equa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie mediche e di tutte quelle altre necessarie per lo sviluppo e la crescita del figlio minore;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di compensi di giudizio.
Parte resistente: Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea per l'assoluta sua genericità e per le documentali carenze procedurali o per qualsivoglia altra ragione e/o causale;
- Rigettare le domande di affidamento esclusivo perché infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa o per qualsivoglia altra ragione e/o causale;
- Ritenere e dichiarare congrua l'entità dell'assegno di compartecipazione alle spese di mantenimento del minore nella somma di €.400,00 Per_1 mensili, già accettata e convenuta tra le parti, ponendolo a carico del resistente in uno alla compartecipazione alle spese straordinarie occorrende nella misura del 50%.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 16.04.2024 ha dedotto che dalla relazione sentimentale con Parte_1
è nato, in data 22.02.2011, il figlio e che dal 2017, momento in cui è cessata CP_1 Per_1 la convivenza tra le parti, il ricorrente ha mostrato disinteresse nei confronti del figlio, avendo smesso di frequentarlo, causando inoltre, a causa della sua assenza come padre, difficoltà alla madre in tutte le circostanze in cui fosse necessario il rilascio di autorizzazioni per il figlio. Deduceva inoltre la ricorrente che il aveva contribuito spontaneamente al mantenimento del figlio CP_1 versando la somma mensile di euro 450,00, tranne nell'ultimo anno, nel quale aveva ricevuto tale somma mensilmente dal padre del resistente. Chiedeva pertanto la ricorrente l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento Per_1 presso di sé e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso versando un assegno mensile di euro 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, in vista delle elevate capacità reddituali del resistente, il quale lavora come primo ufficiale di una compagnia di navigazione.
Il resistente si costituisce in data 30.08.2024 e contesta quanto rappresentato dalla ricorrente riguardo al disinteresse nei confronti del figlio;
chiede che venga disposto l'affidamento condiviso del figlio e sia ritenuto congruo un contributo da parte sua per il mantenimento del figlio non superiore a euro 400,00.
All'udienza del 19/09/2024 la ricorrente dichiara al giudice designato: “Insisto nella domanda. La convivenza è cassata a fine 2017 inizio anno 2018. In questi anni mio marito mi ha versato 450,00 euro al mese per il bambino, nulla per me perché io lavoro tranquillamente e sono autonoma;
Voglio precisare però che dal mese di gennaio il sig. non ha più versato l'assegno CP_1 concordato e che negli ultimi mesi riusciva a farlo per il tramite dei suoi genitori;
ADR: il bambino vive con me in una casa che ho in comodato d'uso fuori Pozzallo, ho acquistato delle quote di una casa di famiglia che ho poi ristrutturato;
ADR: il bambino vorrebbe vedere il padre e io sono d'accordo, anzi vorrei che il padre fosse più presente, lui naviga ma quando è qui spegne il cellulare. I rapporti con il bambino sono buoni anche se adesso lui è un pochino arrabbiato perché non lo sente né vede da un po'. ADR: l'assegno unico che ammonta a 189 euro mensili lo percepisco io per l'intero. ADR: io guadagno 1.300 euro circa, gestisco un bar. ADR: la casa (familiare) è dei miei genitori…le spese di ristrutturazione della casa…ammontano a massimo 55 mila euro. Io sono andata via dalla casa coniugale (rectius familiare) perché emotivamente coinvolta, adesso la stessa è tornata nella disponibilità dei miei genitori. ADR: chiedo l'affido esclusivo del bambino solo per una praticità di gestione dello stesso, mi servono autorizzazioni a scuola o comunque ordinarie che non posso di volta in volta cercare al padre che è spesso fuori.”
All'udienza del 16.10.2024 il resistente dichiara: sono marittimo, rientro a terra ogni due mesi, sto due mesi a terra e due mesi in navigazione;
ultimamente vedo mio figlio un po' di meno;
il bambino sta bene con me, io sono interessato a vedere mio figlio. Quando sono a terra ci tengo a frequentare mio figlio. Io chiedo l'affidamento condiviso. È vero che da gennaio di quest'anno ci sono stati problemi sul versamento, mi riprometto di riparlarne con mio padre o comunque di sistemare la situazione;
sapevo che ci avrebbe pensato mio padre. Io mensilmente guadagno circa 5.000 o 5.200 nei sei mesi in cui lavoro;
al momento non lavoro nei mesi in cui sono a terra. Non percepisco disoccupazione quando non sono in servizio, solo per un mese l'ho percepita. Per me è giusto continuare a versare € 450,00 al mese per il bambino, al netto dell'assegno unico che è percepito dalla madre;
il ragazzo frequenta l'Istituto alberghiero.
Con ordinanza del 5.11.2024 il giudice relatore così dispone: “ritenuto che non vi sono motivi per disattendere la regola dell'affidamento condiviso, essendo in essere la relazione padre – figlio, senza pregiudizio per il secondo;
del resto la stessa madre, che chiede l'affidamento esclusivo, a tanto si determina solo per una “praticità della gestione”, senza specificare e circostanziare insormontabili difficoltà di comunicazione per ottenere il consenso del padre alle autorizzazioni scolastiche o di altro tipo;
che non sussistono contrasti neppure sugli aspetti economici, alla luce dell'audizione delle parti, residuando solo la doglianza di parte ricorrente sul mancato versamento di assegni pregressi…Dispone l'affidamento condiviso del figlio ai genitori Persona_1 Pt_1
e ; lo stesso vivrà con la madre e potrà vedere il padre quando desidera, nei
[...] CP_1 mesi in cui il secondo non è imbarcato, in navigazione, e comunque almeno due volte a settimana per il pranzo o la cena;
pone a carico di , a far data dalla domanda, l'obbligo di CP_1 corrispondere la somma di € 450,00 al mese per il mantenimento del minore, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre”.
Nel prosieguo del giudizio parte ricorrente rappresenta che il padre ha ripreso ad eseguire con regolarità i pagamenti del contributo in favore del figlio ed ha altresì avviato un percorso di avvicinamento nei suoi confronti, intensificando la frequentazione;
chiede quindi la conferma di quanto statuito in via temporanea.
Alla luce di quanto sopra, si conferma, nel superiore interesse del figlio minore Per_1
(22/02/2011), l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Si confermano altresì gli ulteriori provvedimenti provvisori;
in particolare, quanto al diritto di visita del padre, si tiene conto della natura del lavoro svolto dal padre (marittimo), del fatto che il rapporto padre – figlio si è intensificato, come dichiarato dalla stessa difesa della madre, e della circostanza che il figlio è quasi quindicenne. Le spese di lite, attesa la natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Affida in modo condiviso, ad entrambi i genitori, il figlio minore il quale vivrà con Persona_1 la madre;
potrà vedere il padre, in difetto di diversi accordi tra le parti, quando desidera, e comunque almeno due volte a settimana per il pranzo o la cena. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , CP_1 Per_1 corrispondendo a , entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00, al netto Parte_1 dell'assegno unico che sarà percepito per intero dalla madre ed oltre il 50% delle spese straordinarie. Con rivalutazione Istat.
Compensa le spese di lite.
Ragusa, 2.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr Massimo Pulvirenti Presidente dr Claudio Maggioni Giudice dr Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
) nata a [...] in data [...], difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP RN, presso il cui studio ha eletto domicilio RICORRENTE contro
) nato a [...] in data [...], difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
TI OD, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
Parte ricorrente: disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocamento esclusivo presso l'abitazione della madre sita in Pozzallo, via Agricola n. 43; − porre a carico del padre signor , quale contributo per il mantenimento del figlio minore, CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile dell'importo di euro 1.000,00 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta più equa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie mediche e di tutte quelle altre necessarie per lo sviluppo e la crescita del figlio minore;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di compensi di giudizio.
Parte resistente: Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea per l'assoluta sua genericità e per le documentali carenze procedurali o per qualsivoglia altra ragione e/o causale;
- Rigettare le domande di affidamento esclusivo perché infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa o per qualsivoglia altra ragione e/o causale;
- Ritenere e dichiarare congrua l'entità dell'assegno di compartecipazione alle spese di mantenimento del minore nella somma di €.400,00 Per_1 mensili, già accettata e convenuta tra le parti, ponendolo a carico del resistente in uno alla compartecipazione alle spese straordinarie occorrende nella misura del 50%.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 16.04.2024 ha dedotto che dalla relazione sentimentale con Parte_1
è nato, in data 22.02.2011, il figlio e che dal 2017, momento in cui è cessata CP_1 Per_1 la convivenza tra le parti, il ricorrente ha mostrato disinteresse nei confronti del figlio, avendo smesso di frequentarlo, causando inoltre, a causa della sua assenza come padre, difficoltà alla madre in tutte le circostanze in cui fosse necessario il rilascio di autorizzazioni per il figlio. Deduceva inoltre la ricorrente che il aveva contribuito spontaneamente al mantenimento del figlio CP_1 versando la somma mensile di euro 450,00, tranne nell'ultimo anno, nel quale aveva ricevuto tale somma mensilmente dal padre del resistente. Chiedeva pertanto la ricorrente l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento Per_1 presso di sé e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso versando un assegno mensile di euro 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, in vista delle elevate capacità reddituali del resistente, il quale lavora come primo ufficiale di una compagnia di navigazione.
Il resistente si costituisce in data 30.08.2024 e contesta quanto rappresentato dalla ricorrente riguardo al disinteresse nei confronti del figlio;
chiede che venga disposto l'affidamento condiviso del figlio e sia ritenuto congruo un contributo da parte sua per il mantenimento del figlio non superiore a euro 400,00.
All'udienza del 19/09/2024 la ricorrente dichiara al giudice designato: “Insisto nella domanda. La convivenza è cassata a fine 2017 inizio anno 2018. In questi anni mio marito mi ha versato 450,00 euro al mese per il bambino, nulla per me perché io lavoro tranquillamente e sono autonoma;
Voglio precisare però che dal mese di gennaio il sig. non ha più versato l'assegno CP_1 concordato e che negli ultimi mesi riusciva a farlo per il tramite dei suoi genitori;
ADR: il bambino vive con me in una casa che ho in comodato d'uso fuori Pozzallo, ho acquistato delle quote di una casa di famiglia che ho poi ristrutturato;
ADR: il bambino vorrebbe vedere il padre e io sono d'accordo, anzi vorrei che il padre fosse più presente, lui naviga ma quando è qui spegne il cellulare. I rapporti con il bambino sono buoni anche se adesso lui è un pochino arrabbiato perché non lo sente né vede da un po'. ADR: l'assegno unico che ammonta a 189 euro mensili lo percepisco io per l'intero. ADR: io guadagno 1.300 euro circa, gestisco un bar. ADR: la casa (familiare) è dei miei genitori…le spese di ristrutturazione della casa…ammontano a massimo 55 mila euro. Io sono andata via dalla casa coniugale (rectius familiare) perché emotivamente coinvolta, adesso la stessa è tornata nella disponibilità dei miei genitori. ADR: chiedo l'affido esclusivo del bambino solo per una praticità di gestione dello stesso, mi servono autorizzazioni a scuola o comunque ordinarie che non posso di volta in volta cercare al padre che è spesso fuori.”
All'udienza del 16.10.2024 il resistente dichiara: sono marittimo, rientro a terra ogni due mesi, sto due mesi a terra e due mesi in navigazione;
ultimamente vedo mio figlio un po' di meno;
il bambino sta bene con me, io sono interessato a vedere mio figlio. Quando sono a terra ci tengo a frequentare mio figlio. Io chiedo l'affidamento condiviso. È vero che da gennaio di quest'anno ci sono stati problemi sul versamento, mi riprometto di riparlarne con mio padre o comunque di sistemare la situazione;
sapevo che ci avrebbe pensato mio padre. Io mensilmente guadagno circa 5.000 o 5.200 nei sei mesi in cui lavoro;
al momento non lavoro nei mesi in cui sono a terra. Non percepisco disoccupazione quando non sono in servizio, solo per un mese l'ho percepita. Per me è giusto continuare a versare € 450,00 al mese per il bambino, al netto dell'assegno unico che è percepito dalla madre;
il ragazzo frequenta l'Istituto alberghiero.
Con ordinanza del 5.11.2024 il giudice relatore così dispone: “ritenuto che non vi sono motivi per disattendere la regola dell'affidamento condiviso, essendo in essere la relazione padre – figlio, senza pregiudizio per il secondo;
del resto la stessa madre, che chiede l'affidamento esclusivo, a tanto si determina solo per una “praticità della gestione”, senza specificare e circostanziare insormontabili difficoltà di comunicazione per ottenere il consenso del padre alle autorizzazioni scolastiche o di altro tipo;
che non sussistono contrasti neppure sugli aspetti economici, alla luce dell'audizione delle parti, residuando solo la doglianza di parte ricorrente sul mancato versamento di assegni pregressi…Dispone l'affidamento condiviso del figlio ai genitori Persona_1 Pt_1
e ; lo stesso vivrà con la madre e potrà vedere il padre quando desidera, nei
[...] CP_1 mesi in cui il secondo non è imbarcato, in navigazione, e comunque almeno due volte a settimana per il pranzo o la cena;
pone a carico di , a far data dalla domanda, l'obbligo di CP_1 corrispondere la somma di € 450,00 al mese per il mantenimento del minore, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre”.
Nel prosieguo del giudizio parte ricorrente rappresenta che il padre ha ripreso ad eseguire con regolarità i pagamenti del contributo in favore del figlio ed ha altresì avviato un percorso di avvicinamento nei suoi confronti, intensificando la frequentazione;
chiede quindi la conferma di quanto statuito in via temporanea.
Alla luce di quanto sopra, si conferma, nel superiore interesse del figlio minore Per_1
(22/02/2011), l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Si confermano altresì gli ulteriori provvedimenti provvisori;
in particolare, quanto al diritto di visita del padre, si tiene conto della natura del lavoro svolto dal padre (marittimo), del fatto che il rapporto padre – figlio si è intensificato, come dichiarato dalla stessa difesa della madre, e della circostanza che il figlio è quasi quindicenne. Le spese di lite, attesa la natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Affida in modo condiviso, ad entrambi i genitori, il figlio minore il quale vivrà con Persona_1 la madre;
potrà vedere il padre, in difetto di diversi accordi tra le parti, quando desidera, e comunque almeno due volte a settimana per il pranzo o la cena. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , CP_1 Per_1 corrispondendo a , entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00, al netto Parte_1 dell'assegno unico che sarà percepito per intero dalla madre ed oltre il 50% delle spese straordinarie. Con rivalutazione Istat.
Compensa le spese di lite.
Ragusa, 2.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti