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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1030 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2019 TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Irollo ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio sito in Aversa, alla via Pietro Rosano 24; (RICORRENTE)
in persona del liquidatore p.t. Controparte_1 CP_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Caturano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Maddaloni alla via G. Balducci 3 (RESISTENTE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 31.1.2019, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società in dal Settembre 2015, ma di essere stata CP_1 formalmente inquadrata dal 25.11.2015, con la qualifica di cuoco gastronomo di cui al V livello del CCNL di ctg. e di aver svolto le mansioni di cuoca presso il supermercato a marchio sito in Maddaloni ove aveva lavorato sino al 21.11.2016 quando otteneva dall' il CP_3 CP_4 beneficio del congedo familiare fino al 21.11.2018 per disabilità grave del figlio . Persona_1
Dichiarava di aver appreso, durante il congedo, tramite alcuni colleghi di essere stata licenziata, circostanza confermata dal datore di lavoro contattato telefonicamente, in data 8.3.2018, il quale le comunicava di averle inviato la lettera raccomandata, restituita al mittente con la dizione “indirizzo sconosciuto”. Rappresentava di aver lavorato nel periodo di cui sopra per sei giorni settimanali, con un giorno di riposo, non coincidente con la domenica, per circa 7 ore al giorno e di aver percepito la somma mensile di euro 650,00/700,00 in quanto il datore contabilizzava in busta paga un numero inferiore di ore rispetto a quelle realmente svolte. Lamentava, di conseguenza, di non aver ricevuto la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletato, né di aver ricevuto il TFR alla cessazione del rapporto. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare la natura subordinata del rapporto nell'intero periodo dedotto senza soluzione di continuità e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento di euro 10.521,62 di cui 3.791.06 a titolo di TFR, per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). 1 Si costituiva parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note, la causa viene decisa in data odierna all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Va rilevato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in epigrafe, nonché al riconoscimento delle relative differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003). Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c. a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della
[...] senza soluzione di continuità sin dal settembre 2015, prima del formale Controparte_5 inquadramento pacificamente avvenuto in data 25.11.2025 come emerge dal modello C2 e dalle buste paga allegati al ricorso da cui si evince altresì che la era inquadrata con Parte_1 contratto a tempo indeterminato e orario pieno, corrispondente a 40 ore settimanali ai sensi dell'art. 111 del CCNL di ctg. e mansioni di cui cuoca di cui al V livello del CCNL Terziario: commercio distribuzione e servizi altresì allegato dalla stessa (cfr. prod. ricorrente). Tali ultime circostanze, oltre che documentalmente provate, devono ritenersi pacifiche tra le parti in quanto non contestate dalla resistente che pur essendosi costituita in giudizio ha avuto
2 un comportamento passivo non comparendo alle udienze in presenza né depositando ulteriori note rispetto a quelle del 30.12.2020. Il rapporto tra le parti poi cessava nel marzo 2018 a seguito di licenziamento come dedotto dalla ricorrente e accertato anche con sentenza di questo Tribunale n. 3115/2020 pubbl. il 7.12.2020 resa in RG n. 5629/2018 versata in atti (cfr. fasc. telematico). Ciò posto, deve esaminarsi la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato sin dal settembre 2015 e va, dunque, verificato se la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della parte convenuta “a nero” anche prima del periodo di formale inquadramento. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Sulla base della disposizione normativa citata e quelle successive, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Ebbene, deve rilevarsi che la parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere, ha provato lo svolgimento del rapporto di lavoro sin dal settembre 2015, avendo i testi escusso riferito della sussistenza del rapporto di lavoro sin da tale data. In particolare, assume rilievo la testimonianza del teste il quale – essendo stato collega della ricorrente – ha conoscenza diretta Testimone_1 dei fatti per cui è causa, senza che la sua attendibilità possa essere messa in dubbio avendo egli effettuato delle dichiarazioni precise e circostanziate, confermate anche dal teste che Tes_2 pur essendo un mero avventore nonché accompagnatore della teste depone in senso sostanzialmente conforme all'altro testimone. Il teste dichiarava “SONO il compagno della ricorrente da circa 9 anni e conviviamo insieme dallo Tes_1 stesso tempo. Io ho lavorato alle dipendenze della resistente, che gestiva un supermercato in via Aldo Moro - Maddaloni dal settembre 2015 al novembre 2016 con mansioni di macellaio e responsabile del reparto. Nel reparto con me lavorava anche un collaboratore di nome Ho conosciuto la ricorrente proprio sul luogo Per_2 di lavoro;
ella ha iniziato a lavorare prima di me. Ella lavorava come cuoca preparando primi piatti, contorni e secondi che poi venivano venduti al banco. La ricorrente serviva anche al banco ma prevalentemente cucinava. Io ho lavorato a nero in quanto il datore non ha mai voluto formalizzare il mio rapporto. Non ho mai proposto causa nei confronti della resistente. Io lavoravo dalle 7.10/7.15 fino alle 20.30, con due ore di pausa dalle 13.30 alle 15.30. Lavoravo dal lunedì al sabato con mezza giornata di riposo, di solito coincidente con il mercoledì o il giovedì e poi lavoravo anche a domeniche alterne. La ricorrente lavorava 7 giorni su 7, senza giorno di riposo, dalle 7.00 alle 20.30/21.00 senza pausa. A volte ella svolgeva turni dalle 7.00 alle 16.00,
3 ma non ricordo con quale frequenza. Essi erano a discrezione del datore Io trascorrevo la mia CP_2 CP_2 pausa in macchina fuori dal supermercato. Dalla mia postazione lavorativa, vedevo la signora Parte_1 lavorare e svolgere le mansioni di cui sopra. Insieme a lei lavorava una signora di nome e un'altra persona Per_3 di nome che si occupavano di servire al banco i prodotti preparati dalla . All'epoca non Per_4 Parte_1 eravamo ancora compagni e non convivevamo. Quando io arrivavo a lavoro già vedevo la ricorrente a lavoro e lei si tratteneva anche oltre il mio orario di lavoro in quanto doveva pulire la cucina. Non conosco la retribuzione della ricorrente. Quando io mi sono dimesso nel novembre 2016 la ricorrente ha continuato a lavorare e poi so che anche lei ha cessato il suo rapporto. Il datore non era una bella persona perché ci sfruttava. CP_2
La nostra relazione è iniziata mentre noi lavoravamo”. Il teste risulta avere cognizione diretta dei fatti per cui è causa, in quanto lavorava con la ricorrente e conferma le circostanze di tempo e di luogo per l'intero periodo dedotto in ricorso, affermando che la stessa lavorava alle dipendenze della resistente sin dal settembre 2015. Il teste dichiarava: “SONO il cognato della ricorrente in quanto ho sposato sua Testimone_3 sorella. Non ho mai lavorato alle dipendenze della resistente. Ho sempre frequentato abitualmente il supermercato sito in Maddaloni nelle vicinanze di via Napoli, anche prima che mia cognata lavorasse ivi CP_3 in quanto io abito nei dintorni. Mia cognata ha lavorato alle dipendenze della resistente tra il 2015 e il 2016. In quel periodo mi recavo al supermercato almeno un paio di volte a settimana in base alle esigenze familiari. Di solito mi recavo nel pomeriggio, anche di sabato e di domenica perché questi esercizi sono aperti anche nei fine settimana, per fare la spesa in quanto al mattino lavoravo. Mi trattenevo una mezz'ora o un'ora a seconda delle cose che mi occorrevano. La ricorrente lavorava dalle 7.00/7.30 e quando non aveva lo lavorava fino a Per_5 chiusura 20.30/21.00 e poi veniva a casa nostra a prendere i suoi figli, altrimenti veniva verso le 13.30/14.00 e poi ritornava a lavoro. In quest'ultimo caso era mia moglie a riferirmi la circostanza perché io ero a lavoro anche telefonicamente, mentre di sera vedevo la ricorrente personalmente venire a prendere i figli. So di questa circostanza in quanto mia cognata è vedova e ha tre figli di cui uno con disabilità e non ha la madre per cui durante la giornata i bambini, dopo la scuola, venivano a casa nostra e restavano fino alla sera quando la ricorrente terminava di lavorare. Io conoscevo il signor e pertanto prima dell'assunzione della CP_2 ricorrente, gli chiesi se poteva assumerla. Ella lavorava come cuoca ed era anche addetta alla somministrazione dei prodotti al banco al pubblico. Io l'ho vista al lavoro quando andavo al supermercato a fare la spesa. Che io ricordi ella lavorava tutti i giorni della settimana soprattutto nei periodi festivi come Pasqua e Natale. Non ricordo se avesse un giorno di ferie. Conosco il signor che ha appena testimoniano;
ricordo che egli ha Tes_1 lavorato nel supermercato nel periodo in cui ha lavorato la ricorrente anche se non ricordo per quanto CP_3 tempo ed egli faceva il macellaio. Non so quanto mia cognata percepiva come retribuzione anche se ricordo che ella si lamentava perché diceva che la retribuzione non era congrua rispetto a quanto lavorava”. Questi gli esiti della prova testimoniale, deve dunque accertarsi lo svolgimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti in causa dal 15 settembre 2015 all'8.3.2018. Quanto alle altre domande proposte, parte ricorrente ha dedotto di aver percepito una retribuzione inferiore alla quantità e alla qualità del lavoro prestato atteso che il datore contabilizzava in busta paga un numero inferiore di ore rispetto a quelle realmente svolte corrispondendole una retribuzione di 650/700 euro al mese. La ricorrente anche all'odierna udienza ha infatti specificato e ribadito (cfr. verbale odierna udienza) di aver lavorato per 6 giorni a settimana per 7 ore al giorno compresa la domenica.
4 Sul punto, parte resistente nulla ha eccepito limitandosi in memoria a contestare genericamente quando dedotto dalla ricorrente, senza nemmeno articolare prova per testi, preferendo – come sopra rilevato - non comparire alle udienze in presenza, né depositare note ulteriori rispetto a quelle del 30.12.2020. Ebbene, a fronte del dato documentale secondo cui la ricorrente era inquadrata con contratto a tempo pieno, dalla prova testimoniale espletata è emerso che ella svolgeva un orario superiore alle 40 ore settimanali e quanto meno un orario pari a 7 ore al giorno per sei giorni come dedotto in ricorso (cfr. pp. 7 e 10 ricorso introduttivo) fino al novembre 2016 quando otteneva il congedo per motivi familiari dall' CP_4
Infatti, il teste che, come pocanzi riportato, ha conoscenza diretta dei fatti riferisce che Tes_1 la ricorrente lavorava praticamente tutti i giorni inclusa la domenica dalle 7.30 alle 20.30 e talvolta dalle 7.00 alle 16.00 e tali circostanze vengono confermate anche dal teste Tes_3
Per cui, tenuto conto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., deve certamente riconoscersi che la ricorrente ha lavorato, come dedotto in ricorso, per 7 ore al giorno per 6 giorni a settimana inclusa la domenica dalla metà di settembre 2015 al novembre 2016 e, sulla base di tale accertamento, vanno riconosciute le relative differenze retributive in considerazione del periodo indicato nei conteggi allegato al ricorso (ottobre 2015- ottobre 2016 per le spettanze e fino al 2017 per il TFR;
cfr. conteggi in prod. ricorrente). Nulla invece può riconoscersi a titolo di lavoro espletato durante le festività non avendo riferito niente in merito i testi escussi. Spetterà dunque alla ricorrente quanto dovuto in virtù di quanto emerso dalla prova testimoniale con riferimento all'orario di lavoro, nonché il TFR in quanto, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
5 dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”(cfr. ex ceteris Cass 3373/2010). Venendo ora alla quantificazione degli importi dovuti, riformulati i conteggi di parte ricorrente dal giudicante anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. secondo equità, prendendo come riferimento i parametri normativi ed economici emergenti dal CCNL versato in atti, nonché le buste paga depositate e detratte le somme dichiarate come percepite in assenza di prova del pagamento di somme maggiori, spetteranno alla ricorrente euro 5.900,00 per differenze retributive ed euro 3.100,00 per TFR, per un totale di euro 9.000,00. Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in considerazione del valore della causa e nei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro tra Parte_1
e la società dalla metà di settembre 2015 all'8.3.2018;
[...] Controparte_5
2) per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_1 della somma complessiva di euro 9.000, 00 di cui 3.100,00 per TFR oltre interessi e
[...] rivalutazione, per i periodi e le ragioni di cui in parte motiva;
3) condanna la società alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_5 ricorrente che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 15.4.2025.
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Fabiana Iorio)
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