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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 801/2025 N. R.G. 648/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 648/2025, avverso la sentenza n.
1662/2025, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Maria Grazia Florio, promossa da:
- (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica e per l Controparte_1
(C.F. ) in persona del Dirigente in carica, rappresentati e
[...] P.IVA_2
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. ), presso i CP_1 P.IVA_3
cui uffici sono domiciliati in , via Freguglia n. 1, CP_1
APPELLANTE
C/
(C.F.: ), assistita e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._1
pagina 1 di 16 NI NI DÀ (c.f. ) e CH RE (c.f. C.F._2
del Foro di — presso il cui studio, in Via Lentasio, n° 8, C.F._3 CP_1 CP_1
è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Il procuratore delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Conseguentemente, condannare controparte alle spese ed onorari di lite.
PER L' APPELLATA
Voglia codesta Ecc.ma Corte d' Appello – anche a seguito ordinanza di rimessione alla Corte
Costituzionale ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. – respingere le domande avversarie per le ragioni di cui in narrativa.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado , ha esposto di essere una docente in servizio Controparte_2
presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di e di aver prestato servizio presso il CP_1
sin dall'anno 1992/1993, compreso l'anno solare 2013, precisando di aver percepito Parte_1
la fascia 21 solamente il 1° settembre 2021, anziché, il 1° settembre 2020, subendo il ritardo della progressione di 12 mesi.
pagina 2 di 16 Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento ai fini economici e contributivi dell'anno solare 2013 e al riconoscimento della fascia 21 a decorrere dal 1°
settembre 2020 anziché dal 1° settembre 2021, con conseguente diritto al riconoscimento della successiva fascia 28 un anno prima della sua naturale scadenza del 31/08/2028, ossia il
1° settembre 2027.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno 2013, operato a discapito della ricorrente e, per l'effetto, condannare il a attribuire alla docente il collocamento nella fascia Parte_1 Controparte_2
stipendiale 21/27 dal 1° settembre 2020 anziché dal 1 settembre 2021 e conseguentemente dichiarare che, in costanza di servizio, la ricorrente avrà diritto alla successiva fascia 28/34 a far data dal 1 settembre 2027, anziché dal 1 settembre 2028, come indicato nella busta paga nella quale il datore di lavoro ha specificato come data futura della scadenza della attuale fascia il 31 agosto 2028.
Condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione della ricorrente e/o a risarcire il danno subito, corrispondendo l'importo di € 2.224,78 o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale.”
Il Giudice di I grado del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ed ha così disposto:
” accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento giuridico ed economico dell'intero servizio prestato quale docente precaria prima dell'immissione in ruolo e il diritto al collocamento nella fascia stipendiale 21/27 dal 1° settembre 2020 anziché dal 1^ settembre settembre 2027, anziché dal 1^ settembre 2028; pagina 3 di 16 per l'effetto, condanna il ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive maturate la somma complessiva di euro 2.224,78 oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida i complessivi euro 2.000,00, con distrazione ai procuratori antistatari.”
Ha rilevato che, con riguardo alla questione del blocco dell'anno 2013, si è pronunciata la
Corte di Cassazione (ordinanza n. 16133/2024) nei seguenti termini:
[…] 1.2. Il sostiene ora, invece, che la supervalutazione del servizio prestato all'estero CP_3
non avrebbe dovuto essere riconosciuta limitatamente all'anno 2013, e ciò in forza dell'art. 1
del d.l. n. 3 del 2014, che per quell'anno avrebbe bloccato la valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali per tutto il personale scolastico.
Messa in questi termini, la questione non riguarda più direttamente la supervalutazione del servizio prestato all'estero, ma, in modo più radicale, la stessa valutazione del servizio, ai fini della carriera, sia pure con limitato riferimento ad uno solo degli anni oggetto di domanda.
2. La questione è nuova, in quanto non risulta essere stata sottoposta ai giudici del merito,
ma ciò non rende il ricorso inammissibile, perché si tratta di questione in puro diritto, che attiene alla mancata applicazione di una disposizione di legge alla fattispecie così come descritta nelle allegazioni di parte.
3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del
2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9,
pagina 4 di 16 comma 23, d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici […]”.
Pertanto ha ritenuto che, se al legislatore può essere eccezionalmente consentito introdurre un blocco delle posizioni stipendiali per il contenimento della spesa (ad esempio, come nel caso di specie, per una annualità), non può in ogni caso esserne pregiudicata anche la progressione giuridica, ovvero di carriera e di servizio, in relazione all'avanzamento di livello.
Tanto premesso, nel caso di specie il convenuto - pur costituendosi in giudizio - non Parte_1
ha dedotto né allegato alcunché al fine di dare conto del rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, anche alla luce dei profili di pregiudizio rappresentati in ricorso.
Anche in via interpretativa, ha evidenziato che, il c.d. decreto salva infrazioni, convertito nella legge n. 103 del 10 agosto 2023, ha previsto, in tema di riconoscimento del servizio preruolo agli effetti della carriera per il personale docente e ATA immesso a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2023-2024, che i servizi a tempo determinato prestati in precedenza vengano riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera.
pagina 5 di 16 Conseguentemente, ha ritenuto di riconoscere per intero l'anzianità maturata dalla parte ricorrente nel periodo lavorato a termine e riconoscimento giuridico ed economico dell'intero servizio prestato quale docente precaria prima dell'immissione in ruolo e il diritto al collocamento nella fascia stipendiale 21/27 dal 1° settembre 2020 anziché dal 1^ settembre
2021 e il diritto, in costanza di servizio, alla successiva fascia 28/34 a far data dal 1^
settembre 2027, anziché dal 1^ settembre 2028 e con condanna del convenuto a Parte_1
corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive maturate la somma complessiva di euro 2.224,78 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
Il ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Unico ed articolato motivo di appello intestato: “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9
del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.”
Censura la sentenza di I grado nella parte in cui, facendo applicazione dei principi espressi da Cassazione n. 16133/2024 (peraltro in materia di “supervalutazione” del servizio prestato all'estero), ha ritenuto di valorizzare l'anno 2013 ai fini della integrale ricostruzione della carriera a fini giuridici, con riconoscimento delle differenze retributive maturate per tale ricostruzione.
Rileva che tale sentenza è stata superata dalle recenti pronunce nn. 13619/2025 e
13618/2025 la Corte di Cassazione, secondo cui, per effetto delle previsioni di cui all'art. 9 del decreto legge 78/2010 e dell'art 1 lett b del DPR 122/2013, interpretati sulla base della ratio dell'istituto e del contesto giuridico di riferimento, l'annualità del 2013 non può essere tenuta in considerazione ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali con avanzamento automatico sino a quando, reperite le risorse necessarie, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. pagina 6 di 16 Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame, riportandosi alle conclusioni in epigrafe riportate e, conseguente conferma della sentenza di I grado.
All'udienza del 14 ottobre 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
********
Il ricorso in appello è fondato nei limiti di cui in motivazione.
In relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, nello specifico il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini economici e giuridici, dell'anno solare 2013, si è pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione con due sentenze (nn. 13618/2025 e
13618/2025), modificando in parte il precedente orientamento espresso con la sentenza n.
16133/2024, richiamata dal primo Giudice.
Nello specifico il Supremo Collegio così ha disposto:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a pagina 7 di 16 successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate,
pagina 8 di 16 con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010,
con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere Controparte_4
dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica Controparte_4
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in pagina 9 di 16 cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9,
comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la
Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini Parte_1
economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale pagina 10 di 16 ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione,
anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio,
esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità
del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio,
progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla pagina 11 di 16 sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché
rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52
comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco,
determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
pagina 12 di 16 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come pagina 13 di 16 sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pagina 14 di 16 2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di Parte_1
sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.”
Le motivazioni sopra riportate, perfettamente sovrapponibili al caso in oggetto di questo giudizio, comportano una modifica parziale della sentenza di I grado, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa all'anno 2013 solo ai fini giuridici e non a quelli economici, per cui va rigettata la domanda di I grado relativa al pagamento delle differenze retributive.
Vanno confermate le restanti statuizioni di merito.
Va, altresì, rigettata, la domanda formulata in via subordinata da parte appellata, di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per Illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1,
lett. b, del D.P.R. n° 122 del 2013 per contrarietà con gli artt. 36, co. 1, e 39, co. 4,
Costituzione, avendo, la sopra riportata sentenza della Corte di Cassazione, affrontato e risolto anche tale aspetto, così come anche ammesso dalla stessa parte appellata a pag. 5
del ricorso in appello.
Le spese processuali del doppio grado, in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali, vanno integralmente compensate tra le parti. pagina 15 di 16
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1662/2025 del Tribunale di Milano:
Part Respinge la domanda formulata da con il ricorso di I grado nei confronti del CP_2
relativa al pagamento delle differenze retributive.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Milano 14 Ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Susanna MANTOVANI)
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 e il diritto, in costanza di servizio, alla successiva fascia 28/34 a far data dal 1^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 648/2025, avverso la sentenza n.
1662/2025, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Maria Grazia Florio, promossa da:
- (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica e per l Controparte_1
(C.F. ) in persona del Dirigente in carica, rappresentati e
[...] P.IVA_2
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. ), presso i CP_1 P.IVA_3
cui uffici sono domiciliati in , via Freguglia n. 1, CP_1
APPELLANTE
C/
(C.F.: ), assistita e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._1
pagina 1 di 16 NI NI DÀ (c.f. ) e CH RE (c.f. C.F._2
del Foro di — presso il cui studio, in Via Lentasio, n° 8, C.F._3 CP_1 CP_1
è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Il procuratore delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Conseguentemente, condannare controparte alle spese ed onorari di lite.
PER L' APPELLATA
Voglia codesta Ecc.ma Corte d' Appello – anche a seguito ordinanza di rimessione alla Corte
Costituzionale ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. – respingere le domande avversarie per le ragioni di cui in narrativa.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado , ha esposto di essere una docente in servizio Controparte_2
presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di e di aver prestato servizio presso il CP_1
sin dall'anno 1992/1993, compreso l'anno solare 2013, precisando di aver percepito Parte_1
la fascia 21 solamente il 1° settembre 2021, anziché, il 1° settembre 2020, subendo il ritardo della progressione di 12 mesi.
pagina 2 di 16 Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento ai fini economici e contributivi dell'anno solare 2013 e al riconoscimento della fascia 21 a decorrere dal 1°
settembre 2020 anziché dal 1° settembre 2021, con conseguente diritto al riconoscimento della successiva fascia 28 un anno prima della sua naturale scadenza del 31/08/2028, ossia il
1° settembre 2027.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno 2013, operato a discapito della ricorrente e, per l'effetto, condannare il a attribuire alla docente il collocamento nella fascia Parte_1 Controparte_2
stipendiale 21/27 dal 1° settembre 2020 anziché dal 1 settembre 2021 e conseguentemente dichiarare che, in costanza di servizio, la ricorrente avrà diritto alla successiva fascia 28/34 a far data dal 1 settembre 2027, anziché dal 1 settembre 2028, come indicato nella busta paga nella quale il datore di lavoro ha specificato come data futura della scadenza della attuale fascia il 31 agosto 2028.
Condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione della ricorrente e/o a risarcire il danno subito, corrispondendo l'importo di € 2.224,78 o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale.”
Il Giudice di I grado del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ed ha così disposto:
” accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento giuridico ed economico dell'intero servizio prestato quale docente precaria prima dell'immissione in ruolo e il diritto al collocamento nella fascia stipendiale 21/27 dal 1° settembre 2020 anziché dal 1^ settembre settembre 2027, anziché dal 1^ settembre 2028; pagina 3 di 16 per l'effetto, condanna il ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive maturate la somma complessiva di euro 2.224,78 oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida i complessivi euro 2.000,00, con distrazione ai procuratori antistatari.”
Ha rilevato che, con riguardo alla questione del blocco dell'anno 2013, si è pronunciata la
Corte di Cassazione (ordinanza n. 16133/2024) nei seguenti termini:
[…] 1.2. Il sostiene ora, invece, che la supervalutazione del servizio prestato all'estero CP_3
non avrebbe dovuto essere riconosciuta limitatamente all'anno 2013, e ciò in forza dell'art. 1
del d.l. n. 3 del 2014, che per quell'anno avrebbe bloccato la valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali per tutto il personale scolastico.
Messa in questi termini, la questione non riguarda più direttamente la supervalutazione del servizio prestato all'estero, ma, in modo più radicale, la stessa valutazione del servizio, ai fini della carriera, sia pure con limitato riferimento ad uno solo degli anni oggetto di domanda.
2. La questione è nuova, in quanto non risulta essere stata sottoposta ai giudici del merito,
ma ciò non rende il ricorso inammissibile, perché si tratta di questione in puro diritto, che attiene alla mancata applicazione di una disposizione di legge alla fattispecie così come descritta nelle allegazioni di parte.
3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del
2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9,
pagina 4 di 16 comma 23, d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici […]”.
Pertanto ha ritenuto che, se al legislatore può essere eccezionalmente consentito introdurre un blocco delle posizioni stipendiali per il contenimento della spesa (ad esempio, come nel caso di specie, per una annualità), non può in ogni caso esserne pregiudicata anche la progressione giuridica, ovvero di carriera e di servizio, in relazione all'avanzamento di livello.
Tanto premesso, nel caso di specie il convenuto - pur costituendosi in giudizio - non Parte_1
ha dedotto né allegato alcunché al fine di dare conto del rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, anche alla luce dei profili di pregiudizio rappresentati in ricorso.
Anche in via interpretativa, ha evidenziato che, il c.d. decreto salva infrazioni, convertito nella legge n. 103 del 10 agosto 2023, ha previsto, in tema di riconoscimento del servizio preruolo agli effetti della carriera per il personale docente e ATA immesso a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2023-2024, che i servizi a tempo determinato prestati in precedenza vengano riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera.
pagina 5 di 16 Conseguentemente, ha ritenuto di riconoscere per intero l'anzianità maturata dalla parte ricorrente nel periodo lavorato a termine e riconoscimento giuridico ed economico dell'intero servizio prestato quale docente precaria prima dell'immissione in ruolo e il diritto al collocamento nella fascia stipendiale 21/27 dal 1° settembre 2020 anziché dal 1^ settembre
2021 e il diritto, in costanza di servizio, alla successiva fascia 28/34 a far data dal 1^
settembre 2027, anziché dal 1^ settembre 2028 e con condanna del convenuto a Parte_1
corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive maturate la somma complessiva di euro 2.224,78 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
Il ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Unico ed articolato motivo di appello intestato: “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9
del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.”
Censura la sentenza di I grado nella parte in cui, facendo applicazione dei principi espressi da Cassazione n. 16133/2024 (peraltro in materia di “supervalutazione” del servizio prestato all'estero), ha ritenuto di valorizzare l'anno 2013 ai fini della integrale ricostruzione della carriera a fini giuridici, con riconoscimento delle differenze retributive maturate per tale ricostruzione.
Rileva che tale sentenza è stata superata dalle recenti pronunce nn. 13619/2025 e
13618/2025 la Corte di Cassazione, secondo cui, per effetto delle previsioni di cui all'art. 9 del decreto legge 78/2010 e dell'art 1 lett b del DPR 122/2013, interpretati sulla base della ratio dell'istituto e del contesto giuridico di riferimento, l'annualità del 2013 non può essere tenuta in considerazione ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali con avanzamento automatico sino a quando, reperite le risorse necessarie, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. pagina 6 di 16 Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame, riportandosi alle conclusioni in epigrafe riportate e, conseguente conferma della sentenza di I grado.
All'udienza del 14 ottobre 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Il ricorso in appello è fondato nei limiti di cui in motivazione.
In relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, nello specifico il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini economici e giuridici, dell'anno solare 2013, si è pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione con due sentenze (nn. 13618/2025 e
13618/2025), modificando in parte il precedente orientamento espresso con la sentenza n.
16133/2024, richiamata dal primo Giudice.
Nello specifico il Supremo Collegio così ha disposto:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a pagina 7 di 16 successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate,
pagina 8 di 16 con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010,
con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere Controparte_4
dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica Controparte_4
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in pagina 9 di 16 cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9,
comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la
Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini Parte_1
economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale pagina 10 di 16 ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione,
anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio,
esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità
del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio,
progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla pagina 11 di 16 sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché
rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52
comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco,
determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
pagina 12 di 16 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come pagina 13 di 16 sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pagina 14 di 16 2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di Parte_1
sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.”
Le motivazioni sopra riportate, perfettamente sovrapponibili al caso in oggetto di questo giudizio, comportano una modifica parziale della sentenza di I grado, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa all'anno 2013 solo ai fini giuridici e non a quelli economici, per cui va rigettata la domanda di I grado relativa al pagamento delle differenze retributive.
Vanno confermate le restanti statuizioni di merito.
Va, altresì, rigettata, la domanda formulata in via subordinata da parte appellata, di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per Illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1,
lett. b, del D.P.R. n° 122 del 2013 per contrarietà con gli artt. 36, co. 1, e 39, co. 4,
Costituzione, avendo, la sopra riportata sentenza della Corte di Cassazione, affrontato e risolto anche tale aspetto, così come anche ammesso dalla stessa parte appellata a pag. 5
del ricorso in appello.
Le spese processuali del doppio grado, in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali, vanno integralmente compensate tra le parti. pagina 15 di 16
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1662/2025 del Tribunale di Milano:
Part Respinge la domanda formulata da con il ricorso di I grado nei confronti del CP_2
relativa al pagamento delle differenze retributive.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Milano 14 Ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Susanna MANTOVANI)
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2021 e il diritto, in costanza di servizio, alla successiva fascia 28/34 a far data dal 1^