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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1351/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da avv. Federica Cafaro;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Filippo Orlando;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 2880 pronunciata dal
Tribunale di Lecce e pubblicata in data 17/09/2024, passata in giudicato. R.G.V.G. 1351/2025
Hanno precisato che dalla loro unione è nata (Taranto, Persona_1
08/03/2019).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 24/03/2025). In particolare, hanno chiesto di:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Controparte_1 [...]
, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Leverano (Le) di trascrivere la predetta pronuncia in calce all'atto di matrimonio contratto tra le parti in Leverano
(Le) in data 12/08/2021 ed iscritto nei registri anagrafici del prefato Ente all'atto n. 4, parte n. 1, serie nessuna, anno
2021;
2) Dare atto dell'accordo intervenuto tra le parti inerente il trasferimento della figlia presso il Comune di Brindisi, Per_1 dove la stessa abiterà con la madre ed il di lei compagno nell'abitazione di quest'ultimo in via Osanna n°84.
3) Disporre che la figlia minore resti affidata in Persona_1 modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Brindisi (Br) alla via Osanna
n°84;
4) Disporre, per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita del padre, quanto segue:
a) il padre potrà prendere e tenere con sé la minore a settimane alterne (es. prima e terza settimana del mese o seconda e quarta) dal venerdì (salvo impegni scolastici della bambina) alle ore 18:00/18:30 alla domenica alle
21:30, con possibilità per lo stesso di prendere e tenere con sé la bambina un ulteriore giorno di ogni settimana, da individuarsi dal lunedì al venerdì, da lui scelto e comunicato alla genitrice con un preavviso di almeno 24
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ore, dalle 18:00/18:30 alle 21:30. Nei mesi di luglio ed agosto il padre potrà riportare la bambina a casa entro le ore 22:30.
b) Durante il periodo feriale estivo, il padre prenderà e terrà con sé la figlia minore per 15 giorni, anche non consecutivi, in luglio o in agosto, previa comunicazione alla genitrice da pervenire entro il 15 giugno di ogni anno.
c) Durante le festività natalizie, a partire dall'anno in corso, il padre potrà, qualora il lavoro lo consenta, prendere e tenere con sé la figlia minore, su sua richiesta, nei giorni dal 24 dicembre alle ore 18:00/18:30 al 30 dicembre alle ore 21:30, o dal 31 dicembre alle ore 18:00/18:30 al 06 gennaio alle ore 21:30. Diversamente, il padre prenderà e terrà con sé la figlia minore, ad anni alterni, nei giorni dal
24 dicembre alle ore 18:00/18:30 al 26 dicembre alle ore
21:30, o dal 31 dicembre alle ore 18:00/18:30 al 01 gennaio alle ore 21:30; il giorno dell'Epifania, ad anni alterni, la minore starà con il padre dalle ore 9:00 alle ore
21:30.
d) Durante le festività Pasquali, starà con il padre, ad Per_1 anni alterni, dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua, dalle ore 18:00/18:30 alle ore 21:30, o il lunedì di
Pasquetta dalle ore 9:00 fino alle ore 21:30.
e) La figlia, inoltre, trascorrerà la festa del papà di ogni anno con il padre e la festa della mamma con la madre, anche quando quest'ultimo giorno dovesse coincidere con uno dei giorni di visita del padre. In tal caso, il diritto di visita del padre sarà esercitato nell'occasione immediatamente successiva. Trascorrerà, inoltre, con il padre, ad anni alterni, tre festività tra il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 21:30.
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f) Qualora la madre si trasferisca, anche per brevi periodi dell'anno, in provincia di Lecce, il padre possa, su sua semplice richiesta, ripristinare le condizioni di visita pattuite in sede di separazione.
g) La figlia festeggerà il compleanno unitamente ad entrambi i genitori ovvero, laddove non vi siano le condizioni, ad anni alterni con uno dei genitori, prevedendo la possibilità di recuperare il giorno se quello del compleanno dovesse per calendario essere di spettanza dell'altro genitore.
h) Resta ferma la possibilità per le parti di stabilire di comune accordo differenti periodi di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore.
i) In ogni caso, tutti i predetti periodi dovranno, di volta in volta, essere compatibili con le abitudini e gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della figlia, pur sempre nel rispetto dell'equilibrio e della continuità dei rapporti con entrambi i genitori.
j) Il padre, tutte le volte in cui dovrà tenere con sé , Per_1 dovrà prenderla dall'abitazione della madre e riportarla presso la medesima abitazione.
k) È fatto obbligo ad entrambi i genitori, durante i periodi di vacanza con la minore, di comunicare all'altro genitore la località di villeggiatura prescelta nonché i recapiti necessari.
l) Entrambi i genitori, in tutti i periodi in cui terranno con loro la bambina, dovranno consentire all'altro genitore di mantenere con la minore un rapporto equilibrato e continuativo e tenere i contatti necessari a perseguire tale finalità.
m) Ordinare al sig. , l'obbligo di versare un Controparte_1 contributo economico alla sig.ra , a titolo di Pt_1 mantenimento della figlia minore, nella misura di Euro
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250,00 (duecentocinquanta/00), da versare a mezzo bonifico su c/c intestato a Parte_1
Iban [...], entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici di rivalutazione ISTAT-FOI.
n) Disporre che le spese straordinarie della minore - per le quali si rimanda al Protocollo d'Intesa in vigore presso il
Tribunale di Lecce – saranno poste, nella misura del 50%,
a carico di ciascuno dei genitori, ed il padre provvederà al pagamento di esse a mezzo bonifico su c/c intestato a
Iban Parte_1
[...].
o) Le parti rinunciano reciprocamente ed espressamente all'assegno divorzile.
p) Disporre, stante l'intervenuto accordo sul punto ed alla luce del collocamento della figlia presso la madre, che gli assegni familiari comunque denominati verranno versati interamente a favore della sig.ra nell'interesse Pt_1 della figlia minorenne.
q) Autorizzare gli Enti preposti al rilascio in favore dei coniugi dei rispettivi passaporti o di altri documenti, con l'inserimento della figlia minore, validi per l'espatrio.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 06/06/2025).
1.3.- All'udienza del 14/07/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
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Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1351/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 24/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Leverano in data
12/08/2021 tra (Leverano (LE), Parte_1
24/01/1979) e (Taranto (TA), 22/02/1984) e Controparte_1 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
4, parte I, anno 2021;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leverano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 05/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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