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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/08/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3542/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANTINI Parte_1 C.F._1
SAMUELE
e
RE AG (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANTINI C.F._2
SAMUELE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Calcinaia (PI) il 16.06.2012 dalla cui unione nasceva in data 22.09.2013 la figlia Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi Persona_1 della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – così come modificato a seguito dei richiesti chiarimenti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva, infine, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e AG Parte_1
RE, che hanno contratto matrimonio a Calcinaia il 16.06.2012, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Calcinaia al n°4, Parte II, Serie A dell'anno 2012.
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione paritaria. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore con l'intesa che la bambina si troverà collocata per pari tempo con ciascun genitore. Persona_1
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia si troverà collocata nel momento in cui la decisione sarà assunta. Le decisioni assolutamente improcrastinabili che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia dell'integrità psicofisica della figlia minore saranno assunte dal genitore col quale la figlia si troverà collocata al momento del verificarsi dell'urgenza.
ASSEGNA la casa coniugale rimane nella piena e esclusiva disponibilità del Sig. Parte_1 che ne è proprietario esclusivo.
DISPONE che i genitori terranno con sé la figlia minore secondo il criterio del pari tempo di frequentazione, secondo il programma che segue e provvederanno ciascuno al mantenimento diretto della figlia minore. - Il Lunedì, il Martedì e il Mercoledì fino alle ore 19:00 sarà collocata e Persona_1 pernotterà presso il padre, che curerà di accompagnare e di andare a prendere la figlia a scuola.
- Il Mercoledì dalle ore 19:00, il Giovedì, il Venerdì e il Sabato fino alle ore 14:00
[...] sarà collocata e pernotterà presso la madre, che curerà di accompagnare e di andare Per_1
a prendere la figlia a scuola.
- Il fine settimana sarà organizzato secondo un programma articolato su base bisettimanale;
per la prima settimana, il Sig. prenderà la figlia presso l'abitazione della Parte_1
Sig.ra RE GL alle ore 14:00 del Sabato e trascorrerà con la figlia l'intero fine settimana, per poi curarsi di accompagnarla a scuola il Lunedì; per la seconda settimana, la
Sig.ra RE GL prenderà la figlia all'orario di uscita da scuola del Sabato (o la terrà con sé già dalla mattina) e trascorrerà con la figlia l'intero fine settimana, fino alle ore 19:00 della Domenica, orario entro il quale accompagnerà la figlia presso l'abitazione del Sig.
Parte_1
DISPONE che I genitori trascorreranno con la figlia i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo secondo il criterio dell'alternanza, di modo che per ciascun anno la figlia trascorra con ognuno dei due genitori o il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; lo stesso criterio dell'alternanza disciplinerà la collocazione della bambina per il giorno del suo compleanno, mentre per il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine dell'anno scolastico.
DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore.
DISPONE che le spese straordinarie, purché previamente concordate, saranno sopportate nella misura del sessanta percento dal Sig. e nella misura del quaranta percento dalla Parte_1
Sig.ra RE GL.
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
- La Sig.ra RE GL si trasferirà a vivere altrove, dopo aver prelevato dall'abitazione coniugale i propri beni e i propri effetti personali e trasferirà altrove il proprio indirizzo di residenza anagrafica, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. - - Il Sig. farà fronte all'adempimento dell'obbligazione restitutoria sorta Parte_1 per effetto della stipula del contratto di finanziamento chirografario B. P. LAJATICO S. C. P.
A. in data 6 Marzo 2020 di cui con la Sig.ra RE GL è parte finanziata, rinunciando a richiedere all'obbligata in solido, Sig.ra RE GL, la ripetizione pro quota dell'importo pagato. Il Sig. inoltre, continuerà a far fronte Parte_1 autonomamente al pagamento della rata mensile di Euro 549,61 o dell'importo maggiore o minore risultante a seguito della fluttuazione del tasso derivante dalla stipula del contratto di finanziamento chirografario BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO
S. C. in data 7 Febbraio 2022, pagamento cui con la Sig.ra RE GL il Sig. Parte_1
è obbligato, rinunciando da ora a richiedere alla Sig.ra RE GL, obbligata
[...] in solido, la ripetizione pro quota dell'importo pagato e che sarà pagato fino all'estinzione del debito”.
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che non intendono spiegare una domanda di contributo al proprio personale mantenimento.
- I coniugi danno atto di aver disciplinato autonomamente ogni altro rapporto di ordine economico e patrimoniale, nulla pertanto hanno reciprocamente da pretendere.
Così deciso a Pisa il 13/07/2023
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3542/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANTINI Parte_1 C.F._1
SAMUELE
e
RE AG (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANTINI C.F._2
SAMUELE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Calcinaia (PI) il 16.06.2012 dalla cui unione nasceva in data 22.09.2013 la figlia Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi Persona_1 della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – così come modificato a seguito dei richiesti chiarimenti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva, infine, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e AG Parte_1
RE, che hanno contratto matrimonio a Calcinaia il 16.06.2012, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Calcinaia al n°4, Parte II, Serie A dell'anno 2012.
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione paritaria. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore con l'intesa che la bambina si troverà collocata per pari tempo con ciascun genitore. Persona_1
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia si troverà collocata nel momento in cui la decisione sarà assunta. Le decisioni assolutamente improcrastinabili che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia dell'integrità psicofisica della figlia minore saranno assunte dal genitore col quale la figlia si troverà collocata al momento del verificarsi dell'urgenza.
ASSEGNA la casa coniugale rimane nella piena e esclusiva disponibilità del Sig. Parte_1 che ne è proprietario esclusivo.
DISPONE che i genitori terranno con sé la figlia minore secondo il criterio del pari tempo di frequentazione, secondo il programma che segue e provvederanno ciascuno al mantenimento diretto della figlia minore. - Il Lunedì, il Martedì e il Mercoledì fino alle ore 19:00 sarà collocata e Persona_1 pernotterà presso il padre, che curerà di accompagnare e di andare a prendere la figlia a scuola.
- Il Mercoledì dalle ore 19:00, il Giovedì, il Venerdì e il Sabato fino alle ore 14:00
[...] sarà collocata e pernotterà presso la madre, che curerà di accompagnare e di andare Per_1
a prendere la figlia a scuola.
- Il fine settimana sarà organizzato secondo un programma articolato su base bisettimanale;
per la prima settimana, il Sig. prenderà la figlia presso l'abitazione della Parte_1
Sig.ra RE GL alle ore 14:00 del Sabato e trascorrerà con la figlia l'intero fine settimana, per poi curarsi di accompagnarla a scuola il Lunedì; per la seconda settimana, la
Sig.ra RE GL prenderà la figlia all'orario di uscita da scuola del Sabato (o la terrà con sé già dalla mattina) e trascorrerà con la figlia l'intero fine settimana, fino alle ore 19:00 della Domenica, orario entro il quale accompagnerà la figlia presso l'abitazione del Sig.
Parte_1
DISPONE che I genitori trascorreranno con la figlia i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo secondo il criterio dell'alternanza, di modo che per ciascun anno la figlia trascorra con ognuno dei due genitori o il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; lo stesso criterio dell'alternanza disciplinerà la collocazione della bambina per il giorno del suo compleanno, mentre per il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine dell'anno scolastico.
DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore.
DISPONE che le spese straordinarie, purché previamente concordate, saranno sopportate nella misura del sessanta percento dal Sig. e nella misura del quaranta percento dalla Parte_1
Sig.ra RE GL.
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
- La Sig.ra RE GL si trasferirà a vivere altrove, dopo aver prelevato dall'abitazione coniugale i propri beni e i propri effetti personali e trasferirà altrove il proprio indirizzo di residenza anagrafica, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. - - Il Sig. farà fronte all'adempimento dell'obbligazione restitutoria sorta Parte_1 per effetto della stipula del contratto di finanziamento chirografario B. P. LAJATICO S. C. P.
A. in data 6 Marzo 2020 di cui con la Sig.ra RE GL è parte finanziata, rinunciando a richiedere all'obbligata in solido, Sig.ra RE GL, la ripetizione pro quota dell'importo pagato. Il Sig. inoltre, continuerà a far fronte Parte_1 autonomamente al pagamento della rata mensile di Euro 549,61 o dell'importo maggiore o minore risultante a seguito della fluttuazione del tasso derivante dalla stipula del contratto di finanziamento chirografario BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO
S. C. in data 7 Febbraio 2022, pagamento cui con la Sig.ra RE GL il Sig. Parte_1
è obbligato, rinunciando da ora a richiedere alla Sig.ra RE GL, obbligata
[...] in solido, la ripetizione pro quota dell'importo pagato e che sarà pagato fino all'estinzione del debito”.
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che non intendono spiegare una domanda di contributo al proprio personale mantenimento.
- I coniugi danno atto di aver disciplinato autonomamente ogni altro rapporto di ordine economico e patrimoniale, nulla pertanto hanno reciprocamente da pretendere.
Così deciso a Pisa il 13/07/2023
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori