Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6507/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
30/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. OTTOLINI DARIO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALEOTTI MARIA
GRAZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di:
▪ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 4 ottobre 1998 e iscritto nei Registri dello stato civile del Comune CP_1 di Polpenazze del Garda (BS), Atti di Matrimonio, N. 3, Parte II, Serie C.
▪ Per l'effetto ordinare al Comune di Polpenazze del Garda (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
▪ Dichiarare la compensazione tra le parti delle spese legali ed infine con sentenza omologare le seguenti condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici:
Le parti danno atto che ad oggi i figli e convivono Persona_1 Persona_2 stabilmente con la madre signora presso l'abitazione di Controparte_1 residenza di quest'ultima, i figli potranno in ogni caso recarsi, pernottare o risiedere indistintamente presso l'abitazione del padre o presso l'abitazione della madre, in completa autonomia ed a semplice richiesta rivolta direttamente a ciascun genitore.
2) Accordi economici riguardanti i figli.
2.1) Il figlio maggiorenne è ad oggi economicamente autosufficiente Persona_1 per aver terminato il proprio percorso universitario conseguendo la laurea in
Odontoiatria e Protesi dentaria in data 13/07/2023 ed aver intrapreso la professione di Medico Odontoiatra e protesi Dentaria con iscrizione all'Albo dei medici
Odontoiatri di Mantova dal mese di febbraio 2024. Per tale ragione le parti concordano e chiedono che venga a cessare l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento originariamente previsto nell'accordo di separazione a favore del figlio con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Persona_1
2.2) Il figlio maggiorenne non è ad oggi economicamente Persona_2 autosufficiente poiché studente universitario presso l'Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina. In ragione dell'aumento del costo della vita e della maggiore disponibilità economica conseguita dallo svincolo dell'assegno destinato al fratello maggiore, le parti concordano e chiedono che vengano accolte le seguenti modifiche dell'assegno di mantenimento originariamente previsto nell'accordo di separazione, con decorrenza dal mese di dicembre 2024: 2.2.1) il signor verserà al figlio la somma mensile di € Parte_1 Persona_2
600,00 (seicento//00) per dodici mensilità, a mezzo bonifico sul conto corrente già intestato allo stesso presso Credit Agricole Italia s.p.a. - Ag. di Persona_2
Castiglione delle Stiviere c/c n. 00263/000043690739 codice iban
[...]. Il versamento avrà luogo entro il giorno 15 di ogni mese;
2.2.2) in occasione del percepimento della tredicesima mensilità di stipendio/pensione di ciascun anno a decorrere da dicembre 2025, il signor Pt_1 verserà altresì al figlio l'ulteriore somma annuale di € 600,00
[...] Persona_2
(seicento//00) a titolo di incentivo per il percorso di studi del figlio, il quale avrà l'obbligo di comunicare al padre il proseguimento con profitto del proprio rendimento scolastico. 2.2.3) la signora provvederà alle spese ordinarie derivanti dalle Controparte_1 necessità quotidiane del figlio che ad oggi risulta stabilmente Persona_2 convivente con essa e verserà direttamente a mani del figlio la somma mensile di € 150,00. 2.2.4) l'assegno di mantenimento dei figli sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. A saldo e stralcio della rivalutazione dell'assegno di mantenimento a carico del signor concordato in sede di separazione e dei relativi Parte_1 interessi legali, dalla prima decorrenza alla data odierna, i coniugi si accordano per Per_ il pagamento, da parte del Sig. della somma di € 700,00 entro il 28 febbraio 2025;
2.2.5) l'assegno di mantenimento e le ulteriori forme di contribuzione economica saranno versate fino a quando il figlio non avrà raggiunto una posizione di autosufficienza economica, compatibilmente con il proprio percorso di studi e salvi
2 sempre i casi di inerzia, abbandono o rifiuto ingiustificato degli studi e delle offerte di lavoro.
4) Regime delle spese ordinarie, straordinarie di carattere scolastico, extrascolastico e medico dei figli. L'assegno di mantenimento determinato ai punti 2.2.1), 2.2.2) e 2.2.3) sarà comprensivo sia delle spese ordinarie che delle spese straordinarie di carattere scolastico ed extrascolastico, tra le quali: tasse di iscrizione ad università sia pubbliche che private, acquisto dei libri di testo scolastici e universitari, corsi di istruzione, lezioni private, libri di testo e materiale di studio, visite e soggiorni scolastici, trasporto e alloggio presso la sede universitaria, attività sportive e ricreative, viaggi e vacanze, il tutto anche in deroga al Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Mantova in data 28.5.2024 al n. 1972/2024 U - punti B) e C), che si allega (doc. 7, protocollo Tribunale di Mantova 28.5.2024). Quanto agli eventuali corsi di specializzazione che il figlio dovesse intraprendere durante o Per_2 successivamente al corso di laurea, i genitori decideranno di comune accordo se e come finanziarli, in base alle rispettive possibilità economiche di quel momento.
Le parti danno atto che il figlio è studente universitario, per cui il Persona_2 mantenimento mensile pattuito è da intendersi condizionato all'effettivo rendimento scolastico di cui i genitori avranno diritto ad essere tenuti informati. In caso di abbandono degli studi o di rendimento scolastico assolutamente insufficiente le parti si riservano di rivedere e di ridurre l'importo del mantenimento mensile. L'assegno di mantenimento determinato ai punti 2.2.1), 2.2.2) e 2.2.3) non sarà invece comprensivo delle spese mediche straordinarie e per eventuali corsi di specializzazione necessari per il futuro inserimento nel mondo del lavoro, rispetto alle quali i genitori applicheranno il Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Mantova in data 28.5.2024 al n. 1972/2024 U – punto A e C), che si allega (doc. 7, protocollo Tribunale di Mantova 28.5.2024).
Le parti dichiarano così di avere regolato i reciproci rapporti economici per il periodo precedente la formalizzazione degli accordi di scioglimento del matrimonio e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.
5) Parere favorevole dei figli maggiorenni. Essendo soggetti maggiorenni, i figli e sottoscrivono Persona_1 Persona_2 separata scrittura privata avente il medesimo contenuto del presente ricorso ed allegata ad esso, al fine di manifestare il proprio consenso agli accordi economici descritti (doc. 8, scrittura privata recante il consenso dei figli).
6) Assenza di diritto al mantenimento a favore dei coniugi. Le parti danno atto che non sussiste una significativa disparità di reddito tra di esse, inoltre ciascuna delle parti è economicamente autosufficiente e non ha contribuito in maniera significativa alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge a discapito del proprio, per cui è escluso il pagamento di assegno divorzile da una parte all'altra.
7) Scioglimento della comunione tra i coniugi. Le parti danno atto di come la comunione legale si sia già sciolta ai sensi dell'art. 191, 1° e 2° comma c.c. con la pronuncia del decreto di omologazione della separazione personale consensuale RG n. 538/2022 del Tribunale di Mantova del 7.4.2022, di cui confermano anche in questa sede definitivamente il contenuto e pertanto:
▪ gli immobili elencati al punto h) delle premesse, già beni personali del signor ai sensi dell'art. 179, comma 1° lett. b) c.c., rimangono di proprietà Parte_1 esclusiva di quest'ultimo.
3 ▪ la suddivisione dei beni mobili presenti nell'abitazione coniugale è stata ultimata nel mese di gennaio 2022 e non residuano beni mobili da dividere;
▪ quanto ai beni mobili registrati, l'automobile marca Opel Corsa e targa CK191KT già intestata al signor è rimasta di proprietà di quest'ultimo mentre Parte_1 l'automobile marca Volvo XC60 e targa ER957LC è rimasta di proprietà della signora al pari dell'automobile marca Volkswagen Golf e targa Controparte_1
EK745TX utilizzata dai figli e;
Per_1 Per_2
▪ quanto alla liquidità, il conto corrente cointestato ai coniugi presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Filiale di Castiglione delle Stiviere (MN) è stato estinto nel mese di novembre 2021 e i relativi importi sono già stati suddivisi tra i coniugi.
I coniugi dichiarano pertanto di non avere reciproco diritto ai rimborsi e alle restituzioni di cui all'art. 192 c.c., di non avere diritto alle ripetizioni di cui all'art. 196 c.c. per avere già operato i prelevamenti dell'art. 195 c.c. ed in generale di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro. 8) Clausola finale.
Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ciascuno dei due coniugi provvederà autonomamente al pagamento del compenso del proprio difensore, mentre saranno equamente divise le spese di procedura dovute per contributo unificato e per i diritti di cancelleria. 9) Rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
4 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in POLPENAZZE DEL GARDA il 04/10/1998 ed ivi trascritto al numero 3, parte II, serie C del registro dei relativi atti dell'anno 1998;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POLPENAZZE DEL GARDA
(BS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.4.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
5