Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/07/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Viassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Prefettura - Utg di Cuneo – Sportello Unico per L'Immigrazione, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione di Cuneo Prot N. -OMISSIS- con il quale veniva disposto che “la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, presentata dal sig. -OMISSIS- in data 14/07/2020 a favore del Sig. -ricorrente-, è rigettata per i motivi in premessa specificati”
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 14 luglio 2020 il cittadino marocchino -ricorrente- presentava istanza ai sensi dell’art 103 co. 1 del d.l. 34 del 2020, per un contratto di assistenza alla famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare evidenziando di prestare tale attività alle dipendenze del connazionale -OMISSIS-, residente ad Alba.
Con raccomandata del 2 luglio 2021 notificatagli il successivo 19, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cuneo informava l’istante di non poter accogliere l’istanza di emersione, in quanto la Questura di Cuneo aveva espresso previo parere negativo poiché a carico dell’interessato risultavano una sentenza di condanna connessa al traffico di stupefacenti, un decreto di espulsione e notizie di reato.
Respinta un’istanza di autotutela venivano dedotti in diritto i seguenti motivi:
Violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria ed infondatezza delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; mancata considerazione degli elementi nuovi sopravvenuti. Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’Appello di Torino del -OMISSIS- per un fatto risalente al nove anni prima della domanda di emersione e di cui il giudice ha accertato la particolare tenuità e per il quale è stata presentata nel 2022 domanda di riabilitazione; per il resto nulla gli si può rimproverare circa un asserito mancato rispetto del vivere sociale e va altresì considerato che gli è ben inserito nella Caritas diocesana di Alba ove segue in prima persona tutte le iniziative che pur come nuovi e successivi eventi devono essere comunque valutati.
2.Mancata considerazione della situazione personale e familiare. Il ricorrente ha svolto i più umili lavori privi delle tutele previste dalla normativa vigente, financo per esempio quello di venditore ambulante, realtà questa che tristemente affligge spesso moltissimi stranieri che giungono sul territorio nazionale per crearsi la possibilità di una vita dignitosa ed ancor più alle esigenze basilari proprie e della propria famiglia; in questo senso andavano tenuti presenti: 1) la natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato; 2) l’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese di origine; 3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale, vista la sua presenza in Italia da 15 anni con tutta la famiglia ed anche con un fratello e l’assenza di legami con il Marocco ove non potrebbe più ricostruirsi una vita.
3.Sui vizi procedurali in cui è incorsa la P.A nell’emissione del provvedimento impugnato. Aggiungasi il grave ritardo con cui lo sportello unico provveduto sull’istanza dell’interessato, in spregio totale a quanto prescritto dall’art. co. 2 l. 241 del 1990.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 28 luglio 2022 n. 763 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla odierna udienza la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
In buona sostanza la domanda di emersione gli è stata respinta all’epoca respinta causa la sussistenza di una condanna penale per stupefacenti emessa dalla Corte d’appello di Torino nel 2014 ai sensi dell’art. 73 co. 5 d.P.R. 309 del 1990 e per la pendenza di un decreto di espulsione emanato nei suoi confronti oltre che per la pendenza di due notizie di reato.
In primo luogo, principalmente, si deve rilevare che la Corte costituzionale con la sentenza 19 marzo 2024 n. 43 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, vista la minima entità dell’illecito penale previsto con la fattispecie in parola.
Ciò pone nel nulla la sentenza di condanna a carico del ricorrente emessa al tempo dalla Corte d’appello di Torino.
Quanto alle due notizie di reato non è dato sapere quale seguito abbiano avuto ed a questo punto vanno considerate alla stregua di denunce che, di per sé autonomamente, non possono essere ragione del diniego impugnato.
Quanto al decreto di espulsione risale al -OMISSIS- e non può certo avere valore in una tipica procedura di sanatoria della presenza in Italia di un cittadino extracomunitario, soprattutto ove il decreto di espulsivo non abbia causa se non nell’irregolare presenza in Italia dell’interessato.
Va aggiunto che da quanto risulta in atti l’-ricorrente- dal 2018 svolge attività di volontariato presso istituzioni religiose di Alba, raccogliendo stima e gratitudine generali e tutto ciò non appare contestato.
Per tutto quanto sin qui rilevato il ricorso deve essere accolto e la P.A. deve nuovamente valutare la posizione del ricorrente alla luce della realtà effettiva dei fatti.
Le spese di giudizio possono essere compensate, vista l’evoluzione dei fatti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.