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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio
Converti – g.o.t.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1650/2024, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/02/1950, residente a [...], elettivamente domiciliata in Roseto Degli Abruzzi, Via Nazionale Adriatica n. 41, nello studio dell'Avv. Ciro Iaconi, da cui è rappresentata e difesa giusta procura posta in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
l' , CF Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, PartitaIVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Gambino, giusta procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22/03/2024 (n. rep. 37875 Persona_1
– raccolta 7313), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, C.so San Giorgio n. 14/16. CP_2
CONVENUTO
Oggetto: riliquidazione pensione supplementare categoria n. VOAUT, iscrizione n. 01010700.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art .127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/08/2024, ha evocato innanzi Parte_1
a questo Tribunale l' esponendo: CP_2
- di essere titolare di pensione n. 01010700 CAT. VOAUT erogata dall' CP_2
avendo presentato, in data 23/10/2013, domanda di pensione nella Gestione
Separata Lavoratori Autonomi, accolta in data 6/12/2013;
- di aver presentato, in data 3/06/2021, ricorso amministrativo, ritenendo che il monte contributi presi in considerazione dall' fosse inesatto: in particolare, CP_2
dalla disamina dell'estratto contributivo datato 18/05/2014, risultava che il montante contributivo riportato per gli anni dal 2006 al 2013 fosse pari a euro
47.128,03 e non, invece, alla minore somma di euro 22.321,90 presa in considerazione dall' per la determinazione del rateo di pensione;
CP_2
- tale ricorso rimaneva infruttuoso, cosicché, in data 25/09/2023, presentava nuovo ricorso amministrativo, anche questo rimasto privo di riscontro da parte dell' CP_2
- di aver diffidato nuovamente l' con nota del 21/11/2023, al ricalcolo CP_2
della pensione spettante, con pagamento degli arretrati stante l'asserito errore di calcolo;
- ciononostante, l' ometteva di provvedere ad eseguire il ricalcolo CP_2
dell'importo della pensione e a comunicare l'eventuale motivazione di diniego;
- tale omissione costituiva un danno patrimoniale per la stessa, costituito dai ratei di pensione non percepiti per il periodo dicembre 2013 (epoca in cui aveva proposto domanda di pensione e gli veniva determinata nella misura errata) sino all'attualità.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva:
“Voglia il Sig. Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso e di legge:
- ordinare all di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_2
ricorrente;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al ristoro conseguente all'erronea determinazione del rateo di pensione per esclusiva colpa e responsabilità dell'ente CP_2
- conseguentemente condannare l in persona del legale rappresentante p.t., a CP_2
corrispondere alla Sig.ra la somma di Euro 5.000,00, pari al differenziale Parte_1
tra i ratei attesi e quelli determinati e versati dall non corrisposti nel periodo dicembre CP_2
2013-agosto 2024, ovvero nella diversa misura determinata secondo giustizia ovvero idonea
CTU, oltre accessori come per legge.
Con vittoria di competenze di lite, oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda, che riteneva infondata CP_2
in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
*********
In primo luogo, non si è ritenuto di accogliere la richiesta di ordinare all' CP_2
di esibire e depositare “tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente”, in primo luogo perché formulata genericamente, senza indicare nel dettaglio gli atti di cui si richiede l'esibizione, in secondo luogo perché, trattandosi di documentazione inerente alla posizione previdenziale e contributiva della ricorrente, avrebbe potuto essere acquisita e depositata nei termini di legge.
Ciò posto, passando alla disamina della questione preliminare sollevata dall' CP_2
(decadenza dall'azione), il nodo centrale riguarda l'interpretazione dell'art. 47 del
D.P.R. 639/1970, come modificato dall'art. 38 del D.L. 98/2011.
Come è noto, questa modifica ha introdotto un termine di decadenza di tre anni per le azioni giudiziarie volte ad ottenere l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, come nel caso di una richiesta di ricalcolo della pensione.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 38015/2022, ha definitivamente chiarito che la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. nn.
17430 del 2021 e 123 del 2022).
Alla luce del suddetto arresto interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il diritto della parte ricorrente di ottenere la ricostituzione della pensione non è completamente travolto dall'applicazione del termine di decadenza e non soggiace all'estinzione totale, come sostenuto dall' ma - sempre che CP_2
ricorrano i presupposti di legge legittimanti la riliquidazione - va ridotto al riconoscimento degli importi differenziali di pensione spettanti dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale avvenuto il 04.11.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, commi secondo e sesto del DPR 639/1970, e dell'art. 6
D.L. 103/1991, conv. in Legge 166/1991.
Nel caso in esame, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 31/08/2024, sicché devono ritenersi coperte dall'eccepita decadenza le differenze sui ratei pensionistici anteriori al triennio computato a ritroso rispetto al predetto deposito, e cioè le differenze sui ratei maturati sino al 31/08/2021.
Ciò posto in termini di decadenza dall'azione, passando al merito processuale, come è noto, spetta alla parte ricorrente la prova della sussistenza del diritto vantato.
Nel caso di specie, la sig.ra ha inteso provare il proprio diritto al Pt_1
ricalcolo dei ratei pensionistici mediante il deposito del prospetto contabile dei compensi conferiti dall'azienda committente e di copia dell'estratto conto della
Gestione Separata aggiornato al 12/05/2014, senza, tuttavia, fornire elementi giuridici e contabili volti a confutare l'asserito errore in cui l' sarebbe CP_1
incorso nella determinazione del rateo pensionistico. Diversamente, l' ha chiarito il percorso che ha portato alla liquidazione CP_2
della pensione spettante alla ricorrente. In particolare, ponendo a confronto gli imponibili previdenziali utilizzati per la liquidazione della pensione per i due anni controversi, ossia il 2010 e il 2011, si osserva che l'imponibile dichiarato dal committente è rispettivamente di euro 22.009,91, per l'anno 2010, ed euro
19.427,28 per il 2011; mentre quello utilizzato dall' è pari a euro 22.010,00 CP_1
ed euro 19.428,00. Pertanto, gli imponibili utilizzati sono sostanzialmente sovrapponibili. Su questi imponibili sono state calcolate le quote contributive utili all'incremento del montante individuale, che rappresenta la base di calcolo della pensione con il calcolo contributivo.
L' ha precisato, inoltre, che le aliquote contributive applicabili agli iscritti CP_2
alla Gestione dei lavoratori parasubordinati mutano in ragione dell'eventuale sussistenza di ulteriori iscrizioni previdenziali o dello status di pensionato eventualmente posseduto dall'iscritto e che l' , nel calcolo del trattamento CP_1
pensionistico, è tenuto all'applicazione delle corrette aliquote spettanti, anche in presenza di versamenti contributivi eventualmente superiori al dovuto. Nella specie, l'aliquota contributiva prevista per gli iscritti alla Gestione separata già titolari di pensione o di altra iscrizione pensionistica, per gli anni 2010 e 2011 è pari al 17%.
Infine, con riguardo all'anno 2013, la contribuzione versata è insufficiente all'accreditamento anche di un solo contributo mensile. Infatti, il minimale di reddito previsto per il 2013 è pari ad euro 15.357,00, cui corrisponde una contribuzione - per i soggetti già titolari di pensione - pari ad euro 3.071,40 a copertura dell'intera annualità (cfr. circ. n. 27/2013). Di conseguenza, la CP_2
contribuzione minima per ottenere la copertura di un mese è pari a euro 255,95, mentre nell'anno 2013 risultano versati a favore della ricorrente euro 59,05, insufficienti, appunto, alla copertura anche di un solo mese.
Ne consegue che il ricorso va rigettato nel merito.
Si reputa di dover compensare le spese di lite, stante l'esito complessivo della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Teramo, all'udienza del 22 Ottobre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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