Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.03.2024 da
C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GIUGGIOLINI FABRIZIO NAZZARENO, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Edison n. 4/6 60027 OSIMO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MONTICELLI PAVESE, in data
12/07/2008, (atto n.1, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008), separati consensualmente con sentenza n. 149/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel luogo di attuale residenza, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
2) La casa coniugale, sita in Caselle Lurani (LO) via Matteotti n. 46 di proprietà del sig.
con l'annesso mobilio, rimarrà nella esclusiva disponibilità del Sig. Parte_2
che continuerà ad abitarci fino al raggiungimento della maggiore età di Parte_2
il sig. trasferirà pro quota ed a sue spese la relativa proprietà, al ricorrere Parte_2
appunto della richiamata condizione, ovvero il 50% della proprietà al figlio il Per_1
giorno 08/07/2027 e il restante 50% alla figlia il giorno11/06/2023. In ragione Per_2 dell'assunzione di tale obbligo, sino al 11/06/2023 le spese ordinarie di gestione dell'immobile (a titolo meramente esemplificativo si intendono tali: spesa, bollette, Tari, mutuo, ecc.) rimarranno a carico del sig. in toto, con impegno della Parte_2 Pt_1
a rimborsarle per € 1500.00 mensili. Successivamente e con il trasferimento del 100% della proprietà in favore di entrambi i figli, tali obblighi cesseranno. Resta inteso che, laddove i sigg.ri e non riuscissero a far fronte delle spese di gestione Pt_1 Parte_2 dell'immobile, con particolare riferimento al mutuo, questi potranno di comune accordo, anche eventualmente con il consenso del figlio una volta maggiorenne, mettere Per_1
in vendita il bene ed estinguere l'affidamento bancario, a condizione che il ricavato venga distribuito in parti uguali ai figli.
3) L'affido dei figli minori sarà condiviso, ma per le ragioni di cui in premessa la figlia
, continuerà a vivere con il padre a Caselle Lurani (LO), mentre il figlio Per_2 Per_1
invece continuerà a vivere con la madre a Monticelli Pavese, potendo intrattenersi con ciascun genitore ogni qualvolta lo vorranno, anche nel rispetto delle esigenze familiari e delle condizioni di visita sotto indicate. In particolare i genitori potranno vedere i figli non residenti con loro e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera;
-un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino al mattino successivo;
-ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-durante le vacanze pasquali ad anni alterni. Per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari);
Pag. 2 di 5 -in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_2 Pt_1 il giorno venti di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € Per_1
260,00 (duecentosessanta/00), importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale importo potrà essere messo in compensazione, con le somme versate mensilmente dalla per le causali di cui al punto n.
2. Quanto alla figlia il Pt_1 Per_2
sig. , attesa la contribuzione al menage familiare da parte della al Parte_2 Pt_1
così come stabilita al punto numero 2, rinuncia all'ulteriore assegno di Parte_2
mantenimento.
5) Le spese straordinarie, relative ai figli, saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50 % ciascuno, a condizione che le stesse siano documentate e purché, ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti, siano state previamente concordate con l'altro genitore laddove necessario l'accordo. Il genitore che le avrà anticipate, avrà il diritto di ottenere il rimborso della quota di competenza dell'altro genitore, dietro presentazione della relativa ricevuta di spesa, entro il giorno 20 di ogni mese. In difetto, resteranno a carico del genitore che le abbia anticipate. Per l'individuazione delle spese straordinarie, ossia non comprese nell'assegno di mantenimento, e per l'identificazione di quelle per le quali è richiesto o meno il consenso di entrambi i genitori, i coniugi rinviano al Protocollo del Tribunale di Pavia del 09/11/2016, da intendersi qui integralmente trascritto, dando atto di averlo precedentemente visionato ed approvato.
6) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione e/o assegnazione dei doni di nozze, degli effetti personali, gioielli, ecc. e di aver regolato i reciproci rapporti economici di dare-avere, per cui dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere rispetto ai titoli anzidetti.
7) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, potendo ciascuno provvedere autonomamente al proprio sostentamento, e pertanto rinunciano vicendevolmente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento.
8) I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.”
Pag. 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 149/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 07.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in Monticelli Pavese il giorno
[...] Parte_2
12/07/2008 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pag. 4 di 5 3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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