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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2025 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Franchi, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Parma b.go Tommasini n. 20
- ATTORE -
C o n t r o
(p.iva , in persona del lrpt, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell' avv. Roberto Mazza, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in CP_1 via Clitunno n. 51
- CONVENUTA -
Causa Civile iscritta al 712/2025 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate in udienza tenutasi in modalità di trattazione cartolare in data 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella presente causa il sig. ha chiesto la dichiarazione di nullità del contratto Parte_1 sottoscritto con scrittura privata in data 27.10.2005, avente ad oggetto l'acquisto da parte della Grande Alberghi Turistici Srl il diritto di soggiorno di una delle unità alberghiere site nel complesso denominato “Golf Hotel Punta Ala” sito nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR) per un periodo limitato di ogni anno, previo versamento del corrispettivo di euro 15.000,00=; assumeva l'attore l'assoluta indeterminatezza del contratto con conseguente nullità dello stesso, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali favorevoli e chiedendo alla convenuta la restituzione delle somme versate.
pagina 1 di 3 Si costituiva la chiedendo, preliminarmente, l'improcedibilità ed Controparte_1 inammissibilità della domanda per applicabilità del rito fallimentare, oltre ad invocare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della stessa in quanto subentrata quale terzo acquirente nell'ambito di una procedura fallimentare che vide coinvolta la Grande Alberghi Turistici Srl;
nel merito, in ogni caso, sosteneva l' infondatezza della domanda attorea in quanto la scrittura privata sottoscritta recava tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua piena validità.
Non veniva espletata alcuna istruttoria in quanto non richiesta dalle parti (avendo la vertenza natura meramente documentale) e con ordinanza del 16.10.2025 si rinviava ex art. 281 sexies cpc per la discussione finale (tenutasi in modalità di trattazione cartolare in data 16.12.2025).
A parere di questo Giudicante la domanda dell'attore va rigettata per le concise motivazioni che seguono.
Occorre, innanzitutto, analizzare le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta
[...]
la quale ha invocato, come detto, la totale carenza di legittimazione passiva Controparte_1 in capo alla stessa ed, in ogni caso, ha rilevato che tale controversia è soggetta al rito fallimentare.
Orbene, è acclarato documentalmente che l'attore abbia sottoscritto scrittura privata Pt_1 con la Grande Alberghi Turistici Srl in data 27.10.2005 (tale atto non veniva mai formalmente trascritto); a seguito di dichiarazione di fallimento di quest'ultima, l'attuale convenuta
[...]
quale terzo acquirente, si aggiudicava alcuni cespiti immobiliari della Controparte_1 fallita. L'ordinanza di vendita del Tribunale Fallimentare di Roma del 24.9.2016, prodotta in atti, specifica in maniera chiara ed incontrovertibile che l'aggiudicatario (in questo caso
[...]
subentra nei rapporti relativi alla fallita solo per quanto riguarda gli atti Controparte_1 trascritti prima della dichiarazione di fallimento della Parte_2
Appare evidente e documentalmente provato che la scrittura privata oggetto del presente contenzioso non sia mai stata trascritta e, pertanto, non è opponibile nei confronti di terzi (quale l'attuale convenuta).
Peraltro, come correttamente sostenuto dalla difesa della convenuta, una eventuale richiesta doveva essere azionata nell'ambito della procedura fallimentare che ha riguardato la Parte_2
(tale procedura, tra l'altro, è stata definitivamente chiusa già da tempo) in base alla normativa dello specifico rito. L'inoltro mediante procedura ordinaria è da ritenersi, pertanto, inammissibile ed impropria.
Tali lapidarie e concise ragioni rendono superflua l'analisi della domanda nel merito, relativa alla eventuale validità formale del contratto sottoscritto tra le parti, ritendo assorbenti e prevalenti le motivazioni assunte in merito alle eccezioni preliminari.
Pertanto, la domanda dell'attore va respinta e le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza, devono porsi a carico dello stesso e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
pagina 2 di 3 respinge la domanda dell' attore in quanto infondata e per carenza di Parte_1 legittimazione passiva in capo alla convenuta in persona del lrpt;
Controparte_1 condanna l'attore , alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 convenuta in persona del lrpt, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
5.077,00=, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale.
Parma, 16/12/2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2025 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Franchi, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Parma b.go Tommasini n. 20
- ATTORE -
C o n t r o
(p.iva , in persona del lrpt, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell' avv. Roberto Mazza, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in CP_1 via Clitunno n. 51
- CONVENUTA -
Causa Civile iscritta al 712/2025 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate in udienza tenutasi in modalità di trattazione cartolare in data 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella presente causa il sig. ha chiesto la dichiarazione di nullità del contratto Parte_1 sottoscritto con scrittura privata in data 27.10.2005, avente ad oggetto l'acquisto da parte della Grande Alberghi Turistici Srl il diritto di soggiorno di una delle unità alberghiere site nel complesso denominato “Golf Hotel Punta Ala” sito nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR) per un periodo limitato di ogni anno, previo versamento del corrispettivo di euro 15.000,00=; assumeva l'attore l'assoluta indeterminatezza del contratto con conseguente nullità dello stesso, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali favorevoli e chiedendo alla convenuta la restituzione delle somme versate.
pagina 1 di 3 Si costituiva la chiedendo, preliminarmente, l'improcedibilità ed Controparte_1 inammissibilità della domanda per applicabilità del rito fallimentare, oltre ad invocare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della stessa in quanto subentrata quale terzo acquirente nell'ambito di una procedura fallimentare che vide coinvolta la Grande Alberghi Turistici Srl;
nel merito, in ogni caso, sosteneva l' infondatezza della domanda attorea in quanto la scrittura privata sottoscritta recava tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua piena validità.
Non veniva espletata alcuna istruttoria in quanto non richiesta dalle parti (avendo la vertenza natura meramente documentale) e con ordinanza del 16.10.2025 si rinviava ex art. 281 sexies cpc per la discussione finale (tenutasi in modalità di trattazione cartolare in data 16.12.2025).
A parere di questo Giudicante la domanda dell'attore va rigettata per le concise motivazioni che seguono.
Occorre, innanzitutto, analizzare le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta
[...]
la quale ha invocato, come detto, la totale carenza di legittimazione passiva Controparte_1 in capo alla stessa ed, in ogni caso, ha rilevato che tale controversia è soggetta al rito fallimentare.
Orbene, è acclarato documentalmente che l'attore abbia sottoscritto scrittura privata Pt_1 con la Grande Alberghi Turistici Srl in data 27.10.2005 (tale atto non veniva mai formalmente trascritto); a seguito di dichiarazione di fallimento di quest'ultima, l'attuale convenuta
[...]
quale terzo acquirente, si aggiudicava alcuni cespiti immobiliari della Controparte_1 fallita. L'ordinanza di vendita del Tribunale Fallimentare di Roma del 24.9.2016, prodotta in atti, specifica in maniera chiara ed incontrovertibile che l'aggiudicatario (in questo caso
[...]
subentra nei rapporti relativi alla fallita solo per quanto riguarda gli atti Controparte_1 trascritti prima della dichiarazione di fallimento della Parte_2
Appare evidente e documentalmente provato che la scrittura privata oggetto del presente contenzioso non sia mai stata trascritta e, pertanto, non è opponibile nei confronti di terzi (quale l'attuale convenuta).
Peraltro, come correttamente sostenuto dalla difesa della convenuta, una eventuale richiesta doveva essere azionata nell'ambito della procedura fallimentare che ha riguardato la Parte_2
(tale procedura, tra l'altro, è stata definitivamente chiusa già da tempo) in base alla normativa dello specifico rito. L'inoltro mediante procedura ordinaria è da ritenersi, pertanto, inammissibile ed impropria.
Tali lapidarie e concise ragioni rendono superflua l'analisi della domanda nel merito, relativa alla eventuale validità formale del contratto sottoscritto tra le parti, ritendo assorbenti e prevalenti le motivazioni assunte in merito alle eccezioni preliminari.
Pertanto, la domanda dell'attore va respinta e le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza, devono porsi a carico dello stesso e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
pagina 2 di 3 respinge la domanda dell' attore in quanto infondata e per carenza di Parte_1 legittimazione passiva in capo alla convenuta in persona del lrpt;
Controparte_1 condanna l'attore , alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 convenuta in persona del lrpt, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
5.077,00=, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale.
Parma, 16/12/2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 3 di 3