TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4896/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in TERRASINI (PA), VIA AGLI ANDRONI 27, presso lo studio dell'Avv. PISCITELLI MORENA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in TERRASINI (PA), VIA AGLI ANDRONI 27, presso lo studio dell'Avv. PISCITELLI MORENA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 28/5/2022 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 22/10/2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso sottoscritto il 16/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno s eparati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ogni variazione di residenza e/o domicilio dovrà essere reciprocamente comunicata;
2) il figlio minore rimarrà affidato a entrambi i genitori secondo il Per_1 principio generale dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre
3) l'abitazione coniugale, l'immobile sito in Palermo alla via Preti Giovanni
n. 15/A, di proprietà esclusiva della sig.ra , rimarrà assegnata alla Parte_1 predetta in qualità di genitore collocatario del piccolo . Tale abitazione, Per_1 salvo diverso accordo tra le parti, costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del figlio all'altro genitore. Gli arredi e corredi relativi alla casa coniugale, dal momento della cessazione dell a convivenza, resteranno presso la casa coniugale;
4) le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, edu cazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti;
6) con riferimento all'esercizio del diritto di visita/frequentazione del minore
2 con il padre , questo, fermo restando diversi eventuali accordi tra i coniugi anche ne l superiore interesse e nelle preminenti necessità del figlio, potrà vedere e tenere con sé , in caso di disaccordo, secondo le seguenti Per_1 modalità: prima settimana: nei giorni del lunedì, del mercoledì e del venerdì dall'uscita di scuola sino alle 2 1,30 specificando che il minore pernotterà con il padre il giorno del mercoledì con onere del sig. di accompganare il minore il Pt_2 giorno successivo a scuola ove avrà cura di prelevarlo all'uscita la sig.ra
[...]
Pt_1 seconda settimana: nei giorni del martedì e del giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,30 e nel week end dal sabato dalle ore 11,00 alle 21,30 della domenica.
Durante le vacanze natalizie la madre e il padre terranno con il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre e dal 28 d icembre al 2 gennaio;
Per il corrente anno 2025 il minore trascorrerà con il padre dal giorno 23 al giorno
27 dicembre e con la madre dal giorno 28 dicembre al giorno 2 gennaio.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà con i genitori, ad anni alt erni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'angelo; nel periodo estivo il figlio trascorrerà con i genitori due settimane non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, nel periodo compreso tra giugno e agosto;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi. Il minore avrà, altresì, diritto, in deroga al regime di visita, di trascorrere con i genitori il giorno del loro compleanno. Con riferimento, invece, al giorno del compleanno del minore le parti si impegnano a festeggiarlo insieme nel superiore interesse del minore.
Nei giorni in cui il minore non andrà a scuola il diritto di visita verrà esercitato dal padre dalle ore 9,00.
Nel caso in cui il sig. per esigenze lavorative non potesse prelevare o Pt_2 esercitare il diritto di visita, previo avviso alla sig.ra almeno 24 ore Parte_1 prima, questi verrano esercitati dai nonni paterni.
7) Con riferimento al contributo al mantenimento del figlio , il sig. Per_1
verserà mensilmente alla sig.ra , entro il giorno 10 di ciascun Pt_2 Parte_1
3 mese, la somma pari ad € 300,00 mensili (rivalutat ogni anno secondo gli indici ISTAT);
8) l'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
9) considerato che la sig.ra attualmente versa in stato di Parte_1 disoccupazione, il sig. verseràa titolo di mantenimento della stessa la Pt_2 somma pari ad € 300,00 mensili (rivalutata ogni anno secondo gli indici
ISTAT). Se al termine della percezione dell'indennità di disoccupazione la sig.ra non avrà ancora trovato un'occupazione lavorativa l'assegno Parte_1 di mantenimento per il figlio e per la stessa a carico del sig. verrà Pt_3 automaticamente innalzato ad € 800,000 mensili (di cui € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore ed € 400,00 a titolo di mantenimento Per_1 della sig.ra ). Nel momento in cui, invece, la sig.ra avrà Parte_1 Parte_1 trovato una nu ova attività lavorativa verrà automaticamente meno l'obbligo in capo al sig. di versare la somma pari ad € 300,00 o 400,00 a titolo Pt_2 di mantenimento della stessa e il mantenimento del minore, a carico del sig.
, verrà automaticamente innalzato da € 300,00 a € 400,00 mensili;
Pt_2
10) Le spese straordinarie, da intendersi in adesione al Protocollo d'Intesa attualmente in uso in Codesto On.le Tribunale , saranno suddivise nella misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra Pt_2 Parte_4
[... Le spese della retta scolastica scolastica continueranno, invece, ad essere versate nella misura del 100% dal sig. . Pt_2
11) Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla sig.ra le Pt_2 Parte_1 seguenti trattenute mensili che la predetta ha sul propr io conto corrente e ciò fino ad estinzione degli interi debiti:
€ 322,15 mensili (prestito creditexpress dynamic contratto in data
10.02.2022 con numero rate residue al mese di ottobre 2025 n. 42);
€ 408,64 mensili (prestito unicredit contratto in data 26.03.2024 con numero rate residue al mese di ottobre 2025 n. 67);
€ 199,65 mensili (prestito unicredit contratto in data 29.04.2025 con numero rate residue al mese di ottobre 2025 n. 38)
12) La sig.ra si impegna a volturare, a nome proprio tutte le Parte_1 utenze dell'immobile sito in Palermo alla via Prati Giovanni n. 15/A di cui essa
4 è assegnataria
13) Le parti danno sin da adesso il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.
14) I coniugi concordano che le presenti pattuizioni avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4896/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 16/10/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 125 p.
2, serie A, dell'anno 2022).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4896/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in TERRASINI (PA), VIA AGLI ANDRONI 27, presso lo studio dell'Avv. PISCITELLI MORENA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in TERRASINI (PA), VIA AGLI ANDRONI 27, presso lo studio dell'Avv. PISCITELLI MORENA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 28/5/2022 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 22/10/2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso sottoscritto il 16/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno s eparati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ogni variazione di residenza e/o domicilio dovrà essere reciprocamente comunicata;
2) il figlio minore rimarrà affidato a entrambi i genitori secondo il Per_1 principio generale dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre
3) l'abitazione coniugale, l'immobile sito in Palermo alla via Preti Giovanni
n. 15/A, di proprietà esclusiva della sig.ra , rimarrà assegnata alla Parte_1 predetta in qualità di genitore collocatario del piccolo . Tale abitazione, Per_1 salvo diverso accordo tra le parti, costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del figlio all'altro genitore. Gli arredi e corredi relativi alla casa coniugale, dal momento della cessazione dell a convivenza, resteranno presso la casa coniugale;
4) le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, edu cazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti;
6) con riferimento all'esercizio del diritto di visita/frequentazione del minore
2 con il padre , questo, fermo restando diversi eventuali accordi tra i coniugi anche ne l superiore interesse e nelle preminenti necessità del figlio, potrà vedere e tenere con sé , in caso di disaccordo, secondo le seguenti Per_1 modalità: prima settimana: nei giorni del lunedì, del mercoledì e del venerdì dall'uscita di scuola sino alle 2 1,30 specificando che il minore pernotterà con il padre il giorno del mercoledì con onere del sig. di accompganare il minore il Pt_2 giorno successivo a scuola ove avrà cura di prelevarlo all'uscita la sig.ra
[...]
Pt_1 seconda settimana: nei giorni del martedì e del giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,30 e nel week end dal sabato dalle ore 11,00 alle 21,30 della domenica.
Durante le vacanze natalizie la madre e il padre terranno con il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre e dal 28 d icembre al 2 gennaio;
Per il corrente anno 2025 il minore trascorrerà con il padre dal giorno 23 al giorno
27 dicembre e con la madre dal giorno 28 dicembre al giorno 2 gennaio.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà con i genitori, ad anni alt erni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'angelo; nel periodo estivo il figlio trascorrerà con i genitori due settimane non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, nel periodo compreso tra giugno e agosto;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi. Il minore avrà, altresì, diritto, in deroga al regime di visita, di trascorrere con i genitori il giorno del loro compleanno. Con riferimento, invece, al giorno del compleanno del minore le parti si impegnano a festeggiarlo insieme nel superiore interesse del minore.
Nei giorni in cui il minore non andrà a scuola il diritto di visita verrà esercitato dal padre dalle ore 9,00.
Nel caso in cui il sig. per esigenze lavorative non potesse prelevare o Pt_2 esercitare il diritto di visita, previo avviso alla sig.ra almeno 24 ore Parte_1 prima, questi verrano esercitati dai nonni paterni.
7) Con riferimento al contributo al mantenimento del figlio , il sig. Per_1
verserà mensilmente alla sig.ra , entro il giorno 10 di ciascun Pt_2 Parte_1
3 mese, la somma pari ad € 300,00 mensili (rivalutat ogni anno secondo gli indici ISTAT);
8) l'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
9) considerato che la sig.ra attualmente versa in stato di Parte_1 disoccupazione, il sig. verseràa titolo di mantenimento della stessa la Pt_2 somma pari ad € 300,00 mensili (rivalutata ogni anno secondo gli indici
ISTAT). Se al termine della percezione dell'indennità di disoccupazione la sig.ra non avrà ancora trovato un'occupazione lavorativa l'assegno Parte_1 di mantenimento per il figlio e per la stessa a carico del sig. verrà Pt_3 automaticamente innalzato ad € 800,000 mensili (di cui € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore ed € 400,00 a titolo di mantenimento Per_1 della sig.ra ). Nel momento in cui, invece, la sig.ra avrà Parte_1 Parte_1 trovato una nu ova attività lavorativa verrà automaticamente meno l'obbligo in capo al sig. di versare la somma pari ad € 300,00 o 400,00 a titolo Pt_2 di mantenimento della stessa e il mantenimento del minore, a carico del sig.
, verrà automaticamente innalzato da € 300,00 a € 400,00 mensili;
Pt_2
10) Le spese straordinarie, da intendersi in adesione al Protocollo d'Intesa attualmente in uso in Codesto On.le Tribunale , saranno suddivise nella misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra Pt_2 Parte_4
[... Le spese della retta scolastica scolastica continueranno, invece, ad essere versate nella misura del 100% dal sig. . Pt_2
11) Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla sig.ra le Pt_2 Parte_1 seguenti trattenute mensili che la predetta ha sul propr io conto corrente e ciò fino ad estinzione degli interi debiti:
€ 322,15 mensili (prestito creditexpress dynamic contratto in data
10.02.2022 con numero rate residue al mese di ottobre 2025 n. 42);
€ 408,64 mensili (prestito unicredit contratto in data 26.03.2024 con numero rate residue al mese di ottobre 2025 n. 67);
€ 199,65 mensili (prestito unicredit contratto in data 29.04.2025 con numero rate residue al mese di ottobre 2025 n. 38)
12) La sig.ra si impegna a volturare, a nome proprio tutte le Parte_1 utenze dell'immobile sito in Palermo alla via Prati Giovanni n. 15/A di cui essa
4 è assegnataria
13) Le parti danno sin da adesso il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.
14) I coniugi concordano che le presenti pattuizioni avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4896/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 16/10/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 125 p.
2, serie A, dell'anno 2022).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5