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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 89/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 31.01.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Simone Forte Parte_1
che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'avv. Sergio Aprile che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
- appellato-
e
elettivamente Controparte_2
domiciliata presso l'avv. Carlo Ciaccia che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 775/21 del Tribunale di Venezia
In punto: opposizione all'esecuzione
Causa trattata all'udienza del 20.03.2025
Conclusioni per parte appellante: “- accertare e dichiarare
l'illegittimità, la nullità, inesistenza degli avvisi di addebito
n.41910160000579071, n.41920160002431690,
n.41920160003909279, n.41920170000791843,
n.41920170002823283, n.41920180001321825,
n.41920180003264212 e n.41920190001769925 e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante, nonché degli atti prodromici e conseguenti, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese di entrambi giudizi, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado”
Conclusioni per parte appellata : “Rigettare l'appello, per le CP_1
ragioni esposte, condannando l'appellante alla rifusione delle spese e competenze professionali del grado”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata : “1 Controparte_2
– Rigettare l'appello proposto dal sig. 2 – Confermare la Pt_1
decisione di primo grado;
3 – Condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito il quale si dichiara antistatario e di non aver riscosso onorari di lite.
4 - In ogni caso, manlevare e tenere indenne dall'Ente impositore per ogni eventuale conseguenza passiva del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 31.01.2022, ha Parte_1
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha respinto le domande svolte nei giudizi riuniti RG n.
438/20 e RG n. 254/21 volte ad ottenere, rispettivamente: a)
l'annullamento o la dichiarazione di nullità degli avvisi di addebito di cui avrebbe avuto conoscenza solo all'esito della notifica (in data
30.01.2020) del pignoramento presso terzi emesso dall'
[...]
ma mai in precedenza notificati e, Controparte_2
conseguentemente, da ritenersi inidonei a fondare l'azione esecutiva;
b) l'accertamento del diritto al discarico dei ruoli riferiti ai medesimi avvisi di addebito per non avere né l' , né l CP_1 Controparte_2
risposto e preso posizione in merito all'istanza di
[...]
sospensione legale della riscossione ex art. 1, co. 537-544, l. n.
228/2012 avanzata in data 25.05.2020.
Il Giudice di prime cure ha rigettato la prima domanda in ragione dell'affermata rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito oggetto di contestazione e la seconda domanda sul rilievo che il termine previsto dalla legge per evadere l'istanza di sospensione legale della
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riscossione non era ancora decorso in ragione della proroga dei termini disposta dalla disciplina emergenziale.
L'originario ricorrente propone appello sulla base di quattro motivi:
a) Con il primo censura la sentenza per non aver valorizzato il disconoscimento della documentazione dimessa in copia da al fine di dimostrare la rituale notifica degli avvisi di CP_1
addebito. L'appellante rileva che sia nell'atto introduttivo sia con le note a verbale di prima udienza era stata contestata anche l'esistenza stessa di un originale corrispondente alle fotocopie dimesse che fosse stato sottoscritto dal ricorrente o da altro soggetto e, a fronte dell'effettuato disconoscimento, neppure era stata richiesta la verificazione, con conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte.
b) Con il secondo censura l'affermazione circa la ritualità della notifica degli avvisi di addebito anche sotto il profilo del mancato invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario rilevando che, nel caso di specie, la notifica sarebbe avvenuta a mezzo messo comunale e, pertanto, era necessario l'invio della seconda raccomandata informativa ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
c) Con il terzo censura la sentenza gravata per non aver ritenuto irregolare la costituzione in giudizio di Controparte_2
a mezzo difensore del libero foro;
accertamento da
[...]
cui sarebbe conseguita l'inutilizzabilità della documentazione e delle difese di quest'ultima.
d) Con il quarto sostiene che, anche in ragione dell'inefficacia probatoria della documentazione dimessa dalle controparti in merito alla correttezza del procedimento di notifica, non
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sarebbe provata neppure nel merito la pretesa creditoria dell' . CP_1
Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_2
contestando le doglianze di parte appellante e chiedendo
[...]
la conferma della sentenza gravata. , Controparte_2
inoltre, ha rilevato come non sia stato oggetto di appello il capo della sentenza riferito al procedimento riunito in primo grado relativo alla richiesta di discarico dei crediti in conseguenza dell'asserita mancata risposta degli enti all'istanza di sospensione legale della riscossione.
La causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio, uno dei quali disposto in ragione del transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
Nelle note dimesse in occasione della prima udienza nel giudizio di primo grado, il cui deposito è stato autorizzato dal giudice, si legge un generico disconoscimento della documentazione dimessa in copia da attestante la notifica degli avvisi di addebito: “Controparte non CP_1
deposita/esibisce in Giudizio né la matrice delle cartelle come previsto dall'art. 26 D.P.R. n. 602 né gli originali delle cartelle e degli avvisi di addebito e relative relate;
pertanto, si rende necessario, in tale sede, procedere con il disconoscimento della produzione di controparte. […] I presunti referti di notifica, prodotti sotto forma di mera copia fotostatica, sono espressamente e specificamente disconosciuti ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.; si effettua, altresì, il disconoscimento formale e specifico della sottoscrizione prodotta in copia, (tra l'altro illeggibile e senza alcun riferimento alle generalità), in quanto trattasi di copia fotostatica di
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firma prodotta in giudizio. Inoltre le copie fotostatiche replicano esclusivamente una delle facciate della presunta raccomandata di notifica, risultando slegate dall'atto notificato, in quanto poste su foglio separato e non congiunto all'atto notificato, ragion per cui la copia del o del prodotta potrebbe appartenere a CP_3 CP_4
qualsiasi avviso di ricevimento. Soltanto la produzione ovvero il deposito in giudizio dell dell'atto in questione potrebbe CP_5
attestare effettivamente la riconducibilità. […] si disconosce ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. ogni eventuale sottoscrizione, poiché i suindicati atti non sono mai stati ricevuti personalmente dal ricorrente. Per cui, si eccepisce la nullità della notifica: 1) perché manca il collegamento con il ricorrente;
2) per essere mancato l'invio della lettera raccomandata prescritta dall'art. 60 DPR 600/1973
(comma 1 b-bis)”.
Il disconoscimento dei referti di notifica è del tutto generico considerando che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile
e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia
- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. sez. II, n. 27633 del
30/10/2018). L'appellante non ha in alcun modo indicato quali aspetti delle copie fotostatiche dimesse determinerebbero una difformità rispetto ai corrispondenti documenti originali. Quanto poi al disconoscimento delle firme in copia, deve parimenti ritenersi del tutto generico non essendo stata allegata la ragione per la quale si dovrebbe dubitare della conformità all'originale. Sotto altro, assorbente, profilo
“nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di
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avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. sez. lav. n. 22058 del 03/09/2019). L'istituto non era affatto tenuto a richiedere la verificazione delle sottoscrizioni apposte da chi ha ricevuto le raccomandate contenenti gli avvisi di addebito atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n.
890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica”
(Cass. sez. VI-V, n. 29022 del 05/12/2017; nello stesso senso Cass. sez. VI-V n. 4556 del 21/02/2020).
L'appellante non ha proposto alcuna querela di falso e, inoltre, a seguito della – pur non necessaria – esibizione in giudizio degli avvisi di ricevimento in originale, il giudice di primo grado ha, nel
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contraddittorio tra le parti, attestato a verbale la piena conformità delle copie depositate agli originali esibiti. Nel corso di tale udienza e dopo l'attestazione di conformità operata dal giudice di prime cure, il difensore del ricorrente nulla ha eccepito, non ha sollevato obiezioni o contestazioni di sorta, limitandosi ad insistere nel sostenere l'ulteriore profilo di nullità delle notifiche per mancato invio della seconda raccomandata informativa (si legge nel verbale del 23.04.2021:
“L'Avvocato eccepisce la nullità delle notifiche relative alle CP_6
cartelle di addebito di cui oggi è stata verificata la conformità per essere mancato l'invio della lettera raccomandata (CAN) prescritta dall'art. 60 DPR 600/73 in quanto tali avvisi sono stati consegnati a persona diversa dal destinatario ricorrente”). Ciò nonostante, parte appellante ha infondatamente insistito in sede di gravame nel contestare la conformità agli originali di tali avvisi di ricevimento, giungendo persino ad affermare che non esisterebbe alcun originale e senza confrontarsi con la puntuale affermazione contenuta nella sentenza di primo grado laddove si valorizza la verificata conformità agli originali dei documenti dimessi in copia.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Parte appellante sostiene che la notifica degli avvisi di addebito sarebbe avvenuta a mezzo messo comunale e, conseguentemente, nell'ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario, era necessaria la seconda raccomandata informativa, nel caso di specie mancante. L'assunto è nei suoi presupposti del tutto errato in quanto la consegna degli avvisi di addebito è avvenuta a mezzo del servizio postale, non a mezzo messo comunale, come si evince dalla visione degli avvisi di ricevimento dimessi in copia ed esibiti in originale in primo grado. Sul punto, si deve quindi affermare che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita,
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ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la
S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139
c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)” (Cass. sez. VI -5, n.
12083 del 13/06/2016; nello stesso senso anche Cass. n. 23511 del
2016; Cass. n. 20700 del 2020; Cass. n. 10037 del 10/04/2019). Tale principio, applicato alla notifica a mezzo raccomandata delle cartelle di pagamento risulta pienamente applicabile anche agli avvisi di addebito emessi e notificati dall' a mezzo del servizio postale CP_1
ordinario.
In merito agli ulteriori rilievi svolti nell'ambito del secondo motivo d'appello, ove si ribadisce il disconoscimento di “ogni eventuale sottoscrizione” e si afferma una non meglio specificata mancanza di collegamento con il ricorrente (verosimilmente degli avvisi di ricevimento, o forse degli avvisi di addebito, anche se si parla del tutto erroneamente di cartelle di pagamento) si richiamano le considerazioni già svolte in precedenza con riferimento alla ritualità della notifica dei titoli esecutivi e dell'efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento dimessi ed esibiti in originale. Inoltre, in ogni avviso di addebito viene indicato il numero della raccomandata di spedizione e tale numero si rinviene nei corrispondenti avvisi di ricevimento prodotti in atti (a conferma del collegamento tra titoli esecutivi notificati e avvisi di ricevimento).
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3 – Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. In merito al rilievo di asserita nullità della costituzione in giudizio di Controparte_2
con avvocato del libero foro, si rileva che nella specie si
[...]
verte in ipotesi di contenzioso afferente l'attività di riscossione dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale (in primo grado) e, pertanto, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro, alla luce della norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell Riscossione di cui al d.l. n. 34/2019 che, Controparte_2
all'art. stabilisce che “Il comma 8 dell'articolo 1 del CP_7
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria Controparte_8
rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. Si richiama poi il recente arresto della Cassazione a
Sezioni Unite n. 30008 del 2019 secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_9
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di
[...]
propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero
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foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.
43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del
2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di CP_2
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_2
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
4 – Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. Attesa la ritualità della notificazione degli avvisi di addebito, cui non ha fatto seguito una loro tempestiva impugnazione entro il termine di 40 giorni dalla notifica, il merito della pretesa creditoria non è più contestabile, tanto più se si considera che l'azione giudiziaria proposta in primo grado è un'opposizione all'esecuzione nell'ambito della quale possono essere fatti valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica del titolo esecutivo e non può certo essere utilizzata al fine di eludere il termine di decadenza per esperire l'opposizione di merito avverso gli avvisi di addebito.
5 – Da ultimo, si rileva come non sia stato censurato con apposito motivo d'appello il rigetto della domanda volta ad ottenere il discarico dei crediti in seguito alla presentazione dell'istanza di sospensione
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legale della riscossione con conseguente formazione di giudicato sul punto.
6 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto e la parte appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del grado in favore di entrambi gli enti appellati, da liquidarsi sulla base dei valori medi di scaglione. A tal proposito, si deve rilevare come il valore di causa dichiarato non sia coerente con l'ammontare del debito in contestazione (riferito alle somme oggetto degli avvisi di addebito richiamati nelle conclusioni del ricorso) e, pertanto, lo scaglione di riferimento va individuato nella fascia 26.000 – 52.000.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% in favore di e in Euro CP_1
6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. come per legge in favore di Controparte_2
, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
[...]
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
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versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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