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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1242/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio, in persona dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri - Giudice
dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile n. 1242/2024 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in Cancelleria in data 31.07.2024, da
, Parte_1
nato a [...], il [...] (Cod. Fisc. , residente C.F._1 in Chieri (TO), Via G. Deledda n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Veggi, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC
Certificata Email_1
attore
nei confronti di
CP_1
nata ad [...], il [...] (Cod. Fisc.
) residente in [...] C.F._2
convenuta contumace
Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore (cfr. verbale di udienza del 12.12.2024 e ricorso introduttivo):
“Dichiarare per le ragioni di cui in premessa lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 22.07.2011 in RA (Valenzia-Spagna) e trascritto in data 16.04.2014 presso il Comune di Chieri con atto Parte II,
Serie C, Numero 8, disponendo contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'espletamento di ogni incombenza ex lege prevista.
Con vittoria di spese e onorari delle spese del giudizio, rimborso forfetario in misura ex lege prevista e oneri accessori di legge.”
2 Il P.M. è stato informato della procedura e non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione di udienza.
<><><>
Rilevato, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in RA (Valencia -
Spagna) in data 22.07.2011, matrimonio è stato regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieri dell'anno 2014, al n.
8, Parte II, Serie C;
che dall'unione coniugale tra le parti non sono nati figli;
che ha proposto domanda tendente ad ottenere la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con , CP_1 precisando l'intervenuta cessazione della convivenza a seguito della comparizione dei coniugi avanti al Presidente di questo stesso Tribunale, avvenuta in sede di separazione consensuale (separazione pronunciata con decreto di omologa depositato il 21.12.2021), essendosi quindi lo stato di separazione protratto ininterrottamente, non sussistendo alcuna possibilità di ripristino della convivenza e di riconciliazione ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che la convenuta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio ed è stato dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione tenutasi il 12.12.2024; che la causa è quindi pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate dal ricorrente, come in epigrafe trascritte.
Il Pubblico Ministero, informato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota del 19.09.2024.
§§§§§§§§§§§
3 Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti per la pronuncia richiesta poiché dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente in sede di separazione e fino al momento del deposito del ricorso in Cancelleria è decorso il periodo di separazione ininterrotto per il periodo previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge succitata, mentre l'atteggiamento delle parti, sia processuale (in virtù della proposizione della domanda di divorzio da parte del ricorrente e della contumacia della convenuta, rivelatrice di disinteresse ad opporsi alla stessa), sia extraprocessuale (con la già evidenziata protrazione ininterrotta dello stato di separazione per il tempo previsto ex lege ai fini dello scioglimento del vincolo coniugale), dimostra l'impossibilità di ricostruire tra i coniugi la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.
Non essendovi figli, né condizioni economiche da regolare, in difetto di domanda, la presente pronuncia attiene esclusivamente allo scioglimento del vincolo coniugale, con i conseguenti adempimenti previsti ex lege.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva anteriormente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Stante la mancata costituzione della convenuta e, quindi, l'insussistenza di contrasto tra le parti circa la domanda di scioglimento del vincolo coniugale, nonché tenuto conto della natura del petitum, la cui realizzazione necessita di pronuncia giudiziale, non vi è luogo a provvedere in ordine al regime delle spese processuali, dovendo quelle sostenute dalla ricorrente essere dichiarate irripetibili nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22.07.2011 in RA
(Valenzia-Spagna) da e , generalizzati come Parte_1 CP_1
4 in epigrafe, trascritto in data 16.04.2014 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieri dell'anno 2014, con atto n. 8, Parte II,
Serie C.
Dichiara la perdita in capo alla Sig.ra del cognome maritale. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri (TO) di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
Dichiara non ripetibili nei confronti del convenuto le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 07.02.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio, in persona dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri - Giudice
dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile n. 1242/2024 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in Cancelleria in data 31.07.2024, da
, Parte_1
nato a [...], il [...] (Cod. Fisc. , residente C.F._1 in Chieri (TO), Via G. Deledda n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Veggi, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC
Certificata Email_1
attore
nei confronti di
CP_1
nata ad [...], il [...] (Cod. Fisc.
) residente in [...] C.F._2
convenuta contumace
Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore (cfr. verbale di udienza del 12.12.2024 e ricorso introduttivo):
“Dichiarare per le ragioni di cui in premessa lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 22.07.2011 in RA (Valenzia-Spagna) e trascritto in data 16.04.2014 presso il Comune di Chieri con atto Parte II,
Serie C, Numero 8, disponendo contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'espletamento di ogni incombenza ex lege prevista.
Con vittoria di spese e onorari delle spese del giudizio, rimborso forfetario in misura ex lege prevista e oneri accessori di legge.”
2 Il P.M. è stato informato della procedura e non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione di udienza.
<><><>
Rilevato, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in RA (Valencia -
Spagna) in data 22.07.2011, matrimonio è stato regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieri dell'anno 2014, al n.
8, Parte II, Serie C;
che dall'unione coniugale tra le parti non sono nati figli;
che ha proposto domanda tendente ad ottenere la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con , CP_1 precisando l'intervenuta cessazione della convivenza a seguito della comparizione dei coniugi avanti al Presidente di questo stesso Tribunale, avvenuta in sede di separazione consensuale (separazione pronunciata con decreto di omologa depositato il 21.12.2021), essendosi quindi lo stato di separazione protratto ininterrottamente, non sussistendo alcuna possibilità di ripristino della convivenza e di riconciliazione ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che la convenuta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio ed è stato dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione tenutasi il 12.12.2024; che la causa è quindi pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate dal ricorrente, come in epigrafe trascritte.
Il Pubblico Ministero, informato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota del 19.09.2024.
§§§§§§§§§§§
3 Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti per la pronuncia richiesta poiché dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente in sede di separazione e fino al momento del deposito del ricorso in Cancelleria è decorso il periodo di separazione ininterrotto per il periodo previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge succitata, mentre l'atteggiamento delle parti, sia processuale (in virtù della proposizione della domanda di divorzio da parte del ricorrente e della contumacia della convenuta, rivelatrice di disinteresse ad opporsi alla stessa), sia extraprocessuale (con la già evidenziata protrazione ininterrotta dello stato di separazione per il tempo previsto ex lege ai fini dello scioglimento del vincolo coniugale), dimostra l'impossibilità di ricostruire tra i coniugi la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.
Non essendovi figli, né condizioni economiche da regolare, in difetto di domanda, la presente pronuncia attiene esclusivamente allo scioglimento del vincolo coniugale, con i conseguenti adempimenti previsti ex lege.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva anteriormente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Stante la mancata costituzione della convenuta e, quindi, l'insussistenza di contrasto tra le parti circa la domanda di scioglimento del vincolo coniugale, nonché tenuto conto della natura del petitum, la cui realizzazione necessita di pronuncia giudiziale, non vi è luogo a provvedere in ordine al regime delle spese processuali, dovendo quelle sostenute dalla ricorrente essere dichiarate irripetibili nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22.07.2011 in RA
(Valenzia-Spagna) da e , generalizzati come Parte_1 CP_1
4 in epigrafe, trascritto in data 16.04.2014 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieri dell'anno 2014, con atto n. 8, Parte II,
Serie C.
Dichiara la perdita in capo alla Sig.ra del cognome maritale. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri (TO) di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
Dichiara non ripetibili nei confronti del convenuto le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 07.02.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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