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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/08/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1348/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Mario Murano Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio dell'avv. RC LI CP_1
-appellato- nonché
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Vigna Controparte_2
-appellato- nonché
NICOLINI MARCO, con il patrocinio degli avv.ti Davide Guidi e Cristina Bujac
-intervenuto-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 3/07/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 24/06/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, alla luce delle ragioni di fatto e di diritto tutte sopra meglio esposte ed argomentate nell'atto di appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Parte_2
così decidere:
[...]
- in via pregiudiziale, valutare l'integrità del contradditorio in primo grado avuto riguardo alla posizione di , litisconsorte necessario pretermesso quanto alle sue condotte attuate Controparte_3 in sinergia con le parti n ordine alla stipula della polizza per cui è causa, con CP_1 CP_4 ogni conseguente statuizione di rito;
- ancora in via pregiudiziale, richiamata l'eccezione di inammissibilità del rito sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis e segg. c.p.c., proposta nel corso del primo grado di giudizio, dichiarare la nullità dell'Ordinanza appellata con conseguente mutamento del rito da quello sommario a quello ordinario;
- Nel merito, accogliere l'appello proposto da per le motivazioni ivi Parte_1 rassegnate in narrativa e, per l'effetto, riformare l'Ordinanza ex art. 702 ter anteriforma, Rep. n. 2378/2023, pubblicata in data 04.07.2023, resa dal Tribunale Ordinario di Modena, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, Giudice Dr. Michele Cifarelli, all'esito del primo grado del giudizio civile iscritto al RG n. 1530/2021 degli Affari Civili, comunicata in pari data;
nel merito e in via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta da
[...] nel primo grado di giudizio con conseguente statuizione di nullità e/o di annullabilità Parte_1 della polizza vita per cui è causa per i motivi tutti dedotti nell'atto di appello e per quelli che saranno meglio esplicitati nella successiva ed auspicabile fase di cognizione piena.
- Ancora nel merito e in via riconvenzionale, condannare gli appellati alla restituzione delle somme ottenute dall'appellata per effetto dello adempimento coattivo, come da Ordinanze del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma che si depositano con il presente atto.
Con condanna delle parti appellate alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato CP_1
“Voglia L'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello proposto dalla compagnia di cui in causa, e le Parte_1 domande tutte svolte dall'appellante per i motivi esposti in atti e, conseguentemente, riconfermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 03 luglio 2023 emessa dal Tribunale di Modena in persona del Dott. Michele Cifarelli in esito al procedimento di primo grado rubricato al n. 1530/2021;
- condannare l'appellante, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese, oltre agli accessori come per legge;
- condannare l'appellante al pagamento a favore del sig. ex art. 96 c.p.c. nella somma CP_1 che verrà ritenuta di giustizia.
Con ogni ampia riserva di ulteriormente dedurre, precisare, replicare e fatto in ogni caso salvo ogni ulteriore diritto.”
Per l'appellato Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis pagina 2 di 7 nel merito: rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello promosso avverso la suddetta ordinanza da e tutte le domande svolte dall'appellante e, per l'effetto, confermare Parte_1 l'ordinanza emessa in data 03.07.23, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Modena a conclusione del giudizio n. 1530/21 R.G. ed avente n. cron. 6978/23 del 03.07.23 e n. rep. 2378/23 del 04.07.23; sempre nel merito: condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del sig. oltre spese ed accessori di legge;
Controparte_2 sempre nel merito: condannare parte appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del sig. di una somma di denaro stabilita dall'adita Corte.” Controparte_2
Per l'intervenuto LI RC
Voglia L'III.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis:
Previo accertamento del relativo diritto:
-rigettare, con la migliore formula, l'appello avanzato da e tutte le Parte_1 domande dall'appellante, previa riconferma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 03 luglio 2023 emessa dal Tribunale di Modena;
-condannare l'appellante, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto anche della redazione dell'atto di comparsa con i collegamenti ipertestuali in conformità con l'art. 4 D.M. n. 55/2014”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e agivano in giudizio dinanzi al CP_1 Controparte_2 Tribunale di Modena nei confronti di per conseguire, ciascuno pro- Parte_1 quota, quali beneficiari designati al 50% ciascuno, l'indennizzo assicurativo di € 250.000 previsto dalla polizza vita n. 1087852, stipulato da in data 18/04/2017, per il caso di decesso Controparte_5 dello stipulante, nella specie avvenuto – in circostanze rimaste definitivamente ignote – prima del 14/06/2018, data del rinvenimento del suo cadavere.
Si costituiva in giudizio e contestava la validità della polizza, in quanto Parte_1 affetta di “nullità radicale ed insanabile” a causa dell'incapacità naturale di alla cura Controparte_5 dei propri interessi;
comunque annullabile in presenza di vizi del consenso per errore essenziale e/o raggiri ad opera di terzi;
annullabile ai sensi dell'art. 1892 c.c. per non avere lo stipulante dichiarato la coesistenza di altra polizza a copertura dello stesso rischio. Richiedeva comunque di estendere il contraddittorio nei confronti di quale titolare dell'agenzia al momento della CP_6 Pt_1 stipula della polizza in oggetto, , contitolare delle medesima agenzia ed intervenuto Controparte_3 alla stipula della medesima polizza e A.C. Consulenze assicurative s.r.l., quale società gerente l'Agenzia che aveva stipulato la polizza;
richiedeva infine la conversione del rito. Pt_1
In corso di causa intervenivano volontariamente due creditori di , e CP_1 Controparte_7
che hanno poi rinunciato all'intervento. CP_8
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 3/07/2023, pronunciando nella causa R.G. n.1530/2021, accoglieva la domanda di e e condannava CP_1 Controparte_2 Parte_1 al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di € 125.000, oltre spese di lite.
[...]
pagina 3 di 7 Il Tribunale preliminarmente rigettava la richiesta di mutamento di rito formulata dalla resistente nonché quella di chiamata in manleva dei contitolari e gerente Parte_1 dell'agenzia presso cui era stata stipulata la polizza in oggetto. Pt_1
Nel merito, il Tribunale riteneva provato il diritto dei richiedenti sulla base del contratto di polizza in esame e la successiva indicazione dei beneficiari in caso di decesso dell'assicurato.
In relazione poi alla causa del decesso dell'assicurato, il Tribunale rilevava che era Controparte_5 deceduto in seguito ad annegamento non riconducibile alla responsabilità di terzi, quanto piuttosto ad un gesto suicidario od accidentale, secondo le risultanze degli accertamenti in sede penale, per cui dichiarava il diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato.
Il Tribunale, quindi, riteneva la resistente non legittimata all'azione di annullamento del contratto per incapacità naturale di , non sussistendo le condizioni di cui all'art. 428 c.c. Controparte_5
Il Tribunale non riteneva sussistenti le condizioni per la dichiarazione di nullità del contratto di assicurazione, in difetto di prova sulle condizioni di fragilità psichica del tali da consentire a CP_5 terzi di deprivare il soggetto debole dal potere di autodeterminazione.
Il Tribunale, ancora, riteneva infondata in quanto non provata la domanda di annullamento del contratto per vizi del consenso, errore o dolo di terzi.
Il Tribunale infine rigettava la domanda di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. non sussistendone i presupposti.
***
L'ordinanza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che ne ha richiesto l'integrale riforma, reiterando quanto già richiesto in Parte_1 rito e nel merito nel corso del giudizio di primo grado.
Si sono costituiti gli appellati e che hanno richiesto il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della gravata ordinanza.
E' intervenuto ad adiuvandum nel presente grado LI RC il quale ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 24/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole della statuizione di condanna al pagamento dell'indennizzo disposta dal primo giudice rilevandone l'illegittimità ovvero l'erroneità
“nonostante la mancata prova della causa della morte dell'assicurato, avuto riguardo all'evento suicidiario preclusivo a norma dell'art. 1926 c.c. dell'indennizzo previsto dalla polizza”.
Sostiene l'appellante che l'ordinanza gravata fa malgoverno dei principi in tema di onere della prova non avendo i ricorrenti/appellati provato la causa della morte dell'assicurato . Persona_1
La doglianza è infondata.
Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei
pagina 4 di 7 presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.” (Cass. n. 1558/2018)
Inoltre, sempre secondo la S.C. gli oneri probatori in materia di assicurazione si distribuiscono in maniera diversa a seconda dell'oggetto del contratto che, in quanto tale, contiene l'esatta individuazione e delimitazione dei rischi assicurati, per cui nel contratto di assicurazione sulla vita, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento dell'assicuratore, soddisfa il suo onere probatorio provando, oltre all'esistenza del contratto, la morte dell'assicurato; di contro, l'impresa di assicurazione, ove intenda liberarsi dal pagamento della prevista indennità deve provare a sua volta l'esistenza di un fatto impeditivo, quale ad esempio il suicidio. (cfr., Cass. Civ., n. 9205/2021)
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, sulla base del riesame operato dalla Corte degli elementi di prova documentale acquisiti al processo, è emerso che il decesso di , Controparte_5 stipulante della polizza in oggetto, è stato causato da annegamento nel fiume PO, ove il cadavere dello stesso era stato ritrovato in data 14/06/2018. In tal senso depongono sia la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Mantova che, nel richiamarsi ai rilievi autoptici eseguiti dal perito dott. , individuava, “in termini di elevata probabilità, la causa di morte di una Per_2 'asfissia meccanica acuta da annegamento' … attesa la presenza di polmoni iperespansi caratterizzati da presenza di schiuma alla sezione e successiva spremitura del parenchima”. In sede indagine autoptica, il CT riscontrava anche la presenza di sabbia all'interno delle vie aeree un ulteriore elemento indicativo di respirazione attiva in acqua e dunque di vitalità al momento dell'immersione in acqua” (cfr., doc. 5 bis fascicolo e sia il decreto di archiviazione (cfr. doc. 5 fascicolo che CP_1 CP_1 così provvede non ravvisando fatti penalmente rilevanti ed attribuibili a terzi.
Nessun ulteriore e contrario elemento è stato offerto da cui incombeva l'onere di provare Pt_1 una diversa causa della morte del proprio assicurato.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della domanda di accertamento incidentale della nullità del contratto di assicurazione per violazione di norma imperativa laddove ha erroneamente giudicato insussistente in via incidentale il reato di circonvenzione di incapace in danno dell'assicurato (art. 1418 c.c. in relazione all'art. 643 c.p.). Persona_1
“contrariamente alle risultanze istruttorie, documentali e logiche.”
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, presupposto per l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del contratto di assicurazione in oggetto, è la prova della commissione del reato di circonvenzione di incapace che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è del tutto mancante non essendo emerso alcun elemento da cui inferire l'esistenza nel al momento della Per_1 sottoscrizione del contratto in oggetto di una situazione psicologica di fragilità psichica condizionante l'altrui opera di suggestione.
Inconferenti ai fini sostenuti dall'appellante sono sia la relazione investigativa (cfr., doc. 5 fascicolo per essere un atto di parte ed in quanto tale non avente valore probatorio nel giudizio in cui Pt_1 è prodotto sia il verbale Verbale di S.I.T. rese il 12.07.2018 alla Compagnia dei Carabinieri di Viadana da (cfr., doc. 10 fascicolo , tenendo conto che la stessa appellante Controparte_3 Pt_1 ritiene quest'ultimo parte del sodalizio, assieme agli appellati e posto in essere al fine CP_1 CP_2 di ottenere l'illegittimo pagamento della indennità assicurativa.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
pagina 5 di 7 ***
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole della statuizione di rigetto della domanda diretta all'annullamento del contratto di assicurazione per vizi della volontà incidenti sul consenso delle parti del contratto di assicurazione in oggetto, laddove il primo giudice ha statuito l'insussistenza sia dell'errore essenziale riconoscibile e sia del dolo, “contrariamente alle risultanze istruttorie, documentali e logiche.”
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, l'esistenza di vizi del consenso legittimanti azione di annullamento va valutata in relazione alla parte contraente per cui le circostanze allegate Pt_1 dall'appellante sin dal primo grado (vizio del consenso in capo al e dolo perpetrato nei Per_1 confronti di quest'ultimo da parte degli appellati/beneficiari, in cooperazione gli intermediari) risultano del tutto inconferenti.
Infatti, nessun errore può rilevarsi nel consenso della compagnia assicuratrice alla sottoscrizione del contratto di assicurazione sulla vita in esame, tenendo conto che l'assicurato, al momento della sottoscrizione, ha indicato quali beneficiari gli “eredi legittimi”, poi successivamente sostituiti dai beneficiari, oggi appellati.
Quanto all'ipotesi di dolo, che secondo l'appellante sarebbe stato posto in essere dai terzi al fine di essere indicati quali beneficiari dell'indennità, tale ipotesi non rientra nella previsione dell'art. 1439, c2 c.c., il quale dispone che per l'annullamento del contratto è necessario che i raggiri siano stati usati da un terzo e il contraente era a conoscenza degli stessi. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto la parte avvantaggiata risulta lo stipulante e degli stessi quest'ultimo non ne era a Per_1 conoscenza, come dimostra la successiva designazione come beneficiari, propri di coloro che secondo l'assunto di parte appellante, avrebbero ordito una truffa in danno dello stipulante.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata ordinanza nella parte in cui il primo giudice ha statuito l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c. erroneamente interpretando la domanda dei ricorrenti ed erroneamente distribuendo l'onere probatorio tra le parti.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto previsto dalla richiamata norma dell'art. 1892 c.c., le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato su circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il reale stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto se il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Secondo la condivisa e consolidata giurisprudenza, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; inoltre, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (in tal senso, cfr., Cass. n.11115/2020; Cass.n. 25582/2011; Cass. n. 2740/2002).
In difetto di prova sulle sopradette circostanze, correttamente e condivisibilmente il primo giudice ha rigettato anche tale domanda formulata da con conseguente rigetto della doglianza. Pt_1
*** pagina 6 di 7 In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese relative all'intervenuto ad adiuvandum LI RC, nel difetto di ogni rapporto di causa ed effetto imputabile all'appellante.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e e con l'intervento di LI Parte_1 CP_1 Controparte_2 RC, avverso l'ordinanza del 3/07/2023 del Tribunale di Modena, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati Parte_1 CP_1
e , in solido tra di loro, delle spese del grado, liquidate in complessivi €
[...] Parte_3 9.991,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
-Nulla per le spese relative all'intervenuto LI RC.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1348/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Mario Murano Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio dell'avv. RC LI CP_1
-appellato- nonché
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Vigna Controparte_2
-appellato- nonché
NICOLINI MARCO, con il patrocinio degli avv.ti Davide Guidi e Cristina Bujac
-intervenuto-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 3/07/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 24/06/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, alla luce delle ragioni di fatto e di diritto tutte sopra meglio esposte ed argomentate nell'atto di appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Parte_2
così decidere:
[...]
- in via pregiudiziale, valutare l'integrità del contradditorio in primo grado avuto riguardo alla posizione di , litisconsorte necessario pretermesso quanto alle sue condotte attuate Controparte_3 in sinergia con le parti n ordine alla stipula della polizza per cui è causa, con CP_1 CP_4 ogni conseguente statuizione di rito;
- ancora in via pregiudiziale, richiamata l'eccezione di inammissibilità del rito sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis e segg. c.p.c., proposta nel corso del primo grado di giudizio, dichiarare la nullità dell'Ordinanza appellata con conseguente mutamento del rito da quello sommario a quello ordinario;
- Nel merito, accogliere l'appello proposto da per le motivazioni ivi Parte_1 rassegnate in narrativa e, per l'effetto, riformare l'Ordinanza ex art. 702 ter anteriforma, Rep. n. 2378/2023, pubblicata in data 04.07.2023, resa dal Tribunale Ordinario di Modena, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, Giudice Dr. Michele Cifarelli, all'esito del primo grado del giudizio civile iscritto al RG n. 1530/2021 degli Affari Civili, comunicata in pari data;
nel merito e in via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta da
[...] nel primo grado di giudizio con conseguente statuizione di nullità e/o di annullabilità Parte_1 della polizza vita per cui è causa per i motivi tutti dedotti nell'atto di appello e per quelli che saranno meglio esplicitati nella successiva ed auspicabile fase di cognizione piena.
- Ancora nel merito e in via riconvenzionale, condannare gli appellati alla restituzione delle somme ottenute dall'appellata per effetto dello adempimento coattivo, come da Ordinanze del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma che si depositano con il presente atto.
Con condanna delle parti appellate alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato CP_1
“Voglia L'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello proposto dalla compagnia di cui in causa, e le Parte_1 domande tutte svolte dall'appellante per i motivi esposti in atti e, conseguentemente, riconfermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 03 luglio 2023 emessa dal Tribunale di Modena in persona del Dott. Michele Cifarelli in esito al procedimento di primo grado rubricato al n. 1530/2021;
- condannare l'appellante, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese, oltre agli accessori come per legge;
- condannare l'appellante al pagamento a favore del sig. ex art. 96 c.p.c. nella somma CP_1 che verrà ritenuta di giustizia.
Con ogni ampia riserva di ulteriormente dedurre, precisare, replicare e fatto in ogni caso salvo ogni ulteriore diritto.”
Per l'appellato Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis pagina 2 di 7 nel merito: rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello promosso avverso la suddetta ordinanza da e tutte le domande svolte dall'appellante e, per l'effetto, confermare Parte_1 l'ordinanza emessa in data 03.07.23, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Modena a conclusione del giudizio n. 1530/21 R.G. ed avente n. cron. 6978/23 del 03.07.23 e n. rep. 2378/23 del 04.07.23; sempre nel merito: condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del sig. oltre spese ed accessori di legge;
Controparte_2 sempre nel merito: condannare parte appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del sig. di una somma di denaro stabilita dall'adita Corte.” Controparte_2
Per l'intervenuto LI RC
Voglia L'III.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis:
Previo accertamento del relativo diritto:
-rigettare, con la migliore formula, l'appello avanzato da e tutte le Parte_1 domande dall'appellante, previa riconferma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 03 luglio 2023 emessa dal Tribunale di Modena;
-condannare l'appellante, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto anche della redazione dell'atto di comparsa con i collegamenti ipertestuali in conformità con l'art. 4 D.M. n. 55/2014”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e agivano in giudizio dinanzi al CP_1 Controparte_2 Tribunale di Modena nei confronti di per conseguire, ciascuno pro- Parte_1 quota, quali beneficiari designati al 50% ciascuno, l'indennizzo assicurativo di € 250.000 previsto dalla polizza vita n. 1087852, stipulato da in data 18/04/2017, per il caso di decesso Controparte_5 dello stipulante, nella specie avvenuto – in circostanze rimaste definitivamente ignote – prima del 14/06/2018, data del rinvenimento del suo cadavere.
Si costituiva in giudizio e contestava la validità della polizza, in quanto Parte_1 affetta di “nullità radicale ed insanabile” a causa dell'incapacità naturale di alla cura Controparte_5 dei propri interessi;
comunque annullabile in presenza di vizi del consenso per errore essenziale e/o raggiri ad opera di terzi;
annullabile ai sensi dell'art. 1892 c.c. per non avere lo stipulante dichiarato la coesistenza di altra polizza a copertura dello stesso rischio. Richiedeva comunque di estendere il contraddittorio nei confronti di quale titolare dell'agenzia al momento della CP_6 Pt_1 stipula della polizza in oggetto, , contitolare delle medesima agenzia ed intervenuto Controparte_3 alla stipula della medesima polizza e A.C. Consulenze assicurative s.r.l., quale società gerente l'Agenzia che aveva stipulato la polizza;
richiedeva infine la conversione del rito. Pt_1
In corso di causa intervenivano volontariamente due creditori di , e CP_1 Controparte_7
che hanno poi rinunciato all'intervento. CP_8
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 3/07/2023, pronunciando nella causa R.G. n.1530/2021, accoglieva la domanda di e e condannava CP_1 Controparte_2 Parte_1 al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di € 125.000, oltre spese di lite.
[...]
pagina 3 di 7 Il Tribunale preliminarmente rigettava la richiesta di mutamento di rito formulata dalla resistente nonché quella di chiamata in manleva dei contitolari e gerente Parte_1 dell'agenzia presso cui era stata stipulata la polizza in oggetto. Pt_1
Nel merito, il Tribunale riteneva provato il diritto dei richiedenti sulla base del contratto di polizza in esame e la successiva indicazione dei beneficiari in caso di decesso dell'assicurato.
In relazione poi alla causa del decesso dell'assicurato, il Tribunale rilevava che era Controparte_5 deceduto in seguito ad annegamento non riconducibile alla responsabilità di terzi, quanto piuttosto ad un gesto suicidario od accidentale, secondo le risultanze degli accertamenti in sede penale, per cui dichiarava il diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato.
Il Tribunale, quindi, riteneva la resistente non legittimata all'azione di annullamento del contratto per incapacità naturale di , non sussistendo le condizioni di cui all'art. 428 c.c. Controparte_5
Il Tribunale non riteneva sussistenti le condizioni per la dichiarazione di nullità del contratto di assicurazione, in difetto di prova sulle condizioni di fragilità psichica del tali da consentire a CP_5 terzi di deprivare il soggetto debole dal potere di autodeterminazione.
Il Tribunale, ancora, riteneva infondata in quanto non provata la domanda di annullamento del contratto per vizi del consenso, errore o dolo di terzi.
Il Tribunale infine rigettava la domanda di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. non sussistendone i presupposti.
***
L'ordinanza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che ne ha richiesto l'integrale riforma, reiterando quanto già richiesto in Parte_1 rito e nel merito nel corso del giudizio di primo grado.
Si sono costituiti gli appellati e che hanno richiesto il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della gravata ordinanza.
E' intervenuto ad adiuvandum nel presente grado LI RC il quale ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 24/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
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Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole della statuizione di condanna al pagamento dell'indennizzo disposta dal primo giudice rilevandone l'illegittimità ovvero l'erroneità
“nonostante la mancata prova della causa della morte dell'assicurato, avuto riguardo all'evento suicidiario preclusivo a norma dell'art. 1926 c.c. dell'indennizzo previsto dalla polizza”.
Sostiene l'appellante che l'ordinanza gravata fa malgoverno dei principi in tema di onere della prova non avendo i ricorrenti/appellati provato la causa della morte dell'assicurato . Persona_1
La doglianza è infondata.
Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei
pagina 4 di 7 presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.” (Cass. n. 1558/2018)
Inoltre, sempre secondo la S.C. gli oneri probatori in materia di assicurazione si distribuiscono in maniera diversa a seconda dell'oggetto del contratto che, in quanto tale, contiene l'esatta individuazione e delimitazione dei rischi assicurati, per cui nel contratto di assicurazione sulla vita, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento dell'assicuratore, soddisfa il suo onere probatorio provando, oltre all'esistenza del contratto, la morte dell'assicurato; di contro, l'impresa di assicurazione, ove intenda liberarsi dal pagamento della prevista indennità deve provare a sua volta l'esistenza di un fatto impeditivo, quale ad esempio il suicidio. (cfr., Cass. Civ., n. 9205/2021)
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, sulla base del riesame operato dalla Corte degli elementi di prova documentale acquisiti al processo, è emerso che il decesso di , Controparte_5 stipulante della polizza in oggetto, è stato causato da annegamento nel fiume PO, ove il cadavere dello stesso era stato ritrovato in data 14/06/2018. In tal senso depongono sia la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Mantova che, nel richiamarsi ai rilievi autoptici eseguiti dal perito dott. , individuava, “in termini di elevata probabilità, la causa di morte di una Per_2 'asfissia meccanica acuta da annegamento' … attesa la presenza di polmoni iperespansi caratterizzati da presenza di schiuma alla sezione e successiva spremitura del parenchima”. In sede indagine autoptica, il CT riscontrava anche la presenza di sabbia all'interno delle vie aeree un ulteriore elemento indicativo di respirazione attiva in acqua e dunque di vitalità al momento dell'immersione in acqua” (cfr., doc. 5 bis fascicolo e sia il decreto di archiviazione (cfr. doc. 5 fascicolo che CP_1 CP_1 così provvede non ravvisando fatti penalmente rilevanti ed attribuibili a terzi.
Nessun ulteriore e contrario elemento è stato offerto da cui incombeva l'onere di provare Pt_1 una diversa causa della morte del proprio assicurato.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della domanda di accertamento incidentale della nullità del contratto di assicurazione per violazione di norma imperativa laddove ha erroneamente giudicato insussistente in via incidentale il reato di circonvenzione di incapace in danno dell'assicurato (art. 1418 c.c. in relazione all'art. 643 c.p.). Persona_1
“contrariamente alle risultanze istruttorie, documentali e logiche.”
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, presupposto per l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del contratto di assicurazione in oggetto, è la prova della commissione del reato di circonvenzione di incapace che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è del tutto mancante non essendo emerso alcun elemento da cui inferire l'esistenza nel al momento della Per_1 sottoscrizione del contratto in oggetto di una situazione psicologica di fragilità psichica condizionante l'altrui opera di suggestione.
Inconferenti ai fini sostenuti dall'appellante sono sia la relazione investigativa (cfr., doc. 5 fascicolo per essere un atto di parte ed in quanto tale non avente valore probatorio nel giudizio in cui Pt_1 è prodotto sia il verbale Verbale di S.I.T. rese il 12.07.2018 alla Compagnia dei Carabinieri di Viadana da (cfr., doc. 10 fascicolo , tenendo conto che la stessa appellante Controparte_3 Pt_1 ritiene quest'ultimo parte del sodalizio, assieme agli appellati e posto in essere al fine CP_1 CP_2 di ottenere l'illegittimo pagamento della indennità assicurativa.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole della statuizione di rigetto della domanda diretta all'annullamento del contratto di assicurazione per vizi della volontà incidenti sul consenso delle parti del contratto di assicurazione in oggetto, laddove il primo giudice ha statuito l'insussistenza sia dell'errore essenziale riconoscibile e sia del dolo, “contrariamente alle risultanze istruttorie, documentali e logiche.”
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, l'esistenza di vizi del consenso legittimanti azione di annullamento va valutata in relazione alla parte contraente per cui le circostanze allegate Pt_1 dall'appellante sin dal primo grado (vizio del consenso in capo al e dolo perpetrato nei Per_1 confronti di quest'ultimo da parte degli appellati/beneficiari, in cooperazione gli intermediari) risultano del tutto inconferenti.
Infatti, nessun errore può rilevarsi nel consenso della compagnia assicuratrice alla sottoscrizione del contratto di assicurazione sulla vita in esame, tenendo conto che l'assicurato, al momento della sottoscrizione, ha indicato quali beneficiari gli “eredi legittimi”, poi successivamente sostituiti dai beneficiari, oggi appellati.
Quanto all'ipotesi di dolo, che secondo l'appellante sarebbe stato posto in essere dai terzi al fine di essere indicati quali beneficiari dell'indennità, tale ipotesi non rientra nella previsione dell'art. 1439, c2 c.c., il quale dispone che per l'annullamento del contratto è necessario che i raggiri siano stati usati da un terzo e il contraente era a conoscenza degli stessi. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto la parte avvantaggiata risulta lo stipulante e degli stessi quest'ultimo non ne era a Per_1 conoscenza, come dimostra la successiva designazione come beneficiari, propri di coloro che secondo l'assunto di parte appellante, avrebbero ordito una truffa in danno dello stipulante.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata ordinanza nella parte in cui il primo giudice ha statuito l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c. erroneamente interpretando la domanda dei ricorrenti ed erroneamente distribuendo l'onere probatorio tra le parti.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto previsto dalla richiamata norma dell'art. 1892 c.c., le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato su circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il reale stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto se il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Secondo la condivisa e consolidata giurisprudenza, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; inoltre, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (in tal senso, cfr., Cass. n.11115/2020; Cass.n. 25582/2011; Cass. n. 2740/2002).
In difetto di prova sulle sopradette circostanze, correttamente e condivisibilmente il primo giudice ha rigettato anche tale domanda formulata da con conseguente rigetto della doglianza. Pt_1
*** pagina 6 di 7 In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese relative all'intervenuto ad adiuvandum LI RC, nel difetto di ogni rapporto di causa ed effetto imputabile all'appellante.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e e con l'intervento di LI Parte_1 CP_1 Controparte_2 RC, avverso l'ordinanza del 3/07/2023 del Tribunale di Modena, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati Parte_1 CP_1
e , in solido tra di loro, delle spese del grado, liquidate in complessivi €
[...] Parte_3 9.991,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
-Nulla per le spese relative all'intervenuto LI RC.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
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