Sentenza 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/11/2022, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01863/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2022, proposto da
Cosimo Montinaro, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via M.R. Imbriani n. 24;
contro
Comune di Lequile, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi alla sentenza n. 599/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, in data 28.04.2021, munita di formula esecutiva in data 08.02.2022 e portata alla notifica in data 19.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. D. Pierri, in sostituzione dell’avv. C. Montinaro, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’avvocato Cosimo Montinaro ha agito in proprio ex artt. 22 c.p.a. e 86 c.p.c. per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 599/2021, pubblicata il 28.4.2021, nella parte in cui è stata disposta la condanna dell’Amministrazione comunale intimata al pagamento delle spese di lite, distratte in suo favore, quale difensore antistatario.
In particolare, il ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Comune di Lequile di dare esecuzione, per quanto di suo interesse, al giudicato di cui alla predetta sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante renitenza, oltre onorari e competenze del presente giudizio.
Il Comune di Lequile, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 16.11.2022 la causa è stata riservata in decisione
Tanto premesso, prende atto il Collegio che - con memoria depositata in data 3.11.2022 - il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione intimata, successivamente alla instaurazione del giudizio, ha provveduto al pagamento delle somme de quibus e ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere, insistendo per la refusione delle spese di lite.
Nondimeno, non vi è in atti documentazione comprovante l’avvenuta soddisfazione della pretesa creditoria fatta valere in questa sede.
Le suddette circostanze impediscono una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma possono essere valutate in termini di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Per tali ragioni, l’odierno giudizio va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett c ), c.p.a.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerata la vicenda nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO