Sentenza 12 luglio 1968
Massime • 3
Non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, agli effetti dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., l'avere il giudice di merito tratto dalle risultanze di causa un convincimento difforme da quello fatto valere dalla parte. ( V. 2667-67, mass. N. 330088).*
Ai fini della distinzione tra il rapporto di lavoro autonomo (locatio operis) e il rapporto di lavoro subordinato (locatio operarum), e censurabile in Cassazione soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso controverso, mentre costituisce apprezzamento di fatto insindacabile, se correttamente motivato, la valutazione da parte del giudice di merito delle circostanze concrete, che possono far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema negoziale. ( Conf. Alla sent. N. 875-67, mass. N. 327042 Cfr. N. 450-65).*
La domanda avanzata dall'agente, in relazione allo scioglimento del rapporto che lo legava al preponente, per la corresponsione delle indennita di fine rapporto, anche quando sia formulata in maniera piu specifica, invocandosi, sulla base di un preteso rapporto di lavoro subordinato, l'applicazione degli artt. 2118 e 2120 cod.civ. o di norme di contratti collettivi o di regolamentazione aziendale che a tali articoli si richiamino, e pur sempre la medesima domanda diretta ad ottenere cio che compete all'agente stesso per la cessazione del rapporto, comunque questo debba essere qualificato ricorrono, infatti, gli estremi della medesima causa petendi (rapporto intercorso fra le parti) e del medesimo petitum (indennita di fine rapporto). Pertanto, il giudice,quand'anche ritenga di qualificare il rapporto come rapporto di Agenzia, deve prendere in considerazione tale domanda, applicando le norme degli artt. 1750 e 1751 cod.civ.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/1968, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1968 |
Testo completo
Ai fini della distinzione tra il rapporto di lavoro autonomo (locatio operis) e il rapporto di lavoro subordinato (locatio operarum), e censurabile in Cassazione soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso controverso, mentre costituisce apprezzamento di fatto insindacabile, se correttamente motivato, la valutazione da parte del giudice di merito delle circostanze concrete, che possono far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema negoziale. ( Conf. Alla sent. N. 875-67, mass. N. 327042 Cfr. N. 450-65).*