Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 231 / 2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.06.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore Per_1
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa
[...] C.F._2 dall'Avv. Gianluca Paolino Maria Firrone, ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta in via L.
Pignato n.26.
- ricorrente contro in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, e difeso dagli Avv.ti Russo Carmelo e Dolce Stefano ed elettivamente domiciliato via Val d'Aosta 14/D Caltanissetta presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc, depositato in data 26/02/2024, , nella Parte_1
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , ha proposto Persona_2
opposizione contro le risultanze della consulenza espletata in sede di ATP che, contrariamente a quanto dalla stessa rivendicato, ha escluso che le condizioni sanitarie del figlio minore integrassero i requisiti previsti per ottenere l'indennità di accompagnamento, pur avendo riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/92.
In particolare, ha rilevato che le patologie di cui è affetto il minore sono state sottovalutate.
Sulla scorta delle considerazioni medico-legali meglio specificate nell'atto introduttivo la ricorrente ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' CP_1 che ha resistito alla pretesa avversaria, contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 05/06/2025.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G. 568/2023, all'odierna udienza le parti, collegate da remoto, hanno discusso e la causa viene decisa mediante rituale lettura della sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito il ricorso non è fondato.
Nello specifico, le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento consistono nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure, nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
L'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n.
28705 del 23/12/2011, Rv. 620101);
Ora, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale, nominato nel corso del presente procedimento, ha ritenuto che il minore sia affetto dalle seguenti patologie: “ di Persona_2
anni 14 è affetto da Diabete mellito insulino-dipendente e Disturbo specifico della lettura, della scrittura e del calcolo”
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha infatti accertato la sussistenza in capo al minore delle condizioni sanitarie richieste affinché sia riconosciuto il diritto Persona_2 all'indennità mensile di frequenza ex legge 289/1990 e s.m.i. e la sussistenza dello stato di handicap ex legge 104/1992.
Il nominato Consulente medico legale ha evidenziato che: “Si comprende pertanto come in atto in presenza di un diabete giovanile che presenta, come abbiamo dimostrato, uno scarso controllo metabolico con i rischi a breve e lungo termine e la presenza di depressione, ansia o difficoltà nell'accettare la malattia necessiti di “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (art.3 comma 3)”.
Non possiamo infatti trascurare l'importanza del supporto psicologico che deriva dalla madre.
Dobbiamo inoltre ricordare come in atto necessiti di controlli frequenti presso l'U.O. di Per_2
al fine di ridurre il rischio delle complicanze che abbiamo richiamato. CP_2
In riferimento ai Disturbi specifici dell'apprendimento riteniamo, in considerazione dello studio della evoluzione dei disturbi del neurosviluppo ed oggi in conseguenza anche dello scarso controllo metabolico del diabete mellito con la conseguente compromissione delle performance scolastiche, confermare la sussistenza di tale disturbo e richiamare le raccomandazioni dell'U.O. di NPIA dell' relativamente ai richiami della legge 170/2010 per la quale è opportuno Controparte_3 supportare l'apprendimento con adeguate misure compensative e dispensative che riducano
l'impatto negativo sulle difficoltà evidenziate.
In relazione alla domanda volta al riconoscimento dell'accompagnamento, oggetto della presente opposizione, il CTU ha osservato come: “Desideriamo ricordare che in tema di cura e gestione del diabete di tipo 1 dal 2013 ad oggi, ci sono stati notevoli progressi inclusi miglioramenti nelle terapie e nelle tecnologie utilizzate per la somministrazione dell'insulina … possiamo affermare che in conseguenza dei progressi tecnologici e terapeutici ottenuti in questi anni i giovani grazie alle loro capacità di gestire le nuove tecnologie oggi sono in grado di capire la “necessità dell'atto terapeutico” e farsene carico. Concludiamo dunque che in atto non ricorrono i requisiti previsti dalla legge 21.11.1988 n. 508 per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a
.” Persona_2
Conclude il ctu: “ di anni 14 è affetto da Diabete mellito insulino-dipendente e Persona_2
Disturbo specifico della lettura, della scrittura e del calcolo. Ha diritto ad essere riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104
Ha diritto, così come sancito dalla Commissione Medica per l'accertamento della invalidità civile in data 20.03.2023, alla indennità di frequenza. Non ha diritto alla indennità di accompagnamento”.
Per completezza, si evidenzia che non costituisce un'incongruenza la circostanza per la quale il ctu ha negato la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento, pur avendo riconosciuto che il minore è portatore di handicap con connotazione di gravità.
L'indennità di accompagnamento e la situazione di handicap con connotazione di gravità, infatti, presuppongono requisiti sanitari diversi che possono o meno coesistere a seconda dei casi. L'indennità di accompagnamento richiede che la persona si trovi nell'impossibilità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Lo status di handicap con connotazione di gravità, invece, presuppone che le patologie da cui la persona è affetta abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e le condivisibili osservazioni svolte, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
5277 del10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Considerato, infine, che alcuna opposizione è stata presentata in relazione all'accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, deve essere dichiarato che il minore è persona portatore di handicap con connotazione di gravità, già riconosciuto in sede di ATP.
Mentre la domanda non è fondata e va, pertanto, disattesa con riguardo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle leggi n. 18/80 e 508/88.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M
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Il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- conferma il requisito sanitario ex L. 104/1992 di cui all'art. 3, comma 3, della legge
104/92, come riconosciuto in fase Atp (R.G. 568/2023;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistenti i requisiti sanitari occorrenti per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 05/06/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta