Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 10296/2021 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________ Avv. LA NAVE ROSARIO) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________
(Avv. OLLA MARINA e Avv. Controparte_1
Il Cancelliere FURCAS LAURA)
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/04/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊ condanna l'opponente al pagamento in favore dell delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 1.689,00 per compenso, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA
come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 10/11/2021, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620210000389508000, notificato a mezzo pec il 03/11/2021, con il quale l chiedeva il pagamento Controparte_2
della somma di euro 40.766,44 per contributi accertati e dovuti e accessori a titolo di
“Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, per i seguenti periodi: 05.2017;
06/2017; 12/2017; 01/2018; 02/2018; 03/2018; 04/2018; 05/2018; 06/2018;
09/2018; 10/2018; 11/2018; 12/2018; 01/2019; 02/2019; 03/2019; 04/2019;
05/2019, come accertato dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019000332/DDL dell' 08/01/2020, notificato in data 30/06/2020, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento dello stesso.
All'uopo, eccepiva la carenza di motivazione dell'avviso di addebito impugnato, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degliimporti richiesti, nonché
l'infondatezza nel merito delle violazioni contestate.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso, confermando la valutazione operata dagli ispettori.
Assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, la stessa, disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., viene decisa con la
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
◊
Preliminarmente, appaiono infondate le contestazioni attoree circa la carenza di motivazione dell'avviso di addebito impugnato, atteso che in tale atto vengono indicati espressamente gli importi dovuti e le ragioni del debito.
Invero, il ricorrente, con il presente ricorso, ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, omettendo di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. civ., sez. V, n.
3516/2012).
Parimenti infondata appare la doglianza riguardante l'omessa indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dall' per la determinazione degli importi richiesti, poiché il CP_1
verbale unico di accertamento ed il prospetto di regolarizzazione contributiva contengono tutti gli elementi per determinare tali importi. D'altra parte, il carattere pretestuoso del motivo d'opposizione emerge univocamente dal tenore del ricorso nella parte ora in esame, laddove la ricorrente non ha compiuto alcuno sforzo interpretativo delle risultanze del verbale, né specificamente contestato l'ammontare calcolato dall' . CP_1
Passando all'esame nel merito delle domande attoree, occorre chiarire che la pretesa azionata con l'avviso di addebito opposto muove dall'accertamento ispettivo compiuto nei confronti della – operante nel settore Controparte_3
merceologico dell'edilizia - dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Palermo, definito con verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2019000332/DDL dell'8 gennaio 2020.
Dall'esame della documentazione previdenziale esibita nel corso dell'accertamento,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro unitamente agli atti in possesso dell'istituto, sono emerse le seguenti irregolarità:
- relativamente all'anno 2017, la ditta ha occupato i dipendenti
[...]
e nei mesi di maggio e giugno e i Controparte_4 Persona_1
dipendenti , e nel Parte_2 Persona_1 Persona_2
mese di dicembre. Per tali lavoratori, nei mesi indicati, non sono stati esibiti i LUL;
- relativamente all'anno 2018, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto – in cui è stata sospesa l'attività – è stata riscontrata la mancata applicazione dell'art. 29 del D.L. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995, disciplinante la c.d.
“contribuzione virtuale”, per tutti i dipendenti occupati. Inoltre,
specificatamente: per il mese di gennaio, la ditta non esibisce i LUL per i lavoratori e;
per il Persona_1 Persona_2 Persona_3
mese di febbraio non esibisce il LUL per il lavoratore;
per il Persona_3
mese di maggio non esibisce i LUL per i lavoratori Controparte_4
e per i mesi di novembre e dicembre non ha effettuato Persona_1
[... gli accantonamenti obbligatori presso la per il dipendente Parte_3
; Persona_4
- relativamente all'anno 2019, nel periodo che va dal mese di gennaio al mese di maggio, è stata riscontrata la mancata applicazione dell'art. 29 del D.L. n.
244/1995, conv. in L. n. 341/1995 (c.d. “contribuzione virtuale”) per i dipendenti e . Inoltre, la ditta, per i Controparte_4 Parte_2
mesi da gennaio ad aprile, non ha effettuato gli accantonamenti obbligatori presso la Cassa edile per il dipendente . Per lo stesso Persona_4
lavoratore non ha esibito il LUL del mese di aprile (licenziamento effettuato il giorno 1).
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Gli ispettori hanno, altresì, accertato la fittizietà del rapporto di lavoro intercorso tra la ditta ricorrente e la signora – coniuge convivente del legale Controparte_5
rappresentante della ditta stessa – con conseguente illecita erogazione della NASPI e dell'assegno per il nucleo familiare per tre persone.
Infine, hanno proceduto alla quantificazione del debito derivante dalla mancata applicazione dell'art. 29 del D.L. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995 per i dipendenti sopra citati e al recupero dei benefici normativi e contributivi conguagliati dalla ditta per i mesi oggetto di irregolarità, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1175 della L. n. 296/2006, con riferimento al lavoratore
. Persona_4
Preliminarmente, è opportuno ricordare che in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi la Cassazione ha affermato i seguenti principi: “gli stessi fanno piena
prova - fino a querela di falso non proposta nel caso di specie - dei fatti che i funzionari
attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere
senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass.
24.11.2017, n. 28060); - per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017,
n. 20768; Cass. 24461/18).
A quest'ultimo riguardo, il Supremo Collegio ha precisato che: “in materia debba
applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova
fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere
infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere
ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che
costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass.
20768/17, cit.).”
Il verbale ispettivo costituisce, senza dubbio, materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è
munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. n. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. n. 14965 del 2012 e a Cass. n.
9251 del 2010).
Tornando all'esame della fattispecie che ci occupa, la prima questione che va affrontata riguarda la mancata esibizione del Libro Unico del Lavoro:
- per l'anno 2017, dei mesi di maggio e giugno, con riferimento ai lavoratori e e del mese di dicembre con CP_4 Controparte_4 Persona_1
riferimento ai lavoratori , e Parte_2 Persona_1 PE
;
[...]
- Per l'anno 2018, del mese di gennaio con riferimento ai lavoratori R_
, , del mese di febbraio con
[...] Persona_2 Persona_3
riferimento al lavoratore , del mese di maggio con riferimento Persona_3
ai lavoratori e CP_4 Controparte_4 Persona_1
La ricorrente sostiene che il LUL relativo all'anno 2017 era già stato allegato alla documentazione integrativa consegnata dal Dott. - n. q. di collaboratore dello Per_5
studio Pepi (consulente di fiducia dell - agli ispettori in data Parte_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 23/07/2019.
Evidenzia, altresì, che in data 24/07/2019 era stata inviata, a mezzo e-mail, altra documentazione richiesta dagli ispettori, depositata in atti.
Al riguardo, si osserva che il dott. , nel corso della prova testimoniale tenutasi Per_5
all'udienza del 22/09/2023, ha dichiarato:” Ricordo che il 23/07/2019…mi recai per
CP_ conto dello studio Pepi presso l'Agenzia di Partinico con una chiavetta e, se non
ricordo male, anche della documentazione cartacea. Consegnai la chiavetta e la
documentazione al funzionario presente che ha provveduto a scaricare i documenti sul
suo pc e a restituirmi la chiavetta. Non conoscevo direttamente quali documenti fossero
contenuti nella chiavetta ma mi dissero che si trattava dei LUL e di documentazione
relativa agli assegni familiari. Ricordo che non mi fu data alcuna ricevuta di consegna
nonostante io l'avessi richiesta”.
Ancora, l all'udienza del 10/05/2024, ha dichiarato: “…Nel primo Testimone_1
accesso abbiamo consegnato in azienda l'invito fissando un appuntamento per la
CP_ presentazione della documentazione previdenziale presso l' di Partinico.
All'appuntamento si è presentato un delegato dello studio di consulenza che ha
depositato la documentazione previdenziale…Non ricordo se a quella data abbia
depositato anche i LUL nel senso che ricordo che ha depositato documentazione
cartacea ma non ricordo se c'erano anche i LUL”.
Ebbene, nel corso del presente giudizio, parte ricorrente non ha prodotto né i LUL, né
altra documentazione previdenziale, pur avendo chiesto, in seno alle note in sostituzione dell'udienza del 20/12/2022, di essere ammessa al deposito della suddetta documentazione e pur avendo affermato, all'udienza del 10/05/2024, di averla già versata in atti.
Sulla scorta di quanto precede, non avendo le dichiarazioni testimoniali confermato
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'esibizione dei LUL relativamente ai periodi e ai lavoratori specificamente contestati nel verbale ispettivo e della documentazione richiesta e non essendo stati prodotti tali documenti nemmeno in questa sede, va ritenuta sussistente la violazione riscontrata dall in sede ispettiva. CP_1
In secondo luogo, con riferimento alla riscontrata mancata applicazione dell'art. 29
del D.L. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995, disciplinante la c.d. “contribuzione virtuale”, per tutti i dipendenti occupati nel periodo oggetto di ispezione, parte ricorrente deduce di avere operato nel pieno rispetto della normativa sopra citata,
essendosi mossa nell'alveo delle ipotesi di esclusione dell'operatività del meccanismo della contribuzione virtuale.
Occorre, in primo luogo, richiamare la norma di cui all'art. 29 del D.L. n° 244 del
23.06.1995, convertito in legge n° 341 dell'08.08.1995, che così testualmente dispone: “I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul
territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale e
assistenziale su una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non
inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi
contratti territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni,
scioperi, sospensione riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa
integrazione guadagni, di altri eventi indirizzati e degli eventi per i quali il trattamento
economico e assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi
potranno essere individuati con decreto del ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il ministro del Tesoro, sentite le aggregazioni sindacali predette.
Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo
12 della legge 30 aprile 1969 numero 153 e successive modificazioni, in materia di
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro minimali di retribuzione ai fini contributivi quelli di cui all'articolo uno del decreto
legge 9 ottobre 1989 numero 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989 numero 389.”.
Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 sono stati individuati i seguenti eventi,
esclusi nel settore edile dall'imponibile contributivo, di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341:
1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
2) 2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;
3) 3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
4) 4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli enti medesimi…”
Tale normativa, dunque, impone che le aziende nel settore dell'edilizia, in relazione a ciascun lavoratore subordinato impiegato, calcolino la contribuzione dovuta con riferimento ad un numero di ore normale pari a 40 settimanali, salvo le ipotesi di esclusione espressamente previste.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che l'art. 29 prima citato “individua le
ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo
di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore
all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità
antielusiva, che è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione,
analogamente alle fonti normative cui essa rinvia”(Cass. n. 9805 del 04/05/2011,
Cass. n. 10134 del 26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n. 4690 del 18/2/2019).
Per quel che attiene, poi, il regime probatorio applicabile alla materia in esame, è
CP_ pacifico in giurisprudenza che “Ove l pretenda da un'impresa differenze
contributive sulla retribuzione virtuale ai sensi dell'art. 29 del dD.l. n. 244 del 1995,
conv. dalla L. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante
l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della
suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le
ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva
cui rimanda il d.m. previsto, a tal fine, dal medesimo articolo 29” (Cass. Civ., sez. lav.,
3.11.2016 n. 22314- cfr, anche Cass. n. 29324/2008).
Nel caso di specie, la ricorrente, pur non contestando le assenze riscontrate dagli ispettori dall'esame delle scritture contabili, nulla ha allegato al fine di documentare che i lavoratori si siano assentati per motivi rientranti nelle causali individuate dalla legge, con conseguente applicazione della c.d. “contribuzione sulla retribuzione virtuale”.
Per tale motivo si ritiene sussistente la violazione riscontrata in sede ispettiva.
Infine, con riferimento alla contestazione di cui al verbale ispettiovo relativa all'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la ditta ricorrente e la P_
, disconosciuto dall si osserva quanto segue.
[...] CP_1
Secondo quanto affermato dall , la veniva occupata e licenziata al CP_6 P_
fine di percepire l'indennità NASPI;
pertanto, i rapporti di lavoro sarebbero stati fittizi, non caratterizzati dal requisito della subordinazione ed instaurati al fine della
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro illecita percezione delle erogazioni.
In termini generali va evidenziato che, nel caso di disconoscimento da parte dell di un rapporto di lavoro subordinato, spetta a chi ne abbia interesse CP_1
(lavoratore o datore di lavoro) “provare in modo certo l'elemento tipico qualificante
del requisito della subordinazione” (cfr. Cass., sez. lav., ord. n. 809 del 19/01/2021,
nonché, per lo stesso principio, tra le altre, Cass., sez. lav., sent. n. 14296 del
28/06/2011 e Cass., sez. lav., sent. n. 1399 dell'08/02/2000).
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se la ditta ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico.
Com'è noto, gli indici in base ai quali è possibile affermare l'esistenza del vincolo della subordinazione sono l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, la sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare dell'imprenditore, l'esclusività della dipendenza da un solo datore, le modalità della retribuzione (generalmente a tempo ed indipendente dal risultato), il vincolo dell'orario di lavoro e l'assenza di rischio.
Orbene, va osservato come la ricorrente non abbia fornito alcuna prova documentale o testimoniale circa l'esistenza del rapporto di lavoro, con le cartterische della
CP_ subordinazione, disconociuto dall Il teste (ispettore INL presso Testimone_2
CP_ l di Palermo), ascoltato su richiesta dell' all'udienza del 10/05/2024, ha CP_1
riferito circa lo svolgimento da parte di di attività lavorativa, Controparte_5
senza fornire alcuna indicazione utile per affermare anche l'esistenza del vincolo di subordinazione (“…Esaminando la documentazione abbiamo rilevato che tra i
dipendenti vi era anche la moglie del titolare dell'impresa, assunta come operaio.
Abbiamo convocato la lavoratrice, di nazionalità rumena, che ci ha confermato che
svolgeva le mansioni di operaia dicendo che non era in grado di impastare il cemento e
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che faceva lavori leggeri quali la pulizia del cantiere. Allora abbiamo chiamato gli altri
tre operai, che si sono presentati solo in due e che hanno entrambi dichiarato che
all'interno del cantiere non operavano donne nel periodo preso in esame. La moglie del
ricorrente ha altresì dichiarato che il marito la assumeva periodicamente, poi la
licenziava e lei dopo il licenziamento percepiva la Naspi, quindi veniva riassunta e così
è stato per almeno tre/quattro volte …”, cfr. verbale di udienza del 10/05/2024).
È del tutto evidente, in ogni caso, che la mera presenza nel cantiere di P_
e lo svolgimento di mansioni di operaia non possano condurre ad
[...]
affermare l'esistenza del controverso vincolo della subordinazione, atteso che la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la sottoposizione della moglie al suo potere organizzativo e disciplinare, l'esistenza di un orario di lavoro e, non da ultimo, il pagamento di una retribuzione.
Né può ritenersi assolto tale onere probatorio con la produzione della sentenza di assoluzione riguardante il e la pronunciata, ai sensi dell'art. 530 Per_4 P_
II co. c.p.p., nel giudizio penale portante R.G. n. 938/2020, relativo ai fatti oggetto del presente procedimento.
Invero, non risultando agli atti che tale pronuncia sia munita di attestazione di irrevocabilità (cfr. sentenza Tribunale di Palermo del 15.02.2023 n. 156 depositata in atti il 4.03.2025 ), nulla statuisce in via definitiva circa i fatti ivi dedotti.
A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530,
comma 2, cod. proc. pen. (Cass. 30/08/2004, n. 17401; Cass. 30/10/2007, n. 22883;
Cass. 11/02/2011, n. 3376; Cass., ord., 13/11/2013, n. 25538; Cass. civ. sez. II,
n.6593 del 28.02.2022 ).
Orbene, nel processo penale, nel quale e Persona_6 Controparte_5
erano stati imputati - per avere indotto in errore l circa la natura del rapporto CP_1
di lavoro tra loro esistente, al fine di ottenere l'ingiusto profitto rappresentato dalla percezione dell'indennità NASPI – non si ravvisano elementi probatori tesi a dimostrare per tabulas il requisito della subordinazione.
In particolare, si legge: “Alla luce di quanto esposto e dinnanzi ad un compendio
probatorio siffatto non si ritiene raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della
prospettazione accusatoria, ovvero di un impiego fittizio della presso P_
l' e finalizzato esclusivamente ad ottenere il pagamento della Parte_1
indennità Naspi. Va pertanto pronunciata sentenza assolutoria nei confronti di
entrambi gli imputati con la formula corrispondente”.
Dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza penale di assoluzione pronunciata
“perché il fatto non sussiste”, quand'anche fosse irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, nel quale, attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.
Ne consegue che parte ricorrente non ha adeguatamente dimostrato la ricorrenza del requisito della subordinazione all'interno dei rapporti di lavoro intercorrenti con la ditta ricorrente e, pertanto, la pretesa esercitata dall (ripetizione di indebita CP_1
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prestazione) deve ritenersi fondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito azionato dall con CP_1
l'avviso di addebito opposto va ritenuto sussistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'attività
difensiva espletatata, come in dispositivo.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 16.06.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE OO..
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro