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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 23504/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/06/2024 da
nato a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]12 98121 MESSINA ITALIA con l'Avv. DE FLORIO FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. SAMATOV ALESSANDRO
CONVENUTA
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di AN degli atti del procedimento in data 18.7.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25 luglio 1998, a IV
(AG), con la signora nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
residente a [...], VI SE n. 2°, registrato a IV (AG) (anno C.F._2
1998, atto n. 2, Parte II, serie A) e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di ES (anno
1998 atto n. 139 Parte II serie B) ordinandone la trascrizione all'Ufficiale di Stato Civile;
•A modifica delle condizioni di separazione inerenti le spese dell'abitazione assegnata alla signora
e le spese della collaboratrice domestica, per l'effetto, così statuire: CP_1
1)il figlio , di anni 17, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affido condiviso e resterà collocato prevalentemente presso la madre, con residenza anagrafica presso la medesima. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre gli stessi concorderanno le decisioni di maggior interesse per il figlio, nonché i principali criteri per la sua istruzione, educazione e salute, salvi i casi di urgenza medica, tutto ciò tenendo conto delle inclinazioni naturali del figlio.
2)Il padre potrà tenere con sé il figlio , compatibilmente con le esigenze di studio e la volontà Per_1 dello stesso, nonché dei propri impegni lavorativi, senza imporre date e cadenze settimanali. Potrà vedere il figlio quando lo desidera, previo avviso alla madre.
3)Il figlio potrà trascorrere le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive, ovvero Per_1 altri ulteriori periodi dell'anno a sua scelta, e compatibilmente con gli impegni scolastici, con il padre o la madre, a sua scelta, senza obblighi per il padre.
4)Il figlio , essendo maggiorenne, potrà vedere il padre quando vorrà, compatibilmente con Per_2
i propri impegni universitari e gli impegni lavorativi del signor . Parte_1
5)Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando l'importo mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), per 12 mesi, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alla madre. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita.
6)Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno per i figli, come già previsto nel verbale di separazione e come da protocollo del Tribunale di AN.
7)Le spese condominiali dell'immobile assegnato alla convenuta andranno ripartite secondo i principi di diritto comune (sent. 2788/2021 e sent. 6566/2022 Trib. Mi. Sez. IX civile).
8)Esonerare il ricorrente da qualsiasi ulteriore costo, ivi compreso quello per la collaboratrice domestica (stipendio e contributi).
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Respinte le contrarie domande, eccezioni e difese
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25 luglio 1998, a IV
(AG), tra la signora nata a [...] il [...] ed il sig. , Controparte_1 Parte_1 nato a [...] il [...], registrato a IV (AG) (anno 1998, atto n. 2, Parte II, serie A)
e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di ES (anno 1998 atto n. 139 Parte II serie
B) ordinandone la trascrizione all'Ufficiale di Stato Civile;
Confermare le statuizioni di cui all'accordo di separazione depositato nel fascicolo RG 7745/2022 del Tribunale di AN, con l'eccezione di quanto disposto in ordine alla modalità di affido per il figlio , ormai superato essendo lo stesso divenuto maggiorenne, che continuerà, comunque, Per_2
a risiedere insieme alla madre ed al fratello presso l'immobile sito in AN, via SE 2/A, e con l'eccezione dell'importo del contributo al mantenimento per i figli
A parziale modifica del citato accordo di separazione, porre a carico del sig. , Parte_1
l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del coniuge, una somma, non inferiore ad € 1.500,00 mensili (€ 750,00 per ogni figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento per i figli Rigettare, in ogni caso, la domanda finalizzata ad imporre alla odierna resistente l'onere delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile sitto in AN, via SE 2A, non rientrando la suddetta domanda tra quelle di competenza del Giudice del divorzio
Con vittoria di spese e compensi di lite
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NA (AG) il 25/07/1998 (anno
1998 atto n. 2, parte II serie A);
Dal matrimonio sono nati , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Per_2 Per_1
05/05/2007.
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 7.6.2022 omologato con decreto del
Tribunale di AN del 09/06/2022
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/06/2024 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore con suo collocamento preferenziale presso la Per_1 madre e con diritto del padre di frequentarlo liberamente e che venisse determinato in € 1.000,00 mensili ( € 500,00 per ciascun figlio) l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla convenuta a titolo di contributo per il loro mantenimento oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili;
chiedeva, inoltre che le spese relative all'immobile di sua proprietà, assegnato alla convenuta, venissero tra le stesse pariteticamente suddivise, e che il medesimo fosse esonerato dal pagamento di ogni ulteriore onere ivi compreso quello della colf con i relativo contributi
Parte convenuta ritualmente costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alla modifica della clausole pattiziamente concordate le parti in sede di separazione relative al pagamento delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile sito in AN, via SE 2A e , considerata l'età dei figli e le e loro accresciute esigenze economiche chiedeva che venisse elevato ad € 1.500,00 ( 750,00 per ciascun figlio) l'assegno che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrispondere per il loro mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 30.1.2025 all'esito dell'audizione delle parti, il Giudice delegato ( dott.sa ) formulava la seguente proposta conciliativa. Tes_1
“- cessazione degli effetti civili del matrimonio
_ affido condiviso di con collocazione presso la mamma e diritti di visita come da accordi Per_1 tra le part col minore;
- corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento ordinario per e Per_2
di Euro 1.650,00 (ovverosia 825,00 ciascuno) mensili da in favore della resistente oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie relativi ai figli;
- le spese della colf a carico della resistente (diversamente che in separazione); - le spese condominiali ordinarie dell'immobile in via SE 2/A a carico al 50% tra ciascuna parte”.
Sempre nella stessa sede il giudice delegato, rilevata inammissibilità delle domande così formulate
“Le spese condominiali dell'immobile assegnato alla convenuta andranno ripartite secondo i principi di diritto comune (sent. 2788/2021 e sent. 6566/2022 Trib. Mi. Sez. IX civile).
Esonerare il ricorrente da qualsiasi ulteriore costo, ivi compreso quello per la collaboratrice domestica (stipendio e contributi). " invitava le parti a interloquire sul punto e confermava i provvedimenti in essere.
All'esito della successiva udienza in prosecuzione ex art. 472bis.21 c.p.c. dell'11.3.2025, nella quale si dava atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo in adesione alla proposta formuata dal Giudice delegato, insistendo le parti nelle rispettive istanze e richieste il giudice si riservava sulle richieste delle parti
Con successiva ordinanza del 17.3.2025 così statuiva: letti gli atti ed esaminati i documento prodotti;
osservato che, sebbene i tentativi di conciliazione esperiti non è stato possibile addivenire ad una composizione della lite;
osservato che nessuna delle parti ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato ( dott.ssa all'udienza del 30.1.2025; Tes_1 considerato che in esito alla menzionata udienza sono stati confermati gli accordi di separazione per quanto attinte alla responsabilità genitoriale relativa al figlio ( nato il [...]) e che Per_1 il procedimento è stato rinviato in prosecuzione dell'udienza ex art.473bis. 21 c.p.c.; osservato che il ricorrente con i propri atti ha chiesto , oltre alla prenunzia sullo status, la conferma dei provvedimento di cui agli accordi di separazione ad eccezione di quanto previsto con riferimento all'onere a suo carico esistete di provvede in via integrale al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa di AN VI SE ( ove moglie e figli si sono trasferiti a vivere in esito al rilascio- finalizzato alla vendita- dell'immobile già adibito a casa coniugale) oltre all'onere di provvedere al pagamento della colf per non meno di 12 ore settimanali
e ciò a fronte della propria mutata posizione economica e della insostenibilità della indicate statuizioni;
osservato che la convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status, si è opposta alle modifiche richieste dal ricorrente avanzando richiesta di elevazione ad € 1500,00 mensili del contributo che il ricorrente deve ritenersi obbligato a versare per il mantenimento dei figli ( maggiorenne ma non economicamente autosufficiente tuttora convivente con la madre) Per_2
e ; Per_3 ritenuto che , alla luce delle emergenze in atti, considerati i redditi e i patrimoni della parti considerati gli oneri che gravano sull'attore a fronte degli accordi liberamente assunti in sede di separazione e considerate le esigenze di mantenimento di figli gli accordi assunti in sede di separazione ivi incluso l'onere a carico dell'attore del pagamento delle spese condominiali ordinarie
e straordinarie e della colf nei limiti di cui agli accordi di separazione osservato che non sono state articolate istanze istruttorie né in via di istruttoria orale né in via di istruttoria documentale e che non si ritiene di dover attivare i poteri ufficio riconosciuti al giudice ex art, 473bis. 2 comma 2 c.p.c. visto l'art. 472 bis.22 c.p.c.
P.Q.M.
Conferma gli accordi di separazione interventi tra le parti per quanto attiene ai profili relativi alla responsabilità genitoriale relativi al minore;
Per_1 Conferma la misura del contributo che l'attore deve ritenersi obbligato a versare alla convenuta per il mantenimento dei figli e incluso l'onere a carico dell'attore del pagamento delle Per_4 Per_1 spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile di via SE 2 e della colf nei limiti di cui agli accordi di separazione…”
Alla successiva udienza dell'8.5.2025 nell'impossibilità - confermata dai procuratori delle parti- di addivenire ad un accordo, il Giudice delegato fatte precisare alle parti le conclusioni e ordinata la discussione orale della causa, rimetteva la stessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente il 7.6.2022 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di AN del 09/06/2022 ed il ricorso per lo cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 28/06/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e sulle ulteriori domande economiche
Nulla deve disporsi con riferimento alla responsabilità genitoriale dal momento che anche il figlio ( nato il [...]) è divenuto maggiorenne. Per_1
Risulta peraltro che sia sia abitino stabilmente con la madre a AN e che Per_1 Per_2 non siano economicamente autosufficienti.
Quanto agli ulteriori profili economici, ritiene il Collegio che nella presente sede debbano trovare integrale conferma i provvedimenti assunti dal Giudice Delegato con i provvedimenti ex art
473bis.22 c.p.c.. non potendo trovare accoglimento la richiesta della convenuta di elevazione ad €
1.500,00 dell'assegno che il ricorrente deve ritenersi obbligato a corrispondere mensilmente per il mantenimento dei figli, laddove di contro, l'attuale assegno di mantenimento risulta congruo sia in relaizone alle esigenze di mantenimento dei ragazzi sia in relaizone alle capacità economico contributiva dei genitori , entrambi tenuti proporzionalmente al loro mantenimento.
Ed invero risulta che il ricorrente, che vive oggi a ES in un immobile ereditario dai propri genitori, dispone di un importante compendio immobili rappresentato oltre che dalla proprietà dell'immobile di AN via SE (100%) assegnato alla moglie ai figli, dal 50% dell'immobile di ON (gravata da mutuo con rata pari a € 538,00 mensili) , dell'immobile di ES dove vive oltre che di terreni sempre in provincia di ES al medesimo pervenuti per successione ereditaria al pari di 1/4 dell'abitazione di Lipari.
Il medesimo ha fruito nel 2022 ( PF 2023) di un reddito complessivo di € 36.348 - imponibile
26.384 , nel 2021 ( PF 2023) di un reddito complessivo di € 33.405 -imponibile € 29.148. Al
31.2.2023 disponeva di un saldo di conto corrente di € 4427 e di un Valore di portafoglio di € 321.951.
E' socio al 100% delle TRUSCELLO INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL in liquidazione avendo rilevato, in sede di separazione, il 20% delle quote in allora intestate alla moglie, società il cui fatturato è passato da 584.146,00 nel 2019 a € 77.851,00 nel 2023 ( utile è passato da 9.231,00 del
2019 a -49.936,00 nel 2023).
La signora ha fruito nel 2023 ( PF 2024) di un reddito mensile netto calcolato su CP_1
12 mensilità di € 4.227,00 (imponibile 54466 – imposta netta € 2380 – addizionale regionale € 880– addizionale comunale € 452 = € 50.734,00:12= 4.227) e nel 2022 ( PF 2023) di un reddito complessivo annuo di € 30208 con un imponibile di € 27.181.
Dispone di un patrimonio immobiliare rappresentato dal 100% di un immobile in AN VI Pascoli, immobile gravato da mutuo con rata di € 624, 00 e locato per un canone annuo di € 29.000) e del
50% dell'immobile di ON ( al 50% con il ricorrente) gravata da mutuo con rata pari a € 538,00 mensili.
Al 31.12.2023 aveva un saldo di conto corrente pari a € 146.711,13 ( al 30.6.2024 pari a €
140.019,80) e un valore di portafoglio di € 123.343,36 ( al 31.2.2024 pari a € 133.591,91) .
In forza degli accordi di operazione beneficia dell'utilizzo di una colf per 12 ore settimanali con onero assunti anche per contributi dal sig. Parte_2
[...] ritiene il Collegio che gli assetti economici e patrimoniali delle parti impongano la
[...] conferma integrale degli accordi assunti in sede di separazione sia con riferimento alla misura del contributo al mantenimento dei figli ( assegno di € 1.000,00 come oggi rivalutato oltre al 50% delle spese straordinarie agli stessi riferibili) sia con riferimento agli ulteriori oneri accessori come pattuiti in sede di separazione e quindi permanenza a carico del ricorrente l'onere di provvedere al pagamento integrale delle spese condominiali dell'immobile di AN VI SE assegnato alla convenuta e della colf risultando inammissibile – come già evidenziato dal Giudice delegato in corso di giudizio- la richiesta della parte ricorrente di ottenerne in questa sede la modifica . In ordine a tali oneri non può che rilevarsi che si tratta di clausole finalizzate a regolare l'assetto economico dei rapporti tra i coniugi in conseguenza della separazione. Trattandosi di accordi patrimoniali del tutto autonomi rispetto al contenuto essenziale dell'accordo di separazione e che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, gli stessi rientrano nei contratti atipici, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1322 c.c.. In proposito si osserva che l'impegno assunto dal ricorrente di pagamento della colf con i limiti temporali previsti è stato assunto
“ ad integrazione del contributo al mantenimento dei figli” e quindi nel loro interesse a mantenere uno standard di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Analoga valutazione vale per quanto concerne le spese condominiali ordinarie dell'immobile di VI SE attualmente occupato dalla moglie dai figli , immobile che non è stato assegnato alla Signora in sede CP_1 di separazione ( infatti non si trattava della casa coniugale , ma dell'immobile in cui la convenuta e i figli si sono trasferito dopo la separazione per consentire la messa in vendita della casa coniugale) ma sul quale la stessa ha, sempre in forza degli accordi di separazione, un diritto personale di godimento sino a quando uno dei 2 figli coabiterà con la stessa ovvero sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'ultimo figlio con la medesima convivente. L'accollo spontaneo da parte del ricorrente dell'onere di pagamento delle spese condominiali della casa in cui vivono i figli, tuttora non economicamente autosufficienti, rientra in quell'assetto economico patrimoniale concordato in sede di separazione nell'interesse dei figli che, in assenza di significativi mutamenti che nel caso di specie non risultano intervenuti, va anche nella presente sede confermato.
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la necessarietà del giudizio sullo status e la reciproca e paritetica soccombenza delle parti con riferimento alle domande di natura economica, le spese processuali debbono essere tra le stesse integralmente compensate devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
23504 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a NA (AG) il 25/07/1998 trascritto nei
[...] Controparte_1 regiusti dello Stato Civile del Comune di NA (AG) ( anno 1998, atto n. 2, Parte II, serie
A)
2. DISPONE che corrisponda a a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento dei figlia e , maggiorenni ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo di €
1.000,00 rivalutabile annualmente secondo indici istat dal gennaio 2023 ( base di calcolo gennaio 2022) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di
AN riportate negli accordi di separazione e da intendersi qui ritrascritte;
3. CONFERMA l'obbligo di del pagamento delle spese della Parte_1 collaboratrice domestica per 12 ore settimanali ( retribuzione e contribuiti) e delle spese condominiali dell'immobile di VI SE 2 come da accordi di separazione;
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali
5. MANDA il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (AG), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge ( anno 1998, atto n. 2,
Parte II, serie A) nonché alla trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MESSINA ove il matrimonio è parimenti trascritto (anno 1998 atto n. 139 Parte II serie B)
Così deciso in AN, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/06/2024 da
nato a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]12 98121 MESSINA ITALIA con l'Avv. DE FLORIO FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. SAMATOV ALESSANDRO
CONVENUTA
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di AN degli atti del procedimento in data 18.7.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25 luglio 1998, a IV
(AG), con la signora nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
residente a [...], VI SE n. 2°, registrato a IV (AG) (anno C.F._2
1998, atto n. 2, Parte II, serie A) e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di ES (anno
1998 atto n. 139 Parte II serie B) ordinandone la trascrizione all'Ufficiale di Stato Civile;
•A modifica delle condizioni di separazione inerenti le spese dell'abitazione assegnata alla signora
e le spese della collaboratrice domestica, per l'effetto, così statuire: CP_1
1)il figlio , di anni 17, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affido condiviso e resterà collocato prevalentemente presso la madre, con residenza anagrafica presso la medesima. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre gli stessi concorderanno le decisioni di maggior interesse per il figlio, nonché i principali criteri per la sua istruzione, educazione e salute, salvi i casi di urgenza medica, tutto ciò tenendo conto delle inclinazioni naturali del figlio.
2)Il padre potrà tenere con sé il figlio , compatibilmente con le esigenze di studio e la volontà Per_1 dello stesso, nonché dei propri impegni lavorativi, senza imporre date e cadenze settimanali. Potrà vedere il figlio quando lo desidera, previo avviso alla madre.
3)Il figlio potrà trascorrere le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive, ovvero Per_1 altri ulteriori periodi dell'anno a sua scelta, e compatibilmente con gli impegni scolastici, con il padre o la madre, a sua scelta, senza obblighi per il padre.
4)Il figlio , essendo maggiorenne, potrà vedere il padre quando vorrà, compatibilmente con Per_2
i propri impegni universitari e gli impegni lavorativi del signor . Parte_1
5)Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando l'importo mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), per 12 mesi, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alla madre. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita.
6)Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno per i figli, come già previsto nel verbale di separazione e come da protocollo del Tribunale di AN.
7)Le spese condominiali dell'immobile assegnato alla convenuta andranno ripartite secondo i principi di diritto comune (sent. 2788/2021 e sent. 6566/2022 Trib. Mi. Sez. IX civile).
8)Esonerare il ricorrente da qualsiasi ulteriore costo, ivi compreso quello per la collaboratrice domestica (stipendio e contributi).
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Respinte le contrarie domande, eccezioni e difese
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25 luglio 1998, a IV
(AG), tra la signora nata a [...] il [...] ed il sig. , Controparte_1 Parte_1 nato a [...] il [...], registrato a IV (AG) (anno 1998, atto n. 2, Parte II, serie A)
e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di ES (anno 1998 atto n. 139 Parte II serie
B) ordinandone la trascrizione all'Ufficiale di Stato Civile;
Confermare le statuizioni di cui all'accordo di separazione depositato nel fascicolo RG 7745/2022 del Tribunale di AN, con l'eccezione di quanto disposto in ordine alla modalità di affido per il figlio , ormai superato essendo lo stesso divenuto maggiorenne, che continuerà, comunque, Per_2
a risiedere insieme alla madre ed al fratello presso l'immobile sito in AN, via SE 2/A, e con l'eccezione dell'importo del contributo al mantenimento per i figli
A parziale modifica del citato accordo di separazione, porre a carico del sig. , Parte_1
l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del coniuge, una somma, non inferiore ad € 1.500,00 mensili (€ 750,00 per ogni figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento per i figli Rigettare, in ogni caso, la domanda finalizzata ad imporre alla odierna resistente l'onere delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile sitto in AN, via SE 2A, non rientrando la suddetta domanda tra quelle di competenza del Giudice del divorzio
Con vittoria di spese e compensi di lite
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NA (AG) il 25/07/1998 (anno
1998 atto n. 2, parte II serie A);
Dal matrimonio sono nati , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Per_2 Per_1
05/05/2007.
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 7.6.2022 omologato con decreto del
Tribunale di AN del 09/06/2022
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/06/2024 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore con suo collocamento preferenziale presso la Per_1 madre e con diritto del padre di frequentarlo liberamente e che venisse determinato in € 1.000,00 mensili ( € 500,00 per ciascun figlio) l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla convenuta a titolo di contributo per il loro mantenimento oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili;
chiedeva, inoltre che le spese relative all'immobile di sua proprietà, assegnato alla convenuta, venissero tra le stesse pariteticamente suddivise, e che il medesimo fosse esonerato dal pagamento di ogni ulteriore onere ivi compreso quello della colf con i relativo contributi
Parte convenuta ritualmente costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alla modifica della clausole pattiziamente concordate le parti in sede di separazione relative al pagamento delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile sito in AN, via SE 2A e , considerata l'età dei figli e le e loro accresciute esigenze economiche chiedeva che venisse elevato ad € 1.500,00 ( 750,00 per ciascun figlio) l'assegno che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrispondere per il loro mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 30.1.2025 all'esito dell'audizione delle parti, il Giudice delegato ( dott.sa ) formulava la seguente proposta conciliativa. Tes_1
“- cessazione degli effetti civili del matrimonio
_ affido condiviso di con collocazione presso la mamma e diritti di visita come da accordi Per_1 tra le part col minore;
- corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento ordinario per e Per_2
di Euro 1.650,00 (ovverosia 825,00 ciascuno) mensili da in favore della resistente oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie relativi ai figli;
- le spese della colf a carico della resistente (diversamente che in separazione); - le spese condominiali ordinarie dell'immobile in via SE 2/A a carico al 50% tra ciascuna parte”.
Sempre nella stessa sede il giudice delegato, rilevata inammissibilità delle domande così formulate
“Le spese condominiali dell'immobile assegnato alla convenuta andranno ripartite secondo i principi di diritto comune (sent. 2788/2021 e sent. 6566/2022 Trib. Mi. Sez. IX civile).
Esonerare il ricorrente da qualsiasi ulteriore costo, ivi compreso quello per la collaboratrice domestica (stipendio e contributi). " invitava le parti a interloquire sul punto e confermava i provvedimenti in essere.
All'esito della successiva udienza in prosecuzione ex art. 472bis.21 c.p.c. dell'11.3.2025, nella quale si dava atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo in adesione alla proposta formuata dal Giudice delegato, insistendo le parti nelle rispettive istanze e richieste il giudice si riservava sulle richieste delle parti
Con successiva ordinanza del 17.3.2025 così statuiva: letti gli atti ed esaminati i documento prodotti;
osservato che, sebbene i tentativi di conciliazione esperiti non è stato possibile addivenire ad una composizione della lite;
osservato che nessuna delle parti ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato ( dott.ssa all'udienza del 30.1.2025; Tes_1 considerato che in esito alla menzionata udienza sono stati confermati gli accordi di separazione per quanto attinte alla responsabilità genitoriale relativa al figlio ( nato il [...]) e che Per_1 il procedimento è stato rinviato in prosecuzione dell'udienza ex art.473bis. 21 c.p.c.; osservato che il ricorrente con i propri atti ha chiesto , oltre alla prenunzia sullo status, la conferma dei provvedimento di cui agli accordi di separazione ad eccezione di quanto previsto con riferimento all'onere a suo carico esistete di provvede in via integrale al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa di AN VI SE ( ove moglie e figli si sono trasferiti a vivere in esito al rilascio- finalizzato alla vendita- dell'immobile già adibito a casa coniugale) oltre all'onere di provvedere al pagamento della colf per non meno di 12 ore settimanali
e ciò a fronte della propria mutata posizione economica e della insostenibilità della indicate statuizioni;
osservato che la convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status, si è opposta alle modifiche richieste dal ricorrente avanzando richiesta di elevazione ad € 1500,00 mensili del contributo che il ricorrente deve ritenersi obbligato a versare per il mantenimento dei figli ( maggiorenne ma non economicamente autosufficiente tuttora convivente con la madre) Per_2
e ; Per_3 ritenuto che , alla luce delle emergenze in atti, considerati i redditi e i patrimoni della parti considerati gli oneri che gravano sull'attore a fronte degli accordi liberamente assunti in sede di separazione e considerate le esigenze di mantenimento di figli gli accordi assunti in sede di separazione ivi incluso l'onere a carico dell'attore del pagamento delle spese condominiali ordinarie
e straordinarie e della colf nei limiti di cui agli accordi di separazione osservato che non sono state articolate istanze istruttorie né in via di istruttoria orale né in via di istruttoria documentale e che non si ritiene di dover attivare i poteri ufficio riconosciuti al giudice ex art, 473bis. 2 comma 2 c.p.c. visto l'art. 472 bis.22 c.p.c.
P.Q.M.
Conferma gli accordi di separazione interventi tra le parti per quanto attiene ai profili relativi alla responsabilità genitoriale relativi al minore;
Per_1 Conferma la misura del contributo che l'attore deve ritenersi obbligato a versare alla convenuta per il mantenimento dei figli e incluso l'onere a carico dell'attore del pagamento delle Per_4 Per_1 spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile di via SE 2 e della colf nei limiti di cui agli accordi di separazione…”
Alla successiva udienza dell'8.5.2025 nell'impossibilità - confermata dai procuratori delle parti- di addivenire ad un accordo, il Giudice delegato fatte precisare alle parti le conclusioni e ordinata la discussione orale della causa, rimetteva la stessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente il 7.6.2022 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di AN del 09/06/2022 ed il ricorso per lo cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 28/06/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e sulle ulteriori domande economiche
Nulla deve disporsi con riferimento alla responsabilità genitoriale dal momento che anche il figlio ( nato il [...]) è divenuto maggiorenne. Per_1
Risulta peraltro che sia sia abitino stabilmente con la madre a AN e che Per_1 Per_2 non siano economicamente autosufficienti.
Quanto agli ulteriori profili economici, ritiene il Collegio che nella presente sede debbano trovare integrale conferma i provvedimenti assunti dal Giudice Delegato con i provvedimenti ex art
473bis.22 c.p.c.. non potendo trovare accoglimento la richiesta della convenuta di elevazione ad €
1.500,00 dell'assegno che il ricorrente deve ritenersi obbligato a corrispondere mensilmente per il mantenimento dei figli, laddove di contro, l'attuale assegno di mantenimento risulta congruo sia in relaizone alle esigenze di mantenimento dei ragazzi sia in relaizone alle capacità economico contributiva dei genitori , entrambi tenuti proporzionalmente al loro mantenimento.
Ed invero risulta che il ricorrente, che vive oggi a ES in un immobile ereditario dai propri genitori, dispone di un importante compendio immobili rappresentato oltre che dalla proprietà dell'immobile di AN via SE (100%) assegnato alla moglie ai figli, dal 50% dell'immobile di ON (gravata da mutuo con rata pari a € 538,00 mensili) , dell'immobile di ES dove vive oltre che di terreni sempre in provincia di ES al medesimo pervenuti per successione ereditaria al pari di 1/4 dell'abitazione di Lipari.
Il medesimo ha fruito nel 2022 ( PF 2023) di un reddito complessivo di € 36.348 - imponibile
26.384 , nel 2021 ( PF 2023) di un reddito complessivo di € 33.405 -imponibile € 29.148. Al
31.2.2023 disponeva di un saldo di conto corrente di € 4427 e di un Valore di portafoglio di € 321.951.
E' socio al 100% delle TRUSCELLO INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL in liquidazione avendo rilevato, in sede di separazione, il 20% delle quote in allora intestate alla moglie, società il cui fatturato è passato da 584.146,00 nel 2019 a € 77.851,00 nel 2023 ( utile è passato da 9.231,00 del
2019 a -49.936,00 nel 2023).
La signora ha fruito nel 2023 ( PF 2024) di un reddito mensile netto calcolato su CP_1
12 mensilità di € 4.227,00 (imponibile 54466 – imposta netta € 2380 – addizionale regionale € 880– addizionale comunale € 452 = € 50.734,00:12= 4.227) e nel 2022 ( PF 2023) di un reddito complessivo annuo di € 30208 con un imponibile di € 27.181.
Dispone di un patrimonio immobiliare rappresentato dal 100% di un immobile in AN VI Pascoli, immobile gravato da mutuo con rata di € 624, 00 e locato per un canone annuo di € 29.000) e del
50% dell'immobile di ON ( al 50% con il ricorrente) gravata da mutuo con rata pari a € 538,00 mensili.
Al 31.12.2023 aveva un saldo di conto corrente pari a € 146.711,13 ( al 30.6.2024 pari a €
140.019,80) e un valore di portafoglio di € 123.343,36 ( al 31.2.2024 pari a € 133.591,91) .
In forza degli accordi di operazione beneficia dell'utilizzo di una colf per 12 ore settimanali con onero assunti anche per contributi dal sig. Parte_2
[...] ritiene il Collegio che gli assetti economici e patrimoniali delle parti impongano la
[...] conferma integrale degli accordi assunti in sede di separazione sia con riferimento alla misura del contributo al mantenimento dei figli ( assegno di € 1.000,00 come oggi rivalutato oltre al 50% delle spese straordinarie agli stessi riferibili) sia con riferimento agli ulteriori oneri accessori come pattuiti in sede di separazione e quindi permanenza a carico del ricorrente l'onere di provvedere al pagamento integrale delle spese condominiali dell'immobile di AN VI SE assegnato alla convenuta e della colf risultando inammissibile – come già evidenziato dal Giudice delegato in corso di giudizio- la richiesta della parte ricorrente di ottenerne in questa sede la modifica . In ordine a tali oneri non può che rilevarsi che si tratta di clausole finalizzate a regolare l'assetto economico dei rapporti tra i coniugi in conseguenza della separazione. Trattandosi di accordi patrimoniali del tutto autonomi rispetto al contenuto essenziale dell'accordo di separazione e che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, gli stessi rientrano nei contratti atipici, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1322 c.c.. In proposito si osserva che l'impegno assunto dal ricorrente di pagamento della colf con i limiti temporali previsti è stato assunto
“ ad integrazione del contributo al mantenimento dei figli” e quindi nel loro interesse a mantenere uno standard di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Analoga valutazione vale per quanto concerne le spese condominiali ordinarie dell'immobile di VI SE attualmente occupato dalla moglie dai figli , immobile che non è stato assegnato alla Signora in sede CP_1 di separazione ( infatti non si trattava della casa coniugale , ma dell'immobile in cui la convenuta e i figli si sono trasferito dopo la separazione per consentire la messa in vendita della casa coniugale) ma sul quale la stessa ha, sempre in forza degli accordi di separazione, un diritto personale di godimento sino a quando uno dei 2 figli coabiterà con la stessa ovvero sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'ultimo figlio con la medesima convivente. L'accollo spontaneo da parte del ricorrente dell'onere di pagamento delle spese condominiali della casa in cui vivono i figli, tuttora non economicamente autosufficienti, rientra in quell'assetto economico patrimoniale concordato in sede di separazione nell'interesse dei figli che, in assenza di significativi mutamenti che nel caso di specie non risultano intervenuti, va anche nella presente sede confermato.
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la necessarietà del giudizio sullo status e la reciproca e paritetica soccombenza delle parti con riferimento alle domande di natura economica, le spese processuali debbono essere tra le stesse integralmente compensate devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
23504 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a NA (AG) il 25/07/1998 trascritto nei
[...] Controparte_1 regiusti dello Stato Civile del Comune di NA (AG) ( anno 1998, atto n. 2, Parte II, serie
A)
2. DISPONE che corrisponda a a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento dei figlia e , maggiorenni ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo di €
1.000,00 rivalutabile annualmente secondo indici istat dal gennaio 2023 ( base di calcolo gennaio 2022) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di
AN riportate negli accordi di separazione e da intendersi qui ritrascritte;
3. CONFERMA l'obbligo di del pagamento delle spese della Parte_1 collaboratrice domestica per 12 ore settimanali ( retribuzione e contribuiti) e delle spese condominiali dell'immobile di VI SE 2 come da accordi di separazione;
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali
5. MANDA il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (AG), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge ( anno 1998, atto n. 2,
Parte II, serie A) nonché alla trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MESSINA ove il matrimonio è parimenti trascritto (anno 1998 atto n. 139 Parte II serie B)
Così deciso in AN, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai