TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23232/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con il patrocinio dell'avv. SANDRO MORETTI, elettivamente domiciliato Parte_1 in Treviso, via Martiri della Libertà n. 33, presso lo studio dell'avv. Sandro Moretti;
OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARCO VOUCH Controparte_1
e dell'avv. FEDERICA RATTO, elettivamente domiciliata in Torino, via Confienza n. 10, presso lo studio dei suoi difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: polizza assicurativa – pagamento premio - coobbligato
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“nel merito, in via preliminare:
• accertata e dichiarata la violazione dell'art. 642 c.p.c., dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in principalità:
• accertata e dichiarata l'infondatezza delle pretese di per le ragioni tutte Parte_2 di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze tutte formulate dalla convenuta opposta;
in via subordinata:
pagina 1 di 6 • nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito della convenuta opposta, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, che non sono dovuti i supplementi di premio a partire dall'anno 2017 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e limitare le somme che eventualmente dovessero essere riconosciute in favore di ai soli premi relativi alle annualità anteriori, Parte_2 ovvero comunque alla misura che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. in ogni caso: con integrale rifusione di spese e competenze”.
Per parte opposta:
“IN VIA PRINCIPALE,
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta essendo totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo opposto n. 7218/2022 emesso inter- partes dall'adito Tribunale in data 06.10.2022 (R.G. 14942/2022), mandando assolta la Compagnia assicuratrice opposta da ogni avversaria pretesa.
IN SUBORDINE,
- dichiarare, in ogni caso, tenuto e condannare, il sig. a pagare alla Compagnia assicuratrice Parte_1 opposta, per tutti i titoli dedotti, la somma capitale di € 16.400,00= oltre interessi legali e di mora dal dovuto fino al saldo ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e di mora dal dovuto al soddisfo.
IN VIA ISTRUTTORIA,
- ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione nel presente giudizio.
IN PUNTO SPESE,
- condannare parte opponente alla rifusione a favore della Compagnia assicuratrice opposta delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 6 ottobre 2022 il Tribunale di Torino, su ricorso di , Parte_2 emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7218/2022 nei confronti di Pt_1
e , per la somma di € 16.400,00, oltre interessi e spese.
[...] CP_2
Avverso tale decreto, notificato in data 21 ottobre 2022, proponeva opposizione, con atto di citazione del 30 novembre 2022, il solo ingiunto il quale chiedeva la dichiarazione di nullità Parte_1 del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 642 c.p.c., la revoca nel merito dello stesso e, in via di ulteriore subordine, la revoca del d.i. e la riduzione del credito dovuto per la non debenza dei supplementi di premio a partire dall'anno 2017. In via cautelare, si chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In data 21 febbraio 2023 si costituiva la , chiedendo la conferma Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto, ma non opponendosi alla sospensione dell'esecutorietà, che non aveva chiesto.
Con ordinanza del 30 marzo 2023, veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 Decorsi i termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione, previo scambio delle difese conclusive.
2. Costituiscono circostanze pacifiche e non contestate il fatto che la società assicuratrice avesse rilasciato la polizza nell'interesse di V.I.S. s.r.l. (contraente) e in favore della Controparte_3
(assicurato), quale cauzione ex art. 134 T.U.L.P.S. per tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Gli obblighi e gli oneri venivano garantiti nei confronti dell'assicuratore, fino alla concorrenza della somma indicata nell'apposito atto di coobbligazione, da e . Questi, ai Parte_1 CP_2 sensi del punto A dell'atto citato, si obbligavano infatti a versare alla società gli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza.
In data 21 novembre 2014 la licenza ex art. 134 veniva restituita da V.I.S. s.r.l. per cessata Parte_3 attività, come attestato dalla Prefettura di Treviso. A ciò faceva seguito la messa in liquidazione della predetta società, in data 17 maggio 2017, nonché la successiva cancellazione dal Registro delle
Imprese, avvenuta il 13 settembre 2021.
La società assicuratrice ricorreva per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento dei
“supplementi di premio” non versati per gli anni dal 2013 al 2020 inclusi. Tali supplementi erano determinati dall'aumento del valore della cauzione da € 87.000 ad € 205.000, con decorrenza dal 7 agosto 2012, ed avevano un valore di € 2.050,00 annui. Pertanto, l'assicuratore nel ricorso monitorio chiedeva il pagamento di una somma totale di € 16.400,00, pari ai supplementi non pagati per 8 anni.
3. Il primo motivo di opposizione, avanzato in via preliminare dall'attore, riguarda la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 642 c.p.c., in quanto il giudice del procedimento monitorio aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto (che è stata sospesa nel giudizio di cognizione) pur non essendo questa stata richiesta dalla ricorrente.
Tale motivo preliminare non può essere accolto, in quanto, sul punto, va dichiarata cessata la materia del contendere, per le ragioni che seguono.
È indubbio, dal tenore letterale della disposizione, che l'art. 642 c.p.c. ponga quale requisito per la concessione della provvisoria esecutorietà l'istanza del ricorrente, a fronte della quale, ricorrendone i presupposti, il giudice è tenuto ad accoglierla. Tuttavia, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può essere rilevata se non nei casi previsti dalla legge, dato il principio di tassatività delle nullità: nel caso di specie, la legge non fissa alcuna sanzione nel caso in cui il giudice del procedimento monitorio conceda la provvisoria esecutorietà non richiesta. Inoltre, il principio di conservazione degli atti processuali, previsto dall'art. 159 co. 2 c.p.c., impedisce che la nullità colpisca parti dell'atto che sono indipendenti dal vizio.
Nel caso di specie, la rilevazione dell'invalidità della parte del decreto ingiuntivo che dispone la provvisoria esecutorietà non potrebbe portare a una caducazione dell'intero decreto, ma solo della parte in questione. Dato che, con l'ordinanza del 30 marzo 2023, la provvisoria esecutorietà è stata sospesa, a nulla rileverebbe una pronuncia circa la validità della concessione della provvisoria esecutorietà per pagina 3 di 6 mancanza dell'apposita istanza in sede monitoria. Pertanto, su questo punto, la materia del contendere è cessata.
4. Nel merito, parte opponente eccepisce la violazione dell'art. 1344 c.c. e la nullità della deroga all'art. 1957 c.c.
4.1. Circa la prima eccezione, l'opponente afferma che l'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione (cui si è obbligato sottoscrivendo l'atto di coobbligazione) costituisca Pt_1 un'elusione della normativa di cui all'art. 1896 c.c., trattandosi quindi di un contratto in frode alla legge.
In particolare, la disposizione contrattuale in questione afferma che “il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società: a) l'originale della polizza restituitogli dall'Amministrazione garantita, oppure;
b) una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione garantita che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo”.
Il garante afferma che tale previsione contrattuale avrebbe quale unica funzione il protrarre l'obbligo del pagamento del premio anche laddove il rischio assicurato fosse venuto meno (come nel caso di specie, data la cessazione dell'attività con la ): si costituirebbe così una violazione dell'art. CP_3
1896 c.c., che afferma che “il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso”.
Tale eccezione è infondata e va pertanto respinta. È infatti vero che il rischio assicurativo è elemento essenziale del contratto di assicurazione e che pertanto, laddove questo venga meno in corso di rapporto, anche il contratto deve venir meno, mancando della sua causa concreta. Tuttavia, tale elemento va coniugato con la necessità che la società assicuratrice venga portata a conoscenza della cessazione del rischio. Questo dovere di comunicazione grava in capo al soggetto nel cui interesse è sorto il contratto (e, di riflesso nel caso di specie, ai coobbligati), quale applicazione del principio di vicinanza delle informazioni, valevole in ambito assicurativo, ove è il beneficiario a conoscere tutti gli elementi e l'assicurazione si limita a recepire le informazioni fornitele (vedasi anche, per es., il disposto dell'art. 1892 c.c.).
La comunicazione si rende inoltre necessaria in quanto consente all'assicurazione di sapere a quali rischi è correntemente esposta e se e come destinare le proprie risorse o stipulare nuovi contratti, assumendo nuovi rischi. Da ciò deriva il disposto dell'art. 1896 c.c., che infatti afferma anche che
“l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero”.
L'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione è previsto in capo all'opponente, quale fatto estintivo dell'obbligazione derivante dal titolo provato dall'assicurazione. L'opponente produce, al doc. 4, l'attestazione di cessata attività prodotta dalla , contenuta nel Prot. Uscita Controparte_3
pagina 4 di 6 N.0052603 del 11/07/2022. Tuttavia, non prova di aver inviato tale protocollo all'assicurazione, e quindi non prova che questa fosse a conoscenza della cessazione dell'attività. L'eccezione non può quindi essere accolta.
4.2. Circa la violazione dell'art. 1957 c.c., invece, l'opponente afferma che la deroga pattizia all'art. 1957 c.c. è da considerarsi nulla, sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sent. n.
41994/2021. Ritiene infatti la difesa di che la nullità fissata dalle Sezioni Unite non valga solo Pt_1 per le fideiussioni omnibus redatte in conformità del modello ABI sanzionato nel 2005 dalla Banca
d'AL, ma anche per le fideiussioni ordinarie. Pertanto, data la nullità della clausola derogatoria e dato il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore promosso né coltivato alcuna azione nei confronti dell'obbligato principale, allora il coobbligato va ritenuto liberato dalla garanzia prestata.
Anche questa eccezione è infondata e va pertanto respinta. La nullità delle clausole derogatorie dell'art. 1957 c.c. di cui trattano le Sezioni Unite nella sentenza citata è una nullità derivante dal fatto che la deroga è applicata in derivazione di intese anticoncorrenziali. Nel caso del modello ABI del 2003, la
Banca d'AL ha accertato, nel 2005, che tale modello costituisse un'intesa anticoncorrenziale, in quanto diversi istituti di credito si erano accordati per falsare la concorrenza imponendo a tutti i consumatori la sottoscrizione di tre clausole, fra cui quella del caso di questa controversia.
Come precisato dalle stesse Sezioni Unite, nonché da successive pronunce della Corte di cassazione
(vedasi, da ultimo, ord. n. 26847/2024), la nullità non riguarda la deroga in sé, non costituendo l'articolo 1957 c.c. norma imperativa, ma concerne esclusivamente il fatto che tali clausole fossero applicate per via di un'intesa anticoncorrenziale. Per i contratti di fideiussioni omnibus conclusi fra il
2003 e il 2005 (ossia i contratti per i quali la Banca d'AL ha accertato l'intesa), il fideiussore è esonerato dal dover provare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, dato che è il provvedimento dell'autorità indipendente a valere quale prova privilegiata sul punto. Diverso è il caso di contratti diversi (quali le fideiussioni semplici) o conclusi in periodi diversi (non fra il 2003 e il 2005), per i quali al fideiussore è richiesta la prova del fatto che la clausola sia stata stipulata poiché imposta in vigenza di un'intesa anticoncorrenziale: in questi casi è il singolo a dover provare l'intesa, non potendo utilizzare la prova privilegiata.
Non avendo l'opponente provato alcunché circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, bisogna ritenere che la deroga all'art. 1957 c.c. sia stata validamente stipulata, con conseguente rigetto dell'eccezione.
5. Da ultimo, l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo in quanto la ricorrente avrebbe richiesto i supplementi di premio anche per gli anni successivi al 2017, quando la società venne messa in liquidazione. L'attore sottolinea infatti che la società assicuratrice ha limitato la propria pretesa creditoria solo agli anni antecedenti alla cancellazione della Vis s.r.l. dal Registro delle Imprese, avvenuta nel 2021, ma ritiene che tale limite non sia sufficiente, dato che lo stato di liquidazione è incompatibile con la prosecuzione dell'attività e dato che è una circostanza nota alla società assicuratrice, in quanto viene indicato anche nella denominazione sociale.
pagina 5 di 6 Anche tale eccezione è infondata e va respinta. Lo stato di liquidazione non è infatti preclusivo di una prosecuzione dell'attività. L'art. 2486 c.c. non impone infatti agli amministratori di “congelare” la società che entri in liquidazione, ma solo di limitarsi agli atti di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Per quanto di conoscenza dell'assicuratore, infatti, la società avrebbe potuto proseguire la propria attività sino alla cancellazione dal Registro, laddove questo fosse stato necessario per tutelare il patrimonio sociale. Sul punto si osserva che addirittura alle società che versano in dissesto, al punto da dover entrare in liquidazione giudiziale per via dello stato di insolvenza, è consentito di proseguire la propria attività, nel caso in cui il curatore lo ritenga opportuno.
Diverso è il discorso per le società cancellate, in quanto il completamento della procedura di liquidazione porta sia alla cessazione definitiva dell'attività (con perdita della qualifica di imprenditore) sia alla cancellazione dal Registro delle Imprese: dato il sistema di presunzione di conoscenza che il
Registro persegue, la società assicuratrice non avrebbe potuto affermare di non aver saputo che l'attività fosse cessata in caso di cancellazione della società. Pertanto, la società assicuratrice ha correttamente limitato la propria pretesa alle annualità anteriori alla cancellazione della Vis s.r.l. dal
Registro.
In conclusione l'opposizione risulta infondata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 5.201 ed € 26.000, e considerato che l'attività istruttoria si è limitata all'esame di documenti, vengono liquidate in € 4.237,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 7218/2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 7.10.2022;
condanna al pagamento in favore di , delle Parte_1 Parte_2 spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in € 4.237,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Torino, 6 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con il patrocinio dell'avv. SANDRO MORETTI, elettivamente domiciliato Parte_1 in Treviso, via Martiri della Libertà n. 33, presso lo studio dell'avv. Sandro Moretti;
OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARCO VOUCH Controparte_1
e dell'avv. FEDERICA RATTO, elettivamente domiciliata in Torino, via Confienza n. 10, presso lo studio dei suoi difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: polizza assicurativa – pagamento premio - coobbligato
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“nel merito, in via preliminare:
• accertata e dichiarata la violazione dell'art. 642 c.p.c., dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in principalità:
• accertata e dichiarata l'infondatezza delle pretese di per le ragioni tutte Parte_2 di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze tutte formulate dalla convenuta opposta;
in via subordinata:
pagina 1 di 6 • nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito della convenuta opposta, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, che non sono dovuti i supplementi di premio a partire dall'anno 2017 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e limitare le somme che eventualmente dovessero essere riconosciute in favore di ai soli premi relativi alle annualità anteriori, Parte_2 ovvero comunque alla misura che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. in ogni caso: con integrale rifusione di spese e competenze”.
Per parte opposta:
“IN VIA PRINCIPALE,
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta essendo totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo opposto n. 7218/2022 emesso inter- partes dall'adito Tribunale in data 06.10.2022 (R.G. 14942/2022), mandando assolta la Compagnia assicuratrice opposta da ogni avversaria pretesa.
IN SUBORDINE,
- dichiarare, in ogni caso, tenuto e condannare, il sig. a pagare alla Compagnia assicuratrice Parte_1 opposta, per tutti i titoli dedotti, la somma capitale di € 16.400,00= oltre interessi legali e di mora dal dovuto fino al saldo ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e di mora dal dovuto al soddisfo.
IN VIA ISTRUTTORIA,
- ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione nel presente giudizio.
IN PUNTO SPESE,
- condannare parte opponente alla rifusione a favore della Compagnia assicuratrice opposta delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 6 ottobre 2022 il Tribunale di Torino, su ricorso di , Parte_2 emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7218/2022 nei confronti di Pt_1
e , per la somma di € 16.400,00, oltre interessi e spese.
[...] CP_2
Avverso tale decreto, notificato in data 21 ottobre 2022, proponeva opposizione, con atto di citazione del 30 novembre 2022, il solo ingiunto il quale chiedeva la dichiarazione di nullità Parte_1 del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 642 c.p.c., la revoca nel merito dello stesso e, in via di ulteriore subordine, la revoca del d.i. e la riduzione del credito dovuto per la non debenza dei supplementi di premio a partire dall'anno 2017. In via cautelare, si chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In data 21 febbraio 2023 si costituiva la , chiedendo la conferma Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto, ma non opponendosi alla sospensione dell'esecutorietà, che non aveva chiesto.
Con ordinanza del 30 marzo 2023, veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 Decorsi i termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione, previo scambio delle difese conclusive.
2. Costituiscono circostanze pacifiche e non contestate il fatto che la società assicuratrice avesse rilasciato la polizza nell'interesse di V.I.S. s.r.l. (contraente) e in favore della Controparte_3
(assicurato), quale cauzione ex art. 134 T.U.L.P.S. per tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Gli obblighi e gli oneri venivano garantiti nei confronti dell'assicuratore, fino alla concorrenza della somma indicata nell'apposito atto di coobbligazione, da e . Questi, ai Parte_1 CP_2 sensi del punto A dell'atto citato, si obbligavano infatti a versare alla società gli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza.
In data 21 novembre 2014 la licenza ex art. 134 veniva restituita da V.I.S. s.r.l. per cessata Parte_3 attività, come attestato dalla Prefettura di Treviso. A ciò faceva seguito la messa in liquidazione della predetta società, in data 17 maggio 2017, nonché la successiva cancellazione dal Registro delle
Imprese, avvenuta il 13 settembre 2021.
La società assicuratrice ricorreva per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento dei
“supplementi di premio” non versati per gli anni dal 2013 al 2020 inclusi. Tali supplementi erano determinati dall'aumento del valore della cauzione da € 87.000 ad € 205.000, con decorrenza dal 7 agosto 2012, ed avevano un valore di € 2.050,00 annui. Pertanto, l'assicuratore nel ricorso monitorio chiedeva il pagamento di una somma totale di € 16.400,00, pari ai supplementi non pagati per 8 anni.
3. Il primo motivo di opposizione, avanzato in via preliminare dall'attore, riguarda la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 642 c.p.c., in quanto il giudice del procedimento monitorio aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto (che è stata sospesa nel giudizio di cognizione) pur non essendo questa stata richiesta dalla ricorrente.
Tale motivo preliminare non può essere accolto, in quanto, sul punto, va dichiarata cessata la materia del contendere, per le ragioni che seguono.
È indubbio, dal tenore letterale della disposizione, che l'art. 642 c.p.c. ponga quale requisito per la concessione della provvisoria esecutorietà l'istanza del ricorrente, a fronte della quale, ricorrendone i presupposti, il giudice è tenuto ad accoglierla. Tuttavia, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può essere rilevata se non nei casi previsti dalla legge, dato il principio di tassatività delle nullità: nel caso di specie, la legge non fissa alcuna sanzione nel caso in cui il giudice del procedimento monitorio conceda la provvisoria esecutorietà non richiesta. Inoltre, il principio di conservazione degli atti processuali, previsto dall'art. 159 co. 2 c.p.c., impedisce che la nullità colpisca parti dell'atto che sono indipendenti dal vizio.
Nel caso di specie, la rilevazione dell'invalidità della parte del decreto ingiuntivo che dispone la provvisoria esecutorietà non potrebbe portare a una caducazione dell'intero decreto, ma solo della parte in questione. Dato che, con l'ordinanza del 30 marzo 2023, la provvisoria esecutorietà è stata sospesa, a nulla rileverebbe una pronuncia circa la validità della concessione della provvisoria esecutorietà per pagina 3 di 6 mancanza dell'apposita istanza in sede monitoria. Pertanto, su questo punto, la materia del contendere è cessata.
4. Nel merito, parte opponente eccepisce la violazione dell'art. 1344 c.c. e la nullità della deroga all'art. 1957 c.c.
4.1. Circa la prima eccezione, l'opponente afferma che l'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione (cui si è obbligato sottoscrivendo l'atto di coobbligazione) costituisca Pt_1 un'elusione della normativa di cui all'art. 1896 c.c., trattandosi quindi di un contratto in frode alla legge.
In particolare, la disposizione contrattuale in questione afferma che “il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società: a) l'originale della polizza restituitogli dall'Amministrazione garantita, oppure;
b) una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione garantita che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo”.
Il garante afferma che tale previsione contrattuale avrebbe quale unica funzione il protrarre l'obbligo del pagamento del premio anche laddove il rischio assicurato fosse venuto meno (come nel caso di specie, data la cessazione dell'attività con la ): si costituirebbe così una violazione dell'art. CP_3
1896 c.c., che afferma che “il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso”.
Tale eccezione è infondata e va pertanto respinta. È infatti vero che il rischio assicurativo è elemento essenziale del contratto di assicurazione e che pertanto, laddove questo venga meno in corso di rapporto, anche il contratto deve venir meno, mancando della sua causa concreta. Tuttavia, tale elemento va coniugato con la necessità che la società assicuratrice venga portata a conoscenza della cessazione del rischio. Questo dovere di comunicazione grava in capo al soggetto nel cui interesse è sorto il contratto (e, di riflesso nel caso di specie, ai coobbligati), quale applicazione del principio di vicinanza delle informazioni, valevole in ambito assicurativo, ove è il beneficiario a conoscere tutti gli elementi e l'assicurazione si limita a recepire le informazioni fornitele (vedasi anche, per es., il disposto dell'art. 1892 c.c.).
La comunicazione si rende inoltre necessaria in quanto consente all'assicurazione di sapere a quali rischi è correntemente esposta e se e come destinare le proprie risorse o stipulare nuovi contratti, assumendo nuovi rischi. Da ciò deriva il disposto dell'art. 1896 c.c., che infatti afferma anche che
“l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero”.
L'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione è previsto in capo all'opponente, quale fatto estintivo dell'obbligazione derivante dal titolo provato dall'assicurazione. L'opponente produce, al doc. 4, l'attestazione di cessata attività prodotta dalla , contenuta nel Prot. Uscita Controparte_3
pagina 4 di 6 N.0052603 del 11/07/2022. Tuttavia, non prova di aver inviato tale protocollo all'assicurazione, e quindi non prova che questa fosse a conoscenza della cessazione dell'attività. L'eccezione non può quindi essere accolta.
4.2. Circa la violazione dell'art. 1957 c.c., invece, l'opponente afferma che la deroga pattizia all'art. 1957 c.c. è da considerarsi nulla, sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sent. n.
41994/2021. Ritiene infatti la difesa di che la nullità fissata dalle Sezioni Unite non valga solo Pt_1 per le fideiussioni omnibus redatte in conformità del modello ABI sanzionato nel 2005 dalla Banca
d'AL, ma anche per le fideiussioni ordinarie. Pertanto, data la nullità della clausola derogatoria e dato il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore promosso né coltivato alcuna azione nei confronti dell'obbligato principale, allora il coobbligato va ritenuto liberato dalla garanzia prestata.
Anche questa eccezione è infondata e va pertanto respinta. La nullità delle clausole derogatorie dell'art. 1957 c.c. di cui trattano le Sezioni Unite nella sentenza citata è una nullità derivante dal fatto che la deroga è applicata in derivazione di intese anticoncorrenziali. Nel caso del modello ABI del 2003, la
Banca d'AL ha accertato, nel 2005, che tale modello costituisse un'intesa anticoncorrenziale, in quanto diversi istituti di credito si erano accordati per falsare la concorrenza imponendo a tutti i consumatori la sottoscrizione di tre clausole, fra cui quella del caso di questa controversia.
Come precisato dalle stesse Sezioni Unite, nonché da successive pronunce della Corte di cassazione
(vedasi, da ultimo, ord. n. 26847/2024), la nullità non riguarda la deroga in sé, non costituendo l'articolo 1957 c.c. norma imperativa, ma concerne esclusivamente il fatto che tali clausole fossero applicate per via di un'intesa anticoncorrenziale. Per i contratti di fideiussioni omnibus conclusi fra il
2003 e il 2005 (ossia i contratti per i quali la Banca d'AL ha accertato l'intesa), il fideiussore è esonerato dal dover provare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, dato che è il provvedimento dell'autorità indipendente a valere quale prova privilegiata sul punto. Diverso è il caso di contratti diversi (quali le fideiussioni semplici) o conclusi in periodi diversi (non fra il 2003 e il 2005), per i quali al fideiussore è richiesta la prova del fatto che la clausola sia stata stipulata poiché imposta in vigenza di un'intesa anticoncorrenziale: in questi casi è il singolo a dover provare l'intesa, non potendo utilizzare la prova privilegiata.
Non avendo l'opponente provato alcunché circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, bisogna ritenere che la deroga all'art. 1957 c.c. sia stata validamente stipulata, con conseguente rigetto dell'eccezione.
5. Da ultimo, l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo in quanto la ricorrente avrebbe richiesto i supplementi di premio anche per gli anni successivi al 2017, quando la società venne messa in liquidazione. L'attore sottolinea infatti che la società assicuratrice ha limitato la propria pretesa creditoria solo agli anni antecedenti alla cancellazione della Vis s.r.l. dal Registro delle Imprese, avvenuta nel 2021, ma ritiene che tale limite non sia sufficiente, dato che lo stato di liquidazione è incompatibile con la prosecuzione dell'attività e dato che è una circostanza nota alla società assicuratrice, in quanto viene indicato anche nella denominazione sociale.
pagina 5 di 6 Anche tale eccezione è infondata e va respinta. Lo stato di liquidazione non è infatti preclusivo di una prosecuzione dell'attività. L'art. 2486 c.c. non impone infatti agli amministratori di “congelare” la società che entri in liquidazione, ma solo di limitarsi agli atti di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Per quanto di conoscenza dell'assicuratore, infatti, la società avrebbe potuto proseguire la propria attività sino alla cancellazione dal Registro, laddove questo fosse stato necessario per tutelare il patrimonio sociale. Sul punto si osserva che addirittura alle società che versano in dissesto, al punto da dover entrare in liquidazione giudiziale per via dello stato di insolvenza, è consentito di proseguire la propria attività, nel caso in cui il curatore lo ritenga opportuno.
Diverso è il discorso per le società cancellate, in quanto il completamento della procedura di liquidazione porta sia alla cessazione definitiva dell'attività (con perdita della qualifica di imprenditore) sia alla cancellazione dal Registro delle Imprese: dato il sistema di presunzione di conoscenza che il
Registro persegue, la società assicuratrice non avrebbe potuto affermare di non aver saputo che l'attività fosse cessata in caso di cancellazione della società. Pertanto, la società assicuratrice ha correttamente limitato la propria pretesa alle annualità anteriori alla cancellazione della Vis s.r.l. dal
Registro.
In conclusione l'opposizione risulta infondata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 5.201 ed € 26.000, e considerato che l'attività istruttoria si è limitata all'esame di documenti, vengono liquidate in € 4.237,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 7218/2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 7.10.2022;
condanna al pagamento in favore di , delle Parte_1 Parte_2 spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in € 4.237,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Torino, 6 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 6 di 6